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Document 62021CN0567

    Causa C-567/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 15 settembre 2021 — BNP Paribas SA / TR

    GU C 471 del 22.11.2021, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.11.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 471/29


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 15 settembre 2021 — BNP Paribas SA / TR

    (Causa C-567/21)

    (2021/C 471/36)

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Cour de cassation

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: BNP Paribas SA

    Resistente: TR

    Questioni pregiudiziali

    «1/

    Se gli articoli 33 e 36 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), debbano essere interpretati nel senso che, quando la legge dello Stato membro d’origine della decisione conferisce a quest’ultima un’autorità tale per cui essa impedisce che le medesime parti possano agire nuovamente per ottenere una pronuncia sulle domande che avrebbero potuto essere formulate nel giudizio iniziale, gli effetti spiegati dalla decisione de qua nello Stato membro richiesto ostano a che un giudice di quest’ultimo Stato, la cui legge applicabile ratione temporis prevedeva, in materia di diritto del lavoro, un analogo obbligo di concentrazione delle pretese, si pronunci su siffatte domande.

    2/

    In caso di risposta negativa alla prima questione, se gli articoli 33 e 36 del regolamento n. 44/2001 del Consiglio debbano essere interpretati nel senso che un’azione come quella per “unfair dismissal” nel Regno Unito ha il medesimo titolo e il medesimo oggetto di un’azione quale quella in materia di licenziamento senza causa reale e seria nel diritto francese, di modo che le domande di risarcimento del danno per licenziamento senza causa reale e seria, di indennità sostitutiva del preavviso e di indennità di licenziamento avanzate dal dipendente dinanzi al giudice francese dopo aver ottenuto nel Regno Unito una decisione che accerta l’“unfair dismissal” e riconosce le indennità previste a tale titolo (compensatory award), sono irricevibili. A tal riguardo, se occorra distinguere tra il risarcimento del danno per licenziamento senza causa reale e seria che potrebbe avere il medesimo titolo e il medesimo oggetto del “compensatory award”, e le indennità di licenziamento e di preavviso che, nel diritto francese, sono dovute quando il licenziamento è fondato su una causa reale e seria ma non sono dovute in caso di licenziamento fondato su colpa grave.

    3/

    Parimenti, se gli articoli 33 e 36 del regolamento n. 44/2001 del Consiglio debbano essere interpretati nel senso che un’azione come quella per “unfair dismissal” nel Regno Unito e un’azione diretta al pagamento di bonus o di premi previsti nel contratto di lavoro hanno lo stesso titolo e lo stesso oggetto quando tali azioni si fondano sul medesimo rapporto contrattuale tra le parti».


    (1)  GU 2001, L 12, pag. 1.


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