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Document 52019AP0383

    P8_TA(2019)0383 Indagini svolte dall'OLAF e cooperazione con la Procura europea ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF (COM(2018)0338 — C8-0214/2018 — 2018/0170(COD)) P8_TC1-COD(2018)0170 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF

    GU C 158 del 30.4.2021, p. 102–132 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.4.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 158/102


    P8_TA(2019)0383

    Indagini svolte dall'OLAF e cooperazione con la Procura europea ***I

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF (COM(2018)0338 — C8-0214/2018 — 2018/0170(COD))

    (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

    (2021/C 158/32)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0338),

    visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 325, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0214/2018),

    visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il parere n. 8/2018 della Corte dei conti (1),

    visto l'articolo 59 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0179/2019),

    1.

    adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

    2.

    chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

    3.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

    (1)  Parere n. 8/2018 della Corte dei conti europea.


    P8_TC1-COD(2018)0170

    Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 325, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere della Corte dei conti (1),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con l'adozione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (4), l'Unione ha notevolmente rafforzato le disposizioni del quadro normativo armonizzato concernenti i mezzi disponibili per tutelare i propri interessi finanziari mediante il diritto penale. La Procura europea («EPPO») avrà costituisce una priorità chiave nei settori della giustizia penale e della lotta contro la frode, avendo il potere di svolgere indagini penali e formulare capi d'accusa riguardo a reati a danno del bilancio dell'Unione, quali definiti nella direttiva (UE) 2017/1371, negli Stati membri partecipanti. [Em. 1]

    (2)

    Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode («l'Ufficio») svolge indagini amministrative su irregolarità amministrative nonché su comportamenti criminosi. Al termine delle proprie indagini, l'Ufficio può trasmettere alle procure nazionali raccomandazioni giudiziarie volte a permettere la formulazione di capi d'accusa e le azioni penali negli Stati membri. In futuro, negli Stati membri partecipanti, esso segnalerà i presunti reati all'EPPO, collaborando con essa nell'ambito delle sue indagini. [Em. 2]

    (3)

    È pertanto opportuno modificare e adeguare di conseguenza il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) in seguito all'adozione del regolamento (UE) 2017/1939. È opportuno tener conto delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 che disciplinano le relazioni tra l'EPPO e l'Ufficio, integrandole con le disposizioni contenute nel regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, al fine di garantire il massimo livello di tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso sinergie tra i due organismi , il che comporta l'attuazione dei principi di stretta cooperazione, scambio di informazioni, complementarità e assenza di sovrapposizioni . [Em. 3]

    (4)

    Tenuto conto del loro obiettivo comune di tutelare l'integrità del bilancio dell'Unione, l'Ufficio e l'EPPO dovrebbero instaurare e mantenere strette relazioni fondate su una leale cooperazione e volte ad assicurare la complementarità dei rispettivi mandati e il coordinamento delle loro azioni, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione della cooperazione rafforzata per l'istituzione dell'EPPO. In definitiva, tali relazioni dovrebbero contribuire a garantire l'impiego di tutti i mezzi disponibili per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e a evitare un'inutile duplicazione degli sforzi.

    (5)

    A norma del regolamento (UE) 2017/1939, l'Ufficio, nonché tutte le istituzioni e tutti gli organi e gli organismi dell'Unione e le autorità nazionali competenti, sono tenuti a comunicare senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa presunta in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza. L'Ufficio, che ha il compito di svolgere indagini amministrative in materia di frode, corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, si trova nella posizione ideale e dispone dei mezzi necessari per agire come partner naturale e fonte privilegiata di informazioni dell'EPPO. [Em. 4]

    (6)

    Elementi che indicano l'esistenza di una possibile condotta criminosa di competenza dell'EPPO possono in pratica essere già presenti nelle accuse iniziali ricevute dall'Ufficio o emergere soltanto nel corso di un'indagine amministrativa avviata da quest'ultimo sulla base di sospette irregolarità amministrative. Al fine di rispettare l'obbligo di comunicazione all'EPPO, l'Ufficio dovrebbe pertanto, se del caso, segnalare una condotta criminosa in qualsiasi momento, prima o nel corso di un'indagine.

    (7)

    Il regolamento (UE) 2017/1939 precisa gli elementi che, come minimo, le segnalazioni dovrebbero di norma contenere. L'Ufficio può dover effettuare una valutazione preliminare delle accuse per accertare tali elementi e raccogliere le informazioni necessarie. L'Ufficio dovrebbe procedere a tale valutazione rapidamente, servendosi di mezzi che non rischino di compromettere un'eventuale futura indagine penale. Al termine della valutazione, esso dovrebbe informare l'EPPO qualora sia stato individuato un presunto reato di sua competenza.

    (8)

    Tenuto conto delle competenze dell'Ufficio, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione dovrebbero avere la possibilità di ricorrere a quest'ultimo per svolgere una siffatta valutazione preliminare delle accuse loro segnalate.

    (9)

    Conformemente al regolamento (UE) 2017/1939, in linea di principio l'Ufficio non dovrebbe avviare un'indagine amministrativa parallela a un'indagine condotta dall'EPPO sugli stessi fatti. In determinati casi, tuttavia, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione può richiedere che l'Ufficio svolga un'indagine amministrativa complementare prima della conclusione del procedimento penale avviato dall'EPPO al fine di accertare se siano necessarie misure cautelari o se si debbano adottare misure finanziarie, disciplinari o amministrative. Tali indagini complementari possono risultare opportune, tra l'altro, quando si debbano recuperare importi dovuti al bilancio dell'Unione soggetti a specifiche norme di prescrizione, quando gli importi a rischio siano molto elevati o quando occorra evitare spese supplementari in situazioni di rischio mediante misure amministrative.

    (10)

    Il regolamento (UE) 2017/1939 prevede che l'EPPO possa chiedere all'Ufficio di svolgere tali indagini complementari. Nei casi in cui l'EPPO non ne faccia richiesta, l'Ufficio può svolgere tali indagini complementari anche di propria iniziativa, a determinate specifiche condizioni , previa consultazione dell'EPPO . In particolare, l'EPPO dovrebbe potersi opporre all'avvio o al proseguimento di un'indagine, o all'esecuzione di specifici atti di indagine, da parte dell'Ufficio. I motivi di tale opposizione dovrebbero basarsi sulla necessità di tutelare l'efficacia dell'indagine dell'EPPO ed essere proporzionati a tale obiettivo. L'Ufficio dovrebbe astenersi dall'eseguire l'atto riguardo al quale l'EPPO ha sollevato un'obiezione. Se l'EPPO non solleva obiezioni accoglie la richiesta , l'indagine dell'Ufficio dovrebbe svolgersi in stretta consultazione con essa. [Em. 6]

    (11)

    L'Ufficio dovrebbe sostenere attivamente l'EPPO nello svolgimento delle sue indagini. A tale riguardo, l'EPPO può chiedere all'Ufficio di sostenere o integrare le sue indagini penali attraverso l'esercizio delle competenze previsto dal presente regolamento. In questi casi l'Ufficio dovrebbe svolgere tali operazioni entro i limiti delle proprie competenze e nel quadro previsto dal presente regolamento.

    (12)

    Per garantire un efficace coordinamento , cooperazione e trasparenza tra l'Ufficio e l'EPPO, è opportuno che i due organismi procedano regolarmente a uno scambio di informazioni. Lo scambio di informazioni nelle fasi che precedono l'avvio delle indagini da parte dell'Ufficio e dell'EPPO riveste particolare importanza per garantire un adeguato coordinamento tra le rispettive azioni al fine di garantire la complementarità ed evitare sovrapposizioni . A tal fine, l'Ufficio e l'EPPO dovrebbero utilizzare le funzioni di riscontro positivo o negativo dei rispettivi sistemi di gestione dei fascicoli . L'Ufficio e l'EPPO dovrebbero specificare le modalità e le condizioni di tale scambio di informazioni nei loro accordi di lavoro. [Em. 7]

    (13)

    La relazione della Commissione sulla valutazione dell'applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 (6), adottata il 2 ottobre 2017, ha concluso che le modifiche apportate al quadro giuridico nel 2013 hanno introdotto chiari miglioramenti per quanto riguarda lo svolgimento delle indagini, la cooperazione con i partner e i diritti delle persone interessate. Al tempo stesso, la valutazione ha evidenziato alcune carenze che incidono sull'efficacia e sull'efficienza delle indagini.

    (14)

    È necessario tener conto delle conclusioni più inequivocabili della valutazione della Commissione modificando il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. Si tratta di modifiche essenziali necessarie a breve termine per rafforzare il quadro delle indagini dell'Ufficio, al fine di mantenere un Ufficio forte e pienamente operativo che integri con indagini amministrative l'impostazione dell'EPPO fondata sul diritto penale, ma che non comportano una modifica del suo mandato o dei suoi poteri. Esse riguardano principalmente ambiti in cui, attualmente, la mancanza di chiarezza del regolamento ostacola l'efficace svolgimento delle indagini da parte dell'Ufficio, quali la realizzazione dei controlli sul posto, la possibilità di accedere alle informazioni sui conti bancari o l'ammissibilità come elemento di prova delle relazioni redatte dall'Ufficio. La Commissione dovrebbe presentare una nuova proposta globale entro due anni dalla valutazione sia dell'EPPO che dell'Ufficio e della loro cooperazione. [Em. 8]

    (15)

    Tali modifiche non incidono sulle garanzie procedurali applicabili nel quadro delle indagini. L'Ufficio è tenuto ad applicare le garanzie procedurali del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (7) nonché quelle contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Questo quadro prevede che l'Ufficio svolga le proprie indagini in maniera obiettiva, imparziale e riservata, raccogliendo elementi a carico e a favore della persona interessata, ed esegua gli atti di indagine sulla base di un'autorizzazione scritta e in seguito a un controllo di legalità. L'Ufficio deve garantire il rispetto dei diritti delle persone interessate dalle sue indagini, compresi la presunzione d'innocenza e il diritto di non autoaccusarsi. Al momento del colloquio la persona interessata gode, tra l'altro, del diritto di essere assistita da una persona di sua scelta, di approvare il verbale del colloquio e di usare una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione. Le persone interessate hanno altresì il diritto di presentare le proprie osservazioni sui fatti relativi al caso prima che siano redatte conclusioni.

    (16)

    L'Ufficio svolge controlli e verifiche sul posto, che gli consentono di accedere ai locali e alla documentazione degli operatori economici nell'ambito delle sue indagini su sospetti di frode, corruzione o altra condotta illecita che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Tali controlli e verifiche si svolgono in conformità del presente regolamento e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, che in alcuni casi subordinano l'applicazione di detti poteri alle condizioni previste dal diritto nazionale. La valutazione della Commissione ha riscontrato che non sempre viene specificato in quale misura dovrebbe applicarsi il diritto nazionale, il che ostacola l'efficacia delle attività di indagine dell'Ufficio.

    (17)

    È pertanto opportuno chiarire i casi in cui il diritto nazionale dovrebbe applicarsi nel corso delle indagini dell'Ufficio, senza tuttavia modificare i poteri conferiti a quest'ultimo o modificare il modo in cui il regolamento si applica in relazione agli Stati membri. Il chiarimento tiene conto della recente sentenza del Tribunale nella causa T-48/16, Sigma Orionis SA contro Commissione europea.

    (18)

    Nei casi in cui l'operatore economico interessato si sottopone al controllo, lo svolgimento dei controlli e delle verifiche sul posto da parte dell'Ufficio dovrebbe essere soggetto esclusivamente al diritto dell'Unione. Ciò consentirebbe all'Ufficio di esercitare i propri poteri di indagine in modo efficace e coerente in tutti gli Stati membri, al fine di contribuire a garantire un elevato livello di tutela degli interessi finanziari dell'Unione in tutto il suo territorio, come previsto all'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

    (19)

    Nei casi in cui l'Ufficio debba avvalersi dell'assistenza delle autorità nazionali competenti, in particolare nei casi in cui un operatore economico si opponga a un controllo e a una verifica sul posto, gli Stati membri dovrebbero assicurare l'efficacia dell'azione dell'Ufficio e fornire l'assistenza necessaria conformemente alle pertinenti norme di diritto processuale nazionale.

    (20)

    È opportuno che il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 preveda il dovere degli operatori economici di cooperare con l'Ufficio. Tale dovere è conforme all'obbligo, che incombe loro a norma del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, di permettere l'accesso ai locali, terreni, mezzi di trasporto e altri luoghi adibiti ad uso professionale ai fini dello svolgimento di controlli e verifiche sul posto, nonché all'obbligo di cui all'articolo 129 (8) del regolamento finanziario, conformemente al quale qualsiasi persona o entità che riceva fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, anche nell'ambito delle indagini dell'Ufficio.

    (21)

    Nell'ambito di tale dovere di collaborazione, l'Ufficio dovrebbe poter imporre agli operatori economici che potrebbero essere stati coinvolti nei fatti oggetto dell'indagine, o detenere informazioni pertinenti, di comunicare tali informazioni. Nel soddisfare una siffatta richiesta, gli operatori economici non sono obbligati ad ammettere di aver commesso un'attività illecita ma sono tenuti a rispondere a quesiti concreti e a fornire documenti, anche se tali informazioni potrebbero essere utilizzate per stabilire, nei loro confronti o nei confronti di un altro operatore, l'esistenza di un'attività illecita.

    (22)

    Nel corso dei controlli e delle verifiche sul posto gli operatori economici dovrebbero potersi esprimere in una qualsiasi delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si svolge il controllo e avere il diritto di essere assistiti da una persona di propria scelta, compreso un consulente legale esterno. La presenza di un consulente legale non dovrebbe tuttavia costituire un requisito giuridico ai fini della validità dei controlli e delle verifiche sul posto. Per garantire l'efficacia dei controlli e delle verifiche sul posto, soprattutto per quanto riguarda il rischio di sottrazione delle prove, l'Ufficio dovrebbe poter accedere ai locali, terreni, mezzi di trasporto e altri luoghi adibiti ad uso professionale senza aspettare che l'operatore consulti il proprio consulente legale. Prima di avviare il controllo l'Ufficio dovrebbe concedere soltanto un lasso di tempo ragionevolmente breve in attesa che venga consultato il legale. Tale lasso di tempo deve comunque rimanere limitato allo stretto indispensabile.

    (23)

    Per garantire la trasparenza, quando svolge controlli e verifiche sul posto l'Ufficio dovrebbe fornire agli operatori economici adeguate informazioni in merito al loro dovere di cooperare e alle conseguenze di un rifiuto di collaborare, nonché alla procedura applicabile al controllo, comprese le garanzie procedurali applicabili.

    (24)

    Nell'ambito delle indagini interne e, se del caso, delle indagini esterne, l'Ufficio può accedere a tutte le informazioni pertinenti detenute dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi. Come proposto nella valutazione della Commissione, occorre precisare che tale accesso dovrebbe essere possibile a prescindere dal tipo di supporto sul quale le informazioni o i dati sono conservati, per tener conto dell'evoluzione del progresso tecnologico. [Em. 9]

    (25)

    Per garantire un quadro più coerente per le indagini dell'Ufficio, qualora l'esistenza di norme divergenti non sia giustificata dovrebbero essere ulteriormente allineate le norme applicabili alle indagini interne ed esterne per ovviare ad alcune incoerenze individuate dalla valutazione della Commissione. Si dovrebbe prevedere, ad esempio, che le relazioni redatte e le raccomandazioni formulate in seguito a un'indagine esterna possano essere trasmesse all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato affinché questi adottino misure adeguate, come nel caso delle indagini interne. Ove possibile, conformemente al suo mandato, l'Ufficio dovrebbe sostenere l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato nel seguito dato alle sue raccomandazioni. Al fine di garantire una maggiore cooperazione tra l'Ufficio e le istituzioni, gli organi e gli organismi, l'Ufficio dovrebbe informare, se necessario, l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione interessato della propria decisione di non avviare un'indagine esterna, ad esempio quando l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione siano la fonte delle informazioni iniziali.

    (26)

    L'Ufficio dovrebbe disporre dei mezzi necessari per seguire le tracce del denaro al fine di rivelare il modus operandi tipico di molti comportamenti fraudolenti. Attualmente esso è in grado di ottenere informazioni bancarie detenute dagli enti creditizi di alcuni Stati membri, pertinenti per la sua attività di indagine, grazie alla cooperazione con le autorità nazionali e all'assistenza prestata da queste ultime. Al fine di garantire un'impostazione efficace in tutta l'Unione, è opportuno precisare nel regolamento l'obbligo che incombe alle autorità nazionali competenti di fornire all'Ufficio informazioni sui conti bancari e sui conti di pagamento nell'ambito del loro dovere generale di prestargli assistenza. Tale cooperazione dovrebbe concretarsi, di norma, tramite le unità di informazione finanziaria negli Stati membri. Quando assistono l'Ufficio, le autorità nazionali dovrebbero agire conformemente alle disposizioni pertinenti di diritto processuale previste nella legislazione nazionale dello Stato membro interessato.

    (26 bis)

    Al fine di prestare la dovuta attenzione alla protezione e al rispetto dei diritti e delle garanzie procedurali, l'Ufficio dovrebbe istituire la figura interna del controllore delle garanzie procedurali, a cui dovrebbe assegnare risorse adeguate. Il controllore delle garanzie procedurali dovrebbe avere accesso a tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti. [Em. 10]

    (26 ter)

    Il presente regolamento dovrebbe istituire un meccanismo di denuncia per l'Ufficio in cooperazione con il controllore delle garanzie procedurali al fine di tutelare il rispetto dei diritti e delle garanzie procedurali in tutte le attività dell'Ufficio. Dovrebbe trattarsi di un meccanismo amministrativo nell'ambito del quale il controllore dovrebbe essere competente per la gestione delle denunce ricevute dall'Ufficio in conformità del diritto a una buona amministrazione. Il meccanismo dovrebbe essere efficace e atto a garantire che sia dato un seguito adeguato alle denunce. Ai fini di una maggiore trasparenza e responsabilità, l'Ufficio dovrebbe includere nella sua relazione annuale un resoconto sul meccanismo di denuncia. Esso dovrebbe indicare, in particolare, il numero delle denunce che ha ricevuto, la natura delle violazioni dei diritti e delle garanzie procedurali, le attività interessate e, se possibile, le misure di follow-up adottate dall'Ufficio. [Em. 11]

    (27)

    La trasmissione anticipata di informazioni da parte dell'Ufficio ai fini dell'adozione di misure cautelari è uno strumento essenziale per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Per garantire una stretta cooperazione al riguardo tra l'Ufficio e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, è opportuno che questi ultimi possano consultare in qualsiasi momento l'Ufficio al fine di prendere una decisione su eventuali misure cautelari adeguate, comprese le misure volte a salvaguardare gli elementi di prova.

    (28)

    Attualmente le relazioni dell'OLAF costituiscono elementi di prova nei procedimenti amministrativi o giudiziari al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali. La valutazione della Commissione indica che in alcuni Stati membri questa norma non è sufficiente a garantire l'efficacia delle attività dell'Ufficio. Ai fini di una migliore efficacia e di un uso più coerente delle relazioni dell'Ufficio, il regolamento dovrebbe prevederne l'ammissibilità come elementi di prova nei procedimenti giudiziari di carattere non penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e nei procedimenti amministrativi negli Stati membri. La norma che stabilisce l'equivalenza con le relazioni degli ispettori amministrativi nazionali dovrebbe continuare ad applicarsi nel caso dei procedimenti giudiziari nazionali di natura penale. Il regolamento dovrebbe prevedere altresì l'ammissibilità delle relazioni redatte dall'Ufficio come elementi di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari a livello dell'Unione.

    (29)

    Il mandato dell'Ufficio comprende la protezione delle entrate del bilancio dell'Unione derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA. In questo ambito, l'Ufficio dovrebbe essere in grado di sostenere e integrare le attività degli Stati membri mediante indagini condotte conformemente al proprio mandato, il coordinamento delle autorità nazionali competenti in casi transnazionali complessi nonché l'assistenza e il sostegno agli Stati membri e all'EPPO. A tal fine, l'Ufficio dovrebbe poter scambiare informazioni attraverso la rete Eurofisc istituita dal regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (9) , tenendo conto delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio  (10), al fine di promuovere e agevolare la cooperazione nella lotta contro le frodi in materia di IVA. [Em. 12]

    (30)

    I servizi di coordinamento antifrode degli Stati membri sono stati istituiti dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per agevolare una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci tra l'Ufficio e gli Stati membri, ivi comprese le informazioni di carattere operativo. La valutazione ha concluso che il loro contributo ai lavori dell'Ufficio è stato positivo. Essa ha rilevato inoltre la necessità di chiarire ulteriormente il loro ruolo per assicurare che l'Ufficio riceva l'assistenza necessaria a garantire l'efficacia delle proprie indagini, lasciando a ciascuno Stato membro la responsabilità di organizzare i servizi di coordinamento antifrode e le loro competenze. A questo proposito, i servizi di coordinamento antifrode dovrebbero poter fornire, ottenere o coordinare l'assistenza necessaria all'Ufficio per svolgere i propri compiti in modo efficace prima, durante o al termine di un'indagine interna o esterna.

    (31)

    Il dovere dell'Ufficio di prestare assistenza agli Stati membri al fine di coordinarne l'azione volta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione costituisce un elemento fondamentale del suo compito di sostenere la cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri. Si dovrebbero fissare norme più dettagliate per agevolare le attività di coordinamento dell'Ufficio e la sua cooperazione in tale ambito con le autorità degli Stati membri, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali. È opportuno che tali norme lascino impregiudicato l'esercizio, da parte dell'Ufficio, delle competenze conferite alla Commissione nelle disposizioni specifiche che disciplinano la mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e la cooperazione tra queste e la Commissione, in particolare nel regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (11).

    (32)

    Inoltre, l'Ufficio dovrebbe poter richiedere l'assistenza dei servizi di coordinamento antifrode nel quado delle attività di coordinamento e i servizi di coordinamento antifrode dovrebbero poter collaborare tra di loro, al fine di rafforzare ulteriormente i meccanismi disponibili per la cooperazione nella lotta contro le frodi.

    (32 bis)

    Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero fornire all'Ufficio l'assistenza necessaria ad assolvere le sue mansioni. Quando l'Ufficio trasmette raccomandazioni giudiziarie alle procure nazionali di uno Stato membro e non viene dato loro alcun seguito, lo Stato membro dovrebbe giustificare la sua decisione all'Ufficio. Una volta all'anno l'Ufficio dovrebbe elaborare una relazione al fine di fornire un resoconto dell'assistenza fornita dagli Stati membri e del seguito dato alle raccomandazioni giudiziarie. [Em. 13]

    (32 ter)

    Al fine di integrare le norme procedurali sulla condotta delle indagini stabilite al presente regolamento, l'Ufficio dovrebbe definire un codice procedurale per le indagini a cui il suo personale dovrebbe attenersi. Fatta salva l'indipendenza dell'Ufficio nell'esercizio delle sue competenze, è pertanto opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, in merito all'istituzione di un tale codice procedurale. Tali atti delegati dovrebbero includere in particolare le prassi da seguire nell'applicazione del mandato e dello statuto dell'Ufficio, le regole particolareggiate che disciplinano le procedure d'indagine e le azioni investigative permesse; i legittimi diritti delle persone interessate; le garanzie procedurali; le disposizioni in materia di tutela dei dati e la politica in materia di comunicazione e di accesso ai documenti; le disposizioni in materia di controllo di legalità e i mezzi di ricorso disponibili per gli interessati; le relazioni con l'EPPO. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori l'Ufficio svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. La Commissione dovrebbe procedere alla trasmissione contestuale, tempestiva ed appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 14]

    (32 quater)

    Entro cinque anni dalla data determinata in conformità dell'articolo 120, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1939, la Commissione dovrebbe valutare l'applicazione del presente regolamento e in particolare l'efficienza della cooperazione tra l'Ufficio e l'EPPO. [Em. 15]

    (33)

    Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione adeguando il funzionamento dell'Ufficio all'istituzione dell'EPPO e migliorando l'efficacia delle sue indagini, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione mediante l'adozione di norme volte a disciplinare le relazioni tra i due organismi dell'Unione e a rendere più efficace lo svolgimento delle indagini dell'Ufficio in tutta l'Unione, l'Unione può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario al fine di potenziare la lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.

    (34)

    Il presente regolamento non modifica i poteri e le responsabilità degli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per combattere le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.

    (35)

    Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 (12), il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il […] (13).

    (36)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 è così modificato:

    -1)

    all'articolo 1, la parte introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

    «1.     Al fine di potenziare la lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita o irregolarità lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica (in prosieguo indicate collettivamente, se il contesto lo richiede, come “Unione”), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, istituito con decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom, (“Ufficio”) esercita le competenze di indagine conferite alla Commissione:»; [Em. 16]

    -1 bis)

    all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.     L'Ufficio fornisce agli Stati membri l'assistenza della Commissione per organizzare una collaborazione stretta e regolare tra le loro autorità competenti, al fine di coordinare la loro azione volta a proteggere gli interessi finanziari dell'Unione dalle frodi. L'Ufficio contribuisce all'elaborazione e allo sviluppo di metodi di prevenzione e di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita o irregolarità lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. L'Ufficio promuove e coordina, con gli Stati membri e tra di essi, la condivisione di esperienza operativa e di migliori pratiche procedurali nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, e sostiene azioni comuni contro le frodi condotte dagli Stati membri su base volontaria.»; [Em. 17]

    -1 ter)

    all'articolo 1, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

    «d)

    il regolamento (UE) 2018/1725;»; [Em. 18]

    -1 quater)

    all'articolo 1, paragrafo 3, è aggiunta la lettera d bis):

    «d bis)

    il regolamento (UE) 2016/679.»; [Em. 19]

    -1 quinquies)

    all'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.     All'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai trattati o sulla base di questi ultimi (“istituzioni, organi e organismi”) e fatto salvo l'articolo 12 quinquies, l'Ufficio svolge le indagini amministrative volte a lottare contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita o irregolarità lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A tal fine, esso indaga su fatti gravi, connessi all'esercizio di attività professionali, che costituiscono un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione, suscettibili di dare luogo ad azioni disciplinari o, eventualmente, penali, o un inadempimento analogo degli obblighi dei membri delle istituzioni e degli organi, dei dirigenti degli organismi o dei membri del personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi non soggetti allo statuto (in prosieguo indicati collettivamente come “funzionari, altri agenti, membri di istituzioni o organi, dirigenti di organismi, o membri del personale”).»; [Em. 20]

    1)

    all'articolo 1 è inserito il paragrafo seguente:

    «4 bis.   L'Ufficio instaura e mantiene strette relazioni con la Procura europea (“EPPO”), istituita mediante cooperazione rafforzata dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (14). Tali relazioni, che si fondano sulla cooperazione reciproca , sulla complementarità, sull'assenza di sovrapposizioni e sullo scambio di informazioni, mirano in particolare ad assicurare l'utilizzo di tutti i mezzi disponibili per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso il sostegno fornito dall'Ufficio all'EPPO e la complementarità dei rispettivi mandati. [Em. 21]

    La cooperazione tra l'Ufficio e l'EPPO è disciplinata dagli articoli da 12 quater a 12 septies».;

    1 bis)

    all'articolo 1, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.     Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi possono concludere accordi amministrativi con l'Ufficio. Tali accordi amministrativi possono riguardare, in particolare, la comunicazione di informazioni, lo svolgimento e il follow-up di indagini.»; [Em. 22]

    1 ter)

    all'articolo 2, il punto 2) è sostituito dal seguente:

    «2)     “irregolarità” un'irregolarità quale definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, comprese le violazioni che incidono sulle entrate derivanti dall'imposta sul valore aggiunto;»; [Em. 23]

    1 quater)

    all'articolo 2, il punto 3) è sostituito dal seguente:

    «3)     “frodi, corruzione e ogni altra attività illecita o irregolarità lesiva degli interessi finanziari dell'Unione” la definizione data a tali termini nei pertinenti atti dell'Unione;» [Em. 24]

    2)

    all'articolo 2, il punto 4) è sostituito dal seguente:

    «4)   “indagine amministrativa” (“indagine”) ogni controllo, verifica e operazione svolti dall'Ufficio conformemente agli articoli 3 e 4, al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 e di accertare, ove necessario, il carattere irregolare delle attività controllate; tali indagini non incidono sui poteri dell'EPPO o delle autorità competenti degli Stati membri di avviare procedimenti penali;»;

    2 bis)

    all'articolo 2, il punto 5) è sostituito dal seguente:

    «5)     “persona interessata” ogni persona o operatore economico sospettati di aver commesso frodi, corruzione o ogni altra attività illecita o irregolarità lesiva degli interessi finanziari dell'Unione e che sono pertanto oggetto di indagine da parte dell'Ufficio;»; [Em. 25]

    2 ter)

    all'articolo 2 è inserito il punto seguente:

    «7 bis)     “membro di un'istituzione” un membro del Parlamento europeo, un membro del Consiglio europeo, un rappresentante di uno Stato membro a livello ministeriale in sede di Consiglio, un membro della Commissione europea, un membro della Corte di giustizia dell'Unione europea, un membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea e un membro della Corte dei conti, a seconda dei casi.»; [Em. 26]

    2 quater)

    all'articolo 2 è inserito il punto seguente:

    «7 ter)     “gli stessi fatti” l'identità dei fatti rilevanti, intesi come l'esistenza di un insieme di circostanze concrete che sono indissolubilmente legate tra loro e che, nella loro totalità, possono stabilire elementi di un'inchiesta concreta che è di competenza dell'Ufficio o della Procura europea.»; [Em. 27]

    3)

    l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 3

    Indagini esterne Controlli e verifiche sul posto negli Stati membri e nei paesi terzi [Em. 28]

    1.   Nell'ambito di applicazione definito all'articolo 1 e all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, l'Ufficio esegue controlli e verifiche sul posto negli Stati membri e, conformemente agli accordi di cooperazione e mutua assistenza e agli altri strumenti giuridici in vigore, nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali. [Em. 29]

    2.   I controlli e le verifiche sul posto sono eseguiti conformemente al presente regolamento e, laddove una questione non sia contemplata dal presente regolamento, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.

    3.   Gli operatori economici cooperano con l'Ufficio nel corso delle indagini. L'Ufficio può chiedere informazioni orali, anche mediante colloqui,informazioni scritte agli operatori economici in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) . [Em. 30]

    4.   L'Ufficio effettua controlli e verifiche sul posto presentando un'autorizzazione scritta, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento, e all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/1996. Esso informa l'operatore economico in questione della procedura applicabile al controllo, comprese le garanzie procedurali applicabili, nonché del suo dovere di collaborare.

    5.   Nell'esercizio di tali competenze, l'Ufficio rispetta le garanzie procedurali di cui al presente regolamento e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96. Nel corso di un controllo e di una verifica sul posto, l'operatore economico interessato ha il diritto di non rendere dichiarazioni di colpevolezza e di essere assistito da una persona di sua scelta. All'operatore economico che rende dichiarazioni nel corso di un controllo sul posto è offerta la possibilità di esprimersi in una qualsiasi delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova. Il diritto dell'operatore economico di essere assistito da una persona di sua scelta non impedisce all'Ufficio di accedere ai suoi locali e non ritarda indebitamente l'inizio del controllo.

    6.   Su richiesta dell'Ufficio, l'autorità competente dello Stato membro interessato fornisce senza indebito ritardo al personale dell'Ufficio l'assistenza necessaria ad eseguire efficacemente le sue mansioni, quali specificate nell'autorizzazione scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2. [Em. 31]

    Lo Stato membro interessato assicura, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, che il personale dell'Ufficio possa avere accesso a tutte le informazioni e, alla documentazione relative e ai dati relativi alla questione oggetto dell'indagine che si dimostrino necessarie necessari per uno svolgimento efficace ed efficiente dei controlli e delle verifiche sul posto, e che sia in grado di prendere possesso di tali informazioni o documentazione per evitare qualsiasi rischio di sottrazione. Laddove siano utilizzati a scopi lavorativi, i dispositivi privati sono oggetto di indagini da parte dell'Ufficio solo se l'Ufficio ha buoni motivi per sospettare che il loro contenuto possa essere pertinente per l'indagine. [Em. 32]

    7.   Quando l'operatore economico interessato si sottopone a un controllo e a una verifica sul posto autorizzati a norma del presente regolamento, non si applicano l'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, nonché l'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, e l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, nella misura in cui tali disposizioni esigono la conformità al diritto nazionale e possono limitare l'accesso dell'Ufficio alle informazioni e alla documentazione alle condizioni applicabili ai controllori amministrativi nazionali.

    Se il personale dell'Ufficio constata che un operatore economico si oppone a un controllo o a una verifica sul posto autorizzati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato gli presta l'assistenza delle autorità di contrasto necessaria per consentire all'Ufficio di svolgere il controllo o la verifica sul posto in modo efficace e senza indebiti ritardi.

    Nel prestare assistenza a norma del presente paragrafo o del paragrafo 6, le autorità nazionali competenti agiscono in conformità delle norme procedurali nazionali applicabili all'autorità nazionale competente interessata. Se per tale assistenza è necessaria l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria conformemente al diritto nazionale, tale autorizzazione viene richiesta.

    7 bis.     Qualora sia dimostrato che uno Stato membro non rispetti l'obbligo di cooperare conformemente ai paragrafi 6 e 7, l'Unione è autorizzata a recuperare l'importo relativo al controllo sul posto o all'indagine in questione. [Em. 33]

    8.   Nell'ambito delle sue funzioni d'indagine, l'Ufficio effettua i controlli e le verifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e alla normativa settoriale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, di tale regolamento, negli Stati membri e, conformemente agli accordi di cooperazione e mutua assistenza e agli altri strumenti giuridici in vigore, nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali.

    9.   Nel corso di un'indagine esterna, l'Ufficio può accedere alle informazioni e ai dati pertinenti, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati, detenuti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi in relazione ai fatti oggetto dell'indagine, nella misura in cui ciò sia necessario per accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A tal fine si applica l'articolo 4, paragrafi 2 e 4. [Em. 34]

    10.   Fatto salvo l'articolo 12 quater, paragrafo 1, qualora l'Ufficio gestisca, prima che sia adottata una decisione sull'eventuale avvio di un'indagine esterna, informazioni che inducono a sospettare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, esso può darne comunicazione alle autorità competenti degli Stati membri interessati e, se necessario, alle istituzioni, agli organi e agli organismi interessati.

    Fatta salva la normativa settoriale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, le autorità competenti degli Stati membri interessati assicurano che siano adottate misure adeguate alle quali l'Ufficio può partecipare nel rispetto del diritto nazionale. Su richiesta, le autorità competenti degli Stati membri interessati informano l'Ufficio delle misure adottate e delle loro conclusioni sulla base delle informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo.» [Em. 35]

    4)

    l'articolo 4 è così modificato:

    -a)

    all'articolo 4, il titolo è sostituito dal seguente:

    «Ulteriori disposizioni sulle indagini» [Em. 36]

    -a bis)

    all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.     Le indagini amministrative all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi nei settori di cui all'articolo 1 sono condotte conformemente alle condizioni stabilite dal presente regolamento, nonché dalle decisioni adottate dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi pertinenti.» [Em. 37]

    a)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Nel corso delle indagini interne: [Em. 38]

    a)

    l'Ufficio ha accesso senza preavviso e senza ritardo , nella misura in cui ciò sia necessario per accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita o irregolarità lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, alle informazioni e ai dati pertinenti relativi alla questione oggetto dell'indagine , a prescindere dal tipo di supporto sul quale sono conservati, detenuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi, nonché ai locali dei medesimi . Laddove siano utilizzati a scopi lavorativi, i dispositivi privati sono oggetto di indagini da parte dell'Ufficio solo se l'Ufficio ha buoni motivi per sospettare che il loro contenuto possa essere pertinente per l'indagine. L'Ufficio ha la facoltà di controllare la contabilità delle istituzioni, degli organi e degli organismi. L'Ufficio può riprodurre e ottenere estratti di qualsiasi documento o del contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi e, se necessario, prendere possesso di tali documenti o informazioni per evitare qualsiasi rischio di sottrazione; [Em. 39]

    b)

    l'Ufficio può chiedere informazioni orali, anche mediante colloqui, e informazioni scritte agli operatori economici, ai funzionari, agli altri agenti, ai membri di istituzioni o organi, ai dirigenti di organismi, o ai membri del personale , accuratamente documentate conformemente alle norme vigenti dell'Unione in materia di riservatezza e protezione dei dati . Gli operatori economici collaborano con l'Ufficio .»; [Em. 40]

    b)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: soppresso;

    «3.   Conformemente all'articolo 3, l'Ufficio può svolgere controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici al fine di avere accesso alle informazioni pertinenti in merito ai fatti oggetto dell'indagine interna.»; [Em. 41]

    b bis)

    all'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.     Le istituzioni, gli organi e gli organismi sono informati quando il personale dell'Ufficio svolge un'indagine nei loro locali o quando consulta un documento o i dati o chiede un'informazione che essi detengono. Fatti salvi gli articoli 10 e 11, l'Ufficio può trasmettere in qualsiasi momento all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato le informazioni ottenute nel corso delle indagini.»; [Em. 42]

    b ter)

    all'articolo 4, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.     Le istituzioni, gli organi e gli organismi predispongono procedure adeguate e prendono le misure necessarie per garantire in ogni fase la riservatezza delle indagini.»; [Em. 43]

    b quater)

    all'articolo 4, paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Qualora dalle indagini emerga la possibilità che un funzionario, un altro agente, un membro di un'istituzione o organo, un dirigente di un organismo, o un membro del personale sia una persona interessata, l'istituzione, l'organo o l'organismo al quale tale persona appartiene ne è informato.» [Em. 44]

    b quinquies)

    all'articolo 4, paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «In casi nei quali non sia possibile garantire la riservatezza dell'indagine utilizzando i consueti canali di comunicazione, l'Ufficio ricorre ad adeguati canali alternativi per trasmettere le informazioni.» [Em. 45]

    b sexies)

    all'articolo 4, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

    «7.     La decisione adottata da ogni istituzione, organo o organismo, di cui al paragrafo 1 comprende, in particolare, una norma concernente l'obbligo per funzionari, altri agenti, membri di istituzioni o organi, dirigenti di organismi, o membri del personale di cooperare con l'Ufficio e di informarlo, garantendo nel contempo la riservatezza dell'indagine.» [Em. 46]

    c)

    al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Fatto salvo l'articolo 12 quater, paragrafo 1, qualora l'Ufficio gestisca, prima che sia adottata una decisione sull'eventuale avvio di un'indagine interna, informazioni che inducono a sospettare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita o irregolarità lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, esso può darne comunicazione alle istituzioni, agli organi o agli organismi , se del caso , alle autorità competenti degli Stati membri interessati. Su richiesta, le e alle istituzioni, gli agli organi o gli agli organismi interessati informano l'Ufficio in merito alle misure adottate e alle loro conclusioni sulla base di tali informazioni.

    Su richiesta, le istituzioni, gli organi o gli organismi interessati informano l'Ufficio in merito alle misure adottate e alle loro conclusioni sulla base di tali informazioni. »; [Em. 47]

    c bis)

    al paragrafo 8, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Per quanto riguarda le indagini all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi, laddove l'Ufficio informi le autorità competenti degli Stati membri interessati, si applicano i requisiti procedurali previsti all'articolo 9, paragrafo 4, secondo e terzo comma. Se le autorità competenti decidono, conformemente al diritto nazionale, di adottare delle misure sulla base delle informazioni loro trasmesse, esse ne informano, su richiesta, l'Ufficio.» [Em. 48]

    c ter)

    al paragrafo 8 è aggiunto il comma seguente:

    «Per quanto riguarda i controlli e le verifiche sul posto a norma dell'articolo 3, fatta salva la normativa settoriale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, le autorità competenti degli Stati membri interessati assicurano che siano adottate misure adeguate alle quali l'Ufficio può partecipare nel rispetto del diritto nazionale. Su richiesta, le autorità competenti degli Stati membri interessati informano l'Ufficio delle misure adottate e delle loro conclusioni sulla base delle informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo.» [Em. 49]

    5)

    l'articolo 5 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

    «Fatto salvo l'articolo 12 quinquies, il direttore generale può avviare un'indagine in presenza di un sufficiente sospetto, che può anche basarsi su informazioni fornite da terzi o su informazioni anonime, che induca a supporre l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.»; [Em. 50]

    a bis)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.     Fatto salvo l'articolo 12 quinquies, il direttore generale può avviare un'indagine in presenza di un sufficiente sospetto, che può anche basarsi su informazioni fornite da terzi o su informazioni anonime, che induca a supporre l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita o irregolarità lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Il periodo di valutazione che precede la decisione non supera i due mesi. Se noto, l'informatore che ha fornito le informazioni sottostanti è informato come opportuno.» [Em. 51]

    a ter)

    al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «La decisione di avviare le indagini è adottata dal direttore generale, che agisce di propria iniziativa o su richiesta di un'istituzione, organo o organismo dell'Unione o di uno Stato membro.»; [Em. 52]

    a quater)

    al paragrafo 2, il secondo comma è soppresso; [Em. 53]

    a quinquies)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.     Finché il direttore generale valuta se avviare o no un'indagine a seguito di una richiesta di cui al paragrafo 2 e/o finché è in corso tale indagine dell'Ufficio, le istituzioni, gli organi e gli organismi interessati non avviano un'indagine parallela sugli stessi fatti, salvo diversi accordi con l'Ufficio. Il presente paragrafo non si applica alle indagini dell'EPPO a norma del regolamento (UE) 2017/1939.» [Em. 54]

    b)

    al paragrafo 3 è aggiunta la frase seguente:

    «Il presente paragrafo non si applica alle indagini dell'EPPO a norma del regolamento (UE) 2017/1939.»; [Em. 55]

    b bis)

    all'articolo 5, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.     Il direttore generale, se decide di non avviare un'indagine all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi nonostante vi sia un sufficiente sospetto che induca a supporre l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita o irregolarità lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, trasmette senza indugio eventuali informazioni pertinenti all'istituzione, all'organo o all'organismo interessati affinché possano essere adottate le misure adeguate, conformemente alle norme applicabili a tale istituzione, organo o organismo. L'Ufficio concorda con tale istituzione, organo o organismo, se del caso, le misure opportune per tutelare la riservatezza della fonte informativa e chiede, se necessario, di essere tenuto al corrente delle misure adottate.»; [Em. 56]

    c)

    il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    «6.   Il direttore generale, se decide di non avviare un'indagine esterna, può trasmettere svolgere un controllo o una verifica sul posto a norma dell'articolo 3, nonostante vi sia un sufficiente sospetto che induca a supporre l'esistenza di frodi , corruzione o ogni altra attività illecita o irregolarità lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, trasmette senza indugio eventuali informazioni pertinenti alle autorità competenti dello Stato membro interessato affinché, se del caso e conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, possano essere adottate misure. Se necessario, l'Ufficio ne informa anche l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato.»[Em. 57]

    c bis)

    è aggiunto il paragrafo 6 bis:

    «6 bis.     Il direttore generale informa periodicamente il comitato di vigilanza, conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, in merito ai casi in cui abbia deciso di non avviare un'indagine, indicando i motivi di tale decisione.» [Em. 58]

    6)

    l'articolo 7 è così modificato:

    -a)

    all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.     Il direttore generale dirige l'esecuzione delle indagini sulla base, se del caso, di istruzioni scritte. Le indagini sono condotte sotto la sua direzione dal personale dell'Ufficio da lui designato. Il direttore generale non svolge indagini personalmente.» [Em. 59]

    a)

    al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Le autorità competenti degli Stati membri forniscono al personale dell'Ufficio l'assistenza necessaria ad assolvere le sue mansioni conformemente al presente regolamento in modo efficace e senza indebiti ritardi.»;

    b)

    al paragrafo 3 è inserito il secondo comma seguente:

    «Su richiesta dell'Ufficio riguardo a fatti oggetto di indagine, le unità di informazione finanziaria istituite a norma della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e altre autorità competenti degli Stati membri gli forniscono:

    a)

    le informazioni di cui all'[articolo 32 bis, paragrafo 3, della] direttiva (UE) 2015/849 (16);

    b)

    se strettamente necessario ai fini dell'indagine, il registro delle operazioni.»;

    c)

    al paragrafo 3 è aggiunto il terzo comma seguente:

    «Nel prestare assistenza a norma dei commi precedenti, le autorità nazionali competenti agiscono in conformità delle norme procedurali nazionali applicabili all'autorità nazionale competente interessata.»;

    c bis)

    al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Le istituzioni, gli organi e gli organismi provvedono affinché i rispettivi funzionari, altri agenti, membri, dirigenti e membri del personale prestino al personale dell'Ufficio l'assistenza necessaria per assolvere le sue mansioni in conformità del presente regolamento in modo efficace e senza indebito ritardo.» [Em. 60]

    c ter)

    il paragrafo 4 è soppresso; [Em. 61]

    c quater)

    al paragrafo 6, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «6.     Quando le indagini indichino che potrebbe essere opportuno adottare misure amministrative cautelari al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, l'Ufficio informa senza indugio l'istituzione, l'organo o l'organismo interessati dell'indagine in corso e suggerisce le misure da adottare. Le informazioni trasmesse comprendono i seguenti elementi:» [Em. 62]

    c quinquies)

    al paragrafo 6, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    ogni informazione che possa essere d'ausilio all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato al fine di decidere in merito alle opportune misure amministrative cautelari da adottare per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione;» [Em. 63]

    c sexies)

    al paragrafo 6, primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    le eventuali misure particolari di riservatezza raccomandate, specialmente nei casi che comportano il ricorso a misure d'indagine che rientrano nell'ambito di competenza di un'autorità giudiziaria nazionale o altra autorità nazionale, conformemente alle norme nazionali applicabili alle indagini.» [Em. 64]

    d)

    al paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «In aggiunta al primo comma, l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato può consultare in qualsiasi momento informa senza indugio l'Ufficio per adottare, in stretta cooperazione con quest'ultimo, adeguate di eventuali deviazioni dalle misure cautelari, comprese misure per salvaguardare gli elementi di prova, e informa senza indugio l'Ufficio di tale decisione suggerite dei motivi della deviazione .»; [Em. 65]

    e)

    il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

    «8.   Se un'indagine non può essere chiusa entro dodici mesi dal suo avvio, il direttore generale, allo scadere di tale periodo di dodici mesi e successivamente ogni sei mesi, riferisce al comitato di vigilanza, indicando in dettaglio i motivi e, se del ritardo e caso, le misure correttive previste adottate al fine di accelerare l'indagine.»; [Em. 66]

    e bis)

    è aggiunto il paragrafo 8 bis:

    «8 bis.     La segnalazione contiene, come minimo, una breve descrizione dei fatti, la loro qualificazione giuridica, una valutazione del danno reale o potenziale, la scadenza dei termini di prescrizione, i motivi per cui non è stato possibile mantenere il periodo di dodici mesi e le misure correttive previste al fine di accelerare l'indagine, ove opportuno.» [Em. 67]

    7)

    L'articolo 8 è così modificato:

    -a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.     Le istituzioni, gli organi e gli organismi trasmettono senza indugio all'Ufficio qualsiasi informazione relativa a eventuali casi di frode, corruzione o ogni altra attività illecita o irregolarità lesiva degli interessi finanziari dell'Unione."; Tale obbligo si applica all'EPPO quando i casi in questione non rientrano nel suo mandato a norma del capo IV del regolamento (UE) 2017/1939.» [Em. 68]

    a)

    al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

    «Quando trasmettono all'EPPO una segnalazione conformemente all'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939, le istituzioni, gli organi e gli organismi possono invece trasmettere adempiere all'obbligo stabilito nel primo comma trasmettendo all'Ufficio copia di tale segnalazione.»; [Em. 69]

    b)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché, tranne se vietato dal diritto nazionale, le autorità competenti degli Stati membri, trasmettono senza indugio all'Ufficio, su richiesta dello stesso o di propria iniziativa, ogni documento o informazione che essi detengono, relativi ad un'indagine in corso dell'Ufficio. [Em. 70]

    Prima dell'avvio di un'indagine, essi trasmettono, su richiesta dell'Ufficio, qualsiasi documento o informazione in loro possesso necessari per valutare le accuse o per applicare i criteri relativi all'avvio di un'indagine di cui all'articolo 5, paragrafo 1.»;

    c)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché, tranne se vietato dal diritto nazionale, le autorità competenti degli Stati membri, trasmettono senza indebito ritardo all'Ufficio , su richiesta dello stesso o di propria iniziativa, ogni altro documento o informazione che essi detengono ritenuti pertinenti, relativi alla lotta contro le frodi, contro la corruzione e contro ogni altra attività illecita o irregolarità lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.»; [Em. 71]

    d)

    è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

    «4.   Il presente articolo non si applica all'EPPO per quanto riguarda i reati in relazione ai quali potrebbe esercitare la propria competenza a norma degli articoli 22 e 25 del capo IV del regolamento (UE) 2017/1939. [Em. 72]

    Ciò non pregiudica la possibilità per l'EPPO di fornire all'Ufficio informazioni pertinenti sui casi conformemente all'articolo 34, paragrafo 8, all'articolo 36, paragrafo 6, all'articolo 39, paragrafo 4, e all'articolo 101, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2017/1939.»

    8)

    l'articolo 9 è così modificato:

    -a)

    al paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:

    «I requisiti di cui al secondo e terzo comma non si applicano alla raccolta di dichiarazioni nell'ambito di controlli e di verifiche sul posto. La persona interessata è tuttavia informata dei suoi diritti prima dell'acquisizione di una dichiarazione, in particolare del diritto di essere assistita da una persona di sua scelta.» [Em. 73]

    -a bis)

    al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «A tal fine, l'Ufficio invia alla persona interessata un invito a presentare le proprie osservazioni, per iscritto o durante un colloquio con il personale designato dall'Ufficio. Tale invito comprende una sintesi dei fatti che riguardano la persona interessata e le informazioni prescritte dagli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725, e indica il termine per la presentazione delle osservazioni, che non è inferiore a dieci giorni lavorativi dal ricevimento dell'invito a presentare osservazioni. Tale termine di preavviso può essere ridotto con il consenso espresso della persona interessata o per ragioni debitamente motivate dall'urgenza dell'indagine. La relazione finale d'indagine fa riferimento a tali eventuali.» [Em. 74]

    a)

    al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «In casi debitamente giustificati in cui occorra garantire la riservatezza dell'indagine e/o che comportino il ricorso a procedure d'indagine che rientrano nell'ambito di competenza dell'EPPO o di un'autorità giudiziaria nazionale, il direttore generale può decidere di differire l'esecuzione dell'obbligo di invitare la persona interessata a presentare le sue osservazioni.»;

    a bis)

    è aggiunto il paragrafo 5 bis:

    «5 bis.     Per i casi in cui l'Ufficio raccomanda un seguito giudiziario, e fatti salvi i diritti degli informatori in materia di riservatezza, la persona interessata ha accesso alla relazione redatta dall'Ufficio a norma dell'articolo 11 a seguito della sua indagine e a qualsiasi documento pertinente, nella misura in cui questi si riferiscano a tale persona e laddove, se del caso, né l'EPPO né le autorità giudiziarie nazionali sollevino obiezioni entro un periodo di sei mesi. Un'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria competente può inoltre essere concessa prima della scadenza di tale periodo.» [Em. 75]

    8 bis)

    è inserito l'articolo 9 bis:

    «Articolo 9 bis

    Controllore delle garanzie procedurali

    1.     Un controllore delle garanzie procedurali (“il controllore”) è nominato dalla Commissione, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, per un periodo di cinque anni non rinnovabile. Allo scadere del mandato, rimane in carica fino alla sua sostituzione.

    2.     In seguito alla pubblicazione di un invito a presentare candidature nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione stabilisce un elenco di candidati in possesso dei requisiti prescritti per i posti di controllore e di supplente. La Commissione designa il controllore di concerto con il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.

    3.     Il controllore dispone delle qualifiche e dell'esperienza necessarie in materia di diritti e garanzie procedurali.

    4.     Il controllore esercita le proprie funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni nell'adempimento delle sue funzioni.

    5.     Il controllore vigila sul rispetto dei diritti e delle garanzie procedurali da parte dell'Ufficio. È competente per la gestione delle denunce ricevute dall'Ufficio.

    6.     Il controllore riferisce ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al comitato di vigilanza e all'Ufficio in merito all'esercizio di tale funzione. Essa non riguarda singoli casi oggetto d'indagine e garantisce la riservatezza delle indagini anche dopo la loro chiusura.» [Em. 76]

    8 ter)

    è inserito l'articolo 9 ter seguente:

    «Articolo 9 ter

    Meccanismo di denuncia

    1.     L'Ufficio, in collaborazione con il controllore, adotta le misure necessarie all'istituzione di un meccanismo di denuncia volto a monitorare e ad assicurare il rispetto delle garanzie procedurali in tutte le attività dell'Ufficio.

    2.     Qualsiasi persona interessata da un'indagine dell'Ufficio ha il diritto di presentare denuncia al controllore per quanto riguarda il rispetto, da parte dell'Ufficio, delle garanzie procedurali di cui all'articolo 9. La presentazione di una denuncia non ha effetto sospensivo sullo svolgimento dell'indagine in corso.

    3.     La denuncia può essere presentata al più tardi un mese dopo che l'autore sia venuto a conoscenza dei fatti che costituiscono la presunta violazione delle sue garanzie procedurali. Nessuna denuncia può essere presentata dopo che sia trascorso un mese dalla conclusione dell'indagine. Le denunce relative al termine di preavviso, di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 4, sono presentate prima della scadenza del termine di preavviso ivi stabilito.

    4.     Quando riceve una denuncia, il controllore ne informa immediatamente il direttore generale dell'Ufficio e offre all'Ufficio la possibilità di risolvere la questione sollevata dal denunciante entro 15 giorni lavorativi.

    5.     Fatto salvo l'articolo 10 del presente regolamento, l'Ufficio trasmette al controllore tutte le informazioni che possano essere necessarie a quest'ultimo per emettere una raccomandazione.

    6.     Il controllore emette una raccomandazione in merito alla denuncia senza indugio e al più tardi entro due mesi dalla comunicazione, a cura dell'Ufficio, dell'azione adottata per risolvere la questione o dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3. La raccomandazione è trasmessa all'Ufficio e comunicata al denunciante. In casi eccezionali, il controllore può decidere di prorogare il termine per la formulazione della raccomandazione di altri 15 giorni. Il controllore informa, mediante lettera, il direttore generale dei motivi della proroga. In assenza di una raccomandazione del controllore entro il termine stabilito al presente paragrafo, si ritiene che quest'ultimo abbia respinto la denuncia senza raccomandazione.

    7.     Senza interferire nello svolgimento dell'indagine in corso, il controllore esamina la denuncia nell'ambito di un procedimento in contraddittorio. Con il loro consenso, il controllore può chiedere ai testimoni di fornire spiegazioni scritte od orali che ritenga utili per accertare i fatti.

    8.     Il direttore generale segue la raccomandazione del controllore sulla questione, salvo in casi debitamente giustificati in cui il direttore possa discostarsi dalla stessa. Se si discosta dalla raccomandazione del controllore, il direttore generale comunica al denunciante e al controllore i principali motivi di tale decisione, nella misura in cui ciò non interferisca con l'indagine in corso. Egli indica le ragioni che lo hanno indotto a non seguire la raccomandazione del controllore con nota da accludere alla relazione finale d'indagine.

    9.     Il direttore generale può chiedere il parere del controllore in merito a qualsiasi questione attinente al rispetto delle garanzie procedurali durante il mandato del controllore, anche in merito alla decisione di differire la comunicazione delle informazioni alla persona interessata di cui all'articolo 9, paragrafo 3. In tale richiesta il direttore generale indica il termine entro il quale il controllore deve rispondere.

    10.     Fatti salvi i termini di cui all'articolo 90 bis dello statuto, in caso di denuncia presentata al direttore generale da un funzionario o altro agente dell'Unione in conformità dell'articolo 90 bis dello statuto, se detto funzionario o altro agente ha altresì presentato denuncia al controllore in merito alla stessa questione, il direttore generale aspetta di conoscere la raccomandazione del controllore prima di rispondere alla denuncia.» [Em. 77]

    9)

    l'articolo 10 è così modificato:

    -a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.     le informazioni trasmesse o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini esterne alle istituzioni, agli organi e agli organismi sono protette dalle disposizioni pertinenti a norma del diritto nazionale e dell'Unione.» [Em. 78]

    -a bis)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.     Le informazioni trasmesse o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della tutela concessa dalle norme applicabili alle istituzioni dell'Unione.» [Em. 79]

    -a ter)

    è aggiunto il paragrafo 3 bis:

    «3 bis.     L'Ufficio rende note le sue relazioni e raccomandazioni dopo che tutte le relative procedure nazionali e a livello di Unione sono state concluse dagli organismi competenti e tale divulgazione non incide più sulle indagini. La divulgazione rispetta le norme e i principi di protezione dei dati stabiliti al presente articolo e all'articolo 1.» [Em. 80]

    a)

    al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «L'Ufficio designa un responsabile della protezione dei dati conformemente all'articolo 24 43 del regolamento (CE) n. 45/2001 (UE) 2018/1725 [Em. 81]

    a bis)

    è aggiunto il paragrafo 5 bis:

    «5 bis.     Le persone che segnalano all'Ufficio reati e violazioni connessi agli interessi finanziari dell'Unione sono pienamente tutelate, in particolare mediante la legislazione dell'UE in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.» [Em. 82]

    10)

    l'articolo 11 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «La relazione è accompagnata dalle raccomandazioni del direttore generale sui provvedimenti da adottare. Tali raccomandazioni indicano, se del caso, eventuali misure disciplinari, amministrative, finanziarie e/o giudiziarie che le istituzioni, gli organi e gli organismi e le autorità competenti degli Stati membri interessati devono adottare, e precisano in particolare gli importi stimati da recuperare, nonché la qualificazione giuridica preliminare dei fatti accertati.»; [emendamento non concernente la versione italiana]

    b)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Nel redigere dette relazioni e raccomandazioni si tiene conto delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione e, per quanto applicabile, del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

    L'Ufficio adotta misure interne adeguate per garantire la qualità costante delle relazioni finali e delle raccomandazioni, e valuta la necessità di rivedere gli orientamenti sulle procedure d'indagine al fine di correggere eventuali incongruenze. [Em. 84]

    Dopo una semplice verifica della loro autenticità, le relazioni così redatte costituiscono , compresi tutti gli elementi di prova nei procedimenti giudiziari di carattere non penale a loro sostegno e a esse allegati, costituiscono elementi di prova nei procedimenti giudiziari dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e nei procedimenti amministrativi negli Stati membri. Il presente regolamento non incide sul potere degli organi giurisdizionali nazionali di valutare liberamente gli elementi di prova. [Em. 85]

    Le relazioni redatte dall'Ufficio costituiscono elementi di prova nei procedimenti penali dello Stato membro nel quale risulti necessario avvalersene al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali. Le relazioni sono soggette alle medesime regole di valutazione applicabili alle relazioni amministrative nazionali e ne hanno la medesima valenza probatoria. [Em. 86]

    Gli Stati membri comunicano all'Ufficio tutte le disposizioni del diritto nazionale pertinenti ai fini del terzo primo comma. [Em. 87]

    Gli organi giurisdizionali nazionali notificano all'Ufficio qualsiasi rifiuto degli elementi di prova a norma del presente paragrafo La notifica comprende la base giuridica e una giustificazione dettagliata del rifiuto. Nelle sue relazioni annuali conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, il direttore generale valuta l'ammissibilità degli elementi di prova negli Stati membri. [Em. 88]

    Le relazioni redatte dall'Ufficio costituiscono elementi di prova nei procedimenti giudiziari dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione e nei procedimenti amministrativi nell'Unione.»;

    c)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Le relazioni e le raccomandazioni redatte in seguito a un'indagine esterna e ogni pertinente documento ad esse collegato sono trasmessi , se del caso, alle autorità competenti degli Stati membri interessati, conformemente alle norme relative alle indagini esterne, e, se necessario, all'istituzione, all'organo o all'organismo interessati. Tali istituzioni, organi e organismi danno alle indagini esterne il seguito , in particolare di natura disciplinare o giudiziaria, richiesto dalle risultanze ottenute, e ne informano l'Ufficio entro il termine fissato nelle raccomandazioni che accompagnano la relazione nonché su richiesta dell'Ufficio. Entro nove mesi le autorità competenti degli Stati membri riferiscono all'Ufficio in merito alle azioni adottate in risposta alla relazione d'indagine. »[Em. 89]

    c bis)

    il paragrafo 4 è soppresso; [Em. 90]

    c ter)

    il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.     Se la relazione redatta a seguito di un'indagine rivela l'esistenza di fatti suscettibili di dare luogo ad azioni penali, tale informazione è trasmessa senza indugio alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato, fatti salvi gli articoli 12 quater e 12 quinquies.» [Em. 91]

    c quater)

    è inserito il paragrafo 6 bis seguente:

    «6 bis.     Le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi assicurano che le raccomandazioni disciplinari, amministrative, finanziarie e giudiziarie formulate dal direttore generale a norma dei paragrafi 1 e 3 siano attuate e inviano all'Ufficio una relazione dettagliata sui provvedimenti adottati entro il 31 marzo di ogni anno, che riporta anche i motivi della mancata attuazione delle raccomandazioni formulate dell'Ufficio, se del caso.» [Em. 92]

    c quinquies)

    il paragrafo 8 è così modificato:

    «8.     Qualora un informatore abbia comunicato all'Ufficio informazioni che hanno condotto a un'indagine, l'Ufficio informa tale informatore che l'indagine è stata chiusa. L'Ufficio ha tuttavia la facoltà di respingere tale richiesta, qualora reputi che essa rischi di compromettere gli interessi legittimi della persona interessata, l'efficacia dell'indagine e delle misure che ne possono derivare, o le esigenze di riservatezza.» [Em. 93]

    10 bis)

    dopo l'articolo 11 è inserito un nuovo articolo:

    «Articolo 11 bis

    Ricorso dinanzi al Tribunale

    Qualsiasi persona interessata può presentare ricorso contro la Commissione per l'annullamento della relazione d'indagine trasmessa alle autorità nazionali o alle istituzioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati, ivi compresa la violazione della Carta, o abuso di potere.»; [Em. 94]

    11)

    l'articolo 12 è così modificato:

    -a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.     Fatti salvi gli articoli 10 e 11 del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri interessati informazioni ottenute nel corso di controlli o verifiche sul posto a norma dell'articolo 3 in tempo utile per consentire loro di adottare le misure adeguate conformemente al loro diritto nazionale. Esso può anche trasmettere informazioni all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato.»; [Em. 95]

    a)

    al paragrafo 1 è aggiunta la frase seguente:

    «Esso può anche trasmettere informazioni all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato.»; [Em. 96]

    a bis)

    al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Fatti salvi gli articoli 10 e 11, il direttore generale trasmette alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato le informazioni raccolte dall'Ufficio nel corso di indagini all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi su fatti che rientrano nell'ambito di competenza di un'autorità giudiziaria nazionale.»; [Em. 97]

    b)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Le autorità competenti dello Stato membro interessato, tranne se vietato dal diritto nazionale, informano l'Ufficio in tempo utile, di propria iniziativa o su richiesta dell'Ufficio, entro un mese delle misure adottate sulla base delle informazioni loro trasmesse ai sensi del presente articolo.»; [Em. 98]

    c)

    è aggiunto il seguente paragrafo 5:

    «5.   L'Ufficio può, di propria iniziativa o su richiesta, scambiare informazioni pertinenti con la rete Eurofisc istituita dal regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (17)

    12)

    sono inseriti gli articoli seguenti:

    «Articolo 12 bis

    Servizi di coordinamento antifrode negli Stati membri

    1.   Ai fini del presente regolamento, gli Stati membri designano un servizio (“servizio di coordinamento antifrode”) per agevolare una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci con l'Ufficio, ivi incluse le informazioni di carattere operativo. Se del caso e conformemente al diritto nazionale, il servizio di coordinamento antifrode può essere considerato un'autorità competente ai fini del presente regolamento.

    2.   Su richiesta dell'Ufficio, prima che sia stata adottata una decisione in merito all'opportunità di avviare un'indagine, nonché durante o dopo un'indagine, i servizi di coordinamento antifrode prestano, ottengono o coordinano l'assistenza necessaria per consentire all'Ufficio di svolgere efficacemente le sue mansioni. Tale assistenza comprende, in particolare, l'assistenza fornita dalle autorità nazionali competenti conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8, paragrafi 2 e 3.

    3.   L'Ufficio può chiedere l'assistenza dei servizi di coordinamento antifrode nel quadro delle attività di coordinamento svolte in conformità dell'articolo 12 ter, compresi, se del caso, la cooperazione orizzontale e lo scambio di informazioni tra i servizi di coordinamento antifrode.

    Articolo 12 ter

    Attività di coordinamento

    1.   A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, l'Ufficio può organizzare e agevolare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché, conformemente agli accordi di cooperazione e mutua assistenza e agli altri strumenti giuridici in vigore, le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali. A tal fine, le autorità partecipanti e l'Ufficio possono raccogliere, analizzare e scambiare informazioni, comprese informazioni operative. Su richiesta di tali autorità, il personale dell'Ufficio può accompagnare le autorità competenti durante l'esercizio delle loro attività di indagine. Si applicano l'articolo 6, l'articolo 7, paragrafi 6 e 7, l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 10.

    2.   L'Ufficio può redigere una relazione sulle attività di coordinamento svolte e trasmetterla, se del caso, alle autorità nazionali competenti e alle istituzioni, agli organi e agli organismi interessati.

    3.   Il presente articolo si applica fatto salvo l'esercizio, da parte dell'Ufficio, delle competenze conferite alla Commissione nelle disposizioni specifiche che disciplinano la mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e la cooperazione tra queste e la Commissione.

    3 bis.     Gli obblighi di mutua assistenza amministrativa ai sensi del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio  (18) e del regolamento (UE) n. 608/2013 del Consiglio  (19) si applicano anche alle attività di coordinamento relative ai Fondi strutturali e d'investimento europei a norma del presente articolo. [Em. 99]

    4.   L'Ufficio può partecipare alle squadre investigative comuni istituite conformemente al diritto dell'Unione applicabile e procedere, in tale ambito, allo scambio delle informazioni operative ottenute a norma del presente regolamento.

    Articolo 12 quater

    Comunicazione all'EPPO di qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la propria competenza

    1.   L'Ufficio comunica all'EPPO senza indebito ritardo qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la propria competenza in conformità dell'articolo 22 e dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, del capo IV del regolamento (UE) 2017/1939. La segnalazione avviene in qualsiasi momento non appena possibile , prima o nel corso delle indagini dell'Ufficio. [Em. 100]

    2.   La segnalazione contiene, come minimo, una descrizione dei fatti e le informazioni di cui dispone l'Ufficio , compresa una valutazione del danno reale o potenziale, qualora l'Ufficio disponga di tali informazioni, la possibile qualificazione giuridica e qualsiasi informazione disponibile riguardo alle potenziali vittime, agli indagati e a qualsiasi altra persona coinvolta. Assieme alla segnalazione, l'Ufficio trasmette all'EPPO qualsiasi altra informazione pertinente sul caso di cui sia a conoscenza. [Em. 101]

    3.   L'Ufficio non è tenuto a segnalare all'EPPO accuse manifestamente infondate.

    Laddove le informazioni ricevute dall'Ufficio non comprendano gli elementi di cui al paragrafo 2 e non sia in corso un'indagine dell'Ufficio, quest'ultimo può procedere a una valutazione preliminare delle accuse. La valutazione viene effettuata senza indugio e comunque entro due mesi dal ricevimento delle informazioni. Nel corso di tale valutazione si applicano l'articolo 6 e l'articolo 8, paragrafo 2. L'Ufficio si astiene dall'attuare misure che possano compromettere eventuali indagini future dell'EPPO. [Em. 102]

    Se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, in seguito alla valutazione preliminare l'Ufficio effettua la segnalazione all'EPPO.

    4.   Se la condotta di cui al paragrafo 1 viene riscontrata nel corso di un'indagine dell'Ufficio e l'EPPO avvia un'indagine in seguito alla segnalazione, l'Ufficio interrompe la propria indagine sugli stessi fatti, tranne nei casi di cui agli articoli 12 sexies o 12 septies.

    Ai fini dell'applicazione del primo comma, conformemente all'articolo 12 octies, paragrafo 2, l'Ufficio verifica tramite il sistema automatico di gestione dei fascicoli dell'EPPO se quest'ultima stia conducendo un'indagine. L'Ufficio può chiedere ulteriori informazioni all'EPPO, la quale risponde a tale richiesta entro dieci giorni lavorativi.

    5.   Le istituzioni, gli organi e gli organismi possono chiedere all'Ufficio di effettuare una valutazione preliminare delle accuse segnalate loro. Ai fini di tali richieste, si applica il paragrafo 3 applicano mutatis mutandis i paragrafi da 1 a 4. L'Ufficio informa l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato dei risultati della valutazione preliminare, salvo laddove la comunicazione di tali informazioni possa compromettere un'indagine svolta dall'Ufficio o dall'EPPO. [Em. 103]

    6.   Qualora, in seguito alla segnalazione all'EPPO in conformità del presente articolo, l'Ufficio chiuda la propria indagine, l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11 non si applicano.

    Articolo 12 quinquies

    Non sovrapposizione delle indagini

    1.    Il direttore generale non avvia un'indagine ai sensi dell'articolo 5 , e interrompe un'indagine in corso, se l'EPPO sta svolgendo un'indagine sugli stessi fatti, tranne nei casi di cui agli articoli 12 sexies e 12 septies. Il direttore generale informa l'EPPO in merito a ciascuna decisione relativa al mancato avvio o all'interruzione adottata per tali motivi. [Em. 104]

    Ai fini dell'applicazione del primo comma, conformemente all'articolo 12 octies, paragrafo 2, l'Ufficio verifica tramite il sistema automatico di gestione dei fascicoli dell'EPPO se quest'ultima stia conducendo un'indagine. L'Ufficio può chiedere ulteriori informazioni all'EPPO, la quale risponde a tale richiesta entro dieci giorni lavorativi. Tale termine può essere prorogato in casi eccezionali secondo le modalità da stabilire negli accordi di lavoro di cui all'articolo 12 octies, paragrafo 1. [Em. 105]

    Qualora l'Ufficio chiuda la propria indagine ai sensi del primo comma, l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11 non si applicano. [Em. 106]

    1 bis.     Su richiesta dell'EPPO, l'Ufficio si astiene dal compiere determinati atti o adottare misure che possano compromettere un'indagine o un'azione penale condotta dall'EPPO. Quando i motivi che giustificano tale richiesta non sussistono più, l'EPPO ne informa l'Ufficio senza indebito ritardo. [Em. 107]

    1 ter.     Qualora l'EPPO chiuda o interrompa un'indagine in relazione alla quale aveva ricevuto informazioni dal direttore generale ai sensi del paragrafo 1 e che è pertinente per l'esercizio del mandato dell'Ufficio, ne informa l'Ufficio senza indebito ritardo e può presentare raccomandazioni sul seguito da dare alle indagini amministrative. [Em. 108]

    Articolo 12 sexies

    Sostegno dell'Ufficio all'EPPO

    1.   Nel corso di un'indagine condotta dall'EPPO, e su richiesta di quest'ultima a norma dell'articolo 101, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939, l'Ufficio, conformemente al proprio mandato, sostiene o integra l'attività dell'EPPO, in particolare:

    a)

    fornendo informazioni, analisi (comprese analisi forensi), competenze e sostegno operativo;

    b)

    facilitando il coordinamento delle azioni specifiche delle autorità nazionali amministrative competenti e degli organi dell'Unione;

    c)

    conducendo indagini amministrative.

    2.    Una richiesta a norma del paragrafo 1, la richiesta viene trasmessa per iscritto e precisa almeno:

    a)

    le informazioni sull'indagine dell'EPPO nella misura in cui siano pertinenti ai fini della richiesta;

    b)

    la misura o le misure che l'EPPO chiede all'Ufficio di attuare e,;

    c)

    se del caso, il calendario previsto a tal fine.;

    d)

    Nella misura in cui siano pertinenti ai propri fini, la richiesta contiene informazioni sull'indagine dell'EPPO. eventuali istruzioni a norma del paragrafo 2 bis.

    Se necessario, l'Ufficio può chiedere informazioni supplementari. [Em. 109]

    2 bis.     Al fine di tutelare l'ammissibilità delle prove nonché i diritti fondamentali e le garanzie procedurali, laddove, su richiesta dell'EPPO, l'Ufficio attui misure di sostegno o complementari a norma del presente articolo, l'EPPO può incaricare l'Ufficio di applicare norme più elevate in materia di diritti fondamentali, garanzie procedurali e protezione dei dati rispetto a quelle previste dal presente regolamento. A tal fine, specifica in dettaglio i requisiti formali e le procedure da applicare.

    In assenza di tali indicazioni specifiche dell'EPPO, alle misure attuate dall'Ufficio a norma del presente articolo si applicano mutatis mutandis il capo VI (garanzie procedurali) e il capo VIII (protezione dei dati) del regolamento (UE) 2017/1939. [Em. 110]

    Articolo 12 septies

    Indagini complementari

    1.   In casi debitamente giustificati in cui l'EPPO stia svolgendo un'indagine, se il direttore generale ritiene opportuno che sia avviata o proseguita un'indagine conformemente al mandato dell'Ufficio al fine di agevolare l'adozione di misure cautelari o di misure finanziarie, disciplinari o amministrative, l'Ufficio informa l'EPPO per iscritto, specificando la natura e le finalità dell'indagine e chiedendo il consenso scritto dell'EPPO all'avvio di un'indagine complementare . [Em. 111]

    Entro 30 20 giorni lavorativi dal ricevimento di tali informazioni l'EPPO può opporsi dà il proprio consenso oppure si oppone all'avvio o al proseguimento di un'indagine o al compimento di determinati atti qualsiasi atto ad essa relativi relativo , qualora ciò risulti necessario per evitare di compromettere la propria indagine o azione penale e fino a quando sussistano tali motivi. In situazioni debitamente giustificate, l'EPPO può prorogare il termine di ulteriori 10 giorni lavorativi, informandone l'Ufficio.

    Qualora l'EPPO si opponga, l'Ufficio non avvia un'indagine complementare. In tal caso, quando i motivi che giustificano l'obiezione non sussistono più, l'EPPO ne informa l'Ufficio senza indebito ritardo. [Em. 112]

    Qualora l'EPPO non vi si opponga entro i termini stabiliti al comma precedente dia il proprio consenso , l'Ufficio può avviare o proseguire un'indagine, che svolge in stretta consultazione con l'EPPO. [Em. 113]

    Qualora l'EPPO non risponda entro il termine di cui al secondo comma, l'Ufficio può avviare consultazioni con essa al fine di adottare una decisione entro 10 giorni. [Em. 114]

    L'Ufficio sospende o interrompe la propria indagine, o si astiene dal compiere determinati atti ad essa relativi, se l'EPPO vi si oppone successivamente per le stesse ragioni di cui al secondo comma.

    2.   Qualora, in risposta a una richiesta di informazioni presentata in conformità dell'articolo 12 quinquies, l'EPPO comunichi all'Ufficio che non sta svolgendo alcuna indagine e successivamente avvii un'indagine sugli stessi fatti, ne informa senza indugio l'Ufficio. Se, dopo aver ricevuto tali informazioni, il direttore generale ritiene che l'indagine avviata dall'Ufficio debba proseguire al fine di agevolare l'adozione di misure cautelari o di misure finanziarie, disciplinari o amministrative, si applica il paragrafo 1.

    Articolo 12 octies

    Accordi di lavoro e scambio di informazioni con l'EPPO

    1.   Ove necessario per agevolare la cooperazione con l'EPPO di cui all'articolo 1, paragrafo 4 bis, l'Ufficio conclude accordi amministrativi con l'EPPO. Tali accordi di lavoro possono stabilire modalità pratiche per lo scambio di informazioni, compresi dati personali, informazioni operative, strategiche o tecniche e informazioni classificate , nonché l'istituzione di piattaforme informatiche, compreso un approccio comune agli aggiornamenti e alla compatibilità del software . Essi comprendono disposizioni particolareggiate sullo scambio continuo di informazioni durante il ricevimento e la verifica delle accuse al fine di determinare le competenze nelle indagini svolte da parte di entrambi gli uffici. Essi comprendono inoltre disposizioni sul trasferimento di prove tra l'Ufficio e l'EPPO, nonché disposizioni sulla ripartizione delle spese.

    Prima dell'adozione degli accordi di lavoro con l'EPPO, il direttore generale invia per conoscenza il progetto al Garante europeo della protezione dei dati, al comitato di vigilanza e al Parlamento europeo. Il Garante europeo della protezione dei dati e il comitato di vigilanza formulano i propri pareri senza indugio. [Em. 115]

    2.   L'Ufficio ha accesso indiretto, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo, alle informazioni contenute nel sistema di gestione dei fascicoli dell'EPPO. Quando è riscontrata una corrispondenza tra i dati inseriti dall'Ufficio nel sistema di gestione dei fascicoli e quelli detenuti dall'EPPO, ne è data notizia sia all'EPPO che all'Ufficio. L'Ufficio adotta misure adeguate a consentire che l'EPPO abbia accesso, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo, alle informazioni contenute nel suo sistema di gestione dei fascicoli."

    Ciascun accesso indiretto alle informazioni contenute nel sistema di gestione dei fascicoli dell'EPPO da parte dell'Ufficio è effettuato solo nella misura necessaria per lo svolgimento delle funzioni dell'Ufficio quali definite dal presente regolamento ed è debitamente giustificato e convalidato tramite una procedura interna istituita dall'Ufficio. L'Ufficio conserva un registro di tutti gli accessi al sistema di gestione dei fascicoli dell'EPPO. [Em. 116]

    2 bis.     Il Direttore generale dell'Ufficio e il Procuratore capo europeo si incontrano almeno una volta all'anno per discutere le questioni di interesse comune.» [Em. 117]

    12 bis)

    l'articolo 15 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Il comitato di vigilanza sorveglia, in particolare, gli sviluppi relativi all'applicazione delle garanzie procedurali e alla durata delle indagini.»; [Em. 118]

    b)

    al paragrafo 1, il quinto comma è sostituito dal seguente:

    «Al comitato di vigilanza è consentito l'accesso a tutte le informazioni e alla documentazione che ritenga necessarie per l'adempimento delle sue mansioni, comprese relazioni e raccomandazioni sulle indagini chiuse e i casi archiviati, senza tuttavia interferire con lo svolgimento delle indagini in corso e nel rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e protezione dei dati.»; [Em. 119]

    c)

    al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Il comitato di vigilanza designa il proprio presidente. Esso adotta il proprio regolamento interno che è sottoposto per conoscenza, prima dell'adozione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Garante europeo della protezione dati. Le riunioni del comitato di vigilanza sono convocate su iniziativa del suo presidente o del direttore generale. Il comitato di vigilanza si riunisce almeno dieci volte l'anno. Il comitato di vigilanza adotta le proprie decisioni con la maggioranza dei membri che lo compongono. Il suo segretariato è assicurato dalla Commissione in stretta collaborazione con il comitato di vigilanza. Prima di nominare i membri del personale del segretariato, il comitato di vigilanza è consultato e si tiene conto delle sue osservazioni. Il segretariato agisce su istruzione del comitato di vigilanza e in modo indipendente dalla Commissione. Fatto salvo il controllo sul bilancio del comitato di vigilanza e sul relativo segretariato, la Commissione non interferisce con le funzioni di controllo del comitato di vigilanza.»; [Em. 120]

    13)

    L'articolo 16 è così modificato:

    -a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.     Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione incontrano una volta l'anno il direttore generale per uno scambio di opinioni a livello politico al fine di discutere la politica dell'Ufficio in merito ai metodi di prevenzione e di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita o irregolarità lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Il comitato di vigilanza partecipa allo scambio di opinioni. Il Procuratore capo europeo è invitato a partecipare allo scambio di opinioni. Rappresentanti della Corte dei conti, di Eurojust e/o Europol possono essere invitati a partecipare in casi specifici, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del direttore generale o del comitato di vigilanza.»; [Em. 121]

    a)

    al paragrafo 1, la terza frase è sostituita dalla seguente:

    «Rappresentanti della Corte dei conti, dell'EPPO, di Eurojust e/o Europol possono essere invitati a partecipare in casi specifici, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del direttore generale o del comitato di vigilanza.»; [Em. 122]

    a bis)

    al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «2.     Lo scambio di opinioni può riguardare qualsiasi argomento su cui concordano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. Più in particolare, lo scambio di opinioni può riguardare:»; [Em. 123]

    b)

    al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

    «d)

    il quadro delle relazioni tra l'Ufficio e le istituzioni, organi e organismi, in particolare l'EPPO , e le misure adottate in merito alle relazioni finali d'indagine dell'Ufficio e altre informazioni trasmesse dall'Ufficio; [Em. 124]

    b bis)

    al paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    «e)

    il quadro delle relazioni tra l'Ufficio e le autorità competenti degli Stati membri e le misure adottate dalle autorità competenti degli Stati membri in merito alle relazioni finali d'indagine dell'Ufficio e altre informazioni trasmesse dall'Ufficio;» [Em. 125]

    b ter)

    è aggiunto un nuovo paragrafo:

    «4 bis.     A rotazione il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione presiedono lo scambio di opinioni.». [Em. 126]

    14)

    l'articolo 17 è così modificato:

    -a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.     L'Ufficio è posto sotto la direzione di un direttore generale. Il direttore generale è nominato dalla Commissione conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2. Il mandato del direttore generale ha una durata di sette anni e non è rinnovabile. Il direttore generale è assunto in qualità di agente temporaneo a norma dello statuto.»; [Em. 127]

    -a bis)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.     Ai fini della nomina di un nuovo direttore generale, la Commissione pubblica un invito a presentare candidature nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale pubblicazione è effettuata al più tardi sei mesi prima della scadenza del mandato del direttore generale in carica. Previo parere favorevole del comitato di vigilanza in merito alla procedura di selezione applicata dalla Commissione, quest'ultima stabilisce un elenco di candidati in possesso dei requisiti prescritti. Il direttore generale è designato di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione ed è successivamente nominato da quest'ultima.»; [Em. 128]

    a)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Il direttore generale non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo nell'adempimento delle sue funzioni relative all'avvio ed allo svolgimento delle indagini esterne ed interne o delle attività di coordinamento, oppure alla stesura delle relative relazioni. Qualora il direttore generale ritenga che una misura adottata dalla Commissione comprometta la sua indipendenza, ne informa immediatamente il comitato di vigilanza e decide se presentare o meno ricorso contro la Commissione davanti alla Corte di giustizia.»; [Em. 129]

    a bis)

    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.     Il direttore generale riferisce regolarmente, e almeno una volta all'anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti sulle conclusioni delle indagini svolte dall'Ufficio, sulle misure adottate, sulle difficoltà incontrate e sul seguito dato dall'Ufficio alle raccomandazioni formulate dal comitato di vigilanza in conformità dell'articolo 15, nel rispetto della riservatezza delle indagini e dei diritti legittimi delle persone interessate e degli informatori, nonché, ove opportuno, della normativa nazionale applicabile ai procedimenti giudiziari.

    La relazione annuale comprende inoltre una valutazione del livello di cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi, con particolare riguardo all'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2 e paragrafo 6 bis.»; [Em. 130]

    a ter)

    è aggiunto il paragrafo 4 bis:

    «4 bis.     Su richiesta del Parlamento europeo, nell'ambito dei suoi diritti di controllo del bilancio, il direttore generale può fornire informazioni in merito alle attività dell'Ufficio, nel rispetto della riservatezza delle indagini e dei procedimenti di seguito. Il Parlamento europeo garantisce la riservatezza delle informazioni fornite a norma del presente paragrafo.» [Em. 131]

    a quater)

    al paragrafo 5, il primo comma è soppresso; [Em. 132]

    b)

    al paragrafo 5, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    dei casi in cui le informazioni siano state trasmesse alle autorità giudiziarie degli Stati membri e o all'EPPO;»; [Em. 133]

    b bis)

    al paragrafo 5, terzo comma, è inserita la lettera seguente:

    «b bis)

    dei casi archiviati;»; [Em. 134]

    b ter)

    il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

    «7.     Il direttore generale predispone una procedura consultiva e di controllo interna, compreso un controllo di legalità, riguardante tra l'altro il rispetto delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali delle persone interessate e dei testimoni e del diritto nazionale degli Stati membri interessati, con particolare riferimento all'articolo 11, paragrafo 2. Il controllo di legalità è effettuato da esperti di diritto e di procedure investigative dell'Ufficio in possesso delle qualifiche per esercitare una funzione giudiziaria in uno Stato membro. Il parere di questi esperti viene allegato alla relazione finale d'indagine.»; [Em. 135]

    b quater)

    il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

    «8.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 bis relativi all'adozione di un codice procedurale per le indagini cui il personale dell'Ufficio deve attenersi. Gli atti delegati riguardano in particolare:

    a)

    le prassi da seguire nell'attuazione del mandato e dello statuto dell'Ufficio;

    b)

    le regole particolareggiate che disciplinano le procedure d'indagine e le azioni investigative permesse;

    c)

    i legittimi diritti delle persone interessate;

    d)

    le garanzie procedurali;

    d bis)

    le disposizioni in materia di tutela dei dati e le politiche in materia di comunicazione e di accesso ai documenti;

    d ter)

    le disposizioni in materia di controllo di legalità e i mezzi di ricorso disponibili per gli interessati;

    (d quater)

    le relazioni con l'EPPO.

    Durante i lavori preparatori la Commissione consulta il comitato di vigilanza e il Garante europeo della protezione dei dati.

    Qualsiasi atto delegato adottato conformemente al presente paragrafo è pubblicato a titolo informativo sul sito Internet dell'Ufficio in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.»; [Em. 136]

    c)

    al paragrafo 8, primo comma, è aggiunta la lettera e) seguente:

    «e)

    relazioni con l'EPPO.» [Em. 137]

    c bis)

    al paragrafo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Prima di irrogare una sanzione disciplinare nei confronti del direttore generale o revocare la sua immunità, la Commissione consulta il comitato di vigilanza.»; [Em. 138]

    14 bis)

    l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 19

    Relazione di valutazione e revisione

    Non oltre cinque anni dalla data determinata in conformità dell'articolo 120, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1939, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'applicazione e sull'impatto del presente regolamento, in particolare in merito all'efficacia e all'efficienza della cooperazione tra l'Ufficio e l'EPPO. Tale relazione è accompagnata da un parere del comitato di vigilanza.

    Entro due anni dalla presentazione della relazione di valutazione, a norma del primo comma, la Commissione presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio volta a modernizzare il quadro dell'Ufficio, comprese norme aggiuntive o più dettagliate relative alla costituzione dell'Ufficio, alle sue funzioni o alle procedure applicabili alle sue attività, con particolare riferimento alla sua cooperazione con l'EPPO, alle indagini transfrontaliere e alle indagini in Stati membri che non partecipano all'EPPO.»; [Em. 139]

    14 ter)

    è inserito un nuovo articolo 19 bis:

    «Articolo 19 bis

    Esercizio della delega

    1.     Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.     Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal … (data di entrata in vigore del presente regolamento). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima del termine del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima del termine di ciascun periodo.

    3.     La delega di potere di cui all'articolo 17, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.     Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.».[Em. 140]

    Articolo 2

    1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    2.   Gli articoli da 12 quater a 12 septies di cui all'articolo 1, punto 12, si applicano a decorrere dalla data stabilita conformemente all'articolo 120, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1939.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a …, il

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    Per il Consiglio

    Il presidente


    (1)  GU C 42 dell'1.2.2019, pag. 1.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019.

    (3)  Direttiva (EU) 2017/1371del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

    (4)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

    (5)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

    (6)  COM(2017)0589. La relazione era accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD(2017)0332) e da un parere del comitato di vigilanza dell'Ufficio (parere n. 2/2017).

    (7)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

    (8)  L'articolo 129 sarà inserito nel regolamento (UE) 2018/XX del Parlamento europeo e del Consiglio (il nuovo regolamento finanziario), sul quale è stato raggiunto un accordo politico e che dovrebbe essere adottato nei prossimi mesi.

    (9)  Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

    (10)   Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

    (11)  Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

    (12)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

    (13)  GU C …

    (14)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (“EPPO”) (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

    (15)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

    (16)  L'articolo 32 bis, paragrafo 3, sarà inserito nella direttiva (UE) 2015/849 dalla direttiva (UE) 2018/XX del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/849, sulla quale è stato raggiunto un accordo politico il 19 dicembre 2017 e che dovrebbe essere adottata nei prossimi mesi.

    (17)  Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

    (18)   Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 082 del 22.3.1997, pag. 1).

    (19)   Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15).


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