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Document 62022TN0302

Causa T-302/22: Ricorso proposto il 23 maggio 2022 — Vinokurov / Consiglio

GU C 276 del 18.7.2022, p. 14-15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 276/14


Ricorso proposto il 23 maggio 2022 — Vinokurov / Consiglio

(Causa T-302/22)

(2022/C 276/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alexander Semenovich Vinokurov (Mosca, Russia) (rappresentanti: É. Épron, J. Choucroun e E. Lebek, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile e fondato il presente ricorso di annullamento;

annullare parzialmente la decisione (PESC) 2022/397 (1) del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nella parte in cui riguarda il sig. Alexander Vinokurov;

annullare parzialmente il regolamento di esecuzione (UE) 2022/396 (2) del Consiglio, del 9 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nella parte in cui riguarda il sig. Alexander Vinokurov;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alla totalità delle spese del procedimento;

riservare al ricorrente qualsiasi altro diritto, spettanza, rimedio o azione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo di ricorso, vertente sull’assenza di un fondamento sufficientemente preciso e concreto della motivazione a corredo dell’atto lesivo. A sostegno di tale motivo, il ricorrente fa valere in particolare che la motivazione addotta dal Consiglio si riferisce a settori di attività mentre invece i criteri contemplati nella decisione PESC 2022/397 si riferiscono solamente a persone determinate. Il ricorrente deduce inoltre la mancanza di precisione del criterio relativo alla produzione di redditi notevoli ed il fatto che gli argomenti della motivazione non corrispondono ad alcun criterio pertinente adottato dal Consiglio. Infine, il ricorrente ritiene che l’argomento della motivazione relativo al sostegno o alla realizzazione di azioni o politiche differisce dal criterio pertinente del sostegno «materiale o finanziario» al governo della Federazione russa.

2.

Secondo motivo di ricorso, vertente su un errore manifesto di valutazione che sarebbe stato commesso dal Consiglio in relazione ai criteri pertinenti da esso utilizzati, in particolare il sostegno materiale o finanziario ai decisori russi, il fatto di trarre vantaggio dal governo della Federazione russa o di costituire una notevole fonte di reddito per tale governo.

3.

Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto l’ampliamento dei criteri di inclusione consentirebbe attualmente di sanzionare persone che non hanno alcun rapporto con la situazione in Ucraina. Pertanto, si deduce che il Consiglio prende in considerazione la produzione di redditi notevoli da parte di alcuni settori di attività ma non tiene conto della quota di mercato del ricorrente in tali settori, né del capitale detenuto dal ricorrente nelle imprese menzionate.

4.

Quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente.


(1)  Decisione (PESC) 2022/397 del Consiglio del 9 marzo 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 80, pag. 31).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/396 del Consiglio del 9 marzo 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 80, pag. 1).


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