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Document 62021TN0629

    Causa T-629/21: Ricorso proposto il 29 settembre 2021 — Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları e a. / Commissione

    GU C 471 del 22.11.2021, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.11.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 471/59


    Ricorso proposto il 29 settembre 2021 — Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları e a. / Commissione

    (Causa T-629/21)

    (2021/C 471/84)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrenti: Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ (Istanbul, Turchia), İskenderun Demir ve Çelik AŞ (Payas, Turchia), Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret AŞ (Gebze, Turchia) (rappresentanti: J. Cornelis e F. Graafsma, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 della Commissione, del 5 luglio 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia (GU 2021 L 238, pag. 32);

    condannare la Commissione europea a rifondere le spese sostenute dalle ricorrenti.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), commessa nell’eseguire una conversione valutaria non richiesta. Le ricorrenti sostengono, inoltre, che anche la parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 10, e l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 sono stati violati, in quanto i costi non sono stati determinati in base ai documenti contabili delle ricorrenti.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento (UE) 2016/1036 e dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’accordo antidumping dell’OMC, nonché del principio di buona amministrazione, commessa nel rifiutare un adeguamento per gli utili e le perdite di copertura.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 2, paragrafo 5, e 2, paragrafo 6, nonché della parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2016/1036, commessa attraverso il doppio conteggio di talune spese generali, amministrative e di vendita relative alle vendite sul mercato interno della Isdemir effettuate tramite la Erdemir.

    4.

    Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell’articolo 2, paragrafo 2, comma 2, dell’accordo antidumping dell’OMC, nonché del principio di buona amministrazione, commessa nell’escludere dalle spese generali, amministrative e di vendita i profitti e le perdite sui cambi.


    (1)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).


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