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Document 52020DP0352

    Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 20 novembre 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i termini per presentare le dichiarazioni sommarie di entrata e le dichiarazioni pre-partenza nel caso del trasporto via mare da e verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, le isole Anglo-Normanne e l'isola di Man (C(2020)08072 — 2020/2890(DEA))

    GU C 445 del 29.10.2021, p. 229–230 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.10.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 445/229


    P9_TA(2020)0352

    Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: termini per presentare le dichiarazioni sommarie di entrata e le dichiarazioni pre-partenza nel caso del trasporto via mare da e verso il Regno Unito, le isole Anglo-Normanne e l'isola di Man

    Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 20 novembre 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i termini per presentare le dichiarazioni sommarie di entrata e le dichiarazioni pre-partenza nel caso del trasporto via mare da e verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, le isole Anglo-Normanne e l'isola di Man (C(2020)08072 — 2020/2890(DEA))

    (2021/C 445/38)

    Il Parlamento europeo,

    visto il regolamento delegato della Commissione (C(2020)08072),

    vista la lettera in data 26 novembre 2020 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

    vista la lettera del 2 dicembre 2020 della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

    visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 131, lettera b), l'articolo 265, lettera a) e l'articolo 284, paragrafo 5,

    visto il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (2),

    visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

    vista la raccomandazione di decisione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,

    visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 15 dicembre 2020,

    A.

    considerando che il regolamento delegato stabilisce i termini entro i quali gli operatori economici devono fornire alle autorità doganali degli Stati membri determinati dati relativi alla sicurezza dei movimenti di merci via mare con origine o destinazione nel Regno Unito;

    B.

    considerando che i negoziati per un futuro accordo commerciale con il Regno Unito non hanno prodotto, alla data di approvazione del regolamento delegato, un accordo per derogare all'obbligo di presentare i dati di sicurezza avanzati relativi alle merci che devono essere trasportate via mare e che hanno origine o destinazione nel Regno Unito;

    C.

    considerando che il 19 dicembre 2018 la Commissione ha adottato una misura avente lo stesso scopo del regolamento delegato (3) al fine di prepararsi a una possibile situazione in cui non vi sia un accordo per un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione, sebbene la conclusione di un accordo di recesso abbia reso superfluo tale testo;

    D.

    considerando che il regolamento delegato dovrebbe entrare in vigore al più presto possibile per garantire il regolare funzionamento quotidiano delle amministrazioni doganali e degli operatori economici dopo la fine del periodo di transizione,

    1.

    dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

    2.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

    (1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

    (2)  GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1.

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2019/334 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i termini per presentare le dichiarazioni sommarie di entrata o le dichiarazioni pre-partenza nel caso del trasporto via mare da e verso il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Anglo-Normanne e l'isola di Man (GU L 60 del 28.2.2019, pag. 1).


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