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Document 52019AP0395

    P8_TA(2019)0395 Istituzione di Orizzonte Europa — definizione delle norme di partecipazione e diffusione ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione — e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione (COM(2018)0435 — C8-0252/2018 — 2018/0224(COD)) P8_TC1-COD(2018)0224 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione — e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU C 158 del 30.4.2021, p. 184–252 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.4.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 158/184


    P8_TA(2019)0395

    Istituzione di Orizzonte Europa — definizione delle norme di partecipazione e diffusione ***I

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione — e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione (COM(2018)0435 — C8-0252/2018 — 2018/0224(COD))

    (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

    (2021/C 158/42)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0435),

    visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 182, paragrafo 1, e gli articoli 183 e 188 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0252/2018),

    visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la lettera del suo Presidente ai presidenti di commissione del 25 gennaio 2019 che illustra l'approccio del Parlamento ai programmi settoriali del quadro finanziario pluriennale (QFP) dopo il 2020,

    vista la lettera del 1o aprile 2019 del Consiglio al Presidente del Parlamento europeo, che conferma l'intesa comune raggiunta tra i colegislatori durante i negoziati,

    visto l'articolo 59 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0401/2018),

    1.

    adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (1);

    2.

    chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

    3.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

    (1)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 12 dicembre 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0509).


    P8_TC1-COD(2018)0224

    Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione — e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 182, paragrafo 1, l'articolo 183 e l'articolo 188, secondo comma,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    visto il parere del Comitato delle regioni (2),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'Unione persegue l'obiettivo di rafforzare le proprie basi scientifiche e tecnologiche di eccellenza, in cui ricercatori, conoscenze scientifiche e tecnologia circolino liberamente e stimolare la propria competitività, anche nel settore industriale, per rafforzare lo Spazio europeo della ricerca, promuovendo al contempo tutte le attività di ricerca e innovazione per realizzare le priorità strategiche e gli impegni dell'Unione, che fondamentalmente mirano a promuovere la pace, i valori dell'Unione e il benessere dei suoi cittadini.

    (2)

    Al fine di produrre un impatto scientifico, economico e sociale in vista di questo obiettivo generale e massimizzare il valore aggiunto europeo degli investimenti dell'Unione materia di RS&I, l'Unione dovrebbe investire nella ricerca e nell'innovazione attraverso Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2021-2027 («il programma») — per sostenere la creazione, la diffusione e il trasferimento di conoscenze e tecnologie di alta qualità nell'Unione , rafforzare l'impatto della ricerca e dell'innovazione nell'affrontare le sfide globali, tra cui gli obiettivi di sviluppo sostenibile e il cambiamento climatico, nonché nell'ambito dello sviluppo, del sostegno e dell'attuazione delle politiche dell'Unione, sostenere l'adozione di soluzioni innovative e sostenibili nell'industria e nella società dell'Unione al fine di creare posti di lavoro e potenziare la crescita economica e la competitività industriale. Il programma dovrebbe promuovere tutte le forme di innovazione▌, rafforzare la diffusione sul mercato di soluzioni innovative e ottimizzare la realizzazione degli investimenti.

    (2 bis)

    Il programma dovrebbe contribuire ad incrementare gli investimenti pubblici e privati in materia di R&I negli Stati membri, contribuendo in tal modo a raggiungere un investimento complessivo pari almeno al 3 % del PIL dell'Unione in ricerca e sviluppo. Per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri e il settore privato dovranno integrare il programma con misure di investimento proprie e rafforzate nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

    (2 ter)

    In vista del conseguimento degli obiettivi del presente programma, rispettando nel contempo il principio di eccellenza, il programma dovrebbe mirare a rafforzare, tra l'altro, i legami di collaborazione in Europa, contribuendo in tal modo a ridurre il divario in termini di R&I.

    (3)

    La promozione delle attività di ricerca e innovazione ritenute necessarie per favorire la realizzazione degli obiettivi politici dell'Unione dovrebbe tenere conto del principio di innovazione ▌ quale strumento chiave per far sì che il cospicuo capitale di conoscenze dell'Unione si trasformi più rapidamente e intensamente in innovazioni .

    (4)

    L'adesione al principio di «scienza aperta, innovazione aperta e apertura al mondo», preservando nel contempo gli interessi scientifici e socioeconomici di lungo periodo dovrebbe assicurare l'eccellenza e l'impatto degli investimenti dell'Unione nella ricerca e nell'innovazione e rafforzare la capacità in materia di R&I di tutti gli Stati membri. Ciò dovrebbe ▌comportare un' attuazione equilibrata del programma▌.

    (5)

    La scienza aperta ▌offre la possibilità di migliorare la qualità, l'impatto e i benefici della ricerca scientifica e di accelerare il progresso delle conoscenze rendendole più attendibili, efficienti e accurate, più comprensibili per la società e idonee a rispondere alle sfide sociali. È opportuno adottare disposizioni volte ad assicurare che i beneficiari offrano l'accesso aperto e gratuito alle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazioni inter pares, ai dati e ad altri risultati della ricerca in modo aperto e non discriminatorio e quanto prima possibile nel processo di diffusione, nonché a consentirne l'utilizzo e il riutilizzo nel modo più vasto possibile. Per quanto riguarda i dati di ricerca, dovrebbe vigere il principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario», garantendo in tal modo la possibilità di deroghe tenuto conto dell'interesse socioeconomico dell'Unione, dei diritti di proprietà intellettuale, della protezione dei dati personali e della riservatezza, degli aspetti legati alla sicurezza e di altri legittimi interessi. ▌Occorre dare maggiore risalto alla gestione responsabile dei dati di ricerca, che dovrebbero essere conformi ai principi FAIR (cioè «reperibili», «accessibili», «interoperabili» e «riutilizzabili»), specialmente tramite l'integrazione sistematica dei piani di gestione dei dati. Ove opportuno, i beneficiari dovrebbero fare ricorso alle possibilità offerte dal cloud europeo per la scienza aperta e dall'infrastruttura europea dei dati e aderire ad altri principi e pratiche di scienza aperta. È opportuno incoraggiare la reciprocità dell'accesso aperto nell'ambito degli accordi internazionali di cooperazione scientifica e tecnologica nei pertinenti accordi di categoria.

    (5 bis)

    Le PMI beneficiarie sono incoraggiate a utilizzare gli strumenti esistenti come l'helpdesk delle PMI sui diritti di proprietà intellettuale che sostiene le piccole e medie imprese dell'Unione europea a tutelare e a far valere i propri diritti di proprietà intellettuale, tramite fornitura gratuita di informazioni e servizi, sotto forma di pareri riservati in merito alla proprietà intellettuale e a questioni correlate, nonché di formazione, materiali e risorse online.

    (6)

    L'ideazione e la progettazione del programma dovrebbero rispondere alla necessità di creare una massa critica di attività finanziate, in tutta l'Unione e mediante la cooperazione internazionale , incoraggiando nel contempo la partecipazione di tutti gli Stati membri al programma, di in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con l'accordo di Parigi . L'attuazione del programma dovrebbe rafforzare il perseguimento di questo obiettivo.

    (7)

    Le attività sostenute nell'ambito del programma dovrebbero favorire il conseguimento degli obiettivi , delle priorità e degli impegni dell'Unione e del programma , il monitoraggio e la valutazione dei progressi rispetto a tali obiettivi, priorità e impegni e lo sviluppo di priorità nuove o riviste.

    (7 bis)

    Il programma dovrebbe perseguire l'allineamento alle tabelle di marcia e alle strategie di ricerca e innovazione già esistenti a livello europeo.

    (8)

    Il programma dovrebbe mantenere un approccio equilibrato tra i finanziamenti «dal basso verso l'alto» (basati sull'iniziativa dei ricercatori o degli innovatori) e «dall'alto verso il basso» (basati su priorità definite a livello strategico), in funzione della natura delle comunità di ricerca e innovazione partecipanti nell'intera Unione, dei tassi di successo per ambito di intervento, dei tipi di attività svolte e delle finalità perseguite , del principio di sussidiarietà e degli impatti ricercati. La combinazione di questi fattori dovrebbe determinare la scelta dell'approccio per le rispettive parti del programma, che contribuiscono tutte alla realizzazione dell'insieme degli obiettivi generali e specifici del programma.

    (8 -bis)

    Il bilancio complessivo per l'ambito «Ampliare la partecipazione e diffondere l'eccellenza» della parte «Ampliare la partecipazione e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca» di Orizzonte Europa dovrebbe essere almeno pari al 3,3 % del bilancio complessivo di Orizzonte Europa. Tale bilancio dovrebbe andare principalmente a vantaggio dei soggetti giuridici dei paesi in espansione.

    (8 -ter)

    Le Iniziative di eccellenza dovrebbero mirare a rafforzare l'eccellenza della ricerca e innovazione nei paesi ammissibili, anche sostenendo ad esempio la formazione per migliorare le competenze di gestione della ricerca e innovazione, i prezzi, rafforzando gli ecosistemi di innovazione nonché la creazione di reti di ricerca e innovazione, anche sulla base di infrastrutture di ricerca finanziate dall'UE. I candidati devono dimostrare chiaramente che i progetti sono collegati a strategie nazionali e/o regionali di R&I per poter presentare domanda di finanziamento nell'ambito dell'ampliamento della partecipazione e della diffusione dell'eccellenza della parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca» di Orizzonte Europa.

    (8 bis)

    Diverse azioni di ricerca e innovazione dovrebbero applicare la logica di una «Corsia preferenziale per la ricerca e l'innovazione», ove i tempi per la concessione delle sovvenzioni non superino i sei mesi. Ciò dovrebbe consentire un accesso più rapido e «dal basso verso l'alto» ai fondi per i piccoli consorzi collaborativi, abbracciando azioni che spaziano dalla ricerca fondamentale alla commercializzazione.

    (8 ter)

    Il programma dovrebbe sostenere tutte le fasi della ricerca e dell'innovazione, in particolare nell'ambito di progetti collaborativi. La ricerca fondamentale è un elemento basilare e una condizione importante per incrementare la capacità dell'Unione di attirare i migliori scienziati onde divenire un polo di eccellenza a livello mondiale. Occorre garantire l'equilibrio tra ricerca di base e ricerca applicata. In combinato con l'innovazione, ciò favorirà la competitività economica, la crescita e l'occupazione nell'Unione.

    (8 quater)

    Per massimizzare l'impatto di Orizzonte Europa, è opportuno prestare particolare attenzione agli approcci pluridisciplinari, interdisciplinari e transdisciplinari, in quanto elementi necessari per compiere importanti progressi scientifici.

    (8 quinquies)

    L'interazione con la società va promossa mediante una ricerca e un'innovazione responsabili, quali elementi trasversali per instaurare una cooperazione effettiva tra scienza e società. Ciò permetterebbe a tutti gli attori sociali (ricercatori, cittadini, decisori, imprese, organizzazioni del terzo settore, ecc.) di collaborare nel corso dell'intero processo di ricerca e innovazione, ai fini di una maggiore coerenza tra il processo e i suoi risultati, da un lato, e i valori, i bisogni e le aspettative della società europea, dall'altro.

    (9)

    Le attività di ricerca svolte nell'ambito del pilastro «Scienza eccellente e aperta» dovrebbero essere stabilite in base alle esigenze e alle opportunità scientifiche. Il programma di ricerca dovrebbe essere messo a punto in stretta collaborazione con la comunità scientifica e porre altresì l'accento sulla capacità di attrarre nuovi talenti nel campo della ricerca e dell'innovazione e giovani ricercatori, rafforzando al contempo il SER ed evitando la fuga di cervelli. È opportuno che la ricerca sia finanziata sulla base dell'eccellenza.

    (10)

    Il pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea » dovrebbe essere creato sotto forma di poli di attività di ricerca e innovazione, al fine di ottenere la massima integrazione tra i rispettivi ambiti di lavoro e garantire al contempo livelli di impatto per l'Unione elevati e sostenibili rispetto alle risorse spese. Questo pilastro incoraggerà la collaborazione interdisciplinare, intersettoriale, trasversale e transfrontaliera, ai fini degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e degli impegni dell'Unione europea previsti dall'accordo di Parigi e, se necessario, per far fronte alle sfide sociali, nonché la competitività delle industrie dell'Unione. Le attività nell'ambito di tale pilastro dovrebbero coprire tutte le attività di ricerca e innovazione, tra cui il settore di R&S, i progetti pilota, i progetti dimostrativi, il sostegno agli appalti pubblici, la ricerca prenormativa, la definizione di norme e la valorizzazione commerciale delle innovazioni per garantire che l'Europa rimanga all'avanguardia nella ricerca per quanto riguarda le priorità definite a livello strategico.

    (11)

    Il pieno e tempestivo coinvolgimento dell'industria dell'Unione nel programma, a tutti i livelli, dal singolo imprenditore alle piccole e medie imprese fino alle imprese di grandi dimensioni, dovrebbe continuare▌ , specificamente in vista della creazione di posti di lavoro e crescita sostenibili. ▌

    (12)

    È importante sostenere l'industria dell'Unione perché possa conservare o assumere la leadership mondiale nel campo dell'innovazione, della digitalizzazione e della decarbonizzazione, in particolare investendo nelle tecnologie abilitanti fondamentali che sosterranno l'attività economica di domani. Le tecnologie abilitanti fondamentali (TAF) sono destinate a svolgere un ruolo centrale nel secondo pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea» e dovrebbero essere ulteriormente legate alle iniziative faro «Tecnologie emergenti e future (TEF)», affinché i progetti di ricerca coprano l'intera filiera dell'innovazione. Le azioni del programma dovrebbero riflettere la strategia di politica industriale dell'Unione allo scopo di affrontare le lacune del mercato o situazioni di investimento subottimale, stimolare gli investimenti in modo proporzionato e trasparente , senza duplicare né sostituire gli investimenti privati e possedere un chiaro valore aggiunto europeo , nonché un equo rendimento pubblico sugli investimenti . Questo garantirà la coerenza fra le azioni del programma e la normativa dell'UE in materia di aiuti di Stato nel settore di RS&I, che dovrebbe essere rivista per incentivare l'innovazione .

    (13)

    È opportuno che il programma sostenga la ricerca e l'innovazione in maniera integrata, rispettando tutte le disposizioni pertinenti dell'Organizzazione mondiale del commercio. La nozione di ricerca, ivi compreso lo sviluppo sperimentale, dovrebbe essere usata alla luce del manuale di Frascati elaborato dall'OCSE, mentre la nozione di innovazione dovrebbe essere usata alla luce del manuale di Oslo elaborato dall'OCSE e da Eurostat, adottando un ampio approccio comprendente l'innovazione sociale , il design e la creatività . ▌Si dovrebbe ▌tenere conto delle definizioni OCSE relative al livello di maturità tecnologica (Technological Readiness Level, TRL), come nel precedente programma quadro Orizzonte 2020▌. Il programma di lavoro relativo a un determinato invito nell'ambito del pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea » potrebbe consentire la concessione di sovvenzioni per la validazione dei prodotti su larga scala e le prime applicazioni commerciali.

    (14)

    La comunicazione della Commissione sulla valutazione intermedia di Orizzonte 2020 (COM(2018)0002) e la relazione del Parlamento europeo sulla valutazione della messa in atto di Orizzonte 2020 in vista della sua valutazione intermedia e della proposta relativa al 9o Programma quadro (2016/2147(INI)) hanno fornito una serie di raccomandazioni per il presente programma, comprese le norme in materia di partecipazione e diffusione, basate sugli insegnamenti appresi nel corso del programma precedente e sui contributi forniti dalle istituzioni dell'Unione e dai portatori di interessi. Tali raccomandazioni prevedono di investire in modo più ambizioso, al fine di raggiungere la massa critica e massimizzare l'impatto; di sostenere le innovazioni pionieristiche; di dare priorità agli investimenti dell'Unione per la ricerca e l'innovazione(R&I) in settori ad alto valore aggiunto, in particolare attraverso un approccio basato sulle missioni, il coinvolgimento pieno, consapevole e tempestivo dei cittadini e la comunicazione su vasta scala; di razionalizzare il quadro dei finanziamenti dell'Unione onde sfruttare appieno il potenziale di R&I di tutti gli Stati membri, anche semplificando la gamma di iniziative di partenariato e i sistemi di cofinanziamento; lo sviluppo di maggiori e più concrete sinergie tra i vari strumenti di finanziamento dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di contribuire a mobilitare il potenziale sottoutilizzato di R&I in tutta l'Unione; di coinvolgere maggiormente le infrastrutture di ricerca finanziate dall'Unione — segnatamente a titolo del FESR — nei progetti del programma; di rafforzare la cooperazione internazionale e rafforzare l'apertura alla partecipazione dei paesi terzi , assicurando al contempo l'interesse dell'Unione e la partecipazione equilibrata di tutti gli Stati membri al programma e di proseguire la semplificazione sulla base delle esperienze di attuazione maturate con Orizzonte 2020.

    (15)

    È opportuno che la politica di coesione continui a contribuire alla ricerca e all'innovazione. Occorre, pertanto, prestare particolare attenzione al coordinamento e alla complementarità tra le due politiche dell'Unione. Il programma dovrebbe ricercare l'allineamento delle norme e le sinergie con altri programmi dell'Unione , come indicato nell'allegato IV al presente regolamento, dalla loro elaborazione e pianificazione strategica fino alla selezione, alla gestione, alla comunicazione, alla diffusione e allo sfruttamento dei risultati, al monitoraggio, all'audit e alla governance del progetto. Allo scopo di evitare sovrapposizioni e duplicazioni e aumentare l'effetto leva del finanziamento dell'Unione , come pure di ridurre gli oneri amministrativi per i candidati e i beneficiari, tutti i tipi di sinergia dovrebbero attenersi al principio «per ogni azione una sola serie di norme»:

    i trasferimenti da altri programmi dell'Unione , tra cui il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), verso le attività di Orizzonte Europa possono avvenire su base volontaria . In tal caso si applicano le norme di Orizzonte Europa , le quali saranno però utilizzate soltanto a vantaggio dello Stato membro o dell'autorità di gestione, a seconda dei casi, che decide di effettuare il trasferimento;

    potrebbe inoltre essere previsto il cofinanziamento di un'azione da parte di Orizzonte Europa e di un altro programma dell'Unione, senza superare i costi totali ammissibili dell'azione. In tal caso si applicherebbero soltanto le norme di Orizzonte Europa evitando la duplicazione degli audit;

    dovrebbero essere attribuiti marchi di eccellenza a tutte le proposte che abbiano superato la soglia di «eccellenza» nell'ambito di Orizzonte Europa ma che non possono essere finanziate a causa di vincoli di bilancio. In tal caso dovrebbero applicarsi le norme del Fondo a titolo del quale è erogato il sostegno, ad eccezione della normativa sugli aiuti di Stato.

    (16)

    Per ottenere il massimo impatto possibile dei finanziamenti dell'Unione e il contributo più efficace agli obiettivi politici e agli impegni dell'Unione, il programma può stipulare partenariati europei con i partner del settore pubblico e/o privato , sulla base degli esiti della pianificazione strategica , tra cui soggetti della ricerca e dell'innovazione pubblici e privati, centri di competenza, incubatori d'impresa, parchi scientifici e tecnologici, organismi e fondazioni investiti di attribuzioni di servizio pubblico, le organizzazione della società civile , nonché eventualmente ecosistemi regionali dell'innovazione, che sostengono e/o svolgono attività di ricerca e innovazione, purché gli impatti desiderati si possano conseguire con maggiore efficacia in partenariato rispetto che dalla sola Unione.

    (17)

    Il programma dovrebbe rafforzare la cooperazione tra i partenariati europei e i partner del settore pubblico e/o privato a livello internazionale, anche aderendo a programmi e ad investimenti transfrontalieri in ricerca e innovazione che apportano reciproci vantaggi per i cittadini e le imprese, garantendo nel contempo che l' Unione possa difendere i propri interessi.

    (17 bis)

    Le «Iniziative faro delle tecnologie emergenti e future» (TEF) si sono dimostrate strumenti efficaci ed efficienti, garantendo vantaggi per la società in uno sforzo congiunto e coordinato dell'Unione e dei suoi Stati membri. Le attività condotte nel quadro delle iniziative faro TEF «Graphene», «Human Brain Project» e «Quantum Technologies», sostenute nell'ambito di Orizzonte 2020, continueranno a essere sostenute nell'ambito di Orizzonte Europa attraverso gli inviti a presentare proposte inclusi nel programma di lavoro. Le azioni preparatorie sostenute nell'ambito delle iniziative faro TEF di Orizzonte 2020 alimenteranno il processo di pianificazione strategica nell'ambito di Orizzonte Europa e informeranno il lavoro sulle missioni, sui partenariati cofinanziati/coprogrammati e sui periodici inviti a presentare proposte.

    (18)

    Il Centro comune di ricerca (JRC) dovrebbe continuare a elaborare per l'Unione politiche corroborate da prove scientifiche indipendenti orientate al cliente e a fornire assistenza tecnica durante l'intero ciclo politico. Le azioni dirette del JRC dovrebbero essere attuate in maniera flessibile, efficiente e trasparente, tenendo conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori del JRC , dei vincoli di bilancio e delle esigenze delle politiche dell'Unione e garantendo la protezione degli interessi finanziari dell'Unione. Il JRC dovrebbe continuare a generare risorse aggiuntive.

    (19)

    È opportuno che il pilastro «Europa innovativa» stabilisca una serie di misure di sostegno integrato alle esigenze degli imprenditori e dell'imprenditorialità orientata alla ricerca , mirando a realizzare e accelerare le innovazioni di punta in vista di una rapida crescita sul mercato nonché a promuovere l'autonomia tecnologica dell'Unione in settori strategici . Esso dovrebbe attirare imprese innovative , ivi comprese PMI e start-up, con potenziale di espansione a livello internazionale/europeo e offrire sovvenzioni flessibili in tempi rapidi e co-investimenti, anche con gli investitori privati. Tali obiettivi dovrebbero essere perseguiti mediante la creazione di un Consiglio europeo per l'innovazione (CEI). Questo pilastro dovrebbe inoltre sostenere l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) e il suo piano per l'innovazione regionale e gli ecosistemi europei dell'innovazione in generale nell'intera Unione , segnatamente tramite il cofinanziamento di partenariati con gli attori nazionali e regionali , sia pubblici che privati, che sostengono l'innovazione.

    (20)

    Per rispondere alla necessità di sostenere gli investimenti nelle attività non lineari e a rischio più elevato quali la ricerca e l'innovazione, è essenziale che Orizzonte Europa, in particolare il CEI nonché l'EIT con le sue comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI), operi in sinergia con i prodotti finanziari da distribuire nell'ambito di InvestEU. A tale riguardo, l'esperienza maturata grazie agli strumenti finanziari impiegati nell'ambito di Orizzonte 2020, come InnovFin e la garanzia sui prestiti per le PMI, dovrebbe fungere da solida base per ottenere tale sostegno mirato e il CEI dovrebbe sviluppare attività di intelligence strategica e di valutazione in tempo reale per garantire una gestione tempestiva e coordinare delle sue varie azioni.

    (21)

    Il CEI, insieme ad altre parti dell'iniziativa Orizzonte Europa, dovrebbe stimolare tutte le forme di innovazione, dalla crescita graduale fino all'innovazione pionieristica e di rottura, mirando in particolare all'innovazione creatrice di mercato. Utilizzando i propri strumenti — Pathfinder e Accelerator — il CEI dovrebbe mirare a individuare, sviluppare e diffondere innovazioni ad alto rischio di ogni genere, anche di tipo incrementale, con particolare attenzione per le innovazioni pionieristiche, di rottura e a contenuto estremamente avanzato che hanno il potenziale di diventare innovazioni creatrici di mercato . Tramite un sostegno coerente e razionalizzato▌, il CEI dovrebbe colmare l'attuale mancanza di sostegno pubblico e di investimenti privati a favore di tali innovazioni. Gli strumenti del CEI richiedono caratteristiche giuridiche e di gestione specifiche, che tengano conto dei suoi obiettivi, in particolare le attività di diffusione sul mercato.

    (21 bis)

    Ai sensi del presente regolamento e in particolare per le attività svolte nell'ambito del CEI, una start-up è una PMI nella fase iniziale del suo ciclo di vita (comprese le spin-off universitarie), che mira a soluzioni innovative e a un modello commerciale scalabile ed è autonoma ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione  (4) ; un'«impresa a media capitalizzazione» è una società che non è una micro, piccola e media impresa, quale definita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, il cui numero di dipendenti oscilla tra le 250 e le 3 000 unità, calcolate conformemente al titolo I, articoli 3, 4, 5 e 6, dell'allegato di detta raccomandazione; una piccola impresa a media capitalizzazione è un'impresa a media capitalizzazione con un numero di dipendenti fino a 499 unità.

    (22)

    Facendo ricorso al finanziamento misto, l'Accelerator del CEI dovrebbe colmare la «valle della morte» che separa ricerca, commercializzazione su scala ridotta ed espansione delle imprese. In particolare, Accelerator dovrebbe fornire sostegno alle operazioni che presentano tali rischi tecnologici o commerciali che non sono considerati idonei al finanziamento e a mobilitare importanti investimenti da parte del mercato, completando in tal modo il programma InvestEU, istituito dal regolamento… (5)

    (22 bis)

    Le PMI rappresentano una significativa fonte di innovazione e crescita in Europa. Pertanto, è necessario assicurare una forte partecipazione delle PMI, quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, al programma Orizzonte Europa. Alla luce delle migliori prassi acquisite con Orizzonte 2020, Orizzonte Europa dovrebbe continuare a incoraggiare la partecipazione integrata delle PMI al programma quadro.

    (22 ter)

    Mentre il finanziamento misto dovrebbe rappresentare il principale utilizzo del bilancio dell'Accelerator CEI, ai fini dell'articolo 43, il sostegno sotto forma di sola sovvenzione a titolo dello strumento Accelerator del CEI, comprese le start-up, dovrebbe corrispondere a quello dello strumento di bilancio per le PMI del precedente programma quadro Orizzonte 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  (6).

    (22 quater)

    In stretta sinergia con InvestEU, l'Accelerator del CEI, nei suoi moduli di finanziamento misto e di sostegno finanziario azionario, dovrebbe finanziare le PMI, comprese le start-up e, in casi eccezionali, i progetti gestiti da piccole imprese a media capitalizzazione che non sono ancora in grado di generare entrate, che non sono ancora redditizie, o che non sono ancora in grado di attrarre investimenti sufficienti per attuare pienamente il piano aziendale dei progetti. Tali soggetti ammissibili saranno considerati come non idonei al finanziamento, mentre una parte del loro fabbisogno di investimenti avrebbe potuto essere o potrebbe essere fornita da uno o più investitori, come una banca pubblica o privata, un gruppo a conduzione familiare, un fondo di capitale di rischio, un business angel, ecc. In tal modo, superando una lacuna del mercato, l'Accelerator del CEI finanzierà soggetti promettenti ma non ancora idonei al finanziamento che realizzino progetti pionieristici di innovazione del mercato. Una volta idonei al finanziamento, tali progetti potranno, in una fase successiva del proprio sviluppo, essere finanziati a titolo di InvestEU.

    (23)

    L'EIT, soprattutto attraverso le sue comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) e il proprio sistema di innovazione regionale, dovrebbe mirare a rafforzare gli ecosistemi dell'innovazione per lo sviluppo di una capacità globale di innovazione dell'Unione, che affrontano le sfide globali, promuovendo l'integrazione delle attività economiche, della ricerca, dell'istruzione superiore e dell'imprenditorialità. In conformità al suo atto istitutivo, il regolamento che istituisce l'EIT  (7) , e all'agenda strategica per l'innovazione dell'EIT  (8) , è opportuno che l'EIT promuova l'innovazione nelle sue attività e sostenga l'integrazione dell'istruzione superiore nell'ecosistema dell'innovazione, in particolare: promuovendo l'educazione imprenditoriale, incoraggiando solide collaborazioni non disciplinari tra l'industria e il mondo accademico, e individuando le competenze di cui dovranno disporre gli innovatori del futuro per far fronte alle sfide mondiali, tra cui le competenze digitali e in materia di innovazione avanzata. I regimi di sostegno messi a disposizione dall'EIT dovrebbero essere rivolti ai beneficiari del CEI, mentre le start-up emergenti dalle CCI dell'EIT dovrebbero avere accesso preferenziale alle azioni del CEI. Concentrandosi sugli ecosistemi dell'innovazione, l'EIT dovrebbe rientrare per sua natura nel pilastro « Europa innovativa » , ma dovrebbe anche sostenere tutti gli altri pilastri e, se del caso, la pianificazione delle sue CCI andrebbe allineata al pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea » attraverso il processo di pianificazione strategica. È opportuno evitare la duplicazioni tra le CCI e altri strumenti nello stesso settore, in particolare altri partenariati.

    (24)

    Garantire e mantenere la parità di condizioni fra le imprese in concorrenza su un determinato mercato dovrebbe essere un requisito essenziale per favorire la proliferazione di innovazioni pionieristiche o dirompenti e consentire così ai piccoli e medi innovatori, in particolare, di cogliere i benefici dei loro investimenti e conquistare una quota di mercato. Analogamente, un certo grado di apertura rispetto alla portata innovativa delle azioni finanziate — aprendosi a un'ampia rete di beneficiari — può fornire un sostanziale contributo al rafforzamento delle capacità delle PMI, dotando queste ultime dei mezzi necessari ad attrarre investimenti e prosperare.

    (25)

    Il programma dovrebbe promuovere e integrare la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni e le iniziative internazionali, sulla base dell'interesse dell'Unione , dei vantaggi reciproci e degli impegni globali volti a realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. La cooperazione internazionale dovrebbe mirare a rafforzare l'eccellenza dell'Unione in materia di ricerca e innovazione, la sua capacità di attrazione e la sua competitività economica e industriale, al fine di affrontare le sfide globali per la società rappresentate dagli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e di sostenere le politiche esterne dell'Unione. È opportuno adottare un approccio di apertura generale all'eccellenza nella partecipazione internazionale e nelle azioni mirate di cooperazione internazionale ▌ ed è necessario applicare idonei criteri di ammissibilità ai finanziamenti di entità stabilite in paesi a basso e medio reddito , tenuto conto dei diversi livelli di capacità in materia di R&I . In parallelo, andrebbe promossa l'associazione di paesi terzi al programma qualora sia prevista la reciprocità, sia garantito l'interesse dell'Unione e sia promossa un'accresciuta partecipazione di tutti gli Stati membri al programma .

    (26)

    Nell'intento di approfondire la relazione tra scienza e società e massimizzare i benefici delle loro interazioni, il programma dovrebbe favorire un impegno dei cittadini e delle organizzazioni della società civile a partecipare e collaborare alla progettazione e alla creazione di programmi e contenuti di ricerca e innovazione responsabili (RIR) che rispondano ai timori, alle necessità e alle aspettative dei cittadini e della società civile, promuovendo l'educazione scientifica, rendendo le conoscenze scientifiche accessibili al pubblico e agevolando la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni della società civile alle sue attività. È opportuno monitorare le misure adottate per migliorare la partecipazione dei cittadini e della società civile.

    (26 bis)

    Orizzonte Europa dovrebbe sostenere le nuove tecnologie che contribuiscono a superare gli ostacoli che impediscono l'accesso e la piena partecipazione delle persone con disabilità e che limitano pertanto lo sviluppo di una società veramente inclusiva.

    (27)

    Ai sensi dell'articolo 349 del TFUE, le regioni ultraperiferiche dell'Unione hanno diritto a misure specifiche (tenendo conto della loro situazione strutturale, sociale ed economica) riguardanti le condizioni di accesso ai programmi orizzontali dell'Unione. Il programma dovrebbe quindi tenere conto delle caratteristiche specifiche di tali regioni in linea con la comunicazione della Commissione «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE» (COM(2017)0623), accolta con favore dal Consiglio il 12 aprile 2018 e, ove possibile, promuoverne la partecipazione al programma .

    (28)

    È opportuno che le attività sviluppate nell'ambito del programma mirino a eliminare le disparità di genere , a evitare i pregiudizi di genere, a integrare adeguatamente la dimensione di genere nei contenuti di ricerca e innovazione ai fini di un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, a promuovere la parità tra donne e uomini , inclusi i principi della parità di retribuzione di cui all'articolo 141, paragrafo 3 TFUE e alla direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, nonché a garantire l'accessibilità dei ricercatori con disabilità alla ricerca e all' innovazione. ▌

    (29)

    Alla luce delle specificità del settore industriale della difesa, è opportuno stabilire disposizioni dettagliate relative ai finanziamenti dell'Unione a favore di progetti di ricerca nel settore della difesa nel quadro del regolamento [che istituisce il Fondo europeo per la difesa] (9), che stabilisce le norme in materia di partecipazione applicabili alla ricerca in tale settore. Benché si possano incoraggiare le sinergie tra Orizzonte Europa e il Fondo europeo per la difesa, evitando comunque le duplicazioni, le azioni realizzate nel quadro di Orizzonte Europa dovrebbero riguardare esclusivamente le applicazioni nel settore civile.

    (30)

    Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma. L'importo indicato per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), deve costituire il riferimento privilegiato, ai sensi del [riferimento da aggiornare, se del caso, in base al nuovo accordo interistituzionale: punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (10)], per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio.

    (31)

    Salvo disposizioni contrarie, a tale programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento finanziario») (11). Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.

    (31 bis)

    È opportuno perseguire costantemente nell'ambito dell'intero programma la semplificazione amministrativa, in particolare la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. La Commissione dovrebbe semplificare ulteriormente i suoi strumenti e orientamenti affinché impongano un onere minimo ai beneficiari. In particolare, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di emanare una versione ridotta degli orientamenti.

    (31 ter)

    Onde garantire che l'Europa resti all'avanguardia nella ricerca e nell'innovazione globali in ambito digitale e tener conto della necessità di intensificare gli investimenti per beneficiare delle crescenti opportunità delle tecnologie digitali, è opportuno prevedere una dotazione adeguata per le priorità digitali essenziali.

    (32)

    In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (13), (Euratom, CE) n. 2185/96 (14) e (UE) 2017/1939 del Consiglio (15), è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano protetti attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l'imposizione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altri reati che incidono sugli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

    (33)

    A norma [riferimento da aggiornare, se del caso, in base a una nuova decisione sui PTOM: dell'articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio (17)], le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso. Il programma dovrebbe tener debitamente conto delle caratteristiche specifiche di detti territori onde garantirne l'effettiva partecipazione e favorire la cooperazione e le sinergie, soprattutto con le regioni ultraperiferiche e con i paesi terzi del loro vicinato.

    (34)

    A norma dei paragrafi 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, è necessario valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte attraverso specifiche prescrizioni di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri e dei beneficiari del programma . Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili che fungano da base per raccogliere elementi di prova degli effetti della legislazione sul terreno.

    (35)

    Per poter integrare o modificare gli indicatori delle modalità di impatto, ove ritenuto necessario, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

    (36)

    La coerenza e le sinergie tra il programma Orizzonte Europa e il programma spaziale dell'UE promuoveranno un settore spaziale europeo competitivo a livello mondiale e innovativo; rafforzeranno l'autonomia dell'Europa in termini di accesso allo spazio e utilizzo di quest'ultimo in un contesto sicuro, e potenzieranno il ruolo guida a livello mondiale dell'Europa. Le soluzioni innovative nell'ambito di Orizzonte Europa saranno sostenute da dati e servizi messi a disposizione dal programma spaziale.

    (36 bis)

    Il programma di lavoro dovrebbe tener conto dei risultati di precedenti progetti specifici e dello stato della scienza, della tecnologia e dell'innovazione a livello nazionale, dell'Unione e internazionale nonché dei pertinenti sviluppi che interessano le politiche, i mercati e la società per poter finanziare un'azione particolare.

    (37)

    Le norme in materia di partecipazione e diffusione dovrebbero riflettere adeguatamente le esigenze del programma, tenendo conto delle preoccupazioni espresse e delle raccomandazioni formulate dai vari portatori di interessi.

    (38)

    Le norme e i requisiti comuni nell'ambito dell'intero programma dovrebbero garantire s trumenti di attuazione comuni e semplificati anche per il monitoraggio e le relazioni e un quadro coerente che agevoli la partecipazione ai programmi sostenuti finanziariamente dal bilancio del programma, compresa la partecipazione a programmi gestiti da organismi di finanziamento quali l'EIT, imprese comuni o qualsiasi altra struttura a norma dell'articolo 187 del TFUE e la partecipazione a programmi intrapresi dagli Stati membri a norma dell'articolo 185 del TFUE. L'adozione di norme specifiche dovrebbe essere possibile, ma occorre limitare le deroghe ai casi in cui siano strettamente necessarie e debitamente giustificate.

    (39)

    Le azioni che rientrano nell'ambito di applicazione del programma dovrebbero rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi sanciti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tali azioni dovrebbero essere conformi a tutti gli obblighi legali, compreso il diritto internazionale, e a tutte le pertinenti comunicazioni della Commissione, quali la comunicazione della Commissione del 28 giugno 2013 (18), nonché ai principi etici, tra i quali evitare qualsiasi violazione dell'integrità della ricerca. È opportuno tener conto dei pareri espressi dal Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie, dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e dal Garante europeo della protezione dei dati. L'articolo 13 del TFUE dovrebbe essere tenuto in considerazione anche nelle attività di ricerca e l'impiego di animali nella ricerca e nella sperimentazione dovrebbe essere ridotto, con l'obiettivo finale di sostituirlo con altri metodi.

    (40)

    Conformemente agli obiettivi di cooperazione internazionale di cui agli articoli 180 e 186 del TFUE, è opportuno promuovere la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi e di organizzazioni internazionali nell'interesse scientifico, sociale, economico e tecnologico dell'Unione . L'attuazione del programma dovrebbe essere conforme alle misure adottate in conformità agli articoli 75 e 215 del TFUE e dovrebbe essere conforme al diritto internazionale. Per le azioni collegate alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione, la partecipazione ad azioni specifiche del programma può essere limitata alle sole entità stabilite negli Stati membri o alle entità stabilite in paesi associati o altri paesi terzi specificati in aggiunta agli Stati membri.

    (41)

    Riconoscendo che i cambiamenti climatici sono una delle maggiori sfide globali e della società e tenendo conto dell'importanza della lotta contro i cambiamenti climatici per attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà all'integrazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare almeno il 25 % della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici nel periodo del QFP 2021-2027 nonché dell'obiettivo annuale del 30 % al più presto e comunque non oltre il 2027 . L'integrazione degli aspetti climatici si riflette adeguatamente nei contenuti della ricerca e dell'innovazione e applicata in tutte le fasi del ciclo di ricerca.

    (41 bis)

    Nel contesto del percorso dell'impatto relativo al clima, la Commissione riferirà in merito ai risultati, alle innovazioni e agli effetti aggregati stimati dei progetti che hanno rilevanza per il clima, anche per parte del programma e per modalità di attuazione. Nella sua analisi, la Commissione dovrebbe tener conto dei costi e dei benefici economici, sociali e ambientali a lungo termine per i cittadini europei derivanti dalle attività del programma, tra cui l'adozione di soluzioni innovative di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, l'impatto stimato sulla creazione di posti di lavoro e di imprese, la crescita economica e la competitività, l'energia pulita, la salute e il benessere (compresa la qualità dell'aria, del suolo e dell'acqua). I risultati di questa analisi d'impatto dovrebbero essere resi pubblici, valutati nel contesto degli obiettivi dell'Europa in materia di clima ed energia e del contributo al successivo processo di pianificazione strategica e ai futuri programmi di lavoro.

    (42)

    Al presente regolamento si applicano le regole adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'articolo 106 bis del trattato Euratom. Tali norme sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, attuazione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano altresì la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, dato che il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana ed efficace dei fondi UE.

    (43)

    L'uso di informazioni sensibili preesistenti o l'accesso a risultati sensibili e dati di ricerca da parte di persone non autorizzate può avere ripercussioni negative sugli interessi dell'Unione o di uno o più Stati membri. Il trattamento dei dati riservati e delle informazioni classificate dovrebbe pertanto essere disciplinato da tutto il pertinente diritto dell'Unione, inclusi i regolamenti interni delle istituzioni, come la decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (19) sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE.

     

    (45)

    È necessario stabilire i termini e le condizioni dei finanziamenti concessi dall'Unione ai partecipanti alle azioni nell'ambito del programma. Le sovvenzioni costituiranno il principale tipo di finanziamento previsto dal programma. Altri tipi di finanziamento andrebbero scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inadempienza. Nel caso delle sovvenzioni, ciò dovrebbe includere la possibilità di ricorrere a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, come previsto dal regolamento finanziario, nell'ottica di un'ulteriore semplificazione. Prima di poterlo considerare un'effettiva semplificazione per i beneficiari, un nuovo eventuale sistema di rimborso dei costi dovrebbe essere preceduto da una valutazione esaustiva e positiva.

     

    (47)

    Conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (il regolamento finanziario) (20), il programma dovrebbe costituire la base per una più vasta accettazione delle prassi abituali di contabilità analitica dei beneficiari per quanto riguarda i costi di personale e i costi unitari di beni e servizi fatturati internamente , che si applicherà anche alle grandi infrastrutture di ricerca ai sensi di Orizzonte 2020 . Il ricorso ai costi unitari per i beni e i servizi fatturati internamente, calcolati sulla base delle prassi abituali di contabilità per i beneficiari, combinando costi diretti e costi indiretti effettivi, dovrebbe essere un'opzione fattibile per ciascun beneficiario. A tale riguardo, i beneficiari dovrebbero essere in grado di includere i costi indiretti effettivi calcolati sulla base dei criteri di ripartizione in tali costi unitari per i beni e i servizi fatturati internamente.

    (48)

    È opportuno semplificare ulteriormente l'attuale sistema di rimborso dei costi effettivi di personale, secondo l'approccio della retribuzione basata sul progetto sviluppato nell'ambito di Orizzonte 2020, e allinearlo meglio al regolamento finanziario , allo scopo di colmare il divario retributivo tra i ricercatori dell'UE che partecipano al programma .

    (49)

    Il fondo di garanzia per i partecipanti, istituito nel quadro di Orizzonte 2020 e gestito dalla Commissione, si è rivelato un importante meccanismo di salvaguardia che riduce i rischi associati agli importi dovuti e non rimborsati da partecipanti inadempienti. Pertanto è opportuno mantenere il fondo di garanzia per i beneficiari, ribattezzato Meccanismo di mutua assicurazione (il «meccanismo») ed estenderlo anche ad altri organismi di finanziamento, in particolare alle iniziative a norma dell'articolo 185 del TFUE. Il meccanismo dovrebbe essere aperto ai beneficiari di altri programmi dell'Unione in gestione diretta.

    (50)

    È opportuno stabilire le norme che disciplinano lo sfruttamento e la diffusione dei risultati al fine di garantire che i beneficiari proteggano, sfruttino, diffondano e offrano accesso a tali risultati nel modo opportuno. Si dovrebbe dare maggiore risalto allo sfruttamento dei risultati e la Commissione dovrebbe individuare e contribuire a massimizzare le opportunità per i beneficiari di sfruttare i risultati, in particolare nell'Unione. Lo sfruttamento dovrebbe tener conto dai principi del presente programma, tra cui la promozione dell'innovazione nell'Unione e il rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca.

    (51)

    È opportuno mantenere gli elementi essenziali del sistema di valutazione e selezione delle proposte del precedente programma Orizzonte 2020, compreso l'accento posto sui criteri di «eccellenza» , «impatto» e «qualità ed efficienza dell'attuazione» . Le proposte dovrebbero continuare a essere selezionate sulla base della valutazione svolta da esperti indipendenti provenienti dal maggior numero di Stati membri possibile . La Commissione dovrebbe procedere a una valutazione anonima, se del caso, e analizzarne i risultati al fine di evitare errori di selezione. Ove opportuno, occorre tenere conto della necessità di garantire la coerenza generale del portafoglio di progetti da parte di esperti indipendenti .

    (52)

    Si dovrebbe attuare, a norma dell'articolo 127 del regolamento finanziario, un sistematico riconoscimento reciproco delle revisioni contabili e delle valutazioni con altri programmi dell'Unione per tutte le parti del programma, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari dei fondi dell'Unione. Il riconoscimento reciproco dovrebbe essere espressamente previsto considerando anche altri elementi di garanzia, come gli audit dei sistemi e dei processi.

    (53)

    Le sfide specifiche nei settori della ricerca e dell'innovazione dovrebbero essere affrontate mediante l'attribuzione di premi, se opportuno anche comuni o congiunti, organizzati dalla Commissione o dall'organismo di finanziamento con altri organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti giuridici senza scopo di lucro. In particolare, dovrebbero essere premiati i progetti che attraggano scienziati verso i paesi in espansione e i progetti riusciti che ne accrescono la visibilità e consentono di promuovere maggiormente le azioni finanziate dall'Unione.

    (54)

    I tipi di finanziamento e i metodi di attuazione di cui alla presente decisione saranno scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. A tal fine dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Titolo I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    1.   Il presente regolamento istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte Europa» (il «programma»), stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione dei risultati applicabili alle azioni indirette condotte nell'ambito del programma e definisce il quadro a disciplina del sostegno dell'Unione per le attività di ricerca e innovazione .

    2.   Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

    3.   Il programma è attuato mediante:

    a)

    il programma specifico istituito dalla decisione …/…/UE (21) ▌;

    a bis)

    un contributo finanziario all'EIT istituito dal regolamento (CE) n. 294/2008;

    b)

    il programma specifico di ricerca nel settore della difesa istituito dal regolamento …/…/UE regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa .

    4.   Salvo disposizioni contrarie espressamente previste, i termini «Orizzonte Europa», «programma» e «programma specifico» utilizzati nel presente regolamento si riferiscono a contenuti attinenti unicamente al programma specifico di cui al paragrafo 3, lettera a).

    L'EIT attua il programma in linea con i suoi obiettivi strategici per il periodo 2021-2027, come indicato nell'agenda strategica per l'innovazione dell'EIT, tenendo conto della pianificazione strategica.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    (1)

    «infrastrutture di ricerca»: le strutture che forniscono risorse e servizi usati dalle comunità di ricerca per condurre ricerca e stimolare l'innovazione nei rispettivi settori. La definizione comprende le risorse umane associate, le attrezzature o serie di strumenti principali; le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o infrastrutture di dati scientifici; i sistemi di dati e calcolo, le reti di comunicazione e qualsiasi altra infrastruttura di natura unica e accessibile a utenti esterni, essenziale per raggiungere l'eccellenza nel settore della ricerca e dell'innovazione. Se del caso, esse possono essere utilizzate al di là dell'ambito della ricerca, ad esempio per scopi educativi o di servizio pubblico, e possono essere «ubicate in un unico sito», «virtuali» o «distribuite».

    (2)

    «strategia di specializzazione intelligente»: una strategia di specializzazione intelligente come definita dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) e che soddisfa le condizioni abilitanti stabilite nel regolamento (UE) XX [regolamento recante disposizioni comuni];

    (3)

    «partenariato europeo»: un'iniziativa , preparata coinvolgendo sin dall'inizio gli Stati membri e/o i paesi associati, con la quale l'Unione e i partner del settore pubblico e/o privato (quali l'industria, le università, le organizzazioni di ricerca, gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale e le organizzazioni della società civile, incluse le fondazioni e le ONG ) si impegnano a sostenere congiuntamente lo sviluppo e l'attuazione di un programma di attività di ricerca e innovazione, comprese quelle relative allo sfruttamento commerciale o all'adozione di politiche o normative;

    (4)

    «accesso aperto»: la pratica che consiste nell'offrire all'utente finale l'accesso gratuito online ai risultati della ricerca derivanti dalle azioni finanziate in applicazione del programma, conformemente all'articolo 10 e all'articolo 35, paragrafo 3, del presente regolamento ;

    (4 bis)

    «scienza aperta»: un approccio al processo scientifico basato sulla cooperazione aperta in materia di lavoro, strumenti e diffusione della conoscenza, compresi gli elementi di cui all'articolo 10 .

    (5)

    «missione»: un portafoglio di azioni di R&I improntate all'eccellenza e finalizzate a conseguire un impatto in tutte le discipline e i settori volte a

    conseguire, entro un periodo prestabilito, un obiettivo misurabile ▌che non si potrebbe ottenere mediante singole azioni;

    conseguire un impatto sulla società e sull'elaborazione delle politiche tramite la scienza e la tecnologia;

    essere rilevante per una parte significativa della popolazione europea e per un'ampia gamma di cittadini europei;

    (6)

    «appalti pre-commerciali»: appalti di servizi di ricerca e di sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato e lo sviluppo competitivo per fasi, in cui è prevista una chiara separazione dei servizi di ricerca e di sviluppo appaltati dalla fase di commercializzazione dei prodotti finali;

    (7)

    «appalti pubblici per soluzioni innovative»: una procedura d'appalto in cui le amministrazioni aggiudicatrici agiscono come clienti di lancio di beni e servizi innovativi che non sono ancora disponibili su base commerciale a larga scala e che può includere prove di conformità;

    (8)

    «diritti di accesso», i diritti di utilizzare risultati o conoscenze preesistenti alle condizioni stabilite conformemente al presente regolamento ;

    (9)

    «conoscenze preesistenti»: i dati, le competenze o le informazioni, di qualsiasi forma o natura tangibile o intangibile, compresi i diritti quali i diritti di proprietà intellettuale, che sono: i) detenuti dai beneficiari prima della loro adesione all'azione; ii) identificati dai beneficiari in un accordo scritto ▌e necessari per attuare l'azione o sfruttarne i risultati;

    (10)

    «diffusione»: la comunicazione al pubblico dei risultati con qualsiasi modalità adeguata (diversa dalla tutela o dallo sfruttamento dei risultati), ivi comprese le pubblicazioni scientifiche su qualsiasi mezzo;

    (11)

    «sfruttamento»: l'utilizzazione dei risultati in ulteriori attività di ricerca e innovazione diverse da quelle rientranti nell'azione in questione, compreso lo sfruttamento commerciale, anche al fine di progettare, creare, fabbricare e commercializzare un prodotto o un processo o per creare e prestare un servizio o per attività di standardizzazione;

    (12)

    «condizioni eque e ragionevoli»: condizioni appropriate, comprese eventuali condizioni finanziarie o condizioni a titolo gratuito, tenendo conto delle circostanze specifiche della richiesta di accesso, ad esempio il valore reale o potenziale dei risultati o delle conoscenze preesistenti di cui si chiede l'accesso e/o la portata, la durata o ogni altra caratteristica dello sfruttamento previsto;

    (13)

    «organismo di finanziamento»: un ente o un'organizzazione, diversi dalla Commissione, di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, cui la Commissione ha affidato compiti di esecuzione del bilancio nell'ambito del programma;

    (14)

    «organizzazione internazionale di ricerca europea»: un'organizzazione internazionale i cui membri sono per la maggior parte Stati membri o paesi associati e il cui obiettivo principale è promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica in Europa;

    (15)

    «soggetto giuridico»: la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;

    (15 bis)

    «paesi oggetto dell'ampliamento»/«paesi con prestazioni meno soddisfacenti dal punto di vista dell'R&I»: i paesi in cui è necessario istituire soggetti giuridici perché possano essere riconosciuti come coordinatori nell'ambito di «Ampliare la partecipazione e diffondere l'eccellenza» della parte Ampliare la partecipazione e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca" di Orizzonte Europa. Degli Stati membri, questi paesi sono Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Slovenia per l'intera durata del programma. Per i paesi associati, l'elenco dei paesi ammissibili sarà definito sulla base di un indicatore e pubblicato nel programma di lavoro. Sulla base dell'articolo 349 del TFUE, anche i soggetti giuridici provenienti dalle regioni ultraperiferiche saranno pienamente ammissibili come coordinatori in tale ambito.

    (16)

    «soggetto giuridico senza scopo di lucro»: un soggetto giuridico che per forma giuridica non ha scopo di lucro o ha l'obbligo giuridico o statutario di non distribuire profitti ai propri azionisti o singoli membri;

    (16 bis)

    «PMI»: microimprese, piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;

    (17)

    «impresa a media capitalizzazione»: una società che non è una micro, piccola e media impresa («PMI»), quale definita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, il cui numero di dipendenti non supera le 499 unità, calcolate conformemente al titolo I, articoli 3, 4, 5 e 6, dell'allegato di detta raccomandazione;

    (18)

    «risultati»: qualsiasi effetto intangibile o tangibile dell'azione, per esempio dati, competenze o informazioni, indipendentemente dalla loro forma o natura, che possano o no essere protetti, nonché qualsiasi diritto collegato ad essi, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale;

    (18 bis)

    «prodotti della ricerca»: risultati prodotti dall'azione cui è possibile dare accesso online sotto forma di pubblicazioni scientifiche, dati o altri prodotti o processi ingegnerizzati quali software, algoritmi, protocolli e quaderni di laboratorio elettronici;

    (19)

    «marchio di eccellenza»: un marchio certificato attribuito alle proposte che superano tutte le soglie di valutazione stabilite nel programma di lavoro, ma che non hanno potuto essere finanziate a causa della dotazione di bilancio insufficiente attribuita all'invito nell'ambito del programma di lavoro , ma che potrebbero beneficiare del sostegno a titolo di altre fonti nazionali o dell'Unione ;

    (19 bis)

    «piano strategico R&I»: un atto di esecuzione che definisce una strategia per la realizzazione dei contenuti del programma di lavoro per un periodo massimo di quattro anni, a seguito di un ampio processo di consultazione obbligatoria delle parti interessate. Definisce le priorità, le tipologie di intervento e le forme di attuazione adeguate da utilizzare

    (20)

    «programma di lavoro»: il documento adottato dalla Commissione per l'attuazione del programma specifico (23) conformemente al relativo articolo 12 o il documento equivalente, in termini di contenuti e struttura, adottato da un organismo di finanziamento;

    (21)

    «anticipo rimborsabile»: la parte di un finanziamento misto di Orizzonte Europa o del CEI corrispondente a un prestito ai sensi del titolo X del regolamento finanziario, ma concesso direttamente dall'Unione, senza scopo di lucro, per coprire i costi delle attività corrispondenti a un'azione di innovazione, che il beneficiario è tenuto a rimborsare all'Unione alle condizioni previste dal contratto;

    (22)

    «contratto»: l'accordo concluso tra la Commissione o un organismo di finanziamento con un soggetto giuridico che attua un'azione di innovazione e diffusione sul mercato e beneficia di un finanziamento misto di Orizzonte Europa o del CEI;

    (23)

    «informazioni classificate»: informazioni classificate UE, quali definite all'articolo 3 della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, nonché informazioni classificate degli Stati membri, dei paesi terzi con i quali l'Unione ha concluso un accordo in materia di sicurezza e delle organizzazioni internazionali con le quali l'Unione ha concluso un accordo in materia di sicurezza;

    (24)

    «operazione di finanziamento misto»: le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori.

    (25)

    «finanziamento misto di Orizzonte Europa ▌»: un sostegno finanziario ▌a un programma per fornire sostegno a un'azione di innovazione e diffusione sul mercato, costituito dalla combinazione specifica di una sovvenzione o un anticipo rimborsabile con una partecipazione al capitale o qualsiasi altra forma di sostegno rimborsabile ;

    (25 -bis)

    «finanziamento misto del CEI»: un sostegno finanziario concesso a titolo del CEI a favore di un'azione di innovazione e diffusione sul mercato, costituito da una specifica combinazione di una sovvenzione o di un anticipo rimborsabile con una partecipazione al capitale o qualsiasi altra forma di sostegno rimborsabile;

    ( 25 bis)

    «azione di ricerca e innovazione»: un'azione che consiste essenzialmente in attività volte a creare nuove conoscenze e/o esaminare la fattibilità di una tecnologia, un prodotto, un processo, un servizio o una soluzione nuovi o migliorati. Può comprendere la ricerca di base e applicata, lo sviluppo e l'integrazione tecnologici, la prova, la dimostrazione e la convalida di prototipi su scala ridotta in laboratorio o ambiente simulato;

    (25 ter)

    «azione di innovazione»: un'azione che consiste essenzialmente in attività destinate direttamente alla produzione di piani e progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati e può comprendere la creazione di prototipi, il collaudo, la dimostrazione, i progetti pilota, la convalida dei prodotti su larga scala e le prime applicazioni commerciali;

    (25 quater)

    «azioni di ricerca di frontiera nell'ambito del CER (compresa la proof-of-concept del CER)»: azioni di ricerca privilegiate basate sull'iniziativa dei ricercatori, ospitate da un singolo beneficiario o da più beneficiari solo nell'ambito del CER;

    (25 quinquies)

    «azione di formazione e mobilità»: un'azione volta a migliorare le competenze, le conoscenze e le prospettive di carriera dei ricercatori, sulla base della mobilità tra paesi e, se pertinente, tra settori o discipline;

    (25 sexies)

    azione di cofinanziamento del programma: azione che fornisce il cofinanziamento pluriennale di un programma di attività istituito e/o attuato da entità che gestiscono e/o finanziano programmi di ricerca e innovazione, diversi dagli organismi di finanziamento dell'Unione. Tale programma può sostenere attività di rete e coordinamento, azioni di ricerca, innovazione e pilota, azioni di innovazione e immissione sul mercato, azioni di formazione e mobilità, sensibilizzazione e comunicazione, diffusione e sfruttamento, qualsiasi forma di sostegno finanziario pertinente, come sovvenzioni, premi, appalti e finanziamenti misti di Orizzonte Europa o una loro combinazione. L'azione di cofinanziamento del programma può essere attuata direttamente da tali entità o da terzi per loro conto;

    (25 septies)

    azione relativa agli appalti pre-commerciali (PCP): l'azione può avere per finalità primaria gli appalti pre-commerciali attuati da beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori;

    (25 octies)

    azione relativa agli appalti pubblici per soluzioni innovative: l'azione può avere per finalità primaria gli appalti pubblici congiunti o coordinati per le soluzioni innovative attuati da beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori;

    (25 nonies)

    azione di coordinamento e sostegno: un'azione che contribuisce agli obiettivi del programma, escluse le attività di ricerca e innovazione, salvo quando intraprese nell'ambito della componente «Ampliare la partecipazione e diffondere l'eccellenza» della parte «Ampliare la partecipazione e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca»; e coordinamento dal basso verso l'alto senza il cofinanziamento delle attività di ricerca da parte dell'UE che consente la cooperazione tra i soggetti giuridici degli Stati membri e dei paesi associati al fine di rafforzare lo spazio europeo della ricerca;

    (25 decies)

    «premio di incentivo»: per stimolare investimenti in una determinata direzione, specificando un obiettivo prima dell'esecuzione del lavoro

    ( 25 undecies)

    Premio di riconoscimento: per premiare i risultati ottenuti e il lavoro eccezionale dopo la sua esecuzione

    (25 duodecies)

    "Azione di innovazione e immissione sul mercato: l'azione incorpora un'azione di innovazione e altre attività necessarie per immettere un'innovazione sul mercato, compresa la crescita delle imprese, fornendo finanziamenti misti di Orizzonte Europa (la combinazione di una sovvenzione con finanziamenti privati);

    ( 25 terdecies)

    «azioni indirette», attività di ricerca e innovazione cui l'Unione fornisce sostegno finanziario e che sono intraprese dai partecipanti;

    ( 25 quaterdecies)

    «azioni dirette», attività di ricerca e innovazione intraprese dalla Commissione attraverso il proprio Centro comune di ricerca (CCR).

    (27)

    «appalto»: un appalto quale definito all'articolo 2, paragrafo 49 del regolamento finanziario;

    (28)

    «entità affiliata»: qualsiasi soggetto giuridico quale definito all'articolo 187, paragrafo 1, del regolamento finanziario;

    (30)

    «ecosistema di innovazione»: un ecosistema che riunisce a livello dell'UE attori o soggetti che hanno come obiettivo operativo lo sviluppo tecnologico e l'innovazione. Vi rientrano le relazioni tra risorse materiali (ad esempio fondi, attrezzature e strutture), entità istituzionali (ad esempio istituti di istruzione superiore e servizi di sostegno alla stessa, organizzazioni per la ricerca e la tecnologia, imprese, investitori di capitale di rischio e intermediari finanziari) ed entità a livello nazionale, regionale e locale responsabili per la definizione delle politiche e i finanziamenti.

    Articolo 3

    Obiettivi del programma

    1.   L'obiettivo generale del programma è generare un impatto scientifico, tecnologico , economico e sociale attraverso gli investimenti dell'Unione nel campo della ricerca e dell'innovazione, al fine di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'Unione e promuoverne la competitività in tutti gli Stati membri , anche nel suo settore industriale, realizzare le priorità strategiche dell'Unione e contribuire alla realizzazione degli obiettivi e delle politiche dell'UE, contribuire ad affrontare le sfide globali, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile seguendo i principi dell'Agenda 2030 e dell'accordo di Parigi, e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca . In tal modo il programma massimizza il valore aggiunto dell'Unione focalizzandosi sugli obiettivi e le attività che possono essere realizzati in maniera efficace non dall'azione dei soli Stati membri, bensì in cooperazione.

    2.   Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

    a)

    sviluppare, promuovere e far avanzare l'eccellenza scientifica, sostenere la creazione e la diffusione di nuove conoscenze, competenze, tecnologie e soluzioni fondamentali e applicate di alta qualità, opportunità di formazione e mobilità dei ricercatori, attrarre talenti a tutti i livelli e contribuire al pieno impiego del bacino di talenti dell'Unione nelle azioni sostenute nell'ambito del presente programma;

    b)

    generare conoscenza, rafforzare l'impatto della ricerca e dell'innovazione nell'elaborazione, nel sostegno e nell'attuazione delle politiche dell'Unione e sostenere l'adozione di soluzioni innovative , e l'accesso alle stesse, nel settore industriale europeo, segnatamente nelle PMI, e nella società al fine di affrontare le sfide globali, tra l'altro il cambiamento climatico e gli obiettivi di sviluppo sostenibile ;

    c)

    promuovere tutte le forme di innovazione, agevolare lo sviluppo tecnologico, la dimostrazione e il trasferimento di conoscenze e tecnologie , ▌rafforzare la diffusione e lo sfruttamento di soluzioni innovative;

    d)

    ottimizzare l'attuazione del programma per rafforzare e aumentare l' impatto e l'interesse dello Spazio europeo della ricerca , promuovere le partecipazioni basate sull'eccellenza da parte di tutti gli Stati membri, compresi gli Stati membri con basse prestazioni in materia di R&I, in Orizzonte Europa e facilitare i rapporti di collaborazione nella ricerca e nell'innovazione europee.

    Articolo 4

    Struttura del programma

    1.   La struttura del programma è suddivisa nelle parti seguenti, che contribuiscono agli obiettivi generale e specifici di cui all'articolo 3:

    (1)

    il pilastro I, « Eccellenza scientifica », comprende le seguenti componenti:

    a)

    il Consiglio europeo della ricerca (CER);

    b)

    le azioni Marie Skłodowska-Curie;

    c)

    le infrastrutture di ricerca;

    (2)

    il pilastro II, «Sfide globali e competitività industriale europea » comprende le seguenti componenti, considerando che le scienze sociali e umane (SSU) svolgono un ruolo importante in tutti i poli tematici :

    a)

    polo tematico «Sanità»,

    b)

    polo tematico « cultura, creatività e società inclusiva ▌»;

    b bis)

    polo tematico «Sicurezza civile per la società»;

    c)

    polo tematico «Digitale, industria e spazio »;

    d)

    polo tematico «Clima, energia e mobilità»,

    f)

    polo tematico «Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali e  agricoltura e ambiente»,

    g)

    azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (JRC);

    (3)

    il pilastro III, « Europa innovativa », ▌comprende le seguenti componenti:

    a)

    il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI);

    b)

    gli ecosistemi europei dell'innovazione,

    c)

    l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) , istituito dal regolamento (CE) n. 294/2008 ;

    (4)

    la parte « Ampliare la partecipazione e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca»,▌ comprende le seguenti componenti:

    a)

    ampliare la partecipazione e condividere l'eccellenza,

    b)

    «riforma e miglioramento del sistema europeo di ricerca e innovazione».

    2.   Le grandi linee delle attività sono stabilite nell'allegato I.

    Articolo 5 (24)

    Ricerca e sviluppo nel settore della difesa

    1.   Le attività da svolgere nell'ambito del programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), e stabilite nel regolamento … che istituisce il Fondo europeo per la difesa riguardano esclusivamente la ricerca e lo sviluppo nel settore della difesa, con i seguenti obiettivi e ampie linee di attività :

    attività volte a promuovere la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione della base tecnologica ed industriale della difesa europea.

    2.   Il presente regolamento non si applica al programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), fatto salvo il presente articolo, l'articolo 1 ▌e l'articolo 9, paragrafo 1.

    Articolo 6 (25)

    Pianificazione strategica e attuazione e forme di finanziamento dell'UE

    1.   Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di finanziamento di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

    2.   Il programma può concedere finanziamenti alle azioni indirette in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni quale principale forma di sostegno nel programma . Può anche erogare fondi tramite premi, appalti e strumenti finanziari nell'ambito delle operazioni di finanziamento misto e degli strumenti di capitale nel quadro dell'acceleratore del CEI .

    3.   Alle azioni indirette si applicano le norme in materia di partecipazione e diffusione stabilite nel presente regolamento.

    4.   I principali tipi di azione da attuare nell'ambito del programma sono stabiliti e definiti all'articolo 2 . ▌Le forme di finanziamento di cui al paragrafo 2 sono usate in modo flessibile per tutti gli obiettivi del programma e il loro uso è determinato in funzione delle esigenze e delle caratteristiche di ogni particolare obiettivo.

    5.   Il programma sostiene inoltre le azioni dirette intraprese dal JRC. Qualora tali azioni contribuiscano alle iniziative istituite a norma dell'articolo 185 o dell'articolo 187 del TFUE, tali contributi non sono considerati parte del contributo finanziario stanziato per tali iniziative.

    6.   L'attuazione del programma specifico e delle CCI dell'EIT è sostenuta da una pianificazione strategica ▌e trasparente delle attività di ricerca e innovazione di cui al programma specifico, in particolare per il pilastro «Sfide globali e competitività industriale» e contempla anche attività appropriate in altri pilastri e la parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca» .

    La Commissione garantisce il coinvolgimento tempestivo degli Stati membri e ampi scambi con il Parlamento europeo, integrati da consultazioni con i portatori di interessi e il pubblico in generale.

    La pianificazione strategica assicura l'allineamento con altri programmi pertinenti dell'Unione e la coerenza con le priorità e gli impegni del PE e accresce la complementarità e le sinergie con i programmi e le priorità di finanziamento nazionali e regionali in materia di ricerca, sviluppo e innovazione, rafforzando in tal modo lo Spazio europeo della ricerca (SER). Settori per eventuali missioni e settori per eventuali partenariati europei istituzionalizzati sono istituiti all'allegato V bis.

    6 bis.    Ove opportuno, al fine di consentire un accesso più rapido ai fondi per i piccoli consorzi collaborativi, è possibile proporre una corsia veloce per la procedura per la ricerca e l'innovazione nell'ambito di alcuni inviti a presentare proposte dedicati alla selezione di azioni di ricerca e/o innovazione nell'ambito delle «Sfide globali e competitività industriale europea» e delle parti del «Pathfinder del Consiglio europeo innovazione» del programma quadro.

    Un invito ai sensi della corsia veloce per la procedura per la ricerca e l'innovazione ha le seguenti caratteristiche cumulative:

    inviti a presentare proposte dal basso

    tempi più brevi per la concessione della sovvenzione, non superiori a sei mesi;

    un sostegno solo a piccoli consorzi collaborativi composti da non più di 6 soggetti giuridici diversi e indipendenti ammissibili;

    un sostegno finanziario massimo per consorzio non superiore a 2,5 milioni di EUR.

    Il programma di lavoro individua gli inviti utilizzando la corsia veloce per la procedura per la ricerca e l'innovazione.

    7.   Le attività di Orizzonte Europa sono realizzate attraverso inviti a presentare proposte aperti e competitivi, incluso nel quadro di missioni e di partenariati europei , a eccezione delle attività di cui all'articolo 39 concernente i premi .

    Articolo 6 bis

    Principi del programma

    1.    Le attività di ricerca e innovazione svolte nell'ambito del programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) e nel quadro dell'EIT riguardano esclusivamente le applicazioni civili. Non sono consentiti storni di bilancio tra l'importo assegnato al programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), l'EIT e l'importo assegnato al programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) e viene evitata ogni inutile duplicazione.

    2.     Orizzonte Europa assicura un approccio multidisciplinare e prevede, se del caso, l'integrazione delle scienze sociali e umanistiche in tutti i poli e in tutte le attività sviluppate nell'ambito del programma, compresi inviti specifici su argomenti correlati alle SSU.

    3.     Le parti collaborative del programma garantiscono un equilibrio tra livelli di maturità tecnologica superiori e inferiori, coprendo così l'intera catena del valore.

    3 bis.     Il programma garantisce la promozione e l'integrazione efficaci della cooperazione scientifica con i paesi terzi e le organizzazioni e le iniziative internazionali, sulla base dei vantaggi reciproci, degli interessi dell'UE, degli impegni internazionali e, se del caso, della reciprocità.

    4.     Il programma aiuterà i paesi dell'ampliamento ad aumentare la partecipazione a Orizzonte Europa e a promuovere un'ampia copertura geografica nei progetti di collaborazione, anche diffondendo l'eccellenza scientifica, promuovendo nuovi legami di collaborazione, stimolando la circolazione dei cervelli e attuando l'articolo 20, paragrafo 3 e l'articolo 45, paragrafo 4. A tali sforzi corrispondono misure proporzionate prese dagli Stati membri, anche fissando salari attraenti per i ricercatori, con il sostegno dei fondi unionali, nazionali e regionali. Si presta un'attenzione particolare all'equilibrio geografico, a seconda della situazione nel settore della ricerca e dell'innovazione interessato, ai comitati di valutazione e a organismi quali i comitati e i gruppi di esperti, senza pregiudicare i criteri di eccellenza.

    5.     Il programma garantisce l'efficace promozione di pari opportunità per tutti, e l'attuazione dell'integrazione di genere e della dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione e mira ad affrontare le cause dello squilibrio di genere. Si presta un'attenzione particolare a garantire, nella misura del possibile, l'equilibrio di genere, in seno ai comitati di valutazione e agli altri organismi consultivi pertinenti quali i comitati e i gruppi di esperti.

    5 bis.     Il programma Orizzonte Europa è attuato in sinergia con altri programmi di finanziamento dell'Unione, puntando alla massima semplificazione amministrativa. L'allegato I contiene un elenco non esaustivo di sinergie con altri programmi di finanziamento dell'Unione.

    5 ter.     Il programma contribuisce ad aumentare gli investimenti pubblici e privati nella R&I negli Stati membri, contribuendo in tal modo a raggiungere un investimento complessivo pari almeno al 3 % del prodotto interno lordo (PIL) dell'Unione in ricerca e sviluppo.

    6.     Nell'attuazione del programma, la Commissione mira alla semplificazione amministrativa continua e alla riduzione degli oneri per i candidati e i beneficiari.

    7.     Nell'ambito dell'obiettivo generale dell'Unione di integrare le azioni per il clima nelle politiche settoriali dell'UE e nei fondi dell'UE, le azioni nel quadro di questo programma contribuiscono almeno al 35 % della spesa per gli obiettivi climatici se del caso. L'integrazione degli aspetti climatici si riflette adeguatamente nei contenuti della ricerca e dell'innovazione.

    8.     Il programma promuove la co-creazione e la co-progettazione grazie all'impegno dei cittadini e della società civile.

    9.     Il programma garantisce la trasparenza e la rendicontabilità dei finanziamenti pubblici nei progetti di ricerca e innovazione, preservando così l'interesse pubblico.

    10.     La Commissione o l'organismo di finanziamento competente provvede affinché tutti i potenziali partecipanti dispongano di una quantità sufficiente di orientamenti e informazioni al momento della pubblicazione dell'invito per la presentazione di proposte, in particolare i modelli di convenzione di sovvenzione applicabili.

    Articolo 7

    Missioni

    1.   Le missioni sono programmate nell'ambito del pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea», ma possono beneficiare anche di azioni svolte nell'ambito di altre parti del programma nonché di azioni complementari svolte nell'ambito di altri programmi di finanziamento dell'Unione . Le missioni permettono soluzioni concorrenti, producendo un valore aggiunto ed un impatto paneuropei.

    2.   Le missioni sono definite ed attuate conformemente al regolamento e al programma specifico, assicurando il coinvolgimento attivo e tempestivo degli Stati membri e intensi scambi con il Parlamento europeo. Le missioni, i loro obiettivi, bilancio, traguardi, ambito, indicatori e tappe fondamentali sono specificati nei piani strategici di R&I o nei programmi di lavoro come più indicato. La valutazione delle proposte nel quadro delle missioni è effettuata in conformità all'articolo 26.

    2 bis.     Durante i primi tre anni del programma, un massimo del 10 % del bilancio annuale del pilastro II è programmato attraverso inviti specifici per l'attuazione delle missioni. Per la parte restante del programma e solo dopo una valutazione positiva del processo di selezione e gestione della missione, tale percentuale può essere aumentata. La Commissione comunica la quota di bilancio totale di ciascun programma di lavoro dedicato alle missioni.

    3.   Le missioni:

    a)

    utilizzando gli OSS come fonti per la loro progettazione e attuazione, hanno un chiaro contenuto di ricerca e innovazione, valore aggiunto europeo, e contribuiscono a raggiungere le priorità e gli impegni dell'Unione e gli obiettivi del programma Orizzonte Europa di cui all'articolo 3 ;

    a bis)

    coprire i settori di comune interesse europeo, essere inclusivi, incoraggiare un ampio coinvolgimento e la partecipazione attiva di vari tipi di parti interessate dei settori pubblico e privato, compresi i cittadini e gli utenti finali, e produrre risultati di R&I che possano andare a beneficio di tutti gli Stati membri;

    b)

    sono audaci e stimolanti, hanno quindi grande rilevanza e impatto a livello scientifico, tecnologico, sociale, economico, ambientale o politico ;

    c)

    indicano una direzione e obiettivi chiari e sono mirate, misurabili, circoscritte nel tempo e hanno un quadro di bilancio definito ;

    d)

    sono selezionate in modo trasparente e sono incentrate su obiettivi e attività di ricerca , sviluppo e innovazione ambiziosi, improntati all'eccellenza e finalizzati a conseguire un impatto, ma realistici ;

    d bis)

    hanno l'ambito, la scala e la mobilitazione delle risorse necessari e l'effetto moltiplicatore di ulteriori fondi pubblici e privati richiesti per conseguire i risultati della missione;

    e)

    stimolano l'attività in tutte le discipline (comprese le scienze sociali e umanistiche) comprendendo attività che presentano una vasta gamma di livelli di maturità tecnologica (TRL), compresi TRL inferiori;

    f)

    sono aperte a approcci e soluzioni multipli «dal basso verso l'alto» che tengono conto delle necessità e dei benefici umani e sociali e riconoscono l'importanza di contributi diversi per realizzare tali missioni.

    f bis)

    beneficiano di sinergie in modo trasparente con altri programmi dell'Unione nonché con ecosistemi di innovazione nazionali e, se del caso, regionali.

    4.     La Commissione monitora e valuta ogni missione in conformità degli articoli 45 e 47 dell'allegato V del presente regolamento, compresi i progressi ottenuti nella realizzazione degli obiettivi a breve, medio e lungo termine, per quanto concerne l'attuazione, il monitoraggio e la soppressione graduale delle missioni. Un riesame delle prime missioni istituite nel quadro di Orizzonte Europa è realizzato al più tardi nel 2023 e prima dell'adozione di qualsiasi decisione relativa alla creazione di nuove missioni, o al proseguimento, cessazione o reindirizzo delle missioni in corso. I risultati di questa valutazione sono resi pubblici e includono l'analisi del loro processo di selezione e della loro governance, del loro bilancio, del loro obiettivo e del loro progresso sinora, senza limitarsi ad essa.

    Articolo 7 bis

    Consiglio europeo per l'innovazione

    1.     La Commissione istituisce un Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) come «sportello unico» gestito a livello centrale per l'attuazione delle azioni nell'ambito del terzo pilastro «Europa innovativa» correlato al CEI. Il CEI si dedica principalmente all'innovazione pionieristica e rivoluzionaria, con particolare riguardo per le innovazioni creatrici di mercato, sostenendo nel contempo tutti i tipi di innovazione, anche incrementale. Il CEI opera in conformità dei principi seguenti: evidente valore aggiunto dell'UE, autonomia, capacità di assumere rischio, efficienza, efficacia, trasparenza e responsabilità.

    2.     Il CEI è aperto a tutti i tipi di innovatori, dai singoli cittadini alle università, dalle organizzazioni di ricerca alle imprese (PMI comprese le start-up e, in casi eccezionali, piccole imprese a media capitalizzazione), e dai singoli beneficiari ai consorzi multidisciplinari. Almeno il 70 % del bilancio del CEI è destinato alle PMI, comprese le start-up.

    3.     Le caratteristiche di gestione e il comitato del CEI sono definiti nella decisione (UE)… [programma specifico] e nei relativi allegati.

    Articolo 8

    Partenariati europei

    1.   Alcune parti di Orizzonte Europa possono essere attuate per mezzo dei partenariati europei. La partecipazione dell'Unione ai partenariati europei può assumere una delle seguenti forme:

    a)

    partecipazione a partenariati istituiti sulla base di protocolli d'intesa e/o accordi contrattuali fra la Commissione e i partner di cui all'articolo 2, paragrafo 3, nei quali sono specificati gli obiettivi del partenariato, i relativi impegni di tutte le parti interessate in termini di contributi finanziari e/o in natura dei partner, gli indicatori chiave di prestazioni e di impatto, i prodotti da realizzare e le modalità di presentazione delle relazioni . Nell'ambito di tali partenariati sono individuate attività di ricerca e innovazione complementari che sono realizzate dai partner e dal programma (partenariati europei co-programmati);

    b)

    partecipazione e contributo finanziario a un programma di attività di ricerca e innovazione, specificando gli obiettivi, gli indicatori chiave di prestazioni e di impatto e i prodotti da realizzare , sulla base dell'impegno dei partner di fornire contributi finanziari e /o in natura e di integrare le loro attività pertinenti mediante un'azione di co-finanziamento del programma (partenariati europei co-finanziati);

    c)

    partecipazione e contributo finanziario a programmi di ricerca e innovazione intrapresi da diversi Stati membri a norma dell'articolo 185 del TFUE, o da organismi istituiti a norma dell'articolo 187 del TFUE, quali le imprese comuni, o dalle comunità della conoscenza e dell'innovazione dell'EIT conformemente al regolamento EIT (partenariati europei istituzionalizzati). Tali partenariati sono attuati soltanto nel caso in cui altre parti del programma Orizzonte Europa, incluse le altre forme di partenariato europeo, non conseguirebbero gli obiettivi o non genererebbero gli impatti necessari previsti, e se giustificato da una prospettiva a lungo termine e da un grado elevato di integrazione. I partenariati in conformità dell'articolo 185 del TFUE o a norma dell'articolo 187 del TFUE, attuano una gestione centrale di tutti i contributi finanziari, tranne in casi debitamente giustificati, Nel caso della gestione finanziaria centrale, i contributi a livello di progetto da uno Stato partecipante saranno effettuati sulla base del finanziamento richiesto nelle proposte dei soggetti stabiliti nello Stato partecipante, salvo diverso accordo tra tutti gli Stati partecipanti interessati.

    Le norme per tali partenariati specificano tra l'altro gli obiettivi, gli indicatori chiave di prestazioni e di impatto e i prodotti da realizzare, nonché i relativi impegni per contributi finanziari e/o in natura dei partner.

    2.   I partenariati europei:

    a)

    sono istituiti per affrontare sfide a livello europeo o globale soltanto nei casi in cui consentono di conseguire gli obiettivi di Orizzonte Europa con maggiore efficacia rispetto alla sola Unione o se comparati ad altre forme di sostegno del programma quadro. Tali parti dispongono di una quota appropriata del bilancio di Orizzonte Europa. La maggioranza del bilancio nell'ambito del pilastro II è assegnata ad azioni svolte al di fuori dei partenariati europei;

    b)

    rispettano i principi di valore aggiunto dell'Unione, trasparenza, apertura, impatto all'interno e a beneficio dell'Europa, forte effetto moltiplicatore su una scala sufficiente , impegni a lungo termine di tutte le parti interessate, flessibilità nell'attuazione , coerenza, coordinamento e complementarità con le iniziative dell'Unione, locali, regionali, nazionali e , se del caso, internazionali o con altri partenariati e missioni ;

    c)

    hanno un chiaro approccio basato sul ciclo di vita, hanno durata limitata e comprendono le condizioni per la graduale soppressione dei finanziamenti nell'ambito del programma.

    2 bis.     I partenariati europei a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento sono individuati nei piani strategici di R&I prima di essere attuati in programmi di lavoro.

    Le disposizioni e i criteri in materia di selezione, attuazione, monitoraggio, valutazione e soppressione graduale dei finanziamenti sono stabilite nell'allegato III.

    Articolo 8 bis

    Riesame delle missioni e settori di partenariato

    Al più tardi nel 2023 la Commissione procede a un riesame dell'allegato V bis nell'ambito del monitoraggio globale del programma, inclusi missioni e partenariati europei istituzionalizzati sulla base dell'articolo 185 TFUE o dell'articolo 187 TFUE, e presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte.

    Articolo 9

    Bilancio

    1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 è di 120 000 000 000  EUR a prezzi 2018 per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l'importo per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come disposto dal regolamento … che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

    2.   La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1, prima metà della frase, è la seguente:

    a)

    27,42 % per il pilastro I «Scienza eccellente e aperta» nel periodo 2021-2027, di cui:

    (1)

    17,64 % per il Consiglio europeo della ricerca;

    (2)

    7,23 % per le azioni Marie Skłodowska-Curie;

    (3)

    2,55 % per le infrastrutture di ricerca;

    b)

    55,48 % per il pilastro II «Sfide globali e competitività industriale europea » nel periodo 2021-2027, di cui:

    (1)

    8,16 % per il polo tematico «Sanità»;

    (2)

    2,50 % per il polo tematico «Società inclusiva e creativa »,

    (2 bis)

    2,00 % per il polo tematico «Società sicure»;

    (3)

    15,94 % per il polo tematico «Digitale, industria e spazio »;

    (4)

    15,84 % per il polo tematico «Clima, energia e mobilità»;

    (5)

    9,00 % per il polo tematico «Prodotti alimentari, risorse naturali e agricoltura »;

    (6)

    2,04  % per le azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (JRC) nel periodo 2021-2027;

    c)

    12,71 % per il pilastro III « Europa innovativa » nel periodo 2021-2027, di cui:

    (1)

    8,71 % per il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) , compreso fino allo 0,53  % per gli ecosistemi europei dell'innovazione;

    (2)

    4  % per l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT).

    d)

    4,39 % per la Parte «Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca» con le seguenti componenti:

    (1)

    4,00 % per la «diffusione dell'eccellenza e l'ampliamento della partecipazione in tutta l'Unione» ;

    (2)

    0,39 % per «riforma e miglioramento del sistema europeo di ricerca e innovazione».

    3.   Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può, nell'ambito della procedura annuale di bilancio, scostarsi dagli importi di cui al paragrafo 2 fino a un massimo del 1 0 %, ivi compresa la ripartizione dei contributi dei paesi associati .

    3 quater.     Il 45 % del bilancio del polo tematico «Società inclusiva e creativa» sostiene la ricerca nei settori culturali e creativi, compreso il patrimonio culturale dell'Unione, che include 300 milioni di EUR da destinare alla creazione di un cloud del patrimonio culturale europeo, come stabilito nell'allegato I del programma specifico a seguito di una valutazione d'impatto da presentare al Parlamento europeo.

    3 quinquies.     Si punta a destinare almeno un miliardo di EUR alla ricerca quantistica nell'ambito del polo tematico «Digitale, industria e spazio» del pilastro II.

    4.   L'importo di cui al paragrafo 1 per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e per l'EIT può finanziare anche le spese di preparazione, monitoraggio, controllo, audit, valutazione e altre attività e spese necessarie per la gestione e l'attuazione del programma, comprese tutte le spese amministrative, nonché per la valutazione del conseguimento degli obiettivi. Le spese amministrative relative alle azioni indirette non superano il 5 % dell'importo totale nell'ambito del programma. Tale importo può inoltre coprire i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del programma, nonché le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione del programma.

    5.   Al fine di consentire la gestione di azioni non ancora concluse al 31 dicembre 2027, gli stanziamenti a copertura delle spese di cui al paragrafo 4 possono, se del caso, essere iscritti nel bilancio dopo il 2027.

    6.   Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

    7.   Fatto salvo il regolamento finanziario, le spese per azioni nell'ambito di progetti inclusi nel primo programma di lavoro possono essere ammesse a decorrere dal 1o gennaio 2021.

    Articolo 10

    Scienza aperta

    1.     Il programma incoraggia la scienza aperta come approccio al processo scientifico basato sul lavoro cooperativo e sulla diffusione delle conoscenze, in particolare in linea con i seguenti elementi:

    accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche derivanti dalle ricerche finanziate nell'ambito del programma;

    accesso aperto ai dati di ricerca, ivi compresi quelli alla base delle pubblicazioni scientifiche.

    Tali elementi sono assicurati conformemente all'articolo 35, paragrafo 3 del presente regolamento. Quest'ultimo accesso si fonda inoltre sul principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario»;

    1 bis.     Il principio di reciprocità nella scienza aperta è promosso e incoraggiato in tutti gli accordi di associazione e cooperazione con i paesi terzi, ivi compresi gli accordi firmati da organismi di finanziamento cui è affidata la gestione indiretta del programma.

    2.   È assicurata la gestione responsabile dei dati di ricerca in linea con i principi FAIR, cioè i dati devono essere «reperibili», «accessibili», «interoperabili» e "riutilizzabili. Occorre altresì prestare attenzione alla conservazione a lungo termine dei dati.

    3.   Sono promosse e incoraggiate altre pratiche di scienza aperta , anche a beneficio delle PMI .

    Articolo 11

    Finanziamenti complementari, combinati e cumulativi

    1.     Il programma Orizzonte Europa è attuato in sinergia con altri programmi di finanziamento dell'Unione, puntando alla massima semplificazione amministrativa. L'allegato IV contiene un elenco non esaustivo di sinergie con altri programmi di finanziamento. Per un'azione cofinanziata in ambito RSI si applica l'insieme unico di norme di Orizzonte Europa.

    2.     Il marchio di eccellenza è attribuito per tutte le parti del programma. Le azioni che hanno ricevuto un «marchio di eccellenza» o che soddisfano le seguenti condizioni cumulative e comparative:

    a)

    sono state valutate nell'ambito di un invito a presentare proposte relativo al programma;

    b)

    rispettano i requisiti qualitativi minimi di detto invito;

    c)

    non possono essere finanziate nell'ambito di detto invito a causa di vincoli di bilancio;

    possono beneficiare di un sostegno dai fondi nazionali o regionali, anche dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, a norma dell'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento recante disposizioni comuni], o dell'articolo [8] del regolamento (UE) XX [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], senza dover presentare un'ulteriore candidatura o svolgere un'ulteriore valutazione e purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma interessato. A eccezione della normativa in materia di aiuti di Stato, si applicano le norme del Fondo che fornisce il sostegno.

    2 bis.     A norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) XX [… regolamento recante disposizioni comuni], l'autorità di gestione, su base volontaria, può chiedere il trasferimento di una parte delle proprie dotazioni finanziarie a Orizzonte Europa. Le risorse trasferite sono attuate conformemente alle norme di Orizzonte Europa. Inoltre, la Commissione garantisce che tali fondi trasferiti siano destinati interamente a programmi e/o progetti che saranno attuati nello Stato membro o nella regione, a seconda dei casi, da cui hanno avuto origine.

    2 ter.     Previa autorizzazione dei richiedenti, la Commissione include le dotazioni di cui al presente articolo nel sistema di informazione sui progetti selezionati al fine di permettere un rapido scambio di informazioni e consentire alle autorità di finanziamento di concedere finanziamenti alle azioni selezionate.

    Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro di un altro programma dell'Unione può essere finanziata anche dal programma, purché tali contributi non riguardino le stesse spese.

    Articolo 12

    Paesi terzi associati al programma

    1.   Il programma è aperto all'associazione dei seguenti paesi terzi:

    a)

    i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

    b)

    i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

    c)

    i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

    d)

    i paesi terzi e i territori che soddisfano tutti i criteri in appresso:

    i.

    possesso di una buona capacità in campo scientifico, tecnologico e di innovazione;

    ii.

    impegno a favore di un'economia di mercato aperta regolamentata, compreso un trattamento equo e giusto dei diritti di proprietà intellettuale, il rispetto dei diritti umani, con il sostegno di istituzioni democratiche;

    iii.

    promozione attiva di politiche intese a migliorare il benessere socio-economico dei cittadini.

    L'associazione , completa o parziale , al programma di ciascun paese terzo di cui alla lettera d) si fonda su una valutazione dei vantaggi per l'Unione. In particolare, essa avviene alle condizioni previste da un accordo specifico riguardante la partecipazione del paese terzo a qualsiasi programma dell'Unione, purché l'accordo:

    garantisca un giusto equilibrio per quanto riguarda i contributi e i benefici del paese terzo partecipante ai programmi dell'Unione;

    conferisca il diritto di coordinare un'azione nell'ambito del programma, a condizione che sia vantaggiosa per l'Unione e che sia garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

    stabilisca le condizioni di partecipazione al programma , compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli (sotto) programmi e dei relativi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario;

    non conferisca al paese terzo potere decisionale sul programma;

    garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

    2.   L'ambito di applicazione dell'associazione al programma di ogni paese terzo tiene in considerazione l'obiettivo di promuovere la crescita economica nell'Unione attraverso l'innovazione ed evita la fuga di cervelli dall'Unione. Di conseguenza, fatta eccezione per i paesi membri del SEE, i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, alcune parti del programma con beneficiario unico possono essere escluse da un accordo di associazione di un determinato paese , in particolare quelli destinati alle entità pubbliche .

    3.   Ove opportuno, l'accordo di associazione disciplina e persegue la partecipazione reciproca dei soggetti giuridici stabiliti nell'Unione ai programmi equivalenti dei paesi associati, conformemente alle condizioni ivi indicate.

    4.   Le condizioni dell'accordo di associazione che determinano il livello del contributo finanziario garantiscono una correzione biennale automatica di un eventuale squilibrio rispetto all'importo che i soggetti stabiliti nel paese associato ricevono attraverso la partecipazione al programma, tenendo conto dei costi di gestione, esecuzione e funzionamento del programma.

    4 bis.     I contributi di tutti i paesi associati sono inseriti nelle relative parti del programma purché sia rispettata la ripartizione del bilancio secondo quanto specificato all'articolo 9, paragrafo 2. Nel corso della procedura annuale di bilancio la Commissione riferisce al Consiglio e al Parlamento in merito al bilancio totale di ciascuna parte del programma, individuando ogni paese associato, i contributi individuali e il relativo bilancio finanziario.

    Titolo II

    NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E DIFFUSIONE

    CAPO I

    Disposizioni generali

    Articolo 13

    Organismi di finanziamento e azioni dirette del JRC

    1.   Gli organismi di finanziamento possono scostarsi dalle norme stabilite nel presente titolo , ad eccezione degli articoli 14, 15 e 16, in casi debitamente giustificati e soltanto se previsto dall'atto di base che istituisce l'organismo di finanziamento o gli affida compiti di esecuzione del bilancio o, per gli organismi di finanziamento di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii) o v), del regolamento finanziario, se è previsto dalla convenzione di finanziamento e le loro esigenze operative specifiche o la natura dell'azione lo richiedono.

    2.   Le norme stabilite nel presente titolo non si applicano alle azioni dirette intraprese dal JRC.

    Articolo 14

    Azioni ammissibili e principi etici

    1.   Fatto salvo il paragrafo 2 ▌del presente articolo, soltanto le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono ammissibili al finanziamento.

    Non sono finanziati i seguenti ambiti di ricerca:

    a)

    le attività finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi;

    b)

    le attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditaria tale alterazione (26);

    c)

    le attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche.

    2.   La ricerca sulle cellule staminali umane, allo stato adulto ed embrionale, può essere finanziata, in funzione sia dei contenuti della proposta scientifica, sia del contesto giuridico esistente negli Stati membri interessati. Non è concesso alcun finanziamento , né all'interno né all'esterno dell'UE, alle attività di ricerca vietate in tutti gli Stati membri. Non sono finanziate attività in uno Stato membro nel quale tali attività siano proibite.

    Articolo 15

    Norme etiche (27)

    1.   Le azioni svolte nell'ambito del programma rispettano i principi etici e la pertinente normativa nazionale, dell'Unione e internazionale, fra cui la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e relativi protocolli aggiuntivi.

    Si presta particolare attenzione al principio di proporzionalità, al diritto al rispetto della vita privata, al diritto alla protezione dei dati personali, al diritto all'integrità fisica e mentale della persona umana, al diritto a non subire discriminazioni e all'esigenza di garantire la protezione dell'ambiente ed elevati livelli di protezione della salute umana.

    2.   I soggetti che partecipano all'azione forniscono:

    a)

    un'autovalutazione etica in cui sono identificate e descritte tutte le questioni etiche prevedibili connesse all'obiettivo, all'attuazione e all'impatto potenziale delle attività da finanziare, compresa una conferma della conformità al paragrafo 1 e una descrizione del modo in cui sarà assicurata;

    b)

    la conferma che le attività rispetteranno il codice di condotta europeo per l'integrità della ricerca pubblicato da All European Academies e che non sarà svolta alcuna attività esclusa dai finanziamenti;

    c)

    per le attività svolte al di fuori dell'Unione, la conferma che le attività in questione sarebbero state autorizzate in uno Stato membro; e

    d)

    per le attività che prevedono l'utilizzo di cellule staminali umane allo stato embrionale, ove opportuno, una descrizione dettagliata delle misure in materia di licenze e controllo che saranno adottate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati, nonché delle autorizzazioni etiche da ottenere prima dell'avvio delle attività in questione.

    3.   Le proposte sono sistematicamente vagliate al fine di individuare le azioni che sollevano questioni etiche gravi o complesse e di sottoporle a una valutazione etica. La valutazione etica è effettuata dalla Commissione, a meno che non sia delegata all'organismo di finanziamento. La valutazione etica è obbligatoria per le azioni che comportano l'utilizzo di cellule staminali umane allo stato embrionale o di embrioni umani. Gli esami e le valutazioni etiche sono svolte con il sostegno di esperti in materia. La Commissione e gli organismi di finanziamento garantiscono la trasparenza delle procedure riguardanti gli aspetti etici fatta salva la riservatezza del contenuto della procedura .

    4.   Le entità partecipanti all'azione ottengono tutte le approvazioni o altri documenti obbligatori dai pertinenti comitati etici nazionali o locali, o da altri organismi quali le autorità di protezione dei dati, prima dell'avvio delle attività in questione. Tali documenti sono conservati in archivio e forniti, su richiesta, alla Commissione o all'organismo di finanziamento.

    5.   Se del caso, la Commissione o l'organismo di finanziamento effettua controlli etici. Per le questioni etiche gravi o complesse, i controlli sono svolti dalla Commissione, a meno che non siano delegati all'organismo di finanziamento.

    I controlli etici sono svolti con il sostegno di esperti in materia.

    6.   Le azioni non conformi ai requisiti etici di cui ai paragrafi da 1 a 4 e che non sono così ammissibili sotto il profilo etico e pertanto sono respinte o interrotte una volta stabilita la loro inammissibilità sotto il profilo etico .

    Articolo 16

    Sicurezza

    1.   Le azioni svolte nell'ambito del programma rispettano le norme applicabili in materia di sicurezza, in particolare le norme in materia di protezione delle informazioni classificate contro la divulgazione non autorizzata, comprese le pertinenti normative nazionali e dell'Unione. Nel caso di ricerche svolte al di fuori dell'Unione che utilizzano e/o generano informazioni classificate, oltre al rispetto di tali prescrizioni, è necessario che sia stato concluso un accordo in materia di sicurezza tra l'Unione e il paese terzo in cui sono svolte le ricerche.

    2.   Ove opportuno, le proposte comprendono un'autovalutazione di sicurezza in cui sono identificate le questioni attinenti alla sicurezza ed è descritto il modo in cui tali questioni saranno affrontate al fine di rispettare la pertinente normativa nazionale e dell'Unione.

    3.   Ove opportuno, la Commissione o l'organismo di finanziamento svolge un'analisi della sicurezza delle proposte che sollevano questioni di sicurezza.

    4.   Ove opportuno, le azioni rispettano le disposizioni della decisione (UE, Euratom) 2015/444 e le relative norme di attuazione.

    5.   Le entità partecipanti all'azione garantiscono la protezione contro la divulgazione non autorizzata di informazioni classificate usate e/o generate nell'ambito dell'azione. Essi presentano prova del nullaosta di sicurezza del personale e/o della struttura da parte delle autorità nazionali competenti in materia di sicurezza, prima dell'avvio delle attività in questione.

    6.   Se gli esperti esterni sono chiamati ad occuparsi di informazioni classificate, la loro nomina è subordinata a un appropriato nullaosta di sicurezza.

    7.   Se del caso, la Commissione o l'organismo di finanziamento può svolgere controlli di sicurezza.

    Le azioni che non rispettano le norme in materia di sicurezza di cui al presente articolo possono essere respinte o interrotte in qualsiasi momento.

    CAPO II

    Sovvenzioni

    Articolo 17

    Sovvenzioni

    Salvo disposizioni contrarie del presente capo, le sovvenzioni concesse nell'ambito del programma sono attribuite e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

    Articolo 18

    Entità ammissibili alla partecipazione

    1.   Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento , compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati, o organizzazione internazionale può partecipare alle azioni nell'ambito del programma, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente regolamento unitamente a eventuali condizioni stabilite nel programma di lavoro o nell'invito a presentare proposte.

    2.   Le entità fanno parte di un consorzio comprendente almeno tre soggetti giuridici indipendenti, ciascuno stabilito in un diverso Stato membro o paese associato, dei quali almeno uno è stabilito in uno Stato membro, tranne quando:

    a)

    il programma di lavoro preveda disposizioni diverse, ove debitamente giustificato;

    3.    Le azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER), le azioni del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI), le azioni di formazione e mobilità e le azioni di cofinanziamento del programma possono essere attuate da uno o più soggetti giuridici, uno dei quali deve essere stabilito in uno Stato membro o in un paese associato sulla base di un accordo concluso conformemente all'articolo 12 .

    4.   Le azioni di coordinamento e sostegno possono essere attuate da uno o più soggetti giuridici, i quali possono essere stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato o in un altro paese terzo.

    5.   Per le azioni collegate alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione, il programma di lavoro può prevedere che la partecipazione sia limitata ai soli soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri o ai soggetti giuridici stabiliti in paesi associati o altri paesi terzi specificati in aggiunta agli Stati membri.

    6.    Ove opportuno e debitamente giustificato, il programma di lavoro può prevedere criteri di ammissibilità aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti ai paragrafi 2, 3, 4 e 5, in funzione di esigenze politiche specifiche o della natura e degli obiettivi dell'azione, ivi compresi il numero di soggetti giuridici, la tipologia dei soggetti giuridici e il luogo di stabilimento.

    7.   Per le azioni che beneficiano di contributi a norma dell'articolo 11 , la partecipazione è limitata a un solo soggetto giuridico stabilito nella giurisdizione dell'autorità di gestione delegante, se non diversamente convenuto con l'autorità di gestione e previsto nel programma di lavoro.

    8.   Ove indicato nel programma di lavoro, il JRC può partecipare alle azioni.

    9.   Il JRC , le organizzazioni internazionali europee di ricerca e i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione sono considerati stabiliti in uno Stato membro diverso da quelli in cui sono stabiliti gli altri soggetti giuridici partecipanti all'azione.

    10.   Per le azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER) e le azioni di formazione e mobilità e ove previsto dal programma di lavoro , le organizzazioni internazionali con sede in uno Stato membro o in un paese associato sono considerate stabilite in tale Stato membro o paese associato.

    Per altre parti del programma, le organizzazioni internazionali diverse dalle organizzazioni internazionali europee di ricerca si considerano stabilite in un paese terzo non associato.

    Articolo 19

    Entità ammissibili al finanziamento

    1.   Possono essere ammesse al finanziamento le entità stabilite in uno Stato membro o in un paese associato di cui all'articolo 12 .

    Per le azioni che beneficiano di contributi a norma dell'articolo 11 , paragrafo 3 , possono essere ammesse al finanziamento proveniente da tali contributi soltanto le entità stabilite nella giurisdizione dell'autorità di gestione delegante.

    1 ter.     Per i paesi a basso o medio reddito e a titolo eccezionale per altri paesi terzi non associati al programma, esse potrebbero essere ammissibili al finanziamento in un'azione se:

    a)

    il paese terzo è indicato nel programma di lavoro; e

    b)

    la Commissione o l'organismo di finanziamento ritengono che la sua partecipazione sia necessaria ai fini della realizzazione dell'azione.

    2.   Le entità stabilite in un altro paese terzo che non è associato al programma dovrebbero ▌sostenere i costi della propria partecipazione. Laddove ritenuti utili, è possibile concludere accordi in materia di R&S tra detti paesi terzi non associati e l'Unione ed è possibile istituire un meccanismo di cofinanziamento analogo a quelli concordati nell'ambito di Orizzonte 2020. Detti paesi garantiscono ai soggetti giuridici dell'Unione un accesso reciproco ai loro programmi di finanziamento in materia di RSI, nonché la reciprocità nell'accesso aperto a risultati e dati scientifici e a condizioni eque e giuste per i diritti di proprietà intellettuale.

    3.   I soggetti collegati possono beneficiare del finanziamento di un'azione se sono stabiliti in uno Stato membro o un paese associato ▌.

    3 bis.     La Commissione riferisce al Parlamento e al Consiglio specificando per ciascun paese terzo non associato l'importo dei contributi finanziari dell'Unione forniti ai soggetti partecipanti e l'importo dei contributi finanziari forniti dallo stesso paese ai soggetti dell'Unione che partecipano alle loro attività.

    Articolo 20

    Inviti a presentare proposte

    1.   ▌Il contenuto degli inviti a presentare proposte per tutte le azioni è incluso nel programma di lavoro.

    3.   Gli inviti possono , in casi eccezionali, essere limitati allo sviluppo di attività aggiuntive o all'inserimento di partner supplementari nelle azioni esistenti, se necessario per conseguire i rispettivi obiettivi. Inoltre il programma di lavoro può prevedere la possibilità che i soggetti giuridici di Stati membri con basse prestazioni in materia di ricerca e innovazione aderiscano ad azioni collaborative di ricerca e innovazione già selezionate, fatto salvo l'accordo del rispettivo consorzio e a condizione che i soggetti giuridici di tali Stati membri non vi partecipino già.

    4.   Non è necessario un invito a presentare proposte per le azioni di coordinamento e sostegno o le azioni di cofinanziamento del programma che:

    a)

    devono essere svolte dal JRC o da soggetti giuridici indicati nel programma di lavoro e

    b)

    non rientrano nell'ambito di applicazione di un invito a presentare proposte , in conformità dell'articolo 195, primo comma, lettera e), del regolamento finanziario .

    5.   Nel programma di lavoro sono specificati gli inviti per i quali sarà attribuito il «marchio di eccellenza». Previa autorizzazione da parte del richiedente, le informazioni riguardanti la domanda e la valutazione possono essere condivise con le autorità di finanziamento interessate, subordinatamente alla conclusione di accordi di riservatezza.

    Articolo 21

    Inviti congiunti

    La Commissione o l'organismo di finanziamento può pubblicare un invito congiunto a presentare proposte con:

    a)

    i paesi terzi, comprese le loro organizzazioni e agenzie scientifiche e tecnologiche;

    b)

    le organizzazioni internazionali;

    c)

    i soggetti giuridici senza scopo di lucro.

    Nel caso di un invito congiunto, i candidati soddisfano i requisiti di cui all'articolo 18 del presente regolamento e sono stabilite procedure congiunte di selezione e valutazione delle proposte. Le procedure prevedono la partecipazione di un gruppo equilibrato di esperti nominati da ciascuna parte.

    Articolo 22

    Appalti pre-commerciali e appalti per soluzioni innovative

    1.   Le azioni possono comportare o avere per finalità primaria gli appalti pre-commerciali o gli appalti pubblici per soluzioni innovative effettuati da beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori quali definiti nelle direttive 2014/24/UE (28), 2014/25/UE (29) e 2009/81/CE (30).

    2.   Le procedure di appalto:

    a)

    rispettano i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, sana gestione finanziaria, proporzionalità e le norme in materia di concorrenza;

    b)

    possono, per gli appalti pre-commerciali , se del caso e fatti salvi i principi di cui alla lettera a), consentire il ricorso a una procedura semplificata e/o accelerata e prevedere condizioni specifiche, per esempio limitare il luogo di esecuzione delle attività appaltate al territorio degli Stati membri e dei paesi associati ;

    c)

    possono autorizzare l'aggiudicazione di contratti multipli nell'ambito della stessa procedura (multiple sourcing); e

    d)

    prevedono l'assegnazione dei contratti all'offerente o agli offerenti economicamente più vantaggiosi assicurando al contempo l'assenza di conflitti di interessi.

    3.   Il contraente che produce risultati negli appalti pre-commerciali detiene almeno i diritti di proprietà intellettuale connessi. Le amministrazioni aggiudicatrici godono almeno dei diritti di accesso a titolo gratuito a tali risultati per il loro uso e del diritto di concedere, o esigere che le imprese partecipanti concedano, licenze non esclusive a terzi affinché sfruttino i risultati per conto dell'amministrazione aggiudicatrice a condizioni eque e ragionevoli senza il diritto di concedere sub-licenze. Se un contraente non sfrutta commercialmente i risultati entro un determinato periodo successivo all'appalto pre-commerciale come indicato nel contratto, le amministrazioni aggiudicatrici , dopo aver consultato il contraente sui motivi del mancato sfruttamento, possono imporgli di trasferire la proprietà dei risultati alle amministrazioni aggiudicatrici.

    Articolo 24

    Capacità finanziaria dei richiedenti

    1.    In aggiunta alle eccezioni di cui all'articolo 198 , paragrafo 5, del regolamento finanziario, è verificata soltanto la capacità finanziaria del coordinatore e soltanto se il finanziamento dell'Unione richiesto per l'azione è pari o superiore a 500 000 EUR.

    2.   Tuttavia, qualora vi sia motivo di dubitare della capacità finanziaria o sussista un rischio più elevato dovuto alla partecipazione a diverse azioni in corso finanziate dai programmi di ricerca e innovazione dell'Unione, la Commissione o l'organismo di finanziamento verifica la capacità finanziaria anche di altri richiedenti o dei coordinatori al di sotto della soglia di cui al paragrafo 1.

    3.   Se la capacità finanziaria è garantita a livello strutturale da un altro soggetto giuridico, è verificata la capacità finanziaria di quest'ultimo.

    4.   In caso di capacità finanziaria debole, la Commissione o l'organismo di finanziamento può condizionare la partecipazione del richiedente alla presentazione di una dichiarazione di responsabilità in solido da parte di un soggetto collegato.

    5.   Il contributo al Meccanismo di mutua assicurazione di cui all'articolo 33 è considerato una garanzia sufficiente ai sensi dell'articolo 152 del regolamento finanziario. Non possono essere accettate né imposte ai beneficiari garanzie o coperture aggiuntive.

    Articolo 25

    Criteri di attribuzione e di selezione

    1.   Le proposte sono valutate sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione:

    a)

    eccellenza;

    b)

    impatto;

    c)

    qualità ed efficienza dell'attuazione.

    2.   Per le proposte di azioni di ricerca di frontiera nell'ambito del CER si applica esclusivamente il criterio di cui al paragrafo 1, lettera a).

    3.   Il programma di lavoro stabilisce ulteriori dettagli circa l'applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 1 , compresi eventuali coefficienti di ponderazione, punteggi minimi e, se del caso, norme relative al trattamento delle proposte con parità di punteggio, tenendo conto degli obiettivi dell'invito a presentare proposte . Le condizioni per il trattamento delle proposte con parità di punteggio possono comprendere, senza limitarvisi, i seguenti criteri: PMI, genere, diversità geografica.

    3 bis.     La Commissione e altri organismi di finanziamento tengono conto della possibilità di una procedura di presentazione articolata in due fasi e, ove opportuno, le proposte rese anonime potrebbero essere esaminate durante la prima fase di valutazione in base a uno o più criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 1.

    Articolo 26

    Valutazione

    1.   Le proposte sono valutate dal comitato di valutazione, il quale è composto da esperti esterni indipendenti.

    Per le attività del CEI, le missioni e in altri casi debitamente giustificati illustrati nel programma di lavoro adottato dalla Commissione, il comitato di valutazione può essere composto in parte o, nel caso di azioni di coordinamento e di supporto, del tutto o in parte da rappresentanti delle istituzioni o degli organismi dell'Unione di cui all'articolo 150 del regolamento finanziario.

    Il processo di valutazione può essere seguito da osservatori indipendenti.

    2.    Se del caso, il comitato di valutazione classifica le proposte che hanno superato le soglie applicabili in base:

    a)

    al punteggio ottenuto nella valutazione; e

    b)

    al contributo apportato al conseguimento di obiettivi politici specifici, compresa la costituzione di un portafoglio coerente di progetti , segnatamente per le attività dello strumento Pathfinder del CEI, le missioni e in altri casi debitamente giustificati illustrati in dettaglio nel programma di lavoro adottato dalla Commissione .

    Per le attività del CEI, le missioni e in altri casi debitamente giustificati illustrati in dettaglio nel programma di lavoro adottato dalla Commissione, il comitato di valutazione può inoltre proporre adeguamenti ▌delle proposte nella misura in cui sono necessari per garantire la coerenza dell'approccio di portafoglio. Tali adeguamenti sono conformi alle condizioni di partecipazione e rispettano il principio della parità di trattamento. Il comitato di programma è informato di tali casi.

    2 bis.     Il processo di valutazione è concepito in modo tale da evitare conflitto di interessi e parzialità. È garantita la trasparenza dei criteri di valutazione e del metodo di assegnazione di punti alla proposta.

    3.     In conformità dell'articolo 200, paragrafo 7, del regolamento finanziario, i richiedenti ricevono riscontri in tutte le fasi della valutazione e, se del caso, sono informati dei motivi del rigetto.

    4.     I soggetti giuridici stabiliti in Stati membri con basse prestazioni in materia di ricerca e innovazione che hanno partecipato con successo alla componente «Ampliare la partecipazione e condividere l'eccellenza» ricevono, su richiesta, un resoconto di tale partecipazione che può accompagnare le proposte nell'ambito delle parti collaborative del programma da essi coordinate.

    Articolo 27

    Procedura di riesame della valutazione, richieste di chiarimenti e reclami

    1.   Un richiedente può richiedere il riesame della valutazione se ritiene che la procedura di valutazione pertinente non sia stata applicata correttamente alla sua proposta (31).

    2.   Il riesame della valutazione si applica unicamente agli aspetti procedurali della valutazione e non al merito della proposta.

    2 bis.     Una richiesta di riesame fa riferimento a una proposta specifica ed è presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dei risultati della valutazione.

    Un comitato di riesame della valutazione fornisce un parere sugli aspetti procedurali ed è presieduto e composto da personale della Commissione o dell'organismo di finanziamento pertinente che non ha partecipato alla valutazione delle proposte. Il comitato può raccomandare una delle azioni seguenti:

    a)

    nuova valutazione della proposta essenzialmente da parte di valutatori non coinvolti nella precedente valutazione;

    b)

    conferma della valutazione iniziale.

    3.   Un riesame della valutazione non ritarda il processo di selezione delle proposte che non sono oggetto di riesame.

    3 bis.     La Commissione garantisce l'esistenza di una procedura attraverso la quale i partecipanti possono presentare direttamente richieste di chiarimento e reclami in merito alla loro partecipazione a Orizzonte Europa. Le informazioni sulle modalità di registrazione delle richieste di chiarimento e dei reclami sono messe a disposizione on-line.

    Articolo 28

    Tempi per la concessione della sovvenzione

    1.   In deroga all'articolo 194, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario, si applicano i seguenti termini:

    a)

    per informare tutti i candidati dei risultati della valutazione della loro domanda, un termine massimo di cinque mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete;

    b)

    per firmare le convenzioni di sovvenzione con i candidati, un termine massimo di otto mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete.

    2.   Il programma di lavoro ▌può stabilire termini più brevi.

    3.   In aggiunta alle deroghe di cui all'articolo 194, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario, i termini di cui al paragrafo 1 possono essere superati per le azioni del CER, per le missioni e qualora le azioni siano sottoposte a valutazione etica o di sicurezza.

    Articolo 29

    Attuazione della sovvenzione

    1.   Se un beneficiario non rispetta gli obblighi relativi all'attuazione tecnica dell'azione, gli altri beneficiari adempiono a tali obblighi senza ulteriori finanziamenti dell'Unione a meno che non siano espressamente esonerati da tale obbligo. La responsabilità finanziaria di ciascun beneficiario si limita ai suoi debiti, fatte salve le disposizioni relative al Meccanismo di mutua assicurazione.

    2.   La convenzione di sovvenzione può stabilire tappe fondamentali e relative rate di prefinanziamento. Qualora le tappe fondamentali non siano raggiunte, l'azione può essere sospesa, modificata o , se debitamente giustificato, cessata.

    3.   L'azione può inoltre essere cessata qualora, per motivi scientifici o tecnologici, o  nel caso dello strumento Accelerator del CEI anche per motivi economici, i risultati attesi abbiano perso la loro rilevanza per l'Unione, oppure , nel caso del CEI e delle missioni, a motivo della loro pertinenza come parte del portafoglio di azioni. La Commissione è sottoposta a una procedura con il coordinatore dell'azione e, se del caso, con gli esperti esterni prima di decidere di cessare un'azione, conformemente all'articolo 133 del regolamento finanziario.

    Articolo 29 bis

    Modello di convenzione di sovvenzione

    1.     La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, elabora modelli di convenzioni di sovvenzione tra la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento e i beneficiari conformemente al presente regolamento. Qualora fosse necessario modificare significativamente una convenzione di sovvenzione tipo, anche ai fini di un'ulteriore semplificazione per i beneficiari, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, procede, se del caso, al suo riesame.

    2.     La convenzione di sovvenzione stabilisce i diritti e gli obblighi dei beneficiari, nonché della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento, conformemente al presente regolamento. Essa stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici che diventano beneficiari nel corso dell'attuazione dell'azione, nonché il ruolo e i compiti del coordinatore di consorzio.

    Articolo 30

    Tassi di finanziamento

    1.   Per tutte le attività finanziate nell'ambito di un'azione è applicato un unico tasso di finanziamento. Il tasso massimo per azione è fissato nel programma di lavoro.

    2.   Il programma può rimborsare fino al 100 % dei costi totali ammissibili di un'azione, con le seguenti eccezioni:

    a)

    azioni di innovazione; fino al 70 % dei costi totali ammissibili, tranne per i soggetti giuridici senza scopo di lucro, nel cui caso il programma può rimborsare fino al 100 % dei costi totali ammissibili;

    b)

    azioni di cofinanziamento del programma: almeno il 30 % dei costi totali ammissibili e, in casi identificati e debitamente giustificati, fino al 70 %.

    3.   I tassi di finanziamento stabiliti nel presente articolo si applicano anche in caso di azioni in cui il finanziamento a tasso fisso, costi unitari o somma forfettaria è fissato per la totalità o una parte dell'azione.

    Articolo 31

    Costi indiretti

    1.   I costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso fisso pari al 25 % del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto, del sostegno finanziario a terzi e di eventuali costi unitari o somme forfettarie comprendenti costi indiretti.

    Se del caso, i costi indiretti compresi nei costi unitari o nelle somme forfettarie sono calcolati applicando il tasso fisso di cui al paragrafo 1, tranne nel caso dei costi unitari di beni e servizi fatturati internamente, che sono calcolati sulla base dei costi effettivi, conformemente alla prassi abituale di contabilità analitica dei beneficiari.

    2.   Tuttavia, se previsto nel programma di lavoro, i costi indiretti possono essere dichiarati sotto forma di somma forfettaria o in base ai costi unitari.

    Articolo 32

    Costi ammissibili

    1.   In aggiunta ai criteri di cui all'articolo 186 del regolamento finanziario, per i beneficiari con retribuzione basata sul progetto, sono ammissibili costi di personale fino alla concorrenza della retribuzione che una persona percepirebbe per il lavoro svolto in progetti di ricerca e innovazione finanziati da regimi nazionali , compresi i contributi previdenziali e gli altri costi connessi alla retribuzione del personale assegnato all'azione derivanti dal diritto nazionale o dal contratto di lavoro .

    Per retribuzione basata sul progetto si intende una retribuzione legata alla partecipazione di una persona al progetto, che rientra nelle pratiche abituali del beneficiario in materia di retribuzione ed è pagata sistematicamente.

    2.   In deroga all'articolo 190, paragrafo 1, del regolamento finanziario, i costi delle risorse messe a disposizione da terzi sotto forma di contributi in natura sono ammissibili fino a concorrenza dei costi diretti ammissibili del terzo interessato.

    3.   In deroga all'articolo 192 del regolamento finanziario, i profitti generati dallo sfruttamento dei risultati non sono considerati entrate dell'azione.

    3 bis.     I beneficiari possono utilizzare le loro pratiche contabili abituali per individuare e dichiarare i costi sostenuti in relazione a un'azione, nel rispetto di tutti i termini e condizioni stabiliti nella convenzione di sovvenzione, in linea con il presente regolamento e con l'articolo 186 del regolamento finanziario.

    4.   In deroga all'articolo 203, paragrafo 4, del regolamento finanziario, al pagamento del saldo è obbligatorio fornire un certificato relativo ai rendiconti finanziari, se l'importo dichiarato sotto forma di costi effettivi e di costi unitari calcolati conformemente alle prassi abituali di contabilità analitica è pari o superiore a 325 000 EUR.

    I certificati sui rendiconti finanziari possono essere rilasciati da un revisore esterno riconosciuto o, nel caso di organismi pubblici, da un pubblico ufficiale competente e indipendente, in linea con l'articolo 203, paragrafo 4, del regolamento finanziario.

    4 bis.     Se del caso, per le borse di formazione e mobilità Marie Skłodowska-Curie, il contributo dell'Unione tiene debitamente conto di eventuali costi aggiuntivi del beneficiario relativi a congedo di maternità o parentale, congedo di malattia, congedo speciale o cambiamento dell'organizzazione di accoglienza o dello status familiare del ricercatore durante il periodo di validità della convenzione di sovvenzione.

    4 ter.     I costi relativi all'accesso aperto, compresi i piani di gestione dei dati, sono ammissibili al rimborso secondo quanto ulteriormente stipulato nella convenzione di sovvenzione.

    Articolo 33

    Meccanismo di mutua assicurazione

    1.   È istituito un Meccanismo di mutua assicurazione (il «meccanismo») che sostituisce e succede al fondo istituito a norma dell'articolo 38 del regolamento (UE) n. 1290/2013. Il meccanismo copre il rischio associato al mancato recupero di importi dovuti dai beneficiari:

    a)

    alla Commissione a norma della decisione n. 1982/2006/CE;

    b)

    alla Commissione e agli organismi dell'Unione nell'ambito di «Orizzonte 2020»;

    c)

    alla Commissione e agli organismi di finanziamento nell'ambito del programma.

    Per quanto riguarda gli organismi di finanziamento di cui all'articolo 1, lettera c), la copertura del rischio può essere attuata mediante un sistema di copertura indiretta stabilito nella convenzione applicabile e tenendo conto della natura dell'organismo di finanziamento in questione.

    2.   Il meccanismo è gestito dall'Unione, rappresentata dalla Commissione in qualità di agente esecutivo. La Commissione stabilisce le norme specifiche per il funzionamento del meccanismo.

    3.   I beneficiari versano un contributo pari al 5 % dei finanziamenti dell'Unione destinati all'azione. Sulla base di valutazioni periodiche trasparenti , la Commissione può aumentare tale contributo fino all'8 % o ridurlo al di sotto del 5 %. Il contributo dei beneficiari al meccanismo è compensato dal prefinanziamento iniziale ed è versato al meccanismo a nome dei beneficiari e non supera in nessun caso l'importo del prefinanziamento iniziale .

    4.   Al pagamento del saldo, il contributo è restituito ai beneficiari.

    5.   Gli eventuali profitti generati dal meccanismo sono aggiunti allo stesso. Se i profitti sono insufficienti, il meccanismo non interviene e la Commissione o l'organismo di finanziamento recupera direttamente dai beneficiari o dai terzi eventuali importi dovuti.

    6.   Gli importi recuperati costituiscono entrate assegnate al meccanismo, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5 , del regolamento finanziario. Una volta completate tutte le sovvenzioni il cui rischio è coperto direttamente o indirettamente dal meccanismo, eventuali importi residui sono recuperati dalla Commissione e iscritti nel bilancio dell'Unione, fatte salve le decisioni dell'autorità legislativa.

    7.   Il meccanismo può essere esteso ai beneficiari di altri programmi dell'Unione in gestione diretta. La Commissione adotta le modalità di partecipazione dei beneficiari di altri programmi.

    Articolo 34

    Proprietà e tutela

    1.   I beneficiari sono proprietari dei risultati che producono. Essi garantiscono che eventuali diritti dei dipendenti o di altre parti in relazione ai risultati possano essere esercitati in modo compatibile con i propri obblighi conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti nella convenzione di sovvenzione.

    Due o più beneficiari sono comproprietari dei risultati se:

    a)

    hanno prodotto i risultati congiuntamente; e

    b)

    non è possibile:

    i)

    stabilire il rispettivo contributo di ciascuno;

    o

    ii)

    separarli al fine di chiederne, ottenerne o mantenerne la tutela.

    I comproprietari concludono un accordo scritto sulla ripartizione e sulle condizioni di esercizio di tale comproprietà. Se non diversamente concordato nell'accordo consortile o nell'accordo di comproprietà , ciascun comproprietario può concedere licenze non esclusive a terzi per sfruttare congiuntamente i risultati (senza il diritto di cedere sub-licenze), se gli altri comproprietari sono stati preventivamente informati e ricevono un'equa e ragionevole compensazione. I comproprietari possono convenire per iscritto di applicare un regime diverso dalla comproprietà.

    2.   I beneficiari di finanziamenti dell'Unione proteggono adeguatamente i loro risultati, se tale protezione è possibile e giustificata, tenendo conto di tutte le considerazioni pertinenti, compresi le prospettive di sfruttamento commerciale ed eventuali altri interessi legittimi . Nel decidere in merito alla tutela, essi prendono in considerazione anche i legittimi interessi degli altri beneficiari nell'ambito dell'azione.

    Articolo 35

    Sfruttamento e diffusione

    1.    Tutti i partecipanti che hanno beneficiato di finanziamenti dell'Unione si adoperano per sfruttare i risultati di cui sono proprietari o per farli sfruttare da un altro soggetto giuridico. I beneficiari possono sfruttare i risultati direttamente o indirettamente, in particolare tramite il trasferimento e la concessione di licenze sui risultati conformemente all'articolo 36.

    Il programma di lavoro può prevedere obblighi supplementari in materia di sfruttamento.

    Se, nonostante il beneficiario si sia adoperato per sfruttare direttamente o indirettamente i propri risultati, lo sfruttamento non ha luogo entro un periodo prestabilito, indicato nella convenzione di sovvenzione, il beneficiario fa ricorso a un'adeguata piattaforma online, identificata nella convenzione, per individuare parti interessate a sfruttare tali risultati. È possibile derogare a questo obbligo, se giustificato sulla base di una richiesta del beneficiario.

    2.    I beneficiari diffondono i propri risultati il più rapidamente possibile, in un formato accessibile al pubblico, fatte salve eventuali restrizioni per motivi di protezione della proprietà intellettuale, norme di sicurezza o interessi legittimi ▌.

    Il programma di lavoro può prevedere obblighi supplementari in materia di diffusione , salvaguardando nel contempo gli interessi economici e scientifici dell'Unione .

    3.   I beneficiari garantiscono che l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche si applichi secondo i termini e le condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione. In particolare, assicurano che essi stessi o gli autori conservino sufficienti diritti di proprietà intellettuale per poter adempiere ai propri obblighi in materia di acceso aperto.

    L'accesso aperto ai dati di ricerca è incluso nei termini e nelle condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione come regola generale, garantendo la possibilità di deroghe secondo il principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario» , tenendo conto degli interessi legittimi dei beneficiari , compreso lo sfruttamento commerciale, e di eventuali altri vincoli, quali le norme in materia di protezione dei dati , il rispetto della vita privata, la riservatezza, i segreti commerciali, gli interessi concorrenziali dell'Unione , le norme di sicurezza o i diritti di proprietà intellettuale.

    Il programma di lavoro può prevedere incentivi o obblighi supplementari in materia di adesione alle pratiche di scienza aperta.

    4.   I beneficiari gestiscono tutti i dati di ricerca generati nell'ambito di un'azione Orizzonte Europa in linea con i principi FAIR e conformemente ai termini e alle condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione e adottano un piano di gestione dei dati.

    Il programma di lavoro può prevedere , ove giustificato, obblighi supplementari in materia di impiego del cloud europeo per la scienza aperta (EOSC) a fini di conservazione dei dati di ricerca e accesso agli stessi.

    5.   I beneficiari che intendono diffondere i loro risultati informano preventivamente gli altri beneficiari nell'ambito dell'azione. Qualsiasi altro beneficiario può opporsi, se è in grado di dimostrare che i suoi interessi legittimi in relazione ai propri risultati o conoscenze preesistenti risulterebbero significativamente lesi a causa della diffusione prevista. In tal caso, la diffusione può aver luogo solo se si adottano misure adeguate per tutelare tali interessi legittimi.

    6.   Se non diversamente previsto nel programma di lavoro, le proposte contengono un piano di sfruttamento e diffusione dei risultati. Se lo sfruttamento previsto comporta lo sviluppo, la creazione, la fabbricazione e la commercializzazione di un prodotto o processo, o la creazione e l'offerta di un servizio, il piano comprende una strategia relativa a tale sfruttamento. Se il piano prevede che i risultati siano sfruttati principalmente in paesi terzi non associati, i soggetti giuridici spiegano come tale sfruttamento sia comunque nell'interesse dell'Unione.

    I beneficiari aggiornano il piano durante l'azione e dopo la sua conclusione , conformemente alla convenzione di sovvenzione .

    7.   A fini di monitoraggio e diffusione da parte della Commissione o dell'organismo di finanziamento, i beneficiari forniscono tutte le informazioni richieste riguardo allo sfruttamento e alla diffusione dei loro risultati , conformemente alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione . Fatti salvi gli interessi legittimi dei beneficiari, tali informazioni sono rese accessibili al pubblico.

    Articolo 36

    Trasferimento e concessione di licenze

    1.   I beneficiari possono trasferire la proprietà dei loro risultati. Essi assicurano che i loro obblighi si applichino anche al nuovo proprietario e che quest'ultimo abbia l'obbligo di trasferirli in qualsiasi successivo trasferimento.

    2.   Salvo accordi diversi per iscritto relativi a terzi specificamente identificati , compresi soggetti collegati, o impedimenti dovuti alla normativa applicabile, i beneficiari che intendono trasferire la proprietà dei risultati ne danno preavviso a tutti gli altri partecipanti che godono ancora di diritti di accesso ai risultati. La notifica deve contenere informazioni sufficienti sul nuovo proprietario per consentire a un beneficiario di analizzare gli effetti sui suoi diritti di accesso.

    Salvo accordi diversi per iscritto relativi a terzi specificamente identificati, compresi soggetti collegati, un beneficiario può opporsi al trasferimento se è in grado di dimostrare che tale trasferimento pregiudica l'esercizio dei suoi diritti di accesso. In tal caso, il trasferimento non può aver luogo fino a quando non è stato raggiunto un accordo tra i beneficiari interessati. La convenzione di sovvenzione fissa i termini a tale proposito.

    3.   I beneficiari possono concedere licenze sui loro risultati o concedere in altro modo il diritto di sfruttarli , anche su base esclusiva , se ciò non compromette il rispetto dei loro obblighi. È possibile concedere licenze esclusive sui risultati, a condizione che tutti gli altri partecipanti interessati acconsentano a rinunciare ai loro diritti di accesso.

    4.   Ove giustificato, la convenzione di sovvenzione prevede il diritto per la Commissione o l'organismo di finanziamento di opporsi al trasferimento di proprietà dei risultati o alla concessione di licenze esclusive sui risultati, se:

    a)

    i beneficiari che producono i risultati hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione;

    b)

    il trasferimento o la licenza è a favore di un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo non associato; e

    c)

    il trasferimento o la licenza non è compatibile con gli interessi dell'Unione.

    Qualora si applichi il diritto di opposizione, il beneficiario lo comunica preventivamente. Per quanto riguarda i trasferimenti o la concessione di licenze a soggetti giuridici specificamente identificati, è possibile rinunciare per iscritto al diritto di opposizione se sono state adottate misure di salvaguardia degli interessi dell'Unione.

    Articolo 37

    Diritti di accesso

    1.   Si applicano i seguenti principi in materia di diritti di accesso:

    a)

    la richiesta di esercitare diritti di accesso e la rinuncia ai diritti di accesso sono effettuate per iscritto;

    b)

    salvo diverso accordo con il concedente, i diritti di accesso non comprendono il diritto di concedere sub-licenze;

    c)

    i beneficiari si informano a vicenda, prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione, di qualsiasi restrizione nell'accesso alle loro conoscenze preesistenti;

    d)

    se un beneficiario cessa di partecipare a un'azione, il suo obbligo di concedere l'accesso non viene meno;

    e)

    se un beneficiario non adempie ai propri obblighi, i beneficiari possono decidere di revocare i suoi diritti di accesso.

    2.   I beneficiari concedono l'accesso:

    a)

    ai loro risultati a titolo gratuito a ogni altro beneficiario partecipante all'azione che ne abbia bisogno per svolgere i propri compiti;

    b)

    alle loro conoscenze preesistenti a qualsiasi altro beneficiario dell'azione che ne ha bisogno per attuare i propri compiti, fatte salve le restrizioni di cui al paragrafo 1, lettera c); tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito, salvo diverso accordo dei beneficiari prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione.

    c)

    i loro risultati e, fatte salve eventuali restrizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), le loro conoscenze preesistenti a ogni altro beneficiario partecipante all'azione che ne abbia bisogno per sfruttare i propri risultati; l'accesso è concesso a condizioni eque e ragionevoli da convenire.

    3.   Salvo diverso accordo dei beneficiari, questi ultimi concedono l'accesso ai loro risultati e, fatte salve eventuali restrizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), alle loro conoscenze preesistenti anche a un soggetto giuridico che:

    a)

    abbia sede in uno Stato membro o in un paese associato;

    b)

    sia soggetto al controllo diretto o indiretto di un altro beneficiario, o sia soggetto allo stesso controllo diretto o indiretto di tale beneficiario, o controlli direttamente o indirettamente tale beneficiario; e

    c)

    abbia bisogno dell'accesso per sfruttare i risultati di tale beneficiario , conformemente all'obbligo del beneficiario in materia di sfruttamento .

    L'accesso è concesso a condizioni eque e ragionevoli da convenire.

    4.   Una richiesta di accesso ai fini dello sfruttamento può essere presentata fino a un anno dopo la conclusione dell'azione, salvo che i beneficiari convengano un termine diverso.

    5.   I beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione concedono gratuitamente l'accesso ai loro risultati alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell'Unione. L'accesso è utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi.

    Tali diritti di accesso non si estendono alle conoscenze preesistenti dei beneficiari.

    Per quanto riguarda le azioni nel quadro del polo tematico « Sicurezza civile per la società», settore di intervento «Protezione e sicurezza», i beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione concedono gratuitamente l'accesso ai loro risultati anche alle autorità nazionali degli Stati membri ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle loro politiche o dei loro programmi in tale settore. L'accesso è utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi ed è concesso sulla base di un accordo bilaterale che definisce le condizioni specifiche intese ad assicurare che tali diritti saranno utilizzati solo per le finalità previste e che si applicheranno obblighi di riservatezza appropriati. Lo Stato membro o l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione notificano tali richieste a tutti gli Stati membri.

    6.   Il programma di lavoro può prevedere , se del caso, diritti di accesso supplementari.

    Articolo 38

    Disposizioni specifiche ▌

    Norme specifiche in materia di proprietà, sfruttamento e diffusione, trasferimento, concessione di licenze e diritti di accesso si possono applicare alle azioni del CER, alle azioni di formazione e mobilità, alle azioni di appalto pre-commerciale, alle azioni di appalto pubblico per soluzioni innovative, alle azioni di cofinanziamento del programma e alle azioni di coordinamento e sostegno.

    Tali norme specifiche sono stabilite nella convenzione di sovvenzione e non modificano i principi e gli obblighi in materia di accesso aperto.

    Articolo 39

    Premi

    1.   Salvo disposizioni contrarie del presente capo, i premi nell'ambito del programma sono attribuiti e gestiti conformemente al titolo IX del regolamento finanziario.

    2.   Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, può partecipare a un concorso, se non diversamente previsto nel programma di lavoro o nelle regole di concorso.

    3.   La Commissione o l'organismo di finanziamento può , se del caso, organizzare l'attribuzione di premi con:

    a)

    altri organismi dell'Unione;

    b)

    i paesi terzi, comprese le loro organizzazioni e agenzie scientifiche e tecnologiche;

    c)

    le organizzazioni internazionali; o

    d)

    i soggetti giuridici senza scopo di lucro.

    4.   Il programma di lavoro o le regole di concorso comprendono obblighi in materia di comunicazione e, se del caso , sfruttamento e diffusione , proprietà e diritti di accesso, comprese disposizioni in materia di licenze .

    CAPO IV

    Appalti

    Articolo 40

    Appalti

    1.   Salvo disposizioni contrarie del presente capo, gli appalti nell'ambito del programma sono aggiudicati e gestiti conformemente al titolo VII del regolamento finanziario.

    2.   Gli appalti possono anche assumere la forma di appalti pre-commerciali o appalti per soluzioni innovative effettuati dalla Commissione o dall'organismo di finanziamento per proprio conto o congiuntamente ad amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri e dei paesi associati. In tal caso, si applicano le norme di cui all'articolo 22.

    CAPO V

    Operazioni di finanziamento misto e finanziamenti misti

    Articolo 41

    Operazioni di finanziamento misto

    Le operazioni di finanziamento misto in applicazione del presente programma sono eseguite in conformità al [regolamento InvestEU] e al titolo X del regolamento finanziario.

    Articolo 42

    Finanziamenti misti di Orizzonte Europa e del CEI

    1.   Le componenti dei finanziamenti misti di Orizzonte Europa o del CEI costituite da una sovvenzione e un anticipo rimborsabile sono soggette agli articoli da 30 a 33.

    2.   Il finanziamento misto del CEI è eseguito conformemente all'articolo 43. Il sostegno nell'ambito dei finanziamenti misti del CEI può essere concesso fino a quando l'azione può essere finanziata come un'operazione di finanziamento misto o un'operazione di finanziamento e di investimento coperta dalla garanzia dell'UE nell'ambito di InvestEU. In deroga all'articolo 209 del regolamento finanziario, le condizioni di cui al paragrafo 2) e, in particolare, lettere a) e d), non si applicano al momento dell'attribuzione dei finanziamenti misti del CEI.

    3.   Il finanziamento misto di Orizzonte Europa può essere attribuito a un'azione di cofinanziamento del programma qualora un programma congiunto degli Stati membri e dei paesi associati preveda l'impiego di strumenti finanziari a sostegno di azioni selezionate. La valutazione e la selezione di tali azioni sono effettuate conformemente agli articoli 11, 19, 20, ▌, 24, 25 e 26 . Le modalità di attuazione del finanziamento misto di Orizzonte Europa sono conformi all'articolo 29, per analogia con l'articolo 43, paragrafo 9, e alle condizioni supplementari e giustificate definite nel programma di lavoro.

    4.   I rimborsi, compresi gli anticipi rimborsati e le entrate del finanziamento misto di Orizzonte Europa e del CEI, sono considerati entrate con destinazione specifica interne, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera f), e paragrafo 4, del regolamento finanziario.

    5.    Il finanziamento misto di Orizzonte Europa e del CEI è messo a disposizione in modo tale da promuovere la competitività dell'Unione senza falsare la concorrenza nel mercato interno .

    Articolo 42 bis

    Strumento Pathfinder

    1.     Lo strumento Pathfinder eroga sovvenzioni a progetti all'avanguardia ad alto rischio, realizzati da consorzi o singoli beneficiari, miranti a sviluppare innovazioni radicali e nuove opportunità di mercato. Lo strumento Pathfinder fornisce sostegno alle prime fasi della ricerca e dello sviluppo scientifico, tecnologico o di tecnologie a contenuto estremamente avanzato, compresi la verifica concettuale e i prototipi per la validazione della tecnologia.

    Lo strumento Pathfinder è attuato principalmente attraverso un invito a presentare proposte basate su un approccio «dal basso verso l'alto» con scadenze intermedie annuali periodiche, e prevede altresì sfide competitive per sviluppare obiettivi strategici essenziali che richiedono un pensiero radicale e fortemente improntato a soluzioni tecnologiche avanzate.

    2.     Le attività di transizione dello strumento Pathfinder aiutano tutti i tipi di ricercatori e innovatori a sviluppare il percorso di sviluppo commerciale nell'Unione, come le attività di dimostrazione e gli studi di fattibilità per valutare potenziali casi commerciali, e sostengono la creazione di spin-off e start-up.

    a)

    La pubblicazione e il contenuto degli inviti a presentare proposte sono determinati alla luce degli obiettivi e del bilancio stabilito nel programma di lavoro in relazione al portafoglio di azioni interessato.

    b)

    Possono essere concesse sovvenzioni supplementari per un importo fisso non superiore a 50 000 EUR a ciascuna proposta già selezionata nell'ambito dello strumento Pathfinder del CEI mediante un invito a presentare proposte per la realizzazione di attività complementari, comprese azioni urgenti di coordinamento e sostegno volte a rafforzare la comunità di beneficiari del portafoglio, come la valutazione di possibili spin-off, potenziali innovazioni creatrici di mercati o lo sviluppo di un piano di attività. Il comitato di programma istituito nell'ambito del programma specifico è informato di tali casi.

    3.     Allo strumento Pathfinder del CEI si applicano i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 25.

    Articolo 43

    Strumento Accelerator ▌

    1.    Lo strumento Accelerator del CEI mira a sostenere essenzialmente l'innovazione creatrice di mercati. Esso sostiene solo i singoli beneficiari e fornisce principalmente finanziamenti misti. A determinate condizioni può anche fornire sostegno sotto forma di sole sovvenzioni o di solo capitale proprio.

    Lo strumento Accelerator del CEI propone due tipi di sostegno:

    sostegno finanziario misto alle PMI, comprese le start-up e, in casi eccezionali, le piccole imprese a media capitalizzazione che realizzano innovazioni pionieristiche o dirompenti considerate non finanziabili;

    un sostegno sotto forma di sole sovvenzioni a favore delle PMI, comprese le start-up, che sono intente a realizzare qualsiasi tipo di innovazione, da quella incrementale a quella pionieristica e dirompente, e che mirano a espandersi successivamente.

    Può essere fornito sostegno sotto forma di solo capitale proprio a favore di PMI considerate non finanziabili che hanno già beneficiato di sostegno sotto forma di sole sovvenzioni.

    Il sostegno sotto forma di sole sovvenzioni a titolo dello strumento Accelerator del CEI è concesso alle seguenti condizioni cumulative:

    a)

    il progetto include informazioni sulle capacità e sulla volontà di crescita del richiedente;

    b)

    il beneficiario può essere solo una start-up o una PMI;

    c)

    il sostegno sotto forma di sole sovvenzioni a titolo dello strumento Accelerator del CEI può essere concesso solo una volta a un beneficiario nel quadro di Orizzonte Europa e per un massimo di 2,5 milioni di EUR.

    1 bis.    Il beneficiario dello strumento Accelerator del CEI è un soggetto giuridico rientrante nella definizione di start-up, PMI o , in casi eccezionali, una piccola impresa a media capitalizzazione desiderosa di espandere la propria attività , stabilito in uno Stato membro o in un paese associato. La proposta può essere presentata dal beneficiario o , previo accordo del beneficiario, da una o più persone fisiche o giuridiche che intendono creare o sostenere tale beneficiario. In quest'ultimo caso, l'accordo di finanziamento è firmato solo con il beneficiario.

    2.   Un'unica decisione di aggiudicazione mette a disposizione finanziamenti relativi a tutte le forme di contributo dell'Unione previste nell'ambito del finanziamento misto del CEI.

    3.   Le proposte sono valutate da esperti esterni indipendenti sulla base dei loro singoli meriti e sono selezionate nel contesto di un invito permanente a presentare proposte con scadenze intermedie, sulla base degli articoli da 24 a 26, fatto salvo il paragrafo 4.

    4.   I criteri di aggiudicazione sono:

    a)

    eccellenza;

    b)

    impatto;

    c)

    livello di rischio dell'azione che impedirebbe gli investimenti, qualità ed efficienza dell'attuazione e necessità di sostegno dell'Unione.

    5.   Con l'accordo dei candidati interessati, la Commissione o gli organismi di finanziamento che attuano Orizzonte Europa (incluse le CCI dell'EIT) possono sottoporre direttamente ai più recenti criteri di attribuzione una proposta di azione di innovazione e immissione sul mercato che soddisfa già i primi due criteri, se sono soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:

    a)

    la proposta scaturisce da qualsiasi altra azione finanziata da Orizzonte 2020, dal presente programma, o , in funzione di un progetto pilota nel quadro del primo programma di lavoro di Orizzonte Europa, da programmi nazionali e/o regionali, a partire dal rilevamento della domanda relativa a programmi di questo genere . Le disposizioni dettagliate sono stabilite nel programma specifico;

    b)

    si basa sul riesame di un progetto precedente realizzato al massimo due anni prima che valuta l'eccellenza e l'impatto della proposta, subordinatamente alle condizioni e ai processi ulteriormente precisati nel programma di lavoro.

    6.   Può essere attribuito un marchio di eccellenza, se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

    a)

    il beneficiario è una start-up, una PMI o una piccola impresa a media capitalizzazione;

    b)

    la proposta era ammissibile e ha superato le soglie applicabili relative ai primi due criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 4;

    c)

    per le attività che sarebbero ammissibili nell'ambito di un'azione di innovazione.

    7.   Per una proposta che ha superato la valutazione, gli esperti esterni indipendenti propongono un corrispondente sostegno dello strumento Accelerator del CEI, sulla base del rischio comportato e delle risorse e del tempo necessari per immettere e diffondere l'innovazione sul mercato.

    Per giustificati motivi, ivi compresa la mancata conformità agli obiettivi delle politiche dell'Unione, la Commissione può respingere una proposta ammessa dagli esperti esterni indipendenti. Il comitato di programma è informato dei motivi di tali rifiuti.

    8.   La componente del sostegno dello strumento Accelerator del CEI costituita da una sovvenzione o un anticipo rimborsabile non è superiore al 70 % del totale dei costi ammissibili dell'azione selezionata di innovazione.

    9.   Le modalità di attuazione delle componenti del sostegno dello strumento Accelerator del CEI costituite da capitale e contributo rimborsabile sono dettagliate nella decisione [programma specifico].

    10.   Il contratto relativo all'azione selezionata stabilisce tappe fondamentali specifiche misurabili , il corrispondente prefinanziamento e il pagamento rateale del sostegno dello strumento Accelerator del CEI.

    In caso di finanziamento misto del CEI, le attività corrispondenti a un'azione di innovazione possono essere avviate e il primo prefinanziamento della sovvenzione o dell'anticipo rimborsabile può essere versato prima dell'attuazione di altre componenti del finanziamento misto del CEI attribuito. L'attuazione di tali componenti è subordinata al raggiungimento delle tappe fondamentali specifiche stabilite nel contratto.

    11.   Conformemente al contratto, se le tappe fondamentali misurabili non vengono raggiunte, l'azione è sospesa, modificata o , se debitamente giustificato, cessata. Può essere cessata anche qualora la prevista diffusione sul mercato , specialmente nell'Unione, non possa essere realizzata.

    In casi eccezionali e previa consultazione del parere CEI, la Commissione può decidere di aumentare il sostegno dello strumento Accelerator del CEI, previo riesame del progetto da parte di esperti esterni indipendenti. Il comitato di programma è informato di tali casi.

    Capo VI

    Esperti

    Articolo 44

    Nomina di esperti esterni indipendenti

    1.    Gli esperti esterni indipendenti sono individuati e selezionati sulla base di inviti a presentare candidature individuali e inviti rivolti a pertinenti organizzazioni, come agenzie di ricerca, istituti di ricerca, università, organismi di standardizzazione, organizzazioni della società civile o imprese, al fine di stabilire elenchi di candidati idonei.

    In deroga all'articolo 237, paragrafo 3, del regolamento finanziario , la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento può, in casi eccezionali e debitamente giustificati, selezionare in modo trasparente qualsiasi esperto individuale dotato delle adeguate competenze ma non incluso nella banca dati, a condizione che l'invito a manifestare interesse non abbia consentito di individuare esperti esterni indipendenti idonei .

    Tali esperti dichiarano la propria indipendenza e capacità di sostenere gli obiettivi di Orizzonte Europa.

    2.   Conformemente all'articolo 237, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, gli esperti esterni indipendenti sono retribuiti in base alle normali condizioni di retribuzione. Se giustificato, e in casi eccezionali, può essere concesso un livello adeguato di retribuzione aggiuntiva, sulla base dei pertinenti standard di mercato, in particolare per gli esperti specifici di alto livello.

    3.   In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 38, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, i nomi degli esperti esterni indipendenti nominati a titolo personale, che valutano le domande di sovvenzione, sono pubblicati unitamente al loro settore di competenza almeno una volta l'anno sul sito internet della Commissione o dell'organismo di finanziamento. Tali informazioni sono raccolte, trattate e pubblicate conformemente alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati.

    3 bis.     La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento adotta le misure adeguate per prevenire conflitti di interessi riguardanti la partecipazione di esperti esterni indipendenti, conformemente all'articolo 61 e all'articolo 150, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

    La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento assicura che un esperto che si trovi in una situazione di conflitto di interessi in relazione a una questione sulla quale è invitato a pronunciarsi non fornisca valutazioni, consulenza o assistenza in merito a tale specifica questione.

    3-ter.     In sede di nomina di esperti esterni indipendenti, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento adotta misure appropriate per conseguire una composizione equilibrata dei gruppi di esperti e dei comitati di valutazione in termini di competenze, esperienze, conoscenze, anche in termini di specializzazione, in particolare in materia di scienze sociali e umane, diversità geografica e genere, e tenendo conto della situazione nel settore di azione.

    3 ter.     Ove opportuno, per ciascuna proposta è garantito un numero adeguato di esperti indipendenti a garanzia della qualità della valutazione.

    3 quater.     Il livello di retribuzione di tutti gli esperti indipendenti ed esterni è messo a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale retribuzione rientra nelle spese del programma.

    Titolo III

    MONITORAGGIO, COMUNICAZIONE, VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL PROGRAMMA

    Articolo 45

    Monitoraggio e relazioni

    1.     La Commissione esegue un monitoraggio costante della gestione e dell'attuazione di Orizzonte Europa, del suo programma specifico e delle attività dell'EIT. Al fine di migliorare la trasparenza, tali dati sono messi a disposizione del pubblico in modo accessibile sulla pagina web della Commissione in base all'ultimo aggiornamento.

    In particolare, i dati per i progetti finanziati nell'ambito del CER, dei partenariati europei, delle missioni, del CEI e dell'EIT sono inclusi nella stessa banca dati.

    Tali dati comprendono:

    i)

    gli indicatori corredati di scadenze da utilizzare nelle relazioni annuali sui progressi del programma verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e figuranti nell'allegato V unitamente alle modalità di impatto;

    ii)

    informazioni sul livello di integrazione delle scienze sociali e umanistiche, il rapporto tra livelli di maturità tecnologica inferiori e superiori nella ricerca collaborativa, i progressi nell'ampliamento della partecipazione dei paesi, la composizione geografica dei consorzi nei progetti collaborativi, l'evoluzione delle retribuzioni dei ricercatori, l'utilizzo di una procedura di presentazione e valutazione articolata in due fasi, le misure volte a facilitare i legami di collaborazione nella ricerca e nell'innovazione europee, l'uso del riesame della valutazione e il numero e tipo di reclami, il livello di integrazione della dimensione degli aspetti climatici e le spese connesse, la partecipazione delle PMI, la partecipazione del settore privato, la partecipazione di genere alle azioni finanziate, i comitati di valutazione, i consigli e i gruppi consultivi, i marchi di eccellenza, i partenariati europei nonché il tasso di cofinanziamento, i finanziamenti complementari e cumulativi provenienti da altri fondi dell'Unione, le infrastrutture di ricerca, i tempi di erogazione delle sovvenzioni, il livello di cooperazione internazionale, la partecipazione dei cittadini e della società civile;

    iii)

    i livelli di spesa disaggregati a livello di progetto per consentire un'analisi specifica, anche per area di intervento;

    iv)

    il livello di eccesso di candidature, in particolare il numero di offerte per ciascun invito a presentare proposte, il loro punteggio medio, la percentuale delle proposte al di sopra e al di sotto delle soglie di qualità.

    2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 per quanto riguarda le modifiche dell'allegato V intese a integrare o modificare gli indicatori delle modalità di impatto, se ritenuto necessario, e stabilire valori di base e obiettivi.

    3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma , senza aumentare l'onere amministrativo per i beneficiari . A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione, anche a livello di ricercatori che partecipano alle azioni onde poterne seguire la carriera e la mobilità, e (se del caso) agli Stati membri (32).

    3 bis.     L'analisi qualitativa della Commissione e degli organismi di finanziamento dell'Unione o nazionali integra per quanto possibile i dati quantitativi.

    4.     Le misure volte a facilitare i rapporti di collaborazione nella ricerca e nell'innovazione europee sono monitorate e riesaminate nel contesto dei programmi di lavoro.

    Articolo 46

    Informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento

    1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati , anche per i premi ) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

    2.   La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Inoltre, essa fornisce informazioni tempestive e particolareggiate agli Stati membri e ai beneficiari. Ai soggetti interessati sono forniti servizi di abbinamento (matchmaking) basati su dati oggettivi, analisi e affinità di rete allo scopo di creare consorzi nel quadro di progetti collaborativi. Particolare attenzione è riservata all'individuazione delle opportunità di collegamento in rete dei soggetti giuridici degli Stati membri con basse prestazioni in materia di ricerca e innovazione. Sulla base di tali analisi, potranno essere organizzati eventi mirati di abbinamento per specifici inviti a presentare proposte. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

    3.   La Commissione adotta altresì una strategia di diffusione e sfruttamento per aumentare la disponibilità e la diffusione dei risultati e delle conoscenze di ricerca e innovazione del programma, onde accelerare lo sfruttamento per la diffusione di mercato e potenziare l'impatto del programma. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nonché alle attività di informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

    Articolo 47

    Valutazione del programma

    1.   Le valutazioni del programma sono svolte con tempestività per alimentare il processo decisionale sul programma, sul suo successore e su altre iniziative pertinenti nel settore della ricerca e dell'innovazione.

    2.   La valutazione intermedia del programma si svolge con l'assistenza di esperti esterni indipendenti selezionati in base a un processo trasparente condotto non appena sono disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio dell'attuazione del programma. Tale valutazione comprende un'analisi del portafoglio e un'analisi dell'impatto di lungo termine dei precedenti programmi quadro, che costituirà la base per adeguare, ove necessario, l'attuazione del programma e/o riesaminarlo . Del programma viene valutata l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto dell'Unione.

    3.   Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione completa una valutazione finale del programma. Tale valutazione comprende un'analisi dell'impatto di lungo termine dei precedenti programmi quadro.

    4.   La Commissione pubblica e comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, e le presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

    Articolo 48

    Audit

    1.   Il sistema di controllo del programma garantisce un opportuno equilibrio fra fiducia e controllo, tenendo conto delle spese amministrative e degli altri costi di controllo a tutti i livelli, in particolare per i beneficiari. Le norme di audit sono chiare, coerenti e uniformi per tutta la durata del programma.

    2.   La strategia di audit del programma è basata sull'audit finanziario di un campione rappresentativo di spese sostenute nell'ambito dell'intero programma. Il campione rappresentativo è integrato da una selezione basata su una valutazione dei rischi connessi alle spese. Le azioni che ricevono un finanziamento congiunto da diversi programmi dell'Unione sono sottoposte ad audit solo una volta, relativamente a tutti i programmi interessati e alle corrispondenti norme applicabili.

    3.   La Commissione o l'organismo di finanziamento può inoltre fare ricorso a esami combinati dei sistemi a livello di beneficiario. Tali esami combinati sono facoltativi per alcuni tipi di beneficiari e consistono di un audit dei sistemi e dei processi, integrato da un audit delle operazioni, svolto da un revisore esperto indipendente, qualificato per effettuare revisioni legali di documenti contabili conformemente alla direttiva 2006/43/CE (33). Esse possono essere utilizzate dalla Commissione o dall'organismo di finanziamento per determinare il livello complessivo di affidabilità della sana gestione finanziaria della spesa e per riformulare il livello degli audit ex-post e dei certificati relativi ai rendiconti finanziari.

    4.   Conformemente all'articolo 127 del regolamento finanziario, la Commissione o l'organismo di finanziamento può usare gli audit sull'utilizzo dei contributi dell'Unione eseguiti da altre persone o entità indipendenti e competenti , anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione.

    5.   Gli audit possono essere effettuati fino a due anni dopo il pagamento del saldo.

    5 bis.     La Commissione pubblica orientamenti in materia di audit, allo scopo di garantire un'applicazione e un'interpretazione affidabili e uniformi delle procedure e delle norme di audit per tutta la durata del programma.

    Articolo 49

    Protezione degli interessi finanziari dell'Unione

    1.   La Commissione, o i suoi rappresentanti, e la Corte dei conti hanno il potere di revisione contabile o, nel caso di organizzazioni internazionali, il potere di verifica a norma degli accordi con queste conclusi, sulla base di controlli documentali o in loco, su tutti i beneficiari delle sovvenzioni, appaltatori e subappaltatori, che hanno ricevuto fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento.

    2.   In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione al finanziamento dell'Unione o alle garanzie di bilancio nell'ambito del presente regolamento.

    3.   Le autorità competenti di paesi terzi e organizzazioni internazionali possono essere chiamate a collaborare con la Procura europea (EPPO), conformemente agli accordi di assistenza giudiziaria nello svolgimento di indagini in materia di reati che rientrano nella competenza a norma del regolamento (UE) 2017/1939.

    4.   Senza pregiudicare quanto disposto ai paragrafi 1 e 2, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e altri impegni giuridici nonché gli accordi che istituiscono una garanzia di bilancio derivante dall'attuazione del presente regolamento, contengono disposizioni che conferiscono esplicitamente alla Commissione, alla Corte dei conti e all'OLAF il potere di effettuare tali verifiche, controlli in loco e ispezioni, conformemente alle rispettive competenze. Ciò include disposizioni intese a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione o di un'operazione di finanziamento sostenuta, in toto o in parte, da una garanzia di bilancio conceda diritti equivalenti.

    Articolo 50

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 45, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

    3.   La delega di potere di cui all'articolo 45, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

    5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Titolo IV

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Articolo 51

    Abrogazione

    Il regolamento (UE) n. 1291/2013 e il regolamento (UE) n. 1290/2013 sono abrogati con effetto dal 1o gennaio 2021.

    Articolo 52

    Disposizioni transitorie

    1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 1291/2013 e del regolamento (UE) n. 1290/2013, che continuano pertanto ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura. I piani di lavoro e le azioni previste nei piani di lavoro adottati a norma del regolamento (UE) n. 1290/2013 e degli atti di base che istituiscono i corrispondenti organismi di finanziamento continuano a essere disciplinati da tale regolamento e tali atti di base fino al loro completamento.

    2.   La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del suo predecessore (regolamento (UE) n. 1291/2013).

    Articolo 53

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a …

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    Per il Consiglio

    Il presidente


    (1)  GU C […] del […], pag. […].

    (2)  GU C […] del […], pag. […].

    (3)  Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019. Il testo sottolineato non è stato concordato nel quadro dei negoziati interistituzionali.

    (4)   Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

    (5)  

     

    (6)   La seguente dichiarazione della Commissione dovrebbe essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie C, una volta adottato il testo definitivo del presente regolamento:

    «La Commissione intende attuare il bilancio dell'Accelerator del CEI in modo da garantire che il sostegno sotto forma di sola sovvenzione alle PMI, comprese le start-up, corrisponda al sostegno fornito a titolo del bilancio dello strumento per le PMI del programma Orizzonte 2020, conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 43, paragrafo 1, e al considerando X del regolamento Orizzonte Europa».

    (7)   Regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1), modificato dal regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 174).

    (8)   Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio.

    (9)  

     

    (10)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

    (11)   Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

    (12)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

    (13)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

    (14)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

    (15)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

    (16)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

    (17)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

    (18)  GU C 205 del 19.7.2013, pag. 9.

    (19)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

    (20)   Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

    (21)  

     

    (22)   Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

    (23)   GU…

    (24)   Si prevede la pubblicazione della seguente dichiarazione della Commissione nella Gazzetta Ufficiale, serie C, una volta adottato il testo definitivo del presente regolamento:

    «La Commissione prende atto del compromesso raggiunto dai colegislatori sulla formulazione dell'articolo 5. Secondo la Commissione, il programma specifico di ricerca nel settore della difesa di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), è limitato esclusivamente alle azioni di ricerca nel quadro del futuro Fondo europeo per la difesa, mentre le azioni di sviluppo sono considerate al di fuori dell'ambito di applicazione del presente regolamento».

    (25)   Si prevede la pubblicazione di una dichiarazione della Commissione nella Gazzetta Ufficiale, serie C, una volta adottato il testo definitivo del presente regolamento, secondo questa linea: «Su richiesta, la Commissione intende procedere ad uno scambio di opinioni con la commissione competente del Parlamento europeo su: i) l'elenco dei potenziali candidati ai partenariati sulla base degli articoli 185 e 187 del TFUE, che saranno coperti da valutazioni d'impatto (iniziali); ii) l'elenco delle possibili missioni individuate dai comitati di missione; iii)i risultati del piano strategico prima della sua adozione formale e iv) presenterà e condividerà i documenti relativi ai programmi di lavoro.»

    (26)  Le ricerche concernenti il trattamento del tumore delle gonadi possono beneficiare di finanziamenti.

    (27)   Con riserva dell'adozione dell'atto definitivo, la Commissione emette una dichiarazione in materia di ricerca sulle cellule staminali embrionali umane come previsto da Orizzonte 2020 (Dichiarazione 2013 / C 373/02).

    (28)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.03.2014, pag. 65).

    (29)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

    (30)  Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

    (31)   La procedura sarà illustrata in un documento pubblicato prima dell'inizio del processo di valutazione.

    (32)   Le disposizioni relative al monitoraggio dei partenariati europei sono definite nell'allegato III del regolamento.

    (33)  Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

    ALLEGATO I

    GRANDI LINEE DELLE ATTIVITÀ

    L'obiettivo generale e gli obiettivi specifici enunciati all'articolo 3 sono perseguiti nell'ambito dell'intero programma, attraverso i settori di intervento e lungo le grandi linee di attività descritti nel presente allegato e nell'allegato I del programma specifico.

    (1)   Pilastro I «Scienza di eccellenza »

    Conformemente all'articolo 4, e attraverso le seguenti attività, questo pilastro promuove l'eccellenza scientifica, attira verso l'Europa i migliori talenti, fornisce un sostegno adeguato ai ricercatori all'inizio della carriera e sostiene la produzione e la diffusione di eccellenza scientifica, conoscenze, metodologie , competenze, tecnologie e soluzioni di elevata qualità per affrontare le sfide sociali, ambientali ed economiche globali. Contribuisce inoltre al conseguimento degli altri obiettivi specifici del programma, come descritto all'articolo 3.

    a)

    Consiglio europeo della ricerca: fornire finanziamenti attraenti e flessibili per consentire a singoli ricercatori creativi e di talento , con particolare attenzione ai ricercatori all'inizio della carriera, e alle loro équipe di esplorare le vie più promettenti alle frontiere della scienza , indipendentemente dalla nazionalità e dal paese di origine, facendosi concorrenza a livello di Unione unicamente sulla base del criterio dell'eccellenza .

    Settore di intervento: scienza di frontiera.

    b)

    Azioni Marie Skłodowska-Curie: permettere ai ricercatori di acquisire nuove conoscenze e competenze tramite la mobilità verso altri paesi, settori e discipline e l'esposizione a tali contesti diversi, migliorare i sistemi di formazione e sviluppo della carriera e strutturare e migliorare l'assunzione istituzionale e nazionale, tenendo conto della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori. In tal modo, le azioni Marie Skłodowska-Curie contribuiscono a gettare le fondamenta per un quadro europeo della ricerca di eccellenza in tutta Europa , che favorisca la creazione di posti di lavoro, la crescita e gli investimenti e risponda alle sfide attuali e future della società.

    Settori di intervento: coltivare l'eccellenza tramite la mobilità transfrontaliera, intersettoriale e interdisciplinare dei ricercatori; favorire l'acquisizione di nuove competenze grazie ad una formazione di eccellenza per i ricercatori; rafforzare lo sviluppo di risorse umane e competenze in tutto lo Spazio europeo della ricerca; migliorare e agevolare le sinergie; promuovere le attività di sensibilizzazione pubblica.

    c)

    Infrastrutture di ricerca: dotare l'Europa di infrastrutture di ricerca di livello mondiale sostenibili, aperte e accessibili ai migliori ricercatori europei e di altre regioni del mondo. Incoraggiare l'uso delle infrastrutture di ricerca esistenti, comprese quelle finanziate dai fondi SIE. Si rafforzerà così la capacità delle infrastrutture di ricerca di sostenere il progresso scientifico e l'innovazione e di favorire la scienza aperta e l'eccellenza scientifica, in conformità dei principi FAIR, parallelamente alle attività svolte in settori connessi della politica dell'Unione e della cooperazione internazionale.

    Settori di intervento: consolidare e sviluppare il paesaggio delle infrastrutture di ricerca europee; aprire, integrare e interconnettere le infrastrutture di ricerca; il potenziale di innovazione delle infrastrutture di ricerca europee e le attività a favore di innovazione e formazione; rafforzare la politica europea in materia di infrastrutture di ricerca e la cooperazione internazionale;

    (2)   Pilastro II «Sfide globali e competitività industriale europea »

    Conformemente all'articolo 4, e attraverso le seguenti attività, il pilastro sostiene la creazione e la migliore diffusione di nuove conoscenze, tecnologie e soluzioni sostenibili di alta qualità, potenzia la competitività dell'industria europea, rafforza l'impatto della ricerca e dell'innovazione nell'ambito dello sviluppo, del sostegno e dell'attuazione delle politiche dell'Unione e  sostiene l'adozione di soluzioni innovative nel settore industriale , con particolare riferimento alle PMI e alle start-up, e nella società al fine di affrontare le sfide globali. Contribuisce inoltre al conseguimento degli altri obiettivi specifici del programma, descritti all'articolo 3.

    Le scienze sociali e umane, comprese le attività specifiche e dedicate, sono pienamente integrate in tutti i poli tematici.

    Per ottenere i massimi risultati in termini di impatto, flessibilità e sinergie, le attività di ricerca e innovazione sono organizzate in sei poli tematici , interconnessi attraverso infrastrutture di ricerca paneuropee , che — singolarmente e collegialmente — incentiveranno la cooperazione interdisciplinare, intersettoriale, transfrontaliera, intersettoriale e internazionale. Questo pilastro di Orizzonte Europa riguarderà attività che presentano un'ampia gamma di livelli di maturità tecnologica (TRL), compresi i livelli inferiori.

    Ciascun polo tematico contribuisce al conseguimento di diversi obiettivi di sviluppo sostenibile e molti obiettivi di sviluppo sostenibile sono sostenuti da più di un polo tematico.

    Le attività di R&I sono attuate nell'ambito di ciascuno dei seguenti poli tematici e a livello trasversale:

    a)

    Polo tematico «Sanità»: migliorare e proteggere la salute e il benessere dei cittadini di tutte le età generando nuove conoscenze, sviluppando soluzioni innovative e garantendo l'integrazione, se del caso, della prospettiva di genere per prevenire, diagnosticare, monitorare, trattare e curare le malattie e sviluppare le tecnologie sanitarie ; attenuare i rischi per la salute, proteggere la popolazione e promuovere la buona salute e il benessere, anche nei luoghi di lavoro; rendere i sistemi di assistenza sanitaria pubblica più equi, sostenibili ed efficienti sul piano dei costi; prevenire e affrontare le malattie legate alla povertà; sostenere e favorire la partecipazione e l'autogestione dei pazienti.

    Settori di intervento: salute lungo tutto l'arco della vita; determinanti ambientali e sociali della salute; malattie rare e non trasmissibili; malattie infettive , comprese le malattie trascurate e legate alla povertà ; strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la salute e le cure , compresa la medicina personalizzata ; sistemi di assistenza sanitaria.

    b)

    Polo tematico « Cultura, creatività e società inclusiva»; rafforzare ▌i valori democratici europei, compresi lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, proteggere il patrimonio culturale europeo, esplorare il potenziale dei settori culturali e creativi e promuovere le trasformazioni socioeconomiche che contribuiscono all'inclusione e alla crescita, ▌ comprese la gestione della migrazione e l'integrazione dei migranti .

    Settori di intervento: democrazia e governance ; cultura, patrimonio culturale e creatività ; trasformazioni sociali ed economiche. ▌

    c)

    Polo tematico «Sicurezza civile per la società»: rispondere alle sfide poste dalle continue minacce per la sicurezza, compresa la criminalità informatica, e dalle catastrofi naturali e di origine antropica.

    Settori di intervento: società resilienti alle calamità; protezione e sicurezza; sicurezza informatica.

    d)

    Polo tematico «Digitale, industria e spazio »: rafforzare le capacità e assicurare la sovranità dell'Europa nelle tecnologie abilitanti fondamentali di digitalizzazione e produzione e nella tecnologia spaziale, lungo tutta la catena del valore, per costruire un'industria circolare, competitiva, digitale e a basse emissioni di carbonio; assicurare un approvvigionamento sostenibile di materie prime; sviluppare materiali avanzati e costituire le basi per i progressi e l'innovazione nell'ambito ▌delle sfide globali per la società.

    Settori di intervento: tecnologie di fabbricazione; tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche ; tecnologie abilitanti emergenti; materiali avanzati; intelligenza artificiale e robotica; internet di prossima generazione; capacità computazionali avanzate e megadati; industrie circolari; industrie pulite a basse emissioni di carbonio; spazio , compresa l'osservazione della Terra .

    e)

    Polo tematico «Clima, energia e mobilità»: contrastare i cambiamenti climatici comprendendone meglio le cause, l'evoluzione, i rischi, gli impatti e le opportunità, e rendendo i settori dell'energia e dei trasporti più compatibili con l'ambiente e con il clima, più efficienti e competitivi, più intelligenti, sicuri e resilienti, promuovere l'uso di fonti di energia rinnovabili e l'efficienza energetica, migliorare la resilienza dell'Unione agli shock esterni e adattare il comportamento sociale in considerazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile .

    Settori di intervento: climatologia e soluzioni per il clima; approvvigionamento energetico; reti e sistemi energetici; edifici e impianti industriali in transizione energetica; comunità e città; competitività industriale nel settore dei trasporti; mobilità e trasporti puliti , sicuri e accessibili ; mobilità intelligente; stoccaggio di energia.

    f)

    Polo tematico «Prodotti alimentari , bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambient e», proteggere l'ambiente , ripristinare, gestire e usare in modo sostenibile le risorse naturali e biologiche terrestri, marine e delle acque interne per porre fine all'erosione della biodiversità e affrontare la sicurezza alimentare e nutrizionale per tutti e la transizione verso un'economia circolare e a basse emissioni di carbonio che utilizzi le risorse in modo efficiente e una bioeconomia sostenibile .

    Settori di intervento: osservazione ambientale; biodiversità e  risorse naturali ; agricoltura, silvicoltura e zone rurali; mari, oceani e acque interne ; sistemi alimentari; sistemi di innovazione biologici nella bioeconomia dell'UE ; sistemi circolari.

    g)

    Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (JRC): produrre dati scientifici di alta qualità per definire buone politiche pubbliche efficienti e accessibili . Affinché le nuove iniziative e le proposte legislative dell'UE siano elaborate razionalmente, sono necessari dati trasparenti, completi ed equilibrati, mentre ▌l'attuazione delle politiche necessita di dati per essere misurata e monitorata . Il JRC fornirà dati scientifici indipendenti e assistenza tecnica a sostegno delle politiche dell'Unione durante l'intero ciclo programmatico. Il JRC concentrerà le proprie attività di ricerca sulle priorità politiche dell'UE.

    Settori di intervento: salute; cultura, creatività e società inclusiva; sicurezza civile per la società ; tecnologie digitali, industria e spazio ; clima, energia e mobilità; alimentazione, bioeconomia, risorse naturali , agricoltura e ambiente ; sostegno al funzionamento del mercato interno e alla governance economica dell'Unione; sostegno agli Stati membri nell'attuazione della normativa e nello sviluppo di strategie di specializzazione intelligente; strumenti e metodi analitici per la definizione delle politiche; gestione delle conoscenze; trasferimento di conoscenze e di tecnologie; sostegno alla ricerca scientifica per le piattaforme politiche.

    (3)   Pilastro III « Europa innovativa »

    Conformemente all'articolo 4, e attraverso le seguenti attività, questo pilastro promuove tutte le forme di innovazione, compresa l'innovazione non tecnologica, soprattutto all'interno delle PMI, incluse le start-up, agevolando lo sviluppo tecnologico, la dimostrazione e il trasferimento di conoscenze , e  rafforza la diffusione ▌di soluzioni innovative. Contribuisce inoltre al conseguimento degli altri obiettivi specifici del programma, descritti all'articolo 3. Il CEI sarà attuato principalmente attraverso due strumenti: Pathfinder (implementato principalmente mediante la ricerca collaborativa) e Accelerator.

    a)

    Consiglio europeo dell'innovazione: dedicato principalmente all'innovazione pionieristica e rivoluzionaria, con particolare riguardo per le innovazioni creatrici di mercato, sostenendo nel contempo tutti i tipi di innovazione, anche incrementale.

    Settori di intervento: strumento Pathfinder per la ricerca avanzata , al fine di sostenere le tecnologie di punta , creatrici di mercati e/o a contenuto estremamente avanzato (deep tech) emergenti e del futuro; strumento Accelerator, per colmare il divario nei finanziamenti tra le fasi finali delle attività di ricerca e innovazione e lo sfruttamento commerciale, per diffondere con efficacia le innovazioni di punta creatrici di mercati e favorire la crescita delle imprese quando il mercato non offre finanziamenti sostenibili; altre attività del CEI , quali concorsi a premi, borse di studio e servizi a valore aggiunto a favore delle imprese.

    b)

    Ecosistemi europei dell'innovazione

    Settori di intervento: le attività includeranno, in particolare, stabilire contatti , se del caso in cooperazione con l'EIT, con gli operatori regionali e nazionali dell'innovazione e sostenere l'attuazione, da parte degli Stati membri , delle regioni e dei paesi associati, di programmi di innovazione congiunti transfrontalieri, che vanno dallo scambio di prassi e conoscenze sulla regolamentazione dell'innovazione al potenziamento delle competenze trasversali a favore dell'innovazione e alle azioni di ricerca e innovazione , compresa l'innovazione aperta o basata sulle esigenze degli utenti, per migliorare l'efficacia del sistema europeo dell'innovazione. Ciò dovrebbe avvenire in sinergia, tra l'altro, con il sostegno del FESR per ecosistemi di innovazione e partenariati interregionali attorno a progetti di specializzazione intelligente.

    c)

    Istituto europeo di innovazione e tecnologia

    Settori di intervento: ecosistemi di innovazione sostenibile in tutta Europa; innovazione e competenze imprenditoriali in una prospettiva di apprendimento permanente , anche aumentando le capacità degli istituti di istruzione superiore in tutta Europa ; ▌nuove soluzioni per il mercato al fine di affrontare le sfide ▌di livello mondiale; creare sinergie e valore aggiunto nell'ambito di Orizzonte Europa.

    (4)   Parte « Ampliamento della partecipazione e consolidamento dello spazio europeo della ricerca»

    Attraverso le seguenti attività, questo pilastro persegue gli obiettivi specifici definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) . Contribuisce inoltre al conseguimento degli altri obiettivi specifici del programma, descritti all'articolo 3. Oltre a contribuire alla realizzazione dell'intero programma, questa parte sosterrà le attività che contribuiscono ad attirare talenti, favorire la circolazione dei cervelli e prevenirne la fuga, creare un'Europa basata sulla conoscenza e più innovativa, in cui la parità di genere è garantita, all'avanguardia della concorrenza mondiale e che promuove la cooperazione transnazionale ; in tal modo i punti di forza e le potenzialità nazionali saranno ottimizzati in tutta Europa in uno spazio europeo della ricerca (SER) ben funzionante, in cui le conoscenze e una forza lavoro altamente qualificata circolino liberamente in modo equilibrato , i risultati della R&I siano ampiamente diffusi ai cittadini informati, siano da essi compresi, godano della loro fiducia e apportino benefici alla società nel suo insieme e la politica dell'UE — in particolare la politica in materia di R&I — si fondi su dati scientifici di alta qualità.

    Sostiene inoltre le attività volte a migliorare la qualità delle proposte avanzate dai soggetti giuridici degli Stati membri con basse prestazioni in materia di R&I, ad esempio consulenza e verifiche professionali preliminari delle proposte, e a incentivare le attività dei punti di contatto nazionali per sostenere la creazione di reti internazionali, nonché le attività tese ad aiutare i soggetti giuridici degli Stati membri con basse prestazioni in materia di R&I ad aderire a progetti collaborativi già selezionati a cui i soggetti giuridici di tali Stati membri non partecipano.

    Settori di intervento: ampliare la partecipazione e diffondere l'eccellenza , anche attraverso la costituzione di gruppi, i gemellaggi, le cattedre SER, la Cooperazione europea in campo scientifico e tecnologico (COST) e le iniziative e le attività di eccellenza volte a favorire la circolazione dei cervelli ; riformare e migliorare il sistema europeo di ricerca e innovazione , ad esempio sostenendo la riforma delle politiche nazionali in materia di ricerca e innovazione, offrendo ambienti di carriera interessanti e supportando la parità di genere e la scienza dei cittadini .

    ALLEGATO I bis

    ISTITUTO EUROPEO DI INNOVAZIONE E TECNOLOGIA (EIT)

    Nell'attuazione delle attività del programma dell'EIT si applica quanto segue:

    1.   Motivazione

    Come afferma chiaramente la relazione del Gruppo indipendente ad alto livello sulla massimizzazione dell'impatto dei programmi di ricerca e innovazione dell'UE (presieduto da Pascal Lamy) la strada da percorrere è «educare al futuro e investire nelle persone che apporteranno il cambiamento». In particolare, gli istituti di istruzione superiore europei sono chiamati a stimolare l'imprenditorialità, ad abbattere i confini disciplinari e a istituzionalizzare forti collaborazioni interdisciplinari tra le università e le industrie. Secondo recenti sondaggi, l'accesso a persone di talento è di gran lunga il fattore più importante per i fondatori europei di start-up quando devono scegliere il luogo in cui stabilire la loro impresa. Le opportunità di educazione e formazione all'imprenditorialità e lo sviluppo di competenze creative sono fondamentali per creare una nuova generazione di innovatori e per sviluppare in quelli esistenti le capacità di far raggiungere alla loro impresa livelli più alti di successo. L'accesso al talento imprenditoriale, oltre che ai servizi professionali, ai capitali e ai mercati a livello europeo e il raggruppamento dei principali attori dell'innovazione attorno ad un obiettivo comune sono ingredienti essenziali per alimentare un ecosistema dell'innovazione. È necessario coordinare gli sforzi in tutta l'UE, allo scopo di creare una massa critica di cluster di imprese ed ecosistemi imprenditoriali interconnessi su scala europea.

    L'EIT rappresenta attualmente il più vasto ecosistema di innovazione integrato in Europa, il quale riunisce partner provenienti dal settore aziendale, della ricerca, dell'istruzione e non solo. L'EIT continuerà a sostenere le sue comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI), che costituiscono partenariati europei su larga scala volti ad affrontare sfide globali specifiche e a rafforzare gli ecosistemi di innovazione che li circondano. Tale sostegno sarà attuato stimolando l'integrazione dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione ai massimi livelli, in modo da creare ambienti propizi all'innovazione, promuovendo e sostenendo una nuova generazione di imprenditori e stimolando la creazione di società innovative in stretta collaborazione e complementarietà con il CEI.

    In tutta Europa sono ancora necessari sforzi per sviluppare ecosistemi in cui ricercatori, innovatori, industrie e governi possano facilmente interagire. Gli ecosistemi dell'innovazione, infatti, continuano a non funzionare in modo ottimale a causa di una serie di motivi, quali:

    l'interazione tra gli operatori dell'innovazione è ancora ostacolata da barriere organizzative, normative e culturali;

    gli sforzi per rafforzare gli ecosistemi di innovazione devono beneficiare di coordinamento e di una chiara attenzione agli obiettivi e all'impatto specifici.

    Per affrontare le sfide sociali future, abbracciare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e contribuire a una crescita economica rispettosa dell'ambiente e sostenibile, all'occupazione, alla competitività e al benessere dei cittadini europei, è necessario rafforzare ulteriormente la capacità dell'Europa di innovare tramite: la promozione della creazione di nuovi ambienti favorevoli alla collaborazione e all'innovazione e il potenziamento di quelli esistenti ; il rafforzamento delle capacità di innovazione del mondo accademico e del settore della ricerca; il sostegno a una nuova generazione di imprenditori; l'incentivo alla creazione e allo sviluppo di iniziative innovative , nonché il rafforzamento della visibilità e del riconoscimento delle attività di ricerca e innovazione finanziate dall'UE, in particolare i finanziamenti dell'EIT destinati al grande pubblico ;

    La natura e la portata delle sfide dell'innovazione richiedono di raccordare e mobilitare gli operatori e le risorse su scala europea, promuovendo la collaborazione transfrontaliera. È necessario abbattere i compartimenti tra le discipline e lungo le catene del valore e alimentare la creazione di un ambiente favorevole per uno scambio efficace di conoscenze e competenze e per lo sviluppo e l'attrattiva dei talenti imprenditoriali. L'agenda strategica per l'innovazione dell'EIT garantisce la coerenza con le sfide di Orizzonte Europa, nonché la complementarità con il CEI.

    2.   Aree di intervento

    2.1.   Ecosistemi dell'innovazione sostenibile in tutta Europa

    Conformemente al regolamento EIT e all'agenda strategica per l'innovazione dell'EIT, quest'ultimo avrà un ruolo rafforzato nel potenziare gli ecosistemi dell'innovazione sostenibile basati sulle sfide in tutta Europa. In particolare, l'EIT continuerà a operare principalmente attraverso le sue comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI), i partenariati europei su vasta scala che affrontano specifiche sfide sociali. Continuerà a rafforzare gli ecosistemi dell'innovazione che li circondano, aprendoli e promuovendo l'integrazione della ricerca, dell'innovazione e dell'istruzione. Inoltre, l'EIT rafforzerà gli ecosistemi di innovazione in tutta Europa, attraverso l'espansione del proprio sistema di innovazione regionale (EIT RIS). L'EIT opererà con gli ecosistemi di innovazione che presentano un elevato potenziale di innovazione in termini di strategia, allineamento tematico e impatto previsto , in stretta sinergia con le strategie e le piattaforme di specializzazione intelligente.

    Rafforzare l'efficacia e l'apertura a nuovi partner delle CCI esistenti , consentendo la transizione verso l'autosostenibilità a lungo termine, analizzare la necessità di istituirne di nuove per affrontare le sfide globali . Le specifiche aree tematiche saranno definite nell'agenda strategica per l'innovazione, tenendo in considerazione la pianificazione strategica;

    Accelerare l'operato delle regioni verso l'eccellenza nei paesi definiti nell'agenda strategica per l'innovazione, in stretta collaborazione con i fondi strutturali e altri programmi di finanziamento dell'UE pertinenti, se del caso .

    2.2.    Innovazione e competenze imprenditoriali in una prospettiva di apprendimento permanente , anche aumentando le capacità degli istituti di istruzione superiore di tutta Europa

    Le attività educative dell'EIT saranno rafforzate per promuovere l'innovazione e l'imprenditorialità attraverso un'istruzione e una formazione mirate . Una maggiore attenzione allo sviluppo del capitale umano si baserà sull'ampliamento dei programmi di formazione esistenti delle CCI dell'EIT, al fine di continuare a offrire agli studenti e ai professionisti programmi di alta qualità basati sull'innovazione , la creatività e l'imprenditorialità, che siano soprattutto in linea con la strategia dell'UE in materia industriale e di competenze. Ciò può includere i ricercatori e gli innovatori finanziati da altre parti di Orizzonte Europa, in particolare le azioni Marie Skłodowska-Curie. L'EIT sosterrà inoltre la modernizzazione degli istituti di istruzione superiore di tutta l'Europa e la loro integrazione negli ecosistemi dell'innovazione, stimolando e aumentando il loro potenziale imprenditoriale e le loro capacità e incoraggiandoli ad anticipare in modo più efficiente le nuove competenze richieste.

    Elaborazione di programmi di studio innovativi, tenendo presenti le future necessità della società e dell'industria, e programmi trasversali da offrire a studenti, imprenditori e professionisti di tutta Europa e oltre, in cui le conoscenze specialistiche e settoriali sono combinate con competenze orientate all'innovazione e all'imprenditorialità , ad esempio le competenze di alta tecnologia connesse alle principali tecnologie abilitanti informatiche e sostenibili ;

    Rafforzare e ampliare il label «EIT» al fine di migliorare la visibilità e il riconoscimento dei programmi di istruzione dell'EIT basati su partenariati tra diversi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e imprese, potenziandone al contempo la qualità complessiva mediante l'offerta di curricula per un apprendimento attraverso la pratica e  una mirata formazione all'imprenditorialità, nonché una mobilità internazionale, interorganizzativa e intersettoriale;

    Sviluppo delle capacità di innovazione e di imprenditorialità nel settore dell'istruzione superiore, sfruttando e promuovendo le competenze della comunità dell'EIT nel collegare istruzione, ricerca e imprese;

    Rafforzare il ruolo della comunità dei diplomati dell'EIT come modello per i nuovi studenti e forte strumento per comunicare l'impatto dell'EIT.

    2.3.   Nuove soluzioni per il mercato al fine di affrontare le sfide globali

    L'EIT faciliterà, responsabilizzerà e offrirà a imprenditori, innovatori, ricercatori, educatori, studenti e altri operatori dell'innovazione gli strumenti per collaborare in équipe interdisciplinari , garantendo al contempo l'integrazione della dimensione di genere, al fine di generare idee e trasformarle in innovazioni sia incrementali che dirompenti. Le attività saranno caratterizzate da un'innovazione aperta e da un approccio transfrontaliero, con l'obiettivo di includere attività del triangolo della conoscenza pertinenti che possano portarle al successo (ad esempio i promotori del progetto possono migliorare le loro possibilità di accesso a: laureati specificamente qualificati, principali utilizzatori, start-up con idee innovative, imprese straniere con risorse complementari pertinenti, ecc.).

    Supporto allo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e opportunità di mercato ; gli operatori del triangolo della conoscenza collaboreranno per trovare soluzioni alle sfide globali ;

    Integrare pienamente l'intera catena del valore dell'innovazione: dagli studenti agli imprenditori, dall'idea al prodotto, dal laboratorio al consumatore. Ciò comprende il sostegno alle start-up e alle imprese in fase di espansione.

    Prestazione di servizi di alto livello e sostegno a imprese innovative, compresi l'assistenza tecnica per la messa a punto di prodotti o servizi, l'orientamento effettivo, il sostegno per proteggere i clienti e raccogliere capitali, al fine di raggiungere rapidamente il mercato e accelerare il loro processo di crescita.

    2.4.   Sinergie e valore aggiunto nell'ambito di Orizzonte Europa

    L'EIT intensificherà i suoi sforzi per sfruttare le sinergie e le complementarità fra le CCI esistenti e con operatori e iniziative diversi a livello europeo e mondiale ed estendere la sua rete di organizzazioni collaborative sia a livello strategico che operativo , evitando nel contempo duplicazioni .

    Stretta cooperazione con il CEI e InvestEU per razionalizzare il sostegno (ossia finanziamenti e servizi) offerto a imprese ▌ innovative, sia in fase di avviamento che di sviluppo, in particolare attraverso le CCI;

    Pianificazione e attuazione delle attività dell'EIT, al fine di massimizzare le sinergie e la complementarità con altre parti del programma ;

    Contatti con gli Stati membri dell'UE a livello nazionale e regionale per instaurare un dialogo strutturato e coordinare gli sforzi per consentire sinergie con le iniziative nazionali e regionali , comprese le strategie di specializzazione intelligente, considerando anche l'attuazione degli «ecosistemi europei dell'innovazione» , al fine di identificare, condividere e diffondere le migliori pratiche e le conoscenze;

    Condividere e diffondere pratiche e conoscenze innovative in tutta l'Europa e oltre, in modo da contribuire alla politica dell'innovazione in Europa in coordinamento con altre parti di Orizzonte Europa;

    Contribuzione alle discussioni sulla politica dell'innovazione e  alla concezione ed attuazione delle priorità politiche dell'UE, lavorando costantemente con tutti i servizi pertinenti della Commissione europea, gli altri programmi dell'UE e i portatori di interessi e approfondendo ulteriormente le opportunità nell'ambito delle iniziative politiche di attuazione;

    Sfruttamento delle sinergie con altri programmi dell'UE , compresi i programmi a sostegno dello sviluppo del capitale umano e dell'innovazione (ad esempio COST , ESF+, FESR, Erasmus+, Europa Creativa, COSME Plus/Mercato unico, InvestEU );

    Creazione di alleanze strategiche con operatori chiave dell'innovazione a livello europeo e internazionale e sostegno alle CCI per sviluppare collaborazione e collegamenti con i principali partner del triangolo della conoscenza di paesi terzi, con l'obiettivo di aprire nuovi mercati per le soluzioni sostenute dalle CCI e attrarre finanziamenti e talenti dall'estero. La partecipazione dei paesi terzi è promossa nel rispetto dei principi di reciprocità e mutuo beneficio.

    ALLEGATO III

    PARTENARIATI

    I partenariati europei sono oggetto di selezione e attuazione, monitoraggio, valutazione, graduale soppressione dei finanziamenti o rinnovo sulla base dei criteri seguenti.

    1)

    Selezione

    a)

    la dimostrazione che il partenariato europeo raggiunge più efficacemente gli obiettivi del programma tramite la partecipazione e l'impegno dei partner , in particolare la realizzazione di impatti chiari a favore dell'UE e dei suoi cittadini, specificamente al fine di realizzare gli obiettivi in materia di sfide globali e obiettivi di ricerca e innovazione, assicurare la competitività dell'UE e la sostenibilità e contribuire al rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione e , se del caso, al rispetto degli impegni internazionali.

    Nel caso dei partenariati europei istituzionalizzati costituiti a norma dell'articolo 185 del TFUE, è obbligatoria la partecipazione di almeno il 40 % degli Stati membri dell'UE;

    b)

    la coerenza e le sinergie del partenariato europeo nel quadro europeo della ricerca e dell'innovazione , seguendo le norme di Orizzonte Europa nella massima misura possibile ;

    c)

    la trasparenza e l'apertura del partenariato europeo per quanto riguarda l'individuazione delle priorità e degli obiettivi in termini di risultati e impatti previsti e la partecipazione dei partner e dei portatori di interessi provenienti dall'intera catena del valore, da diversi settori , ambienti e discipline, compresi quelli internazionali, se pertinente, e senza interferire con la competitività europea ; chiare modalità per promuovere la partecipazione delle PMI e per diffondere e sfruttare i risultati, segnatamente da parte delle PMI, anche attraverso organizzazioni intermediarie ;

    d)

    la dimostrazione ex ante dell'addizionalità e della direzionalità del partenariato europeo, compresa una visione strategica comune della finalità del partenariato stesso. Tale visione comprende, in particolare:

    un'indicazione delle prestazioni, dei risultati e dell'impatto tangibili previsti entro tempi specifici, compreso il valore economico e/o sociale fondamentale per l'Unione ;

    la dimostrazione degli effetti moltiplicatori qualitativi e quantitativi significativi previsti , compreso un metodo per misurare gli indicatori chiave di prestazioni ;

    gli approcci per garantire la flessibilità dell'attuazione e la capacità di adeguamento all'evoluzione delle politiche o delle esigenze sociali e/ o di mercato o ai progressi scientifici , per migliorare la coerenza tra le politiche ai livelli regionale, nazionale e dell'UE ;

    la strategia di uscita e  le misure di ritiro graduale dal programma ;

    e)

    la dimostrazione ex ante dell'impegno a lungo termine dei partner, compresa una quota minima di investimenti pubblici e/o privati;

    Nel caso dei partenariati europei istituzionalizzati , costituiti a norma dell'articolo 185 o 187 TFUE, i contributi finanziari e/o in natura dei partner diversi dall'Unione saranno almeno pari al 50 % e possono raggiungere il 75 % degli impegni di bilancio aggregati del partenariato europeo. Per ciascun partenariato europeo istituzionalizzato di questo tipo , una quota dei contributi dei partner diversi dall'Unione sarà apportata sotto forma di contributi finanziari. Per i partner diversi dall'Unione e dagli Stati partecipanti, i contributi finanziari dovrebbero essere principalmente finalizzati alla copertura dei costi amministrativi nonché al coordinamento, al sostegno e ad altre attività non concorrenziali.

    e bis)

    D'intesa con le autorità regionali, il FESR è accettato come contributo nazionale parziale per il cofinanziamento da parte del programma di azioni che coinvolgono gli Stati membri.

    2)

    Attuazione:

    a)

    approccio sistemico che garantisca la partecipazione attiva e precoce degli Stati membri e il conseguimento degli impatti previsti del partenariato europeo tramite l'attuazione flessibile di azioni congiunte con un elevato valore aggiunto europeo che vadano anche al di là degli inviti congiunti per le attività di ricerca e innovazione, comprese quelle relative al mercato, all'adozione di politiche o normative;

    b)

    misure atte a garantire la continua apertura dell'iniziativa e la trasparenza durante l'attuazione, soprattutto riguardo alla definizione delle priorità e alla partecipazione agli inviti a presentare proposte, informazioni relative al funzionamento della governance, visibilità dell'Unione, misure di comunicazione e sensibilizzazione, diffusione e sfruttamento dei risultati, compreso un chiaro accesso aperto/strategia nei confronti degli utilizzatori, lungo tutta la catena del valore; misure adeguate per informare le PMI e promuoverne la partecipazione;

    c)

    coordinamento e/o attività congiunte con altre iniziative di ricerca e innovazione pertinenti al fine di garantire un livello ottimale di interconnessione e sinergie efficaci , tra l'altro per superare possibili ostacoli all'attuazione a livello nazionale e per migliorare il rapporto costo/efficacia ;

    d)

    Impegni ▌, ▌per quanto riguarda i contributi finanziari e/o in natura , di ciascun partner in conformità delle disposizioni nazionali durante l'intero ciclo di vita dell'iniziativa;

    e)

    nel caso del partenariato europeo istituzionalizzato, accesso della Commissione ai risultati e alle relative informazioni ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell'Unione.

    3)

    Monitoraggio:

    a)

    un sistema di monitoraggio conforme ai requisiti di cui all'articolo 45 per seguire i progressi verso il conseguimento di obiettivi politici specifici, risultati tangibili e indicatori chiave di prestazioni che consentano di valutare i risultati e gli impatti conseguiti nel corso del tempo e l'eventuale necessità di misure correttive;

    b)

    relazioni periodiche specifiche sugli effetti moltiplicatori quantitativi e qualitativi, anche sui contributi finanziari e in natura impegnati ed effettivamente erogati , visibilità e posizionamento nel contesto internazionale, impatto sui rischi connessi alla ricerca e all'innovazione per gli investimenti del settore privato;

    c)

    informazioni dettagliate sul processo di valutazione e sui risultati di tutti gli inviti a presentare proposte nell'ambito dei partenariati, che devono essere rese disponibili tempestivamente ed essere accessibili in una banca dati elettronica comune.

    4)

    Valutazione, soppressione graduale dei finanziamenti e rinnovo:

    a)

    valutazione degli impatti prodotti a livello unionale e nazionale in relazione agli obiettivi e agli indicatori chiave di prestazioni prestabiliti, che contribuirà alla valutazione del programma di cui all'articolo 47, compreso un esame della modalità di intervento strategico più efficace per eventuali azioni future; la collocazione dell'eventuale rinnovo di un partenariato europeo nel contesto generale dei partenariati europei e le sue priorità politiche;

    b)

    in assenza di rinnovo, misure atte a garantire la graduale soppressione dei finanziamenti del programma quadro , secondo le condizioni e i termini stabiliti ex-ante con i partner che hanno assunto impegni giuridici , fatta salva l'eventuale prosecuzione dei finanziamenti transnazionali da parte di programmi nazionali o altri programmi dell'Unione e fatti salvi gli investimenti privati e i progetti in corso .

    ALLEGATO IV

    SINERGIE CON ALTRI PROGRAMMI

    1.

    Le sinergie con il Fondo europeo agricolo di garanzia e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (politica agricola comune, PAC) faranno sì che:

    a)

    le esigenze del settore agricolo e delle zone rurali dell'UE in termini di ricerca e innovazione siano individuate, in particolare, nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione «Produttività e sostenibilità in campo agricolo» (1) e prese in considerazione nel processo di pianificazione strategica delle attività di ricerca e innovazione del programma e nei programmi di lavoro;

    b)

    la PAC utilizzi al meglio i risultati della ricerca e dell'innovazione e promuova l'adozione, l'attuazione e la diffusione di soluzioni innovative, comprese quelle derivanti da progetti finanziati nell'ambito dei programmi quadro di ricerca e innovazione, dal partenariato europeo per l'innovazione «Produttività e sostenibilità in campo agricolo» e dalle pertinenti comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) dell'EIT ;

    c)

    il FEASR sostiene l'utilizzo e la diffusione delle conoscenze e delle soluzioni derivanti dai risultati del programma per un settore agricolo più dinamico e nuove opportunità per lo sviluppo delle zone rurali.

    2.

    Le sinergie con il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) faranno sì che:

    a)

    il programma e il FEAMP siano ampiamente intercorrelati, via via che le esigenze dell'UE in termini di ricerca e innovazione nel settore della politica marina e marittima siano trasformate attraverso il processo di pianificazione strategica delle attività di ricerca e innovazione nel quadro del programma;

    b)

    il FEAMP sostenga l'introduzione di nuove tecnologie e prodotti, processi e servizi innovativi, in particolare quelli derivanti dal programma, nell'ambito della politica marina e marittima. Il FEAMP promuove inoltre la raccolta sul campo, il trattamento di dati e la diffusione delle azioni pertinenti finanziate dal programma, che a loro volta contribuiscono all'attuazione della politica comune della pesca, della politica marittima dell'UE, della governance internazionale degli oceani e degli impegni internazionali .

    3.

    Le sinergie con il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) faranno sì che:

    a)

    si faccia ricorso a meccanismi di finanziamento combinati con il FESR e Orizzonte Europa per sostenere attività che facciano da ponte tra i programmi operativi regionali, le strategie di specializzazione intelligenti e l'eccellenza internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione, compresi i programmi congiunti transregionali/transnazionali e le infrastrutture di ricerca paneuropee, allo scopo di rafforzare lo Spazio europeo della ricerca;

    a bis)

    i fondi del FESR possano essere trasferiti su base volontaria per sostenere attività nell'ambito del programma, in particolare il marchio di eccellenza;

    b)

    il FESR si concentri, tra l'altro, sullo sviluppo e sul rafforzamento degli ecosistemi regionali e locali di ricerca e innovazione e sulla trasformazione industriale, compreso il sostegno all'adozione dei risultati e all'introduzione di nuove tecnologie e soluzioni innovative provenienti dai programmi quadro di ricerca e innovazione tramite il FESR;

    b bis)

    gli ecosistemi regionali esistenti, le reti di piattaforme e le strategie regionali siano potenziati.

    4.

    Le sinergie con il Fondo sociale europeo+ (FSE+) garantiranno che:

    a)

    il Fondo sociale europeo+, in particolare, possa integrare e arricchire i piani di studio innovativi sostenuti dal programma, anche tramite programmi nazionali o regionali, al fine di dotare le persone delle qualifiche e delle competenze necessarie per le professioni del futuro;

    b)

    si faccia ricorso su base volontaria a meccanismi di finanziamento complementare dall'FSE+ per sostenere attività del programma che promuovono lo sviluppo del capitale umano nella ricerca e nell'innovazione, allo scopo di rafforzare lo Spazio europeo della ricerca; [Em. 148]

    c)

    il filone «Sanità» del Fondo sociale europeo+ integra le tecnologie innovative e nuovi modelli commerciali e soluzioni, in particolare quelle derivanti dai programmi, al fine di contribuire a sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili degli Stati membri e di agevolare l'accesso a un'assistenza sanitaria migliore e più sicura per i cittadini europei.

    5.

    Le sinergie con il meccanismo per collegare l'Europa (MCE) garantiranno che:

    a)

    le esigenze dei settori dei trasporti, dell'energia e delle tecnologie digitali dell'UE, in termini di ricerca e innovazione, siano individuate e stabilite durante il processo di pianificazione strategica delle attività di ricerca e innovazione nel quadro del programma;

    b)

    l'MCE sostenga l'introduzione e la diffusione su vasta scala di tecnologie e soluzioni nuove e innovative nei settori dei trasporti, dell'energia e delle infrastrutture fisiche digitali, in particolare quelle derivanti dai programmi quadro di ricerca e innovazione;

    c)

    sia agevolato lo scambio di informazioni e di dati tra il programma quadro e i progetti dell'MCE, per esempio evidenziando le tecnologie provenienti dal programma quadro ad alta possibilità di commercializzazione, che potrebbero essere ulteriormente diffuse tramite l'MCE.

    6.

    Le sinergie con il programma Europa digitale garantiranno che:

    a)

    sebbene diversi settori tematici affrontati dal programma e da Europa digitale convergano, il tipo di azioni da sostenere, i risultati attesi e la logica di intervento siano diversi e complementari;

    b)

    le esigenze, in termini di ricerca e innovazione, connesse agli aspetti digitali siano individuate e stabilite nei piani strategici di ricerca e innovazione nel quadro del programma; ivi comprese la ricerca e l'innovazione per il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, le tecnologie di registro distribuito, le tecnologie quantistiche, la combinazione delle tecnologie digitali con altre tecnologie abilitanti e le innovazioni non tecnologiche; il sostegno alla crescita delle imprese che introducono innovazioni di punta (molte delle quali combinano tecnologie digitali e fisiche); l'integrazione trasversale delle tecnologie digitali nel pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea »; il sostegno alle infrastrutture digitali di ricerca;

    c)

    il programma Europa digitale si concentri sul rafforzamento delle capacità e delle infrastrutture digitali su vasta scala nel campo del calcolo ad alte prestazioni, dell'intelligenza artificiale, della sicurezza informatica, delle tecnologie di registro distribuito, delle tecnologie quantistiche e delle competenze digitali avanzate, mirando a un'ampia adozione e diffusione in tutta Europa di soluzioni digitali innovative essenziali esistenti o testate in un contesto europeo nei settori di interesse pubblico (come la salute, la pubblica amministrazione, la giustizia e l'istruzione) o in risposta al fallimento del mercato (come la digitalizzazione delle imprese, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni); il programma Europa digitale è attuato principalmente tramite investimenti strategici coordinati con gli Stati membri, in particolare per mezzo di appalti pubblici congiunti, a favore di capacità digitali da condividere in tutta Europa e di azioni a livello di UE che sostengono l'interoperabilità e la standardizzazione nell'ambito dello sviluppo del mercato unico digitale;

    d)

    le capacità e le infrastrutture di Europa digitale siano messe a disposizione della comunità della ricerca e dell'innovazione, anche per le attività sostenute tramite il programma, fra cui prove, sperimentazioni e dimostrazioni in tutti i settori e tutte le discipline;

    e)

    le nuove tecnologie digitali maturate nell'ambito del programma siano progressivamente adottate e diffuse da Europa digitale;

    f)

    le iniziative nel quadro del programma relative allo sviluppo di programmi di studio relativi a qualifiche e competenze, compresi quelli offerti presso i centri di collocazione comune delle comunità della conoscenza e dell'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, siano integrate con lo sviluppo di capacità nell'ambito delle competenze digitali avanzate sostenuto da Europa digitale;

    g)

    i potenti meccanismi di coordinamento per la programmazione strategica e le procedure operative comuni per entrambi i programmi siano allineati, e le loro strutture di governance comprendano i rispettivi servizi della Commissione e altri soggetti interessati dalle diverse parti dei rispettivi programmi.

    7.

    Le sinergie con il programma per il mercato unico garantiranno che:

    a)

    il programma per il mercato unico affronti i fallimenti del mercato che interessano tutte le PMI e promuova l'imprenditorialità, la creazione e la crescita di imprese. Esiste la piena complementarità tra il programma per il mercato unico e le azioni sia dell'EIT sia del futuro Consiglio europeo dell'innovazione a favore delle imprese innovative, nonché nell'ambito dei servizi di sostegno alle PMI, in particolare nel caso in cui il mercato non offra finanziamenti sostenibili;

    b)

    la rete Enterprise Europe possa contribuire, come altre strutture di sostegno alle PMI esistenti (per es. punti di contatto nazionali, agenzie per l'innovazione , poli dell'innovazione digitale, centri di competenze, incubatori certificati ), alla fornitura di servizi di assistenza nell'ambito del programma Orizzonte Europa, incluso il Consiglio europeo dell'innovazione.

    8.

    Le sinergie con LIFE, il programma per l'ambiente e l'azione per il clima, garantiranno che:

    le esigenze in termini di ricerca e innovazione, al fine di affrontare le sfide ambientali, climatiche ed energetiche nell'UE, siano individuate e stabilite durante il processo di pianificazione strategica delle attività di ricerca e innovazione nel quadro del programma; LIFE continui ad accelerare l'attuazione della politica e della normativa dell'UE in materia di ambiente, clima ed energia, anche adottando e applicando i risultati della ricerca e dell'innovazione derivanti dal programma e favorendone la diffusione su scala nazionale e (inter)regionale, nei casi in cui ciò possa contribuire ad affrontare le questioni ambientali, climatiche o legate alla transizione verso l'energia pulita. In particolare, LIFE continuerà a incentivare le sinergie con il programma tramite l'attribuzione di un bonus, nell'ambito della valutazione, alle proposte che prevedono l'adozione dei risultati del programma; i progetti tradizionali nel quadro di LIFE sostengano lo sviluppo, la sperimentazione o la dimostrazione di tecnologie o metodologie idonee ai fini dell'attuazione della politica dell'UE in materia di ambiente e clima, che possano poi essere diffuse su vasta scala con finanziamenti provenienti da altre fonti, compreso il programma; L'EIT del programma e il futuro Consiglio europeo per l'innovazione possono fornire sostegno per intensificare e commercializzare nuove idee innovative che possono derivare dall'attuazione dei progetti LIFE.

    9.

    Le sinergie con il programma Erasmus+ garantiranno che:

    a)

    le risorse combinate del programma e del programma Erasmus+ siano usate per sostenere le attività dedicate al rafforzamento e alla modernizzazione degli istituti europei di istruzione superiore. Il programma integrerà il sostegno nel quadro del programma Erasmus all'iniziativa per le università europee, in particolare la dimensione della ricerca come parte dello sviluppo di nuove strategie comuni a lungo termine, integrate e sostenibili in materia di istruzione, ricerca e innovazione, sulla base di approcci transdisciplinari e intersettoriali, per tradurre in realtà il triangolo della conoscenza e dare slancio alla crescita economica; le attività educative dell'EIT potrebbero essere d'ispirazione per l'iniziativa delle università europee ed essere interconnesse con quest'ultima.

    b)

    il programma ed Erasmus+ promuovano l'integrazione dell'istruzione e della ricerca sostenendo gli istituti di istruzione superiore affinché formulino e pongano in atto strategie comuni di istruzione, ricerca e innovazione, informino l'insegnamento ai risultati e alle pratiche di ricerca più aggiornate per offrire esperienze di ricerca attiva a tutti gli studenti e al personale universitario, in particolare i ricercatori, e sostengano altre attività di integrazione dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione.

    10.

    Le sinergie con il Programma spaziale europeo garantiranno che:

    a)

    le esigenze di ricerca e innovazione nei settori a monte e a valle dell'industria spaziale dell'UE, in termini di ricerca e innovazione, siano individuate e stabilite nell'ambito del processo di pianificazione strategica del programma; azioni relative alla ricerca spaziale attuate tramite Orizzonte Europa saranno attuate con riferimento agli appalti pubblici e all'ammissibilità delle entità in linea con le disposizioni del programma spaziale, se del caso;

    b)

    i servizi e i dati spaziali messi a disposizione come beni pubblici dal programma spaziale europeo siano usati per sviluppare soluzioni innovative attraverso la ricerca e l'innovazione, anche nell'ambito del programma quadro, in particolare nei seguenti settori: alimentazione sostenibile e risorse naturali, monitoraggio del clima, città intelligenti, veicoli automatizzati, sicurezza e gestione delle catastrofi;

    c)

    i servizi di accesso alle informazioni e ai dati di Copernicus contribuiscano al cloud europeo per la scienza aperta facilitando così l'accesso ai dati di Copernicus da parte di scienziati e ricercatori; le infrastrutture di ricerca, soprattutto le reti per le osservazioni in situ, costituiranno elementi essenziali dell'infrastruttura per le osservazioni in situ che consente la fornitura dei servizi di Copernicus e, a loro volta, beneficeranno dell'informazione generata da tali servizi.

    11.

    Le sinergie con lo strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale, (lo «strumento esterno») faranno sì che le attività di ricerca e innovazione nel quadro del programma alle quali partecipano paesi terzi e le azioni mirate di cooperazione internazionale promuovano l'allineamento e la coerenza con azioni parallele di sfruttamento commerciale e di rafforzamento delle capacità nell'ambito dello strumento esterno, sulla base della definizione congiunta delle esigenze e degli ambiti di intervento definiti in comune durante il processo di pianificazione strategica delle attività di ricerca e innovazione nel quadro del programma;

    12.

    Le sinergie con il Fondo sicurezza interna e lo strumento di gestione delle frontiere che fa parte del Fondo per la gestione integrata delle frontiere garantiranno che:

    a)

    le esigenze, in termini di ricerca e innovazione, nei settori della sicurezza e della gestione integrata delle frontiere siano individuate e stabilite durante il processo di pianificazione strategica delle attività di ricerca e innovazione nel quadro del programma;

    b)

    il Fondo sicurezza interna e il Fondo per la gestione integrata delle frontiere sostengano la diffusione di tecnologie e soluzioni nuove e innovative, in particolare quelle derivanti dai programmi quadro di ricerca e innovazione nel campo della sicurezza.

    13.

    Le sinergie con il Fondo InvestEU garantiranno che:

    a)

    il programma fornisca, dal proprio bilancio, finanziamenti misti di Orizzonte Europa e del CEI per gli innovatori, caratterizzati da un alto livello di rischio e per i quali il mercato non offra, se del caso, finanziamenti praticabili e sostenibili, e al tempo stesso assicuri un coordinamento adeguato a sostegno dell'attuazione e della gestione efficace dell'elemento privato del finanziamento misto tramite fondi e intermediari sostenuti da InvestEU;

    b)

    gli strumenti finanziari per la ricerca e l'innovazione e le PMI siano raggruppati insieme nell'ambito del fondo InvestEU, in particolare tramite una sezione tematica dedicata alla R&I e tramite prodotti distribuiti nell'ambito della sezione relativa alle PMI rivolti alle imprese innovative, contribuendo così anche alla realizzazione degli obiettivi di Orizzonte Europa. Saranno istituiti forti legami complementari tra InvestEU e Orizzonte Europa.

    14.

    Le sinergie con il Fondo per l'innovazione nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione (il «Fondo per l'innovazione») garantiranno che:

    a)

    il Fondo per l'innovazione sia mirato specificamente alle innovazioni nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio, compresi la cattura e l'utilizzo del carbonio sicuri sotto il profilo ambientale che contribuiscono in modo significativo a mitigare i cambiamenti climatici e i prodotti sostitutivi di quelli ad alta intensità di carbonio, e contribuisca a promuovere la creazione e il funzionamento di progetti mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico di CO2 sicuri sotto il profilo ambientale, nonché tecnologie innovative per le energie rinnovabili e lo stoccaggio dell'energia; sarà creato un quadro idoneo per consentire e incentivare prodotti «più ecologici», con un valore aggiunto sostenibile per i consumatori/utenti finali.

    b)

    il programma finanzi lo sviluppo, la dimostrazione e l'applicazione di tecnologie , comprese soluzioni innovative, in grado di realizzare un'economia a basse emissioni di carbonio e gli obiettivi dell'Unione in materia di decarbonizzazione, energia e trasformazione industriale, soprattutto nell'ambito del pilastro II e attraverso l'EIT ;

    c)

    il Fondo per l'innovazione possa, fatto salvo il rispetto dei suoi criteri di selezione e aggiudicazione, sostenere la fase di dimostrazione dei progetti ammissibili ▌. I progetti che beneficiano del sostegno del Fondo per l'innovazione possono essere ammissibili al sostegno nell'ambito dei programmi quadro per la ricerca e l'innovazione e viceversa . Al fine di integrare Orizzonte Europa, il Fondo per l'innovazione può concentrarsi su innovazioni prossime al mercato che contribuiscano a una riduzione significativa e rapida delle emissioni di CO2. Saranno istituiti forti legami complementari tra il Fondo per l'innovazione e Orizzonte Europa.

    15.

    Le sinergie con il programma Euratom per la ricerca e la formazione garantiranno che:

    a)

    il programma e il programma Euratom per la ricerca e la formazione sviluppino azioni complete a sostegno dell'istruzione e della formazione (comprese le azioni Marie Skłodowska-Curie) allo scopo di mantenere e sviluppare le pertinenti competenze in Europa;

    b)

    il programma e il programma Euratom per la ricerca e la formazione sviluppino azioni di ricerca congiunte, incentrate sugli aspetti trasversali dell'uso sicuro delle applicazioni che utilizzano radiazioni ionizzanti (diverse dalla generazione di energia) in settori quali: sanità, industria, agricoltura, spazio, cambiamenti climatici, sicurezza, capacità di gestione delle emergenze e contributo della scienza nucleare.

    16.

    Le potenziali sinergie con il Fondo europeo per la difesa contribuiranno ad evitare duplicazioni.

    16 bis.

    Le sinergie con Europa creativa sosterranno la competitività e l'innovazione, contribuendo alla crescita economica e sociale e promuovendo l'uso efficace dei fondi pubblici.

    16 ter.

    Possono essere previste sinergie con qualsiasi importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI).


    (1)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al partenariato europeo per l'innovazione «Produttività e sostenibilità dell'agricoltura» [COM(2012)0079].

    ALLEGATO V

    PRINCIPALI INDICATORI DELLE MODALITÀ DI IMPATTO

    Le modalità di impatto, e i relativi indicatori chiave delle modalità di impatto, strutturano il monitoraggio dei progressi del programma quadro (PQ) verso il conseguimento dei suoi obiettivi di cui all'articolo 3 . Le modalità di impatto sono sensibili al fattore tempo e riflettono tre categorie di impatto complementari, che tengono conto del carattere non lineare degli investimenti nella ricerca e nell'innovazione: scientifico, sociale e tecnologico/economico. Per ciascuna categoria di impatto saranno utilizzati indicatori indiretti per monitorare i progressi operando una distinzione tra breve, medio e lungo termine , anche oltre la durata del programma, con possibilità di ripartizione, anche da parte degli Stati membri e dei paesi associati. Tali indicatori sono elaborati avvalendosi di metodologie quantitative e qualitative. Le singole parti del programma contribuiranno a tali indicatori in diversa misura e attraverso meccanismi differenti. Se del caso, si può fare ricorso a indicatori supplementari per monitorare le singole parti del programma.

    I microdati alla base degli indicatori chiave delle modalità di impatto saranno raccolti per tutte le parti del programma e tutti i meccanismi di attuazione al grado appropriato di granularità e in modo armonizzato e gestito a livello centrale, con oneri di rendicontazione minimi a carico dei beneficiari.

    In aggiunta agli indicatori chiave delle modalità di impatto e oltre a essi, i dati relativi all'attuazione ottimizzata del programma per rafforzare lo Spazio europeo della ricerca, promuovere le partecipazioni al programma basate sull'eccellenza da parte di tutti gli Stati membri nonché facilitare i rapporti di collaborazione nella ricerca e nell'innovazione europee, saranno raccolti e comunicati quasi in tempo reale nell'ambito dei dati concernenti l'attuazione e la gestione, di cui all'articolo 45. Ciò comprenderà, tra l'altro, il monitoraggio dei rapporti di collaborazione, l'analisi di rete, dati riguardanti proposte, candidature, partecipazioni e progetti; candidati e partecipanti (in particolare il tipo di organizzazione — ad es. organizzazione della società civile, PMI, e settore privato — il paese — ad es. una classificazione specifica per gruppi di paesi, quali Stati membri, paesi associati e paesi terzi — il genere, il ruolo nel progetto, la disciplina/il settore scientifici, comprese le scienze sociali e umane); il livello di integrazione della dimensione climatica e le relative spese;

    Indicatori delle modalità di impatto scientifico

    Si prevede che il programma eserciti un impatto scientifico creando nuove conoscenze di alta qualità, rafforzando il capitale umano nel settore della ricerca e dell'innovazione e promuovendo la diffusione delle conoscenze e la scienza aperta. I progressi per ottenere questo impatto saranno monitorati tramite indicatori indiretti stabiliti lungo le tre modalità di impatto chiave seguenti.

    Indicatori delle modalità di impatto sociale

    Si prevede che il programma eserciti un impatto sociale affrontando le priorità politiche dell'UE e le sfide mondiali, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, sulla base dei principi dell'Agenda 2030 e degli obiettivi dell'accordo di Parigi, tramite la R&I, ottenendo benefici e impatti tramite le missioni di R&I e i partenariati europei e rafforzando la diffusione dell'innovazione nella società contribuendo, in ultima istanza, al benessere delle persone . I progressi verso questo impatto saranno monitorati tramite indicatori indiretti stabiliti lungo le tre modalità di impatto chiave seguenti.

    Indicatori delle modalità di impatto tecnologico /economico ▌

    Si prevede che il programma eserciti un impatto tecnologico/economico ▌ specialmente all'interno dell'Unione influenzando la creazione e la crescita di imprese, specialmente PMI, comprese le start-up, creando posti di lavoro diretti e indiretti , specialmente all'interno dell'Unione, e incoraggiando investimenti a favore della ricerca e dell'innovazione. I progressi per ottenere questo impatto saranno monitorati tramite indicatori indiretti stabiliti lungo le tre modalità di impatto chiave seguenti.

    Allegato V — tabella 1

    Ottenere un impatto

    scientifico

    Breve termine

    Medio termine

    Lungo termine

    Creazione di nuove conoscenze di alta qualità

    Pubblicazioni -

    Numero di pubblicazioni scientifiche del PQ oggetto di valutazioni inter pares

    Citazioni -

    Indice FWCI (Field-Weighted Citation Index) delle pubblicazioni del PQ oggetto di valutazioni inter pares

    pubblicazioni

    Eccellenza scientifica -

    Numero e percentuale di pubblicazioni di progetti del PQ oggetto di valutazioni inter pares

    che rappresentano un contributo fondamentale per i settori scientifici

    Rafforzamento del capitale umano nella R&I

    Competenze -

    Numero dei ricercatori che partecipano ad attività di miglioramento delle competenze (formazione, mentoring/coaching, mobilità e accesso alle infrastrutture di R&I) in progetti del PQ

    Carriere -

    Numero e percentuale di

    ricercatori del PQ con un maggiore impatto individuale nel rispettivo settore di R&I

    Condizioni di lavoro -

    Numero e percentuale di ricercatori del PQ con competenze migliorate che godono di migliori condizioni di lavoro, comprese le retribuzioni dei ricercatori

    Promozione della diffusione delle conoscenze e della scienza aperta

    Conoscenze condivise -

    Percentuale di prodotti della ricerca del PQ (dati aperti/ pubblicazioni/ software ecc.) condivisi tramite

    le infrastrutture della conoscenza aperte

    Diffusione delle conoscenze -

    Percentuale di prodotti della ricerca del PQ ad accesso aperto attivamente usati/citati

    Nuove collaborazioni -

    Percentuale di beneficiari del PQ che hanno sviluppato nuove collaborazioni transdisciplinari/ transettoriali con gli utilizzatori dei loro risultati aperti di R&I nel PQ


    Allegato V — tabella 2

    Ottenere

    un impatto sociale

    Breve termine

    Medio termine

    Lungo termine

    Affrontare le priorità politiche dell'UE e le sfide globali tramite la R&I

    Realizzazioni -

    Numero e percentuale di prodotti volti ad affrontare le priorità politiche dell'UE individuate e le sfide mondiali (tra cui gli obiettivi di sviluppo sostenibile) (pluridimensionali: per ciascuna priorità individuata)

    Sono compresi: numero e percentuale di prodotti pertinenti dal punto di vista climatico e finalizzati a mantenere gli impegni assunti dall'UE nel quadro dell'accordo di Parigi

    Soluzioni -

    Numero e percentuale di innovazioni e risultati scientifici che affrontano le priorità politiche dell'UE individuate e le sfide mondiali (compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile) (pluridimensionali: per ciascuna priorità individuata)

    Sono compresi: numero e percentuale di innovazioni e risultati scientifici pertinenti dal punto di vista climatico finalizzati a mantenere gli impegni assunti dall'UE nel quadro dell'accordo di Parigi

    Benefici -

    Effetti aggregati previsti dell'uso/sfruttamento dei risultati finanziati dal PQ, al fine di affrontare le priorità politiche dell'UE individuate e le sfide mondiali (inclusi gli obiettivi di sviluppo sostenibile), compreso il contributo al ciclo di adozione delle politiche e delle normative (quali norme e standard) (pluridimensionali: per ciascuna priorità individuata)

    Sono compresi: effetti aggregati previsti dell'uso/sfruttamento dei risultati finanziati dal PQ pertinenti dal punto di vista climatico e relativi al conseguimento degli impegni assunti dall'UE nel quadro dell'accordo di Parigi, fra cui il contributo al ciclo di adozione delle politiche e delle normative (quali norme e standard)

    Ottenere benefici e impatti tramite le missioni di R&I

    Realizzazioni delle missioni di R&I -

    Prodotti nelle missioni di R&I specifiche

    Missioni

    (pluridimensionali: per ciascuna missione individuata)

    Risultati delle missioni di R&I -

    Risultati nelle missioni di R&I specifiche

    Missioni

    (pluridimensionali: per ciascuna missione individuata)

    Obiettivi delle missioni di R&I raggiunti -

    Obiettivi raggiunti nelle missioni di R&I specifiche

    (pluridimensionali: per ciascuna missione individuata)

    Rafforzare l'adozione della ricerca e delle innovazioni nella società

    Creazione collaborativa -

    Numero e percentuale di progetti del PQ in cui i cittadini dell'UE e gli utilizzatori finali contribuiscono alla creazione collaborativa di contenuti della R&I

    Partecipazione -

    Numero e percentuale di entità beneficiarie del PQ con

    meccanismi di coinvolgimento dei cittadini e degli utilizzatori finali dopo il progetto del PQ

    Adozione della R&I nella società -

    Adozione e diffusione dei risultati scientifici e delle soluzioni innovative creati in collaborazione nel PQ


    Allegato V — tabella 3

    Ottenere un impatto tecnologico/economico

    Breve termine

    Medio termine

    Lungo termine

    Generazione di crescita basata sull'innovazione

    Realizzazioni innovative — Numero di prodotti, processi o metodi innovativi del PQ (per tipo di innovazione) e applicazioni tutelate da diritti di proprietà intellettuale (DPI)

    Innovazioni - Numero di innovazioni derivanti da progetti del PQ (per tipo di innovazione), compreso da DPI attribuiti

    Crescita economica - Creazione, crescita e quote di mercato delle imprese che hanno sviluppato innovazioni nel PQ

    Creazione di nuovi e migliori posti di lavoro

    Occupazione finanziata — Numero di posti di lavoro FTE creati e posti di lavoro mantenuti presso le entità beneficiarie del progetto del PQ (per tipo di lavoro)

    Occupazione sostenuta — Aumento dei posti di lavoro FTE presso le entità beneficiarie in seguito al progetto del PQ (per tipo di lavoro)

    Occupazione complessiva Numero di posti di lavoro diretti e indiretti creati o mantenuti grazie alla diffusione dei risultati del PQ (per tipo di lavoro)

    Mobilitazione di investimenti nella R&I

    Co-investimenti — Importo degli investimenti pubblici e privati mobilitati con l'investimento iniziale del PQ

    Aumento — Importo degli investimenti pubblici e privati mobilitati per sfruttare o aumentare i risultati del PQ (compresi gli investimenti esteri diretti)

    Contributo all'«obiettivo del 3 %» — Progressi dell'UE verso il conseguimento dell'obiettivo del 3 % del PIL destinato al PQ

    ALLEGATO V bis

    Settori per eventuali missioni e partenariati europei istituzionalizzati da istituire a norma dell'articolo 185 o 187 TFUE

    Conformemente agli articoli 7 e 8 del presente regolamento, nel presente allegato sono elencati i settori per eventuali missioni e partenariati europei da istituire a norma dell'articolo 185 o 187 TFUE.

    I.     Settori per eventuali missioni

     

    Settore di missione 1: Adattamento ai cambiamenti climatici, inclusa la trasformazione della società

     

    Settore di missione 2: Tumori

     

    Settore di missione 3: Oceani, mari e acque costiere e interne in buona salute

     

    Settore di missione 4: Città intelligenti e a impatto climatico zero

     

    Settore di missione 5: Salute del suolo e alimentazione

     

    Ogni missione seguirà i principi stabiliti all'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

    II.     Settori per eventuali partenariati europei istituzionalizzati sulla base dell'articolo 185 o 187 TFUE

     

    Settore di partenariato 1: Sviluppo più rapido e uso più sicuro delle innovazioni sanitarie per i pazienti europei e salute globale

     

    Settore di partenariato 2: Promozione delle tecnologie digitali e abilitanti cruciali e del loro uso, tra cui, a titolo non esaustivo, nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale, la fotonica e le tecnologie quantistiche

     

    Settore di partenariato 3: Leadership europea nella metrologia, incluso un sistema metrologico integrato

     

    Settore di partenariato 4: Incremento della competitività, della sicurezza e delle prestazioni ambientali del traffico aereo, dell'aviazione e dei trasporti ferroviari dell'UE

     

    Settore di partenariato 5: Biosoluzioni sostenibili, inclusive e circolari

     

    Settore di partenariato 6: Idrogeno e tecnologie di stoccaggio dell'energia sostenibili caratterizzate da una minore impronta ambientale e una produzione a minore intensità energetica

     

    Settore di partenariato 7: Soluzioni pulite, connesse, cooperative, autonome e automatizzate per le esigenze di mobilità future di persone e merci

     

    Settore di partenariato 8: Piccole e medie imprese innovative e ad alta intensità di R&S

    Il processo di valutazione della necessità di un partenariato europeo istituzionalizzato in uno dei summenzionati settori di partenariato può avere come esito una proposta sulla base dell'articolo 185 o 187 TFUE, conformemente al diritto di iniziativa della Commissione. Il rispettivo settore di partenariato può essere altrimenti oggetto di un partenariato secondo l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) o b), del programma quadro o essere attuato tramite inviti a presentare proposte nell'ambito di Orizzonte Europa.

    Poiché i settori per eventuali partenariati europei istituzionalizzati coprono ampie aree tematiche, essi possono, sulla base delle esigenze valutate, essere attuati da più di un partenariato.


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