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Document 62021TN0333

    Causa T-333/21: Ricorso proposto il 14 giugno 2021 — Ryanair/Commissione

    GU C 310 del 2.8.2021, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.8.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 310/38


    Ricorso proposto il 14 giugno 2021 — Ryanair/Commissione

    (Causa T-333/21)

    (2021/C 310/51)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: F.-C. Laprévote, E. Vahida, V. Blanc, S. Rating e I.-G. Metaxas-Maranghidis, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della convenuta del 29 dicembre 2020 sull’aiuto di Stato SA.59188 (2020/NN) — Italia — Alitalia COVID-19 Damage Compensation II (1); e

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha abusato dei suoi poteri e ha applicato erroneamente l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE dando priorità al riesame dell’aiuto e congelando la sua indagine sull’aiuto al salvataggio illegittimo concesso ad Alitalia nel 2017 e nel 2019.

    2.

    Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha applicato erroneamente l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e ha commesso un errore manifesto di valutazione nel suo esame della proporzionalità dell’aiuto al danno causato dalla crisi COVID-19.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte della convenuta di specifiche disposizioni del TFUE e dei principi generali del diritto europeo che sono stati alla base della liberalizzazione del trasporto aereo nell’UE dalla fine degli anni ‘80 (vale a dire, i principi di non discriminazione, di libera prestazione di servizi — applicati al trasporto aereo attraverso il regolamento 1008/2008 (2) — e di libertà di stabilimento).

    4.

    Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha avviato un procedimento di indagine formale nonostante le gravi difficoltà e ha violato i diritti procedurali della ricorrente.

    5.

    Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte della convenuta dell’obbligo di motivazione.


    (1)  GU 2021 C 134, pag. 2.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2008 L 293, pagg. 3–20).


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