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Document 62022TN0219

    Causa T-219/22: Ricorso proposto il 22 aprile 2022 — Wallmax / EUIPO — Roxtec (Raffigurazione di un quadrato blu contenente otto cerchi neri concentrici)

    GU C 237 del 20.6.2022, p. 65–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 237 del 20.6.2022, p. 63–63 (GA)

    20.6.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 237/65


    Ricorso proposto il 22 aprile 2022 — Wallmax / EUIPO — Roxtec (Raffigurazione di un quadrato blu contenente otto cerchi neri concentrici)

    (Causa T-219/22)

    (2022/C 237/84)

    Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Wallmax Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: F. Ferrari, L. Goglia e G. Rapaccini, avvocati)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Roxtec AB (Karlskrona, Svezia)

    Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

    Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

    Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo (Raffigurazione di un quadrato blu contenente otto cerchi neri concentrici) — Marchio dell’Unione europea n. 7 376 023

    Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

    Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 febbraio 2022 nel procedimento R 1093/2021-2

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare parzialmente la decisione impugnata, nella parte in cui la seconda commissione di ricorso dichiara che il marchio controverso non è nullo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i seguenti prodotti: classe 6: sigillanti di riempimento per cavi e tubi, in metallo; telai di sigillatura in metallo; classe 17: telai di sigillatura in plastica o gomma; classe 19: tubi rigidi non metallici per la costruzione; telai di sigillatura non metallici;

    annullare parzialmente la decisione impugnata, nella parte in cui la seconda commissione di ricorso ha annullato la decisione della divisione di annullamento in relazione alla decisione sulle spese;

    di conseguenza, confermare la decisione della divisione di annullamento dell’EUIPO adottata il 23 aprile 2021;

    condannare l’EUIPO alle spese del presente procedimento.

    Motivo invocato

    Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


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