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Document 62021TN0606
Case T-606/21: Action brought on 20 September 2021 — TestBioTech v Commission
Causa T-606/21: Ricorso proposto il 20 settembre 2021 — TestBioTech / Commissione
Causa T-606/21: Ricorso proposto il 20 settembre 2021 — TestBioTech / Commissione
GU C 471 del 22.11.2021, p. 53–53
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 471/53 |
Ricorso proposto il 20 settembre 2021 — TestBioTech / Commissione
(Causa T-606/21)
(2021/C 471/75)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: TestBioTech eV (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: K. Smith, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della convenuta dell’8 luglio 2021, con la quale è stata respinta la richiesta di revocare o di modificare la decisione di esecuzione (UE) 2021/66 della Commissione (1), con cui è stato consentito alla Monsanto Europe SA, in base al regolamento sugli OGM (2), di commercializzare la soia geneticamente modificata MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 e le sue sottocombinazioni all’interno dell’Unione europea; |
— |
adottare ogni altra misura ritenuta adeguata; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un manifesto errore di valutazione nell’omettere di prendere in considerazione, o di prendere adeguamente in considerazione, il potenziale impatto sull’espressione genetica dell’accumulo di geni in combinazione con le applicazioni di erbicidi, e/o ha omesso di richiedere una valutazione adeguata, in condizioni reali, dell’applicazione reiterata e/o elevata di due erbicidi rispetto ai quali la soia modificata ha espresso tolleranza. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un manifesto errore di valutazione nell’omettere di prendere in considerazione, o di prendere adeguamente in considerazione, le potenziali tossicità, immunogenicità e/o allergenicità della soia modificata, in conseguenza degli effetti sinergici tra le proteine alla cui espressione è funzionale la modifica genetica di detta soia, i naturali inibitori della proteasi nei semi di soia e l’esposizione agli erbicidi e/o ai residui di erbicidi nel raccolto, e/o ha omesso di richiedere l’esecuzione di studi di alimentazione su animali relativi alla soia contenente eventi multipli. |
(2) Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU 2003, L 268, pag. 1).