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Document 62021TN0333
Case T-333/21: Action brought on 14 June 2021 — Ryanair v Commission
Causa T-333/21: Ricorso proposto il 14 giugno 2021 — Ryanair/Commissione
Causa T-333/21: Ricorso proposto il 14 giugno 2021 — Ryanair/Commissione
GU C 310 del 2.8.2021, p. 38–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 310/38 |
Ricorso proposto il 14 giugno 2021 — Ryanair/Commissione
(Causa T-333/21)
(2021/C 310/51)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: F.-C. Laprévote, E. Vahida, V. Blanc, S. Rating e I.-G. Metaxas-Maranghidis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della convenuta del 29 dicembre 2020 sull’aiuto di Stato SA.59188 (2020/NN) — Italia — Alitalia COVID-19 Damage Compensation II (1); e |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha abusato dei suoi poteri e ha applicato erroneamente l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE dando priorità al riesame dell’aiuto e congelando la sua indagine sull’aiuto al salvataggio illegittimo concesso ad Alitalia nel 2017 e nel 2019. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha applicato erroneamente l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e ha commesso un errore manifesto di valutazione nel suo esame della proporzionalità dell’aiuto al danno causato dalla crisi COVID-19. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte della convenuta di specifiche disposizioni del TFUE e dei principi generali del diritto europeo che sono stati alla base della liberalizzazione del trasporto aereo nell’UE dalla fine degli anni ‘80 (vale a dire, i principi di non discriminazione, di libera prestazione di servizi — applicati al trasporto aereo attraverso il regolamento 1008/2008 (2) — e di libertà di stabilimento). |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha avviato un procedimento di indagine formale nonostante le gravi difficoltà e ha violato i diritti procedurali della ricorrente. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte della convenuta dell’obbligo di motivazione. |
(2) Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2008 L 293, pagg. 3–20).