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Dokument 62022CN0100

    Causa C-100/22 P: Impugnazione proposta il 13 febbraio 2022 da KY avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 1° dicembre 2021, causa T-433/20, KY / Corte di giustizia dell'Unione europea

    GU C 237 del 20.6.2022, str. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.6.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 237/25


    Impugnazione proposta il 13 febbraio 2022 da KY avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 1o dicembre 2021, causa T-433/20, KY / Corte di giustizia dell'Unione europea

    (Causa C-100/22 P)

    (2022/C 237/33)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: KY (rappresentanti: N. Maes, J.-N. Louis, avocats)

    Altra parte nel procedimento: Corte di giustizia dell’Unione europea

    Conclusioni

    Annullare la sentenza del Tribunale del 1o dicembre 2021, nella causa T-433/20;

    Statuendo ex novo:

    dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

    annullare la decisione di rigetto della domanda di restituzione formulata dalla ricorrente;

    Condannare la convenuta al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente sostiene che, nell'esaminare il suo ricorso di annullamento, il Tribunale è incorso in diversi errori di diritto, che derivano principalmente dall’aver confuso un’azione basata sull’arricchimento senza causa con un’ipotetica contestazione delle norme sulla liquidazione dei diritti pensionistici.

    Il primo motivo d’impugnazione è tratto da un errore di diritto del Tribunale nel riconoscimento del fondamento giuridico dell’arricchimento senza causa, e dalla carenza di motivazione della sentenza impugnata.

    Il secondo motivo d’impugnazione è tratto da un errore di diritto commesso dal Tribunale in merito all’applicazione della regola del minimo vitale.

    Il terzo motivo di impugnazione è tratto da un errore di diritto commesso dal Tribunale nel ritenere che non vi fosse impoverimento.

    Il quarto motivo d’impugnazione riguarda la violazione del diritto dell’Unione, in quanto il Tribunale ha disatteso la giurisprudenza Barroso Truta e a./Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza del 18 settembre 2018, T-702/16 P, EU:T:2018:557, punti da 104 a 106).


    Na vrh