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Document 62020CB0573

    Causa C-573/20: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 14 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Parma — Italia) — Casa di Cura Città di Parma SpA / Agenzia delle Entrate [Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) – Soggetto passivo misto – Prorata di detrazione – Strutture sanitarie pubbliche o private che esercitano attività esenti – Normativa nazionale che esclude la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto di beni o servizi utilizzati ai fini di dette attività esenti]

    GU C 289 del 19.7.2021, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.7.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 289/19


    Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 14 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Parma — Italia) — Casa di Cura Città di Parma SpA / Agenzia delle Entrate

    (Causa C-573/20) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Fiscalità - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) - Soggetto passivo misto - Prorata di detrazione - Strutture sanitarie pubbliche o private che esercitano attività esenti - Normativa nazionale che esclude la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto di beni o servizi utilizzati ai fini di dette attività esenti)

    (2021/C 289/26)

    Lingua processuale: l’italiano

    Giudice del rinvio

    Commissione tributaria provinciale di Parma

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Casa di Cura Città di Parma SpA

    Convenuta: Agenzia delle Entrate

    Dispositivo

    L’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale la quale non autorizza la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte per l’acquisto di beni e servizi utilizzati ai fini di attività esenti e che prevede, di conseguenza, che il diritto a detrazione dell’IVA di un soggetto passivo misto venga calcolato sulla base di un prorata, corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione e l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate nel corso dell’anno rilevante, ivi comprese le prestazioni medico-sanitarie esenti.


    (1)  GU C 35 dell’1.2.2021.


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