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Document 62022CN0334

Causa C-334/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 23 maggio 2022 — Audi AG / GQ

GU C 318 del 22.8.2022, pp. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 318/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 23 maggio 2022 — Audi AG / GQ

(Causa C-334/22)

(2022/C 318/39)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parti

Parte attrice: Audi AG

Parte convenuta: GQ

Questioni pregiudiziali

a)

Se l'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che osta a che il titolare del marchio o un organo giurisdizionale vieti a un terzo di utilizzare nel commercio un segno identico a un marchio dell'Unione europea, o ad esso simile al punto di dar adito a confusione, in relazione a pezzi di ricambio di automobile (copertura del radiatore/griglia), allorché tale segno costituisce un elemento per il fissaggio di un accessorio dell'automobile (un emblema che rispecchia un marchio dell'Unione), e:

quando dal punto di vista tecnico sia possibile montare l'emblema originale, che rispecchia il marchio dell'Unione, sul pezzo di ricambio dell’automobile (copertura del radiatore /griglia) senza riprodurre su tale pezzo un segno identico, o simile al punto di dar adito a confusione, al marchio dell'Unione;

o nell’ipotesi in cui

dal punto di vista tecnico non sia possibile montare l'emblema originale che rispecchia il marchio dell'Unione sul pezzo di ricambio dell’automobile (copertura del radiatore /griglia) senza riprodurre su tale pezzo un segno identico, o simile al punto di dar adito a confusione, al marchio dell'Unione;

in caso di risposta in senso affermativo a qualsiasi delle domande di cui al punto 1 a)

b)

Quali criteri di valutazione debbano essere applicati in tali casi per determinare se l'uso di un marchio dell'Unione sia conforme alle leali pratiche commerciali e industriali.

c)

Se l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che quando il marchio è un elemento della forma di una componente dell'automobile e in mancanza di una disposizione equivalente alla clausola di riparazione di cui all'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, nel regolamento 2017/1001, il marchio non svolge una funzione distintiva in tale ipotesi.

d)

Se l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che allorché un elemento per il fissaggio di un marchio, che rispecchia la forma del marchio o è ad esso simile al punto di dar adito a confusione, costituisce un elemento della forma di una componente dell'automobile e in mancanza nel regolamento 2017/1001 di una disposizione equivalente alla clausola di riparazione di cui all'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (2), tale elemento per il fissaggio non può essere considerato un marchio con funzione distintiva anche se è identico al marchio stesso o ad esso simile al punto di dar adito a confusione.


(1)  GU. 2017, L 154, pag. 1.

(2)  GU 2002, L 3, pag. 1.


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