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Document 62018TA0447

    Causa T-447/18: Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 — TUIfly/Commissione («Aiuti di Stato – Accordi conclusi dalla Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft con le compagnie aeree Hapag Lloyd Express e TUIfly – Servizi aeroportuali – Servizi di commercializzazione – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e ne dispone il recupero – Vantaggio – Criterio dell’investitore privato – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali – Diritto di accesso al fascicolo – Diritto di essere ascoltato»)

    GU C 471 del 22.11.2021, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.11.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 471/37


    Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 — TUIfly/Commissione

    (Causa T-447/18) (1)

    («Aiuti di Stato - Accordi conclusi dalla Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft con le compagnie aeree Hapag Lloyd Express e TUIfly - Servizi aeroportuali - Servizi di commercializzazione - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e ne dispone il recupero - Vantaggio - Criterio dell’investitore privato - Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali - Diritto di accesso al fascicolo - Diritto di essere ascoltato»)

    (2021/C 471/51)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: TUIfly GmbH (Langenhagen, Germania) (rappresentanti: L. Giesberts e M. Gayger, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Blanck, A. Bouchagiar e S. Noë, agenti)

    Oggetto

    Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione (UE) 2018/628 della Commissione, dell’11 novembre 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.24221 (2011/C) (ex 2011/NN) a cui l’Austria ha dato esecuzione a favore dell’aeroporto di Klagenfurt, di Ryanair e di altre compagnie aeree che utilizzano l’aeroporto (GU 2018, L 107, pag. 1), nella parte in cui riguarda la ricorrente.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    La TUIfly GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


    (1)  GU C 301 del 27.8.2018.


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