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Document 62019CA0649

    Causa C-649/19: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di IR (Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Articoli da 4 a 7 – Comunicazione dei diritti di cui agli allegati I e II – Decisione quadro 2002/584/GAI – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Comunicazione dei diritti al momento dell’arresto – Diritto di essere informato dell’accusa – Diritto di accesso alla documentazione del fascicolo – Persona arrestata in base ad un mandato d’arresto europeo nello Stato membro di esecuzione)

    GU C 88 del 15.3.2021, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.3.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 88/10


    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di IR

    (Causa C-649/19) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva 2012/13/UE - Articoli da 4 a 7 - Comunicazione dei diritti di cui agli allegati I e II - Decisione quadro 2002/584/GAI - Diritto all’informazione nei procedimenti penali - Comunicazione dei diritti al momento dell’arresto - Diritto di essere informato dell’accusa - Diritto di accesso alla documentazione del fascicolo - Persona arrestata in base ad un mandato d’arresto europeo nello Stato membro di esecuzione)

    (2021/C 88/11)

    Lingua processuale: il bulgaro

    Giudice del rinvio

    Spetsializiran nakazatelen sad

    Parte nel procedimento penale principale

    IR

    Con l’intervento di: Spetsializirana prokuratura

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 4, in particolare il suo paragrafo 3, l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che i diritti ivi previsti non sono applicabili alle persone arrestate ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo.

    2)

    Dall’esame della terza e della quarta questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, alla luce degli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


    (1)  GU C 413 del 9.12.2019.


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