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Document 62018CA0605

Causa C-605/18: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Austria) — Adler Real Estate AG, Petrus Advisers LLP, GM / Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) (Rinvio pregiudiziale – Valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato situato o operante in uno Stato membro – Obbligo di trasparenza – Notifica delle «partecipazioni rilevanti» acquisite nel capitale di società da «persone che agiscono di concerto» – Direttiva 2004/109/CE – Articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma – Nozione di «obblighi più severi» – Direttiva 2004/25/CE – «Vigilanza» da parte di un’autorità designata in conformità all’articolo 4 di tale direttiva)

GU C 462 del 15.11.2021, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 462/7


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Austria) — Adler Real Estate AG, Petrus Advisers LLP, GM / Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)

(Causa C-605/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato situato o operante in uno Stato membro - Obbligo di trasparenza - Notifica delle «partecipazioni rilevanti» acquisite nel capitale di società da «persone che agiscono di concerto» - Direttiva 2004/109/CE - Articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma - Nozione di «obblighi più severi» - Direttiva 2004/25/CE - «Vigilanza» da parte di un’autorità designata in conformità all’articolo 4 di tale direttiva)

(2021/C 462/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Adler Real Estate AG, Petrus Advisers LLP, GM

Convenuta: Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma, punto iii), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE, come modificata dalla direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che assoggetta i possessori di azioni, o le persone fisiche o giuridiche di cui agli articoli 10 e 13 della direttiva 2004/109, come modificata dalla direttiva 2013/50, a obblighi in materia di notifica delle partecipazioni rilevanti più severi, ai sensi del succitato quarto comma, di quelli previsti dalla direttiva 2004/109, come modificata dalla direttiva 2013/50, e che derivano da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in riferimento, segnatamente, alle offerte pubbliche di acquisto, senza tuttavia conferire il potere di assicurare l’osservanza di siffatti obblighi a un’autorità di tale Stato membro, designata in conformità all’articolo 4 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto.


(1)  GU C 445 del 10.12.2018.


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