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Document 52020XC0819(04)

    Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 2020/C 274/08

    C/2020/5581

    GU C 274 del 19.8.2020, p. 8–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.8.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 274/8


    Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

    (2020/C 274/08)

    La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), entro tre mesi dalla data di pubblicazione.

    DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

    Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

    «MONTI IBLEI»

    n. UE: PDO-IT-1521-AM03 – 14.3.2018

    DOP (X) IGP ()

    1.   Gruppo richiedente E interesse legittimo

    Consorzio di Tutela dell’olio extravergine d’oliva Monti Iblei con sede presso la C.I.I.A.A. di Ragusa in Piazza Libertà – 97100 Ragusa.

    Il Consorzio di Tutela dell’olio extravergine d’oliva Monti Iblei è costituito dai produttori del Monti Iblei ed è legittimato a presentare domanda di modifica ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12511 del 14.10.2013.

    2.   Stato membro o Paese Terzo

    Italia

    3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

    Denominazione del prodotto

    Descrizione del prodotto

    Zona geografica

    Prova dell’origine

    Metodo di produzione

    Legame

    Etichettatura

    Altro: Sono stati inseriti gli articoli relativi: all’organismo di controllo non presente nel disciplinare vigente e il confezionamento.

    4.   TIPO DI MODIFICA

    ☒ Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

    ☐ Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

    5.   MODIFICHE

    Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione.

    Utilizzo della denominazione «M onti Ible i »

    La modifica riguarda l’articolo 1 del disciplinare, punto 4.2 della Scheda riepilogativa, attuale punto 3.2 del documento unico e 3.6 sempre del documento unico.

    Èstata introdotta la possibilità di utilizzare la denominazione «Monti Iblei» per tutta la produzione ottenuta nella zona geografica delimitata, eliminando l’obbligo di usare le menzioni geografiche aggiuntive.

    Nel disciplinare vigente è scritto:

    «La denominazione di origine protetta “Monti Iblei”, obbligatoriamente accompagnata anche da una delle seguenti menzioni geografiche: “Monte Lauro”, “Val d’Anapo”, “Val Tellaro”, “Frigintini”, “Gulfi”, “Valle dell’Irminio”, “Calatino”, “Trigona-Pancali”, è riservata all’olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.»,

    si è scritto:

    «La denominazione di origine protetta “Monti Iblei”, facoltativamente accompagnata anche da una delle seguenti menzioni geografiche: “Monte Lauro”, “Val d’Anapo”, “Val Tellaro”, “Frigintini”, “Gulfi”, “Valle dell’Irminio”, “Calatino”, “Trigona-Pancali”, è riservata all’olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.»

    Tale modifica risponde ad una esigenza ormai molto sentita dai produttori. Al momento della registrazione della denominazione Monti Iblei la commercializzazione del prodotto avveniva in mercati locali o al massimo sul territorio nazionale dove assume importanza l’utilizzo delle menzioni geografiche aggiuntive.

    Negli ultimi anni si è assistito ad un incremento del prodotto che viene venduto sui mercati internazionali. Pertanto ai fini della presentazione del prodotto e della sua promozione è molto più efficace utilizzare la denominazione «Monti Iblei» senza dover necessariamente aggiungere le menzioni geografiche aggiuntive. Tale facoltà viene comunque lasciata alla libera scelta dell’operatore.

    Descrizione del prodotto

    La modifica riguarda l’articolo 6 del disciplinare punto 4.2 della Scheda riepilogativa attuale punto 3.2 del documento unico.

    In coerenza con la modifica precedente si propone un’unica caratteristica al consumo che, per quanto riguarda la valutazione organolettica, fa riferimento al metodo COI e al programma di gestione ufficiale delle sedute di Panel Test.

    Per quanto riguarda il colore si è deciso di eliminarlo in quanto non è più considerato un parametro indicativo della qualità dell’olio.

    Per quanto riguarda l’odore e il sapore oggi vengono identificati rispettivamente con il termine «fruttato» e con la dicitura «amaro e piccante», e classificati con una scala da 0 a 10.

    Per quanto riguarda la valutazione chimica i parametri indicati nel disciplinare vigente sono già abbastanza omogenei.

    Il numero dei perossidi e i polifenoli totali sono rimasti invariati.

    Nel disciplinare vigente l’acidità massima totale varia da 0,5 a 0, 65 a seconda della menzione geografica aggiuntiva che accompagna la denominazione Monti Iblei.

    Si propone per la denominazione «Monti Iblei» il valore dell’acidità massima totale espressa in acido oleico max 0,5 % che corrisponde al valore più restrittivo indicato nel disciplinare vigente.

    Per quanto riguarda i valori di K 232 e K270, che nel disciplinare vigente sono: K232 ≤ 2,20; K 270 ≤ 0,18;

    sono stati modificati come di seguito riportati:

    K232 ≤ 2,5; K 270 ≤ 0,22;

    Tale modifica scaturisce dal fatto che anni di analisi chimiche dell’olio DOP «Monti Iblei», hanno evidenziato che alcune varietà previste, durante il periodo dei 18 mesi di durata dell’olio, influenzano il valore K, portandolo in taluni casi a livelli leggermente superiori rispetto a quelli indicati dal vigente disciplinare (ma sempre entro il limite previsto dalla norma).

    Pertanto dove è scritto:

    1.

    All’atto del confezionamento l’olio extravergine d’oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei» accompagnata dalla menzione geografica «Monte Lauro», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

     

    Color e: verde;

     

    odore: di fruttato medio verde;

     

    sapore: fruttato con sensazione media di piccante;

     

    acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

     

    numero perossidi < o = 12 meqO2/kg;

    ·

    K232 < o = 2.20;

    ·

    K270 < o = 0.18;

     

    polifenoli totali > o = 120 p.p.m.

    2.

    All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val d’Anapo», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

     

    colore: verde;

     

    odore: di fruttato leggero verde;

     

    sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;

     

    acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0.5 per 100 grammi di olio;

     

    numero perossidi: < o = 12 meqO2/Kg;

    ·

    K232 < o = 2,20;

    ·

    K270 < o = 0,18;

     

    polifenoli totali > o = 120 p.p.m.

    3.

    All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val Tellaro» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

     

    colore: verde

     

    odore: di fruttato medio verde;

     

    sapore: fruttato con sensazione media di piccante;

     

    acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

     

    numero perossidi: > o = 12 meqO2/Kg;

    ·

    K232: < o = 2,20;

    ·

    K270: < o = 0,18;

     

    polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.

    4.

    All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Frigintini» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

     

    colore: verde;

     

    odore: di fruttato intenso verde;

     

    sapore: fruttato con sensazione media di piccante.

     

    acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

     

    numero perossidi: < o = 12 meqO2/Kg;

    ·

    K232: < o = 2,20;

    ·

    K270: < o = 0,18;

     

    polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.

    5.

    All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Gulfi» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

     

    colore: verde;

     

    odore: di fruttato intenso verde;

     

    sapore: fruttato con sensazione media di piccante;

     

    acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

     

    numero perossidi: < o = 12 meqO2/Kg;

    ·

    K232: < o = 2,20;

    ·

    K270: < o = 0,18;

     

    polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.

    6.

    All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Valle dell’Irminio» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

     

    colore: verde;

     

    odore: di fruttato leggero verde;

     

    sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;

     

    acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;

     

    numero perossidi: < o = 12 meqO2/Kg;

    ·

    K232: < o = 2,20;

    ·

    K270: < o = 0,18;

     

    polifenoli totali: >= 120 p.p.m.

    7.

    All’atto.dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Calatino» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

     

    colore: verde;

     

    odore: di fruttato leggero verde;

     

    sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante.

     

    acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;

     

    numero perossidi: < o = 12 meqO2/Kg.

    ·

    K232: < o = 2,20;

    ·

    K270: < o = 0,18;

     

    polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.

    8.

    All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Trigona-Pancali» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

     

    colore: verde;

     

    odore: di fruttato medio verde;

     

    sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;

     

    acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

     

    numero perossidi: < o = 12 meqO2/Kg.

    ·

    K232: < o = 2,20

    ·

    K270: < o = 0,18

     

    polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.

    9.

    Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

    si è scritto:

    «All’atto del confezionamento l’olio extravergine d’oliva a denominazione di origine protetta “Monti Iblei” deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

    Valutazione chimica

    Acidità (espressa in acido oleico): max 0,5 %;

    Numero di perossidi max: ≤ 12 MeqO2/Kg;

    K232 ≤ 2,5;

    K270 ≤ 0,22;

    Polifenoli totali ≥ 120 ppm.

    Delta-K ≤ 0,01;

    Valutazione Organolettica

    Intervallo di mediana min. max.

    Fruttato di oliva maturo > 2, ≤ 6;

    Fruttato di oliva verde > 2, ≤ 8;

    Amaro > 2, ≤ 6;

    Piccante > 2, ≤ 8;

    Erba e/o Pomodoro e/o carciofo > 2, ≤ 8;

    La mediana dei difetti deve essere = 0.

    Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.».

    Zona geografica

    La modifica riguarda l’articolo 3 del disciplinare punto 4.3 della Scheda riepilogativa attuale punto 4 del documento unico

    È stato inserito il comune di Avola nella provincia di Siracusa e i comuni di Mirabella Imbaccari e Scordia in provincia di Catania, in quanto sono stati riscontrati i requisiti storici ed agronomici per poter far parte della zona geografica di produzione dell’olio «Monti Iblei». Inoltre per adeguare il disciplinare del Monti Iblei al principio di unicità dell’area di riferimento della DOP è stato ricompreso nella zona geografica l’intero comune di Carlentini, presente nel disciplinare vigente per una sola parte.

    Al momento della registrazione tali zone erano rimaste fuori dalla zona geografica delimitata in quanto la produzione di olio in queste aree era rivolta prevalentemente per l’autoconsumo e pertanto i produttori di questi comuni non erano interessati a far parte della DOP. Negli ultimi anni si è assistito ad una riscoperta in queste zone dell’attività dell’olivicoltura da parte soprattutto di giovani imprenditori e pertanto tali territori che per continuità geografica, storica e agronomica hanno le stesse caratteristiche della zona geografica e che producono un olio con le stesse caratteristiche del Monti Iblei sono stati inseriti nella zona di produzione.

    Si è di conseguenza riperimetrata la zona geografica che delimita l’uso facoltativo delle menzioni geografiche aggiuntive interessate all’allargamento della zona geografica.

    In particolare è stata riperimetrata:

    l’area relativa alla zona del Monte Iblei accompagnata dalla menzione geografia aggiuntiva «Val Tellaro» per l’inserimento del comune di Avola;

    l’area relativa alla zona del Monte Iblei accompagnata dalla menzione geografia aggiuntiva «Calatino» per l’allargamento ai comuni di Mirabella e Imbaccari;

    l’area relativa alla zona del Monte Iblei accompagnata dalla menzione geografia aggiuntiva «Trigonia Pancali» per l’allargamento ai comuni di Scordia e Carlentini.

    Inoltre si è provveduto a correggere alcune imprecisioni definendo limiti certi basati principalmente su confini amministrativi, viabilità principale, corsi idrici maggiori ecc. ed evitando, laddove possibile, riferimenti a viabilità interpoderale, strutture commerciali. Infatti nella descrizione della zona geografica per definire in maniera dettagliata i confini delle varie sottozone corrispondenti alle varie menzioni geografiche aggiuntive nella versione vigente sono stati utilizzati riferimenti a case private, a strade interpoderali, a strutture commerciali ecc. che nel tempo hanno creato in sede di controllo alcune contestazioni in quanto non univocamente interpretate.

    Pertanto dove è scritto:

    1.

    La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva di cui all’Articolo 1 comprende, nell’ambito del territorio amministrativo delle province di Siracusa, Ragusa e Catania, i territori olivati dei sotto elencati comuni atti a conseguire le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione:

     

    Siracusa: Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino.

     

    Ragusa: Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria.

     

    Catania: Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mineo, S. Michele di Ganzaria, Vizzini.

    2.

    La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Monte Lauro», comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla.

    3.

    La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val d’Anapo», comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Canicattini Bagni, Floridia, Noto, Palazzolo Acreide, Siracusa, Solarino, Sortino.

    Tale territorio è così delimitato: da una linea che, partendo a nord del punto di incontro fra i territori comunali di Sortino, Ferla e Carlentini, segue in direzione est il confine dei comuni di Carlentini e Melilli fino all’intersezione con la SP n. 76 «Diddino-Monte Climiti-Dariazza» dentro il territorio comunale di Siracusa. La linea, dal ponte Diddino, in direzione sud, costeggia la riva destra del fiume Anapo fino alla stradella interpoderale che collega le case Palazzelli, la masseria Freddura con la SS n. 124; attraversa tale strada al Km 112 e, sempre in direzione sud, si collega con la strada interpoderale che unisce la SS n. 124 con la SP n. 14 «Fusco-Canicattini Bagni-Passo Ladro» al Km 9, collegando la masseria Cardinale, attraverso il vallone Cefalino, con la masseria Papeo, Masseria S.Francesco, Benali di sotto, Masseria Perrota e fondo Busacca. Quindi segue dal Km 9 al Km 11 la SP n. 14, dove prosegue sempre in direzione sud sulla SP n. 12 «Floridia-Grotta Perciata-Cassibile» fino alla strada interpoderale che dalle case Nava porta fino al confine con il territorio di Noto; da qui segue ancora in direzione sud, lungo il confine tra i comuni di Noto e Siracusa fino ad intersecare il fiume Cassibile. Da qui prosegue in direzione ovest-nord lungo il confine tra i comuni di Noto e Avola fino alla SP n. 4 «Avola Manchisi» fino alla intersezione con la SS n. 287 dove coincide con la delimitazione della menzione geografica «Val Tellaro» di cui ne segue il limite in direzione nord abbracciando l’intero territorio del comune di Palazzolo; prosegue lungo il confine tra i comuni di Palazzolo, Giarratana, Buscemi, Cassaro e Ferla ricongiungendosi a nord al punto dove la delimitazione ha avuto inizio.

    4.

    La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei» accompagnata dalla menzione geografica «Val Tellaro», interessa le colline sud-orientali dei Monti Iblei e comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Rosolini, Noto, Ispica, Modica, Pachino.

    Tale territorio è così delimitato: da una linea che partendo a sud, sulla SP n. 49 che da Ispica conduce a Pachino, ed esattamente sul ponte di Passo Corrado segue, in direzione est, lungo la stessa SP fino all’incrocio con la SP n. 100 «Burgio-Luparello», da dove prosegue fino alla trazzera «Burgio-Prevuta» e da qui, verso est, lungo la strada consortile «Coste-S. Ippolito» fino ad arrivare alla SP n. 85 «Marzamemi-Chiaramida» che percorre fino alla strada comunale esterna «Pianetti-Serbatoio»; da qui costeggia il perimetro urbano di Pachino sul lato nord-ovest fino alla strada comunale esterna «via Vecchia-Guastalla» fino ad incontrare la SP n. 85 «Marzamemi Chiaramida» e da qui procede verso est fino all’incrocio con la SP n. 19 «Pachino Noto» che segue in direzione nord fino ad incontrare la linea ferroviaria «Noto Pachino» che costeggia lungo il lato ovest fino a reincontrare la SP n. 19 «Pachino Noto»; segue tale strada in direzione nord fino alla piazzetta «S. Corrado» nel centro urbano di Noto. Da qui, in direzione nord, percorre la SS n. 287 che collega Noto con Palazzolo Acreide fino all’incrocio della stessa strada con il confine tra i comuni di Noto e Palazzolo Acreide, da dove prosegue in direzione ovest lungo il confine tra il comune di Palazzolo Acreide e il comune di Noto fino ad incontrare il fiume Tellaro. Da qui procede in direzione sud lungo il fiume Tellaro fino ad incontrare la SP n. 22 «Prainito-Renna» e percorre la stessa strada fino ad incontrare la SP n. 17 «Favarotta-Ritellini» fino a «Cozza Rose» da dove segue lungo il confine tra le province di Siracusa e Ragusa fino ad arrivare al ponte «Favarotta», da dove continua sulla strada comunale «Commaldo-Superiore» fino al confine tra il comune di Rosolini ed il comune di Ispica, percorre la strada per «Cava d’Ispica» fino alla «Bettola del Capitano», bivio con la SS n. 115, da dove prosegue sulla stessa statale fino all’incrocio di «Beneventano» e poi al bivio per «Zappulla» e poi sulla SP n. 45 «Bugilfezza-Pozzallo» fino alla strada comunale «Graffetta» fino all’incrocio tra i comuni di Pozzallo e Modica segue lungo lo stesso confine in direzione est e lungo il confine tra il comune di Pozzallo ed il comune di Ispica fino ad incrociare la SP n. 46 «Pozzallo-Ispica» che percorre fino all’incrocio con la strada ferrata in contrada «Garzalla» e da qui, lungo la strada comunale esterna denominata «Nardella», si prosegue fino alla «Bufali-Marza» che si percorre fino ad incontrare il ponte sul «Fosso Bufali» e da qui, lungo il «Fosso Bufali», si prosegue fino ad incontrare la SP n. 49 «Ispica-Pachino» che si segue in direzione est fino a giungere al confine con la provincia di Siracusa al «Passo Corrado», punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.

    5.

    La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Frigintini», comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Ragusa, Modica, Rosolini.

    Tale territorio è così delimitato: da una linea che partendo a sud sulla SS n. 115, precisamente dalla «Bettola del Capitano» segue, in direzione nord-est tutto il confine ovest della zona «Val Tellaro» fino al limite di provincia tra Ragusa e Siracusa sito in c. da Cozzo Scozzaria. Qui percorre i confini sud dei territori comunali di Giarratana e Monterosso Almo fino ad incrociare i confini dei territori comunali di Monterosso Almo, Chiaramonte Gulfi e Ragusa, da dove continua lungo il confine comunale di Chiaramonte con Ragusa fino ad intersecare la SP n. 62 che segue fino al bivio Maltempo dove prosegue lungo la SP n. 10 fino alla SS n. 115 fino al centro abitato di Ragusa, da dove prosegue sulla SS n. 115 vecchio tracciato, raggiunge ed oltrepassa il centro abitato di Modica per ricongiungersi alla «Bettola del Capitano», punto da dove la delimitazione ha avuto inizio.

    6.

    La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Gulfi», comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Chiaramonte Gulfi, MonterossoAlmo, Giarratana.

    7.

    La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Valle dell’Irminio», comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Ragusa, Scicli, Comiso, Vittoria, Acate, Modica, Santa Croce Camerina. Tale territorio è così delimitato: da una linea, che, partendo a sud dal bivio di c.da Zappulla, raggiunge in direzione sud la SP Modica-Sampieri e prosegue fino al bivio della strada Scicli-Pozzallo, da dove prosegue sulla strada consortile Guarnieri e giunge alla casa cantoniera della strada provinciale Scicli-Sampieri. Prosegue quindi, lungo la stessa consortile fino a raggiungere la provinciale e il passaggio a livello; continua lungo la ferrovia fino al rione Jungi di Scicli dove imbocca la SP Scicli-Donnalucata fino alla strada consortile «l’Andolina-Piano corvaia-Cudiano» che percorre fino alla SP Scicli-S. Croce Camerina. Da S. Croce Camerina imbocca in direzione nord, la SP per Comiso fino al Km 8 dove continua sulla SP per Vittoria che percorre fino all’incrocio con la nuova strada comunale che, attraversando la Cooperativa Agri Sud», conduce allo stradale Vittoria-Scoglitti; superato l’incrocio prosegue fino allo stradale dell’Alcerito e continua fino allo stradale del Macchione per immettersi sulla strada comunale che conduce alla SS n. 115 e alla ferrovia, da dove prosegue direzione nord-est fino al limite di provincia con Caltanissetta e in direzione est segue tutto il confine con la provincia di Catania fino a raggiungere il confine con la zona «Gulfi» che percorre fino ad incontrare il confine ovest della zona «Frigintini»; segue in direzione sud tutto questo confine fino a ricongiungersi al bivio per Zappulla sulla provinciale Modica-Pozzallo, punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.

    8.

    La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Calatino» comprende tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mineo, Vizzini, S. Michele di Ganzaria, Mazzarone. Tale Territorio‚ è così delimitato: da una linea che a sud segue il confine della provincia di Catania con la provincia di Ragusa e Siracusa fino alla SS 194; a ovest segue il confine della provincia di Catania con la provincia di Caltanissetta e prosegue con il confine del territorio di S. Michele di Ganzaria con il comune di S. Cono a nord segue Fiume Tempio-Pietrarossa-Margherita-Ferro sino alla SS 417 Catania-Gela; a est segue la SS 194 fino al bivio Vizzini scalo, strada provinciale del bivio Vizzini scalo fino alla SS 417, e da qui fino al fiume Ferro.

    9.

    La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Trigona-Pancali», comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni:

     

    Francofonte, Lentini, Carlentini, Melilli, Militello in Val di Catania.

     

    Tale territorio‚ è così delimitato: da una linea che partendo a sud lungo il confine tra i comuni di Melilli e Sortino in corrispondenza della SP n. 30 Sotto «Melilli-Sortino», percorre la stessa provinciale in direzione nord-est, costeggia il lato ovest e nord del centro urbano di Melilli e dalla periferia nord dello stesso comune segue lungo la strada comunale che conduce sulla SP n. 95 «Priolo-Lentini» in prossimità del Km. 151. Prosegue, quindi, sulla stessa provinciale in direzione nord fino al confine tra il comune di Melilli e il comune di Augusta; segue lo stesso confine fino alla trazzera che dalla strada «Costa Arita», procedendo verso nord e costeggiando le case «Rasolo» e le case «Pandolfi» arriva al nuovo confine tra il comune di Melilli e il comune di Augusta; continua lungo lo stesso confine in direzione nord fino ad incontrare il fiume Mulinello. Da qui verso ovest lungo il fiume Mulinello e incontra la SP n. 95 «Priolo-Lentini» in prossimità del Km 140; segue quindi, la stessa provinciale fino alla periferia sud del centro urbano di Carlentini che oltrepassa e prosegue lungo la provinciale che collega i comuni di Carlentini e Lentini; prosegue verso ovest lungo il confine territoriale dei due comuni predetti fino a incontrare il fiume Zena. La linea continua lungo la riva ovest del fiume Zena e procede verso nord fino ad incontrare la SP in prossimità del ponte Reina e la SP che da Lentini va a Scordia. Da qui segue il confine territoriale del comune di Militello in Val di Catania, includendolo in toto, fino ad incontrare il confine territoriale dei comuni di Francofonte, Vizzini e Militello in Val di Catania. Da qui segue confine tra il comune di Francofonte e il comune di Vizzini, tra Francofonte e Buccheri, tra Ferla e Carlentini e prosegue poi lungo il confine tra il comune di Sortino, Carlentini e Melilli fino ad incontrare la SP n. 30 «Sotto Melilli-Sortino» nel punto ove la delimitazione ha avuto inizio,

    è stato scritto:

    «1.

    La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva di cui all’Articolo 1 comprende, nell’ambito del territorio amministrativo delle province di Siracusa, Ragusa e Catania, i territori olivati dei sotto elencati comuni atti a conseguire le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione:

     

    Siracusa:

    Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino, Avola.

     

    Ragusa:

    Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria.

     

    Catania:

    Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mineo, S. Michele di Ganzaria, Vizzini, Mirabella Imbaccari, Scordia

    2.

    La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Monte Lauro», comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla.

    3.

    La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val d’Anapo», comprende, tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Canicattini Bagni, Floridia, Palazzolo Acreide, Siracusa, Solarino, Sortino e parte del territorio amministrativo del comune di Noto.

    Tale territorio è così delimitato: da una linea che, partendo a nord del punto di incontro fra i territori comunali di Sortino, Ferla e Carlentini, segue in direzione est il confine dei comuni di Carlentini, Melilli e Sortino fino all’intersezione con la SP n. 76 «Diddino-Monte Climiti-Dariazza» dentro il territorio comunale di Siracusa. La linea, dal ponte Diddino, in direzione sud, costeggia la riva destra del fiume Anapo fino alla stradella interpoderale che collega le case Palazzelli, la masseria Frescura con la SS n. 124; attraversa tale strada al Km 112 e, sempre in direzione sud, si collega con la strada interpoderale che unisce la SS n. 124 con la SP n. 14 «Fusco-Canicattini Bagni-Passo Ladro» al Km 9, collegando la masseria Cardinale, attraverso il vallone Cefalino, con la masseria Papeo, Masseria S.Francesco, Benali di sotto, Masseria Perrota e fondo Busacca. Quindi segue dal Km 9 al Km 11 la SP n. 14, dove prosegue sempre in direzione sud sulla SP n. 12 «Floridia-Grotta Perciata-Cassibile» fino alla strada interpoderale che dalle case Nava porta fino al confine con il territorio di Noto; da qui segue ancora in direzione sud, lungo il confine tra i comuni di Noto e Siracusa fino ad intersecare il fiume Cassibile. Da qui prosegue in direzione ovest-nord lungo il confine tra i comuni di Noto e Avola fino alla SP n. 4 «Avola Manchisi» fino alla intersezione con la SS n. 287 dove coincide con la delimitazione della menzione geografica «Val Tellaro» di cui ne segue il limite in direzione nord abbracciando l’intero territorio del comune di Palazzolo; prosegue lungo il confine tra i comuni di Palazzolo, Giarratana, Buscemi, Cassaro e Ferla ricongiungendosi a nord al punto dove la delimitazione ha avuto inizio.

    4.

    La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei» accompagnata dalla menzione geografica «Val Tellaro», interessa le colline sud-orientali dei Monti Iblei e comprende tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Ispica, Pachino, Avola e parte del territorio amministrativo dei comuni di Rosolini, Noto e Modica.

    Tale territorio è così delimitato: da una linea che partendo a sud, sulla SP n. 49 che da Ispica conduce a Pachino, ed esattamente sul ponte di Passo Corrado segue, in direzione est, lungo la stessa SP fino all’incrocio con la SP n. 100 «Burgio-Luparello», da dove prosegue fino alla trazzera «Burgio-Prevuta» e da qui, verso est, lungo la strada consortile «Coste-S. Ippolito» fino ad arrivare alla SP n. 85 «Marzamemi-Chiaramida» che percorre fino alla strada comunale esterna «Pianetti-Serbatoio»; da qui costeggia il perimetro urbano di Pachino sul lato nord-ovest fino alla strada comunale esterna «via Vecchia-Guastalla» fino ad incontrare la SP n. 85 «Marzamemi Chiaramida» e da qui procede verso est fino all’incrocio con la SP n. 19 «Pachino Noto» che segue in direzione nord fino il fiume Asinaro che rappresenta il confine amministrativo del Comune di Avola. Segue lungo il confine amministrativo in direzione est fino alla trazzera che costeggia ad est Cozzo Carrube e Casa Mazzone; prosegue lungo la trazzera verso nord in località C.da Risicone fino alla S.P. 15 Avola-Bochino-Noto e segue la stessa fino al cimitero di Avola; da qui prosegue verso nord lungo la strada che costeggia Casa Sanghetello fino alla S.P.4 avola-Manghesi e segue la trazzera in direzione est verso Casa Modica e Casa Fosso di Sotto; prosegue lungo trazzera fino al confine del comune di Avola con quello di Siracusa; segue tale confine verso ovest fino il confine tra il Comune di Avola ed il Comune di Noto. Segue tale confine in direzione ovest fino ad incontrare il punto in cui la perimetrazione Val d’Anapo diverge dal limite comunale di Avola. Da lì segue la perimetrazione della sottozona Val d’Anapo lungo la SP n. 4 fino ad intersecare la SS n. 287 che segue in direzione nord. Percorre la SS n. 287 che collega Noto con Palazzolo Acreide fino all’incrocio della stessa strada con il confine tra i comuni di Noto e Palazzolo Acreide, da dove prosegue in direzione ovest lungo il confine tra il comune di Palazzolo Acreide e il comune di Noto fino ad incontrare il fiume Tellaro. Da qui procede in direzione sud lungo il fiume Tellaro fino ad incontrare la SP n. 82 «Prainito-Renna» e percorre la stessa strada fino ad incontrare la SP n. 17 «Favarotta-Ritellini» fino a «Cozza Rose» passa il confine tra le province di Siracusa e Ragusa fino ad arrivare al ponte «Favarotta», da dove continua sulla strada comunale «Commaldo- Superiore» fino al confine tra il comune di Rosolini ed il comune di Ispica. Da qui segue il confine tra i comuni di Ispica e Modica fino alla S.S. 115 che segue verso ovest fino alla «Bettola del Capitano», da dove prosegue sulla stessa statale verso sud fino all’incrocio di «Beneventano» e poi al bivio per «Zappulla» e poi sulla SP n. 45 «Bugilfezza-Pozzallo» fino alla strada comunale «Graffetta» fino all’incrocio tra i comuni di Pozzallo e Modica segue lungo lo stesso confine in direzione est e lungo il confine tra il comune di Pozzallo ed il comune di Ispica fino ad incrociare la SP n. 46 «Pozzallo-Ispica» che percorre fino all’incrocio con la strada ferrata in contrada «Garzalla» e da qui, lungo la S.c. 40, segue fino alla S.c. 97, fino alla ex S.p. «Bufali-Marza» che si percorre fino ad incontrare il ponte sul «Fosso Bufali» e da qui, lungo il «Fosso Bufali», si prosegue fino ad incontrare la SP n. 49 «Ispica-Pachino» che si segue in direzione est fino a giungere al confine con la provincia di Siracusa al «Passo Corrado», punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.

    Inoltre, si precisa che l’ampliamento del territorio amministrativo, dei comuni interessati, per questa sottozona, riguarda: il comune di Noto che infatti sposta la delimitazione della sottozona Val Tellaro a sud in coincidenza dei limiti di confine comunali del comune di Pachino e ad est fino al demanio della zona litorale; il comune di Avola che si estende in direzione sud-est fino al confine demaniale ed infine il comune di Modica che invece estende la delimitazione di questa sottozona in coincidenza del limite comunale del comune di Pozzallo.

    5.

    La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Frigintini», comprende, in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Ragusa, Modica, Rosolini.

    Tale territorio è così delimitato: da una linea che partendo a sud sulla SS n. 115, precisamente dalla «Bettola del Capitano» segue, in direzione nord-est tutto il confine ovest della zona «Val Tellaro» fino al limite di provincia tra Ragusa e Siracusa sito in c. da Cozzo Scozzaria. Qui percorre i confini sud dei territori comunali di Giarratana e Monterosso Almo fino ad incrociare i confini dei territori comunali di Monterosso Almo, Chiaramonte Gulfi e Ragusa, da dove continua lungo il confine comunale di Chiaramonte con Ragusa fino ad intersecare la SP 8 che segue fino al bivio Maltempo dove prosegue lungo la SP n. 10 fino alla SS n. 115 fino al centro abitato di Ragusa, da dove prosegue sulla SS n. 115 vecchio tracciato, raggiunge ed oltrepassa il centro abitato di Modica per ricongiungersi alla «Bettola del Capitano», punto da dove la delimitazione ha avuto inizio.

    6.

    La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Gulfi», comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo, Giarratana.

    7.

    La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Valle dell’Irminio», comprende, tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Scicli, Comiso, Vittoria, Acate, Santa Croce Camerina e parte del territorio amministrativo dei comuni di Ragusa, e Modica.

    Tale territorio è così delimitato: da una linea, che, partendo a sud dal bivio di c.da Zappulla, raggiunge in direzione sud la SP Modica-Sampieri e prosegue fino al bivio della strada Scicli-Pozzallo, da dove prosegue sulla strada consortile Guarnieri e giunge alla casa cantoniera della strada provinciale Scicli-Sampieri. Prosegue quindi, lungo la stessa consortile fino a raggiungere la provinciale e il passaggio a livello; continua lungo la ferrovia fino al rione Jungi di Scicli dove imbocca la SP Scicli-Donnalucata fino alla S.pag. 127 Marina-Donnalucata. Da qui segue fino alla S.pag. 119 Scicli- Spinazza che percorre fino alla SP Scicli-S. Croce Camerina. Da S. Croce Camerina imbocca in direzione nord, la SP per Comiso fino al Km 8 dove continua sulla SP per Vittoria che percorre fino all’incrocio con la nuova strada comunale che, attraversando la Cooperativa Agri Sud», conduce allo stradale Vittoria-Scoglitti; superato l’incrocio prosegue fino allo stradale dell’Alcerito e continua fino allo stradale del Macchione da cui segue le strade interpoderali che congiungono lo stradale del «Macchione» fino alla SS n. 115 e alla ferrovia, da dove prosegue direzione nord-est fino al limite di provincia con Caltanissetta e in direzione est segue tutto il confine con la provincia di Catania fino a raggiungere il confine con la zona «Gulfi» che percorre fino ad incontrare il confine ovest della zona «Frigintini»; segue in direzione sud tutto questo confine fino a ricongiungersi al bivio per Zappulla sulla provinciale Modica-Pozzallo, punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.

    Inoltre, si precisa che l’ampliamento del territorio amministrativo, dei comuni interessati, per questa sottozona, riguarda: il comune di Ragusa che infatti sposta la delimitazione della sottozona Valle Dell‘Irminio a sud fino al demanio, costeggiando i confini amministrativi dei comuni di Vittoria, S. Croce e Scicli; e il comune di Modica che invece estende la delimitazione, verso sud fino al demanio, in coincidenza con i limiti di confine dei comuni di Pozzallo e Scicli.

    8.

    La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Calatino» comprende, tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mineo, Vizzini, S. Michele di Ganzaria, Mazzarrone, Mirabella Imbaccari.

    9.

    La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Trigona-Pancali», comprende, tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Francofonte, Lentini, Melilli, Militello in Val di Catania, Scordia e Carlentini.

    Prova dell’origine

    Viene introdotto uno specifico articolo nel disciplinare relativo alla prova dell’origine non presente nel disciplinare vigente. Si riporta di seguito l’articolo introdotto:

    Articolo 4

    Prova dell’origine

    «Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ciascuna di esse il prodotto in entrata e in uscita. La tracciabilità del prodotto è garantita attraverso l’iscrizione delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei frantoiani e dei confezionatori in appositi elenchi, gestiti da un’unica struttura di controllo, e dalla tenuta di registri di produzione e condizionamento. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate alla struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.»

    Questo consente di adeguare il disciplinare al regolamento.

    Metodo di produzione

    Varietà di olivo

    La modifica riguarda l’articolo 2 del disciplinare e il punto 3.2 del documento unico.

    In coerenza con la modifica dell’articolo 1 che rende facoltativa l’utilizzo della menzione geografica aggiuntiva l’articolo relativo alle varietà di olivo viene modificato prevedendo che per la DOP «Monti Iblei» possono essere usate tutte le varietà previste nel disciplinare vigente a prescindere dalla menzione geografica aggiuntiva che i produttori possono utilizzare.

    Inoltre vengono inserite le varietà autoctone Verdese, Biancolilla e Zaituna.

    Le varietà Verdese e Biancolilla non sono nuovi inserimenti ma rientrano nelle altre varietà che il disciplinare vigente permette di utilizzare a seconda delle menzione geografica aggiuntiva che accompagna la denominazione Monti Iblei, in una percentuale che varia dal 10 % al 40 %.

    Inoltre nella formulazione del disciplinare proposto la percentuale di altre varietà che possono concorrere è stata stabilito debba essere al massimo del 20 %.

    Pertanto si propone di inserire esplicitamente tra le varietà consentite sia la Verdese che la Biancolilla in quanto in alcune province la percentuale di presenza di queste varietà era stata sottostimata al momento della richiesta della registrazione.

    Motivazioni diverse hanno indotto i produttori ad inserire la varietà Zaituna. La zona di coltivazione di questa varietà è confinata nella parte alta della provincia di Siracusa con esemplari sparsi in qualche comune limitrofo della provincia di Ragusa e Catania. Da molti, viene ritenuta la varietà di olivo più antica presente in tutta la zona della DOP e risalente al periodo di dominio dell’antica Siracusa. L’inserimento della Zaituna nel disciplinare insieme al riconoscimento come Presidio Slow Food richiesto, eviterebbe il rischio di estinzione di una varietà che ha un grosso valore sia storico che ambientale. Si precisa che le analisi effettuate negli ultimi anni hanno dimostrato che l’olio ottenuto dalla Varietà Zaiutuna risponde alle caratteristiche del Monti Iblei cosi come definite nella descrizione del prodotto.

    Pertanto dove è scritto:

    1.

    La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Monte Lauro», riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Tonda Iblea presente negli oliveti in misura non inferiore al 90 %. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 10 %.

    2.

    La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val d’Anapo», è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Tonda Iblea presente negli oliveti in misura non inferiore al 60 %. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40 %.

    3.

    La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val Tellaro», è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Moresca presente negli oliveti in misura non inferiore al 70 %. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 30 %.

    4.

    La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Frigintini», è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Moresca presente negli oliveti in misura non inferiore al 60 %. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40 %.

    5.

    La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Gulfi», è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Tonda Iblea presente negli oliveti in misura non inferiore al 90 %. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 10 %.

    6.

    La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Valle dell’Irminio»‚ è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Moresca presente negli oliveti in misura non inferiore al 60 %. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40 %.

    7.

    La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Calatino», è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Tonda Iblea presente negli oliveti in misura non inferiore al 60 %. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40 %.

    8.

    La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Trigona-Pancali», è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Nocellara Etnea presente negli oliveti in misura non inferiore al 60 %. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40 %.

    È stato scritto.

     

    La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», facoltativamente accompagnata da una delle menzioni geografiche di cui all’articolo 1, deve essere ottenuta per almeno l’80 % dalle seguenti varietà di olive presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti «Tonda Iblea», «Moresca», «Nocellara Etnea», «Verdese»«Biancolilla» e «Zaituna» e loro sinonimi.

     

    Possono inoltre concorrere altre varietà fino ad un massimo del 20 %;

    Caratteristiche di coltivazione

    Èstato modificato il punto 1 dell’articolo 5 del disciplinare

    Dove è scritto:

    «1.   Le condizioni ambientali e di coltura delle piante di olivo destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva di cui all’Articolo 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

    Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti situati a una altitudine compresa tra 80 e 700 metri slm e ricadenti nell’areale di produzione delle valli, dette localmente “cave”, che si alternano agli altipiani del massiccio dei Monti Iblei, i cui terreni sono di origine calcarea risalente al Miocene tranne che nella zona del “Calatino” dove i terreni hanno origine silicea con venature di vulcaniti»

    Si è scritto:

    «1.   Le condizioni ambientali e di coltura delle piante di olivo destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva di cui all’Articolo 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.»

    Si è ritenuto di eliminare dalle caratteristiche di coltivazione del disciplinare la delimitazione altimetrica 80 - 700 slm in quanto anni di analisi confermano che anche a quote sotto 80 metri slm, se le olive delle diverse varietà vengono raccolte nel periodo indicato nel disciplinare e con i criteri delle moderne tecniche di estrazione così come prescritto nel disciplinare di produzione non ci sono differenze nel prodotto finale olio. Infatti la tendenza ormai consolidata di anticipare sempre più l’epoca di raccolta insieme all’utilizzo di moderne tecniche di estrazione (sistema a due fasi o integrale sempre più diffusi) hanno contribuito ad esaltare le peculiarità olfattive e gustative che caratterizzano l’olio DOP «Monti Iblei». Pertanto, rispetto alle condizioni descritte nel disciplinare oggetto della registrazione, si è avuta una evoluzione che ha sostanzialmente annullato le differenze rilevate al momento della registrazione della denominazione legate alla differente altimetria degli oliveti.

    È stato modificato il punto 2 dell’articolo 5 del disciplinare

    Dove è scritto:

    «2.   Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura delle piante di olivo e le tecniche colturali devono essere quelli tradizionalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio.»

    Si è scritto:

    «2.   Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura delle piante di olivo e le tecniche colturali devono essere quelli tradizionalmente usati o contemplati nella buona pratica agricola e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio.»

    La modifica ha lo scopo di rafforzare l’impegno dei produttori ad una gestione professionale degli oliveti.

    È stato modifica il punto 4 dell’articolo 5 del disciplinare relativo alla raccolta.

    Dove è scritto:

    «4.   L’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta “Monti Iblei”, è ottenuto da olive sane, raccolte a partire dall’invaiatura delle drupe fino al 15 gennaio di ogni anno»

    Si è scritto:

    «4.   L’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta “Monti Iblei”, è ottenuto da olive sane, raccolte a partire dal viraggio del colore verde da opaco a lucido tendente al giallo.»

    Si è descritta in maniera più puntuale il momento in cui deve iniziare la raccolta per semplificare e rendere più efficaci le operazioni di controllo. Inoltre si è ritenuto opportuno eliminare la data di fine raccolta in quanto considerato un vincolo anacronistico dettato da norme nazionali ormai superate.

    Sono state inserite prescrizioni per le modalità di trasporto delle olive in frantoio pertanto all’articolo 5 del disciplinare è stata aggiunta la frase:

    «6.   Il trasporto delle olive in frantoio deve essere effettuato con l’ausilio di contenitori idonei e forati, per evitare surriscaldamenti e fermentazioni. È vietato l’uso di sacchi o contenitori chiusi.»

    Tale prescrizione che obbliga all’utilizzo di contenitori forati ha lo scopo di evitare fermentazioni e surriscaldamento delle olive che comprometterebbero la qualità dell’olio.

    È stato modificato il punto 7 dell’articolo 5 relativo ai massimali produttivi ritenendo più corretto differenziare la produzione a seconda che si tratti di oliveti specializzati o di oliveti in consociazione.

    Pertanto dove è scritto:

    «La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all’articolo 1 non può superare Kg 10 000 per ettaro negli impianti intensivi La produzione massima di olive degli oliveti non può superare Kg: 10 000 per ettaro. La resa massima delle olive in olio non può superare il 18 %.»

    Si è scritto:

    «7.   La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all’articolo 1 non può superare Kg 15 000 per ettaro. Se l’uliveto è in consociazione, la produzione massima non potrà superare Kg 120 per pianta. In tutti i casi, i superiori limiti massimi, non devono modificare le specifiche caratteristiche qualitative descritte al successivo articolo 7. La resa massima delle olive in olio non può superare il 18 %.»

    La modifica della resa per ettaro è giustificata dall’analisi dei dati raccolti nell’ultimo decennio nella zona geografica da cui emerge una descrizione di un prodotto in cui non esiste una correlazione negativa tra quantità ad ettaro così come riformulata e il rispetto dei parametri chimici e organolettici definiti dal disciplinare di produzione. Inoltre l’inserimento della produzione massima per pianta negli oliveti in consociazione consente un più puntuale controllo.

    Modalità di oleificazione

    Si è modificato l’articolo 6 del disciplinare relativo alle modalità di oleificazione:

    Pertanto dove è scritto:

    «1.

    Le operazioni di oleificazione delle olive per la produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta “Monti Iblei”, accompagnate dalle relative menzioni geografiche, devono essere effettuate entro i confini dell’intero territorio delimitato di cui all’Articolo 3 comma 1.

    2.

    Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro e non oltre i due giorni successivi alla raccolta.

    3.

    Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi fisico-meccanici atti a produrre oli che presentano il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.»,

    èstato scritto:

    «1.

    Le operazioni di oleificazione delle olive per la produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta “Monti Iblei”, eventualmente accompagnata dalle relative menzioni geografiche, devono essere effettuate entro i confini dell’intero territorio delimitato di cui all’articolo 3, comma 1.

    2.

    Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate, presso strutture con impianti di estrazione sia a ciclo continuo che a pressione, entro e non oltre i due giorni successivi alla raccolta.

    3.

    Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi fisico-meccanici, in impianti a ciclo continuo e a pressione, atti a produrre oli che rispettino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto e della varietà di provenienza.»

    È stato reso coerente con la modifica dell’articolo 1 che rende facoltativa l’indicazione della menzione geografica aggiuntiva.

    Inoltre sono state meglio dettagliate le modalita di oleificazione allo scopo di rendere più chiaro il testo.

    Legame

    Nel disciplinare vigente non è presente l’articolo relativo al legame presente invece nella scheda riepilogativa pubblicata. Pertanto si è inserito uno specifico articolo nel disciplinare così come prevede l’articolo 7 del regolamento 1151/2012 in cui sono state riportate le informazioni presenti al punto 4.6 della Scheda Riepilogativa attuale punto 4 del documento Unico.

    Inoltre su quel testo sono state apportate le modifiche di seguito riportate.

    In coerenza con la modifica che elimina il vincolo altimetrico nel metodo di produzione è stato eliminato dal legame il riferimento a tale vincolo. Pertanto è stato eliminato il 5° periodo che recita:

    «Unicamente gli oliveti fra gli 80 e i 770 metri di altitudine sono considerati idonei».

    Inoltre è stata eliminato il 7° periodo dove è scritto:

    «L’olio prodotto è mediamente fruttato, con una punta di dolcezza, leggermente piccante».

    Tale modifica è stata apportata in quanto tale descrizione non è più coerente con le modifiche apportate alla descrizione del prodotto con l’inserimento del metodo COI e relativo software. Tale metodo infatti utilizza parametri di mediane ben definite circa i descrittori di fruttato, amaro e piccante ed appare molto più precisa in quanto prende in considerazione non solo parametri qualitativi ma anche quantitativi.

    Pertanto si è resa necessaria l’eliminazione della dicitura “L’olio prodotto è mediamente fruttato, con una punta di dolcezza, leggermente piccante” in quanto tali parametri non essendo contemplati nel metodo COI non sono facilmente quantificabili in termini di mediana.

    Inoltre in coerenza con la modifica relativa alle varietà di olive e con la sezione 3.3 del documento unico sono state inserite le varietà “Verdese”“Biancolilla” e “Zaituna”.».

    Sono state inoltre inserite a chiusura del paragrafo relativo al legame le frasi di seguito riportate:

    «In tutti i concorsi nazionali e internazionali si è imposto un profilo sensoriale degli oli DOP “Monti Iblei” meglio rappresentato dal descrittore “Pomodoro Verde o Maturo”, caratteristico della varietà “Tonda Iblea” e il descrittore “Carciofo” caratteristico delle varietà “Moresca”, “Verdese” e “Zaituna”. In tutte e quattro le varietà è quasi sempre associato il descrittore di “Erba”.

    Un’altra peculiarità degli oli DOP “Monti Iblei” riguarda la categoria di appartenenza per quanto riguarda il fruttato, quasi sempre inquadrabile fra il fruttato medio e intenso con pochissimi esempi di fruttato leggero. Il superiore profilo sensoriale è fortemente legato alla specificità olfattiva e gustativa delle quattro varietà che concorrono alla produzione dell’olio extravergine DOP Monti Iblei.

    Tali varietà rappresentano la storia dell’intera olivicoltura presente nel territorio afferente la delimitazione della DOP Monti Iblei, con scarsa adattabilità delle stesse in altri contesti produttivi, rendendo quindi unico ed inimitabile, il profilo organolettico dell’olio DOP “Monti Iblei.”

    Tale inserimento si è reso necessario per descrivere la specificità dell’olio “Monti Iblei” e pertanto rendere la sezione del legame coerente con le modifiche proposte».

    Pertanto dove è scritto:

    «L’olivicoltura rappresenta un comparto produttivo molto importante della zona. La varietà più impor- tante è la Tonda Iblea o Cetrala o Prunara o Abbunata o Tunna, che è tipica della zona geografica indicata (mediamente resistente agli agenti patogeni e perfettamente adatta ai suoli dell’altopiano calcareo dei Monti Iblei) e viene utilizzata anche come oliva da mensa. Sono altresì utilizzate altre varietà locali: “Moresca”, “Nocellara Etnea”. Accanto agli oliveti costituiti da piante secolari si sono sviluppati negli ultimi tempi nuovi impianti con altre varietà che ricalcano la forma dei predecessori, con allevamento a globo per proteggerli dai venti dominanti. Gli oli prodotti in questa zona hanno sempre avuto una lunga tradizione negli usi dei consumatori sia locali che nazionali. Unicamente gli oliveti fra gli 80 e i 700 metri di altitudine sono considerati idonei. Essi devono essere situati nelle vallate che si alternano con l’altopiano dei Monti Iblei, il cui terreno deriva dalla silice, con delle vene di vulcanite. L’olio prodotto è mediamente fruttato, con una punta di dolcezza, leggermente piccante. Occorre considerare che il massiccio dei Monti Iblei determina una variazione termica particolare fra giorno e notte, che è particolarmente importante per evidenziare le caratteristiche specifiche delle produzioni agricole. Bisogna considerare che la Sicilia, isola di antiche tradizioni risalenti agli insedia- menti greco-romani, ha rinforzato nel tempo gli usi caratteristici della Magna Grecia. Questo elemento culturale determinante, applicato anche ad una difficoltà secolare di comunicazione, ha mantenuto invariate le peculiarità di ciascun insediamento urbano, cristallizzando ciascun nucleo organizzato dalla popolazione in tale zona geografica ben precisa. Pur in un contesto climatico territoriale di sostanziale omogeneità, non è quindi possibile negligere la presenza di tradizioni che il tempo e la storia ci hanno trasmesso. Per tali ragioni, la denominazione di origine “Monti Iblei” include nella propria area territoriale l’identificazione di territori corrispondenti ai predetti stanziamenti umani che li hanno caratte- rizzati nel tempo. Questi sono “Monti Iblei Monte Lauro”, “Monti Iblei Val d’Anapo”, “Monti Iblei Val Tellaro”, “Monti Iblei Frigintini”, “Monti Iblei Gulfi”, “Monti Iblei Valle dell’Irminio”, “Monti Iblei Cala- tino“, “Monti Iblei Trigona Pancali” che include anche il comune di Militello in Val di Catania. Anche il semplice elenco delle menzioni geografiche aggiuntive predette evidenzia in modo inequivocabile l’esistenza di tradizioni umane legate alle diverse vallate che fanno parte del Massiccio dei Monti Iblei. Vallate che, pur vicine a livello territoriale, hanno mantenuto la loro forte individualità di azioni e caratterizzazioni umane. Negligere tale situazione significherebbe alterare sostanzialmente il significato profondo delle tradizioni culturali e umane. Tuttavia, a livello organolettico, gli oli delle predette vallate presentano delle differenze minime che solo gli esperti degustatori possono percepire.»,

    è stato scritto:

    «L’olivicoltura presenta un comparto produttivo molto importante della zona.

    La varietà più importante è la Tonda Iblea o Cetrala o Prunara o Abbunata o Tunna, che è tipica della zona geografica indicata (mediamente resistente agli agenti patogeni e perfettamente adatta ai suoli dell’altopiano calcareo dei monti iblei) e che viene utilizzato anche come oliva da mensa. Sono altresì utilizzate altre varietà locali: “Moresca”“Nocellara Etnea”, “Verdese”, “Biancolilla” e “Zaituna”.

    Accanto agli oliveti costituiti da piante secolari si sono sviluppati negli ultimi tempi nuovi impianti con altre varietà che ricalcano la forma dei predecessori con allevamento a globo per proteggerli dai venti dominanti. Gli oli prodotti in questa zona hanno sempre avuto una lunga tradizione negli usi dei consumatori sia locali che nazionali.

    Essi devono essere situati nelle vallate che si alternano con l’altopiano dei Monti Iblei, il cui terreno deriva dalla silice, con delle vene di vulcanite.

    Occorre considerare che il massiccio dei Monti Iblei determina una variazione termica particolare fra giorno e notte, che è particolarmente importante per evidenziare le caratteristiche specifiche delle produzioni agricole.

    Bisogna considerare che la Sicilia, isola di antiche tradizioni risalenti agli insediamenti greco - romani, ha rinforzato nel tempo gli usi caratteristici della Magna Grecia. Questo elemento culturale determinante, applicato anche ad una difficoltà secolare di comunicazione, ha mantenuto invariate le peculiarità di ciascun insediamento urbano, cristallizzando ciascun nucleo organizzato dalla popolazione in tale zona geografica ben precisa. Pur in un contesto climatico territoriale di sostanziale omogeneità, non è quindi possibile negligere la presenza di tradizioni che il tempo e la storia ci hanno trasmesso.

    Per tali ragioni, la denominazione di origine <<Monti Iblei>> include nella propria area territoriale l’identificazione di territori corrispondenti ai predetti stanziamenti umani che li hanno carattterizzati nel tempo.

    Questi sono “Monti Iblei Monte Lauro”, “Monti Iblei Val d’Anapo”, “Monti Iblei Val Tellaro”, “Monti Iblei Friginitini”, “Monti Iblei Gulfi”, “Monti Iblei Valle dell’Irminio”, “Monti Iblei Calatino”, “Monti Iblei Trigona Pancali” che include anche il comune di Militello in Val di Catania. Anche il semplice elenco delle menzioni geografiche aggiuntive predette evidenzia in modo inequivocabile l’esistenza di tradizioni umane legate alle diverse vallate che fanno parte del Massiccio dei Monti Iblei. Vallate che pur vicine a livello territoriale, hanno mantenuto la loro forte individualità di azioni e caratterizzazioni umane. Negligere tale situazione significherebbe alterare sostanzialmente il significato profondo delle tradizioni culturali e umane. Tuttavia a livello organolettico, gli oli delle predette vallate presentano delle differenze minime che solo gli esperti degustatori possono percepire.

    In tutti i concorsi nazionali e internazionali si è imposto un profilo sensoriale degli oli DOP “Monti Iblei” meglio rappresentato dal descrittore “Pomodoro Verde o Maturo”, caratteristico della varietà “Tonda Iblea” e il descrittore “Carciofo” caratteristico delle varietà “Moresca”, “Verdese” e “Zaituna”. In tutte e quattro le varietà è quasi sempre associato il descrittore di “Erba”.

    Un’altra peculiarità degli oli DOP “Monti Iblei” riguarda la categoria di appartenenza per quanto riguarda il fruttato, quasi sempre inquadrabile fra il fruttato medio e intenso con pochissimi esempi di fruttato leggero. Il superiore profilo sensoriale è fortemente legato alla specificità olfattiva e gustativa delle quattro varietà che concorrono alla produzione dell’olio extravergine DOP Monti Iblei.

    Tali varietà rappresentano la storia dell’intera olivicoltura presente nel territorio afferente la delimitazione della DOP Monti Iblei, con scarsa adattabilità delle stesse in altri contesti produttivi, rendendo quindi unico ed inimitabile, il profilo organolettico dell’olio DOP Monti Iblei.»

    Etichettatura

    Èstato modificato il punto 5 dell’articolo 7 del disciplinare e il 3° capoverso del punto 4.8 della scheda riepilogatva punto 3.6 del documento unico che riguarda le le menzioni geografiche aggiuntive. In coerenza con la modifica dell’articolo 1 in cui è stata resa facoltativa e non obbligatoria l’indicazione alle menzioni geografica aggiuntiva si è sostituita la parola «deve» con «è consentita».

    Inoltre è stata inserita la modalità per consentire l’indicazione varietale in etichetta.

    Pertanto dove è scritto:

    5.   Ogni menzione geografica, prevista all’articolo 1 del presente disciplinare, deve essere riportata in etichetta con dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine protetta «Monti Iblei».

    È stato scritto:

    5.   Oltre alle menzioni geografiche aggiuntive di cui all’articolo 1, è consentita l’indicazione in etichetta delle varietà utilizzate per l’ottenimento dell’olio a denominazione di origine protetta «Monti Iblei» di cui all’articolo 2 purché si certifichi la corrispondenza varietale. È altresì consentita l’indicazione monovarietale seguita dal nome della cultivar utilizzata purché anche in questo caso la corrispondenza varietale sia certificata.

    Le menzioni geografiche aggiuntive, l’indicazione delle varietà utilizzate o l’indicazione monovarietale devono essere riportate in etichetta con dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine protetta «Monti Iblei».

    È stato modificato il punto 8 dell’articolo 7 del disciplinare punto 3.6 del documento unico.

    Dove è scritto:

    8.   È obbligatorio indicare in etichetta, oltre alle indicazioni obbligatorie, i due anni coinvolti nell’annata di produzione delle olive da cui l’olio è ottenuto.

    è stato scritto:

    8.   È obbligatorio indicare in etichetta, oltre alle indicazioni obbligatorie, il numero di lotto dell’olio e l’annata di produzione delle olive da cui l’olio è ottenuto.

    In merito all’introduzione dell’indicazione del numero di lotto, la stessa è resa obbligatoria dalla normativa cogente in tema di etichettatura e di tracciabilità del prodotto (Reg. CE 178/2002 e successive modifiche).

    Per quanto riguarda la dicitura annata di produzione ci si riferisce sempre al periodo relativo alle due annate di produzione, considerato che il periodo di raccolta previsto, va da settembre a gennaio dell’anno successivo. Pertanto, per annata di produzione si intende, l’annata agraria che comprende due anni.

    Altro

    Vengono introdotti i riferimenti all’Organismo di Controllo non presenti nel disciplinare vigente ma presente nella Scheda riepilogativa.

    Petanto è stato inserito nel disciplinare l’articolo di seguito riportato:

    «Articolo 10

    Controlli

    Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dai regolamenti comunitari vigenti. L’organismo di controllo prescelto è

    Agroqualità,

    V.le Cesare Pavese, 305

    00144 Roma

    ITALIA

    email: agroqualita@agroqualita.it;

    phone: 06 54228675;

    fax 06 54228692.»

    Si è modificata la parte relativa al confezionamento, punto 7 dell’articolo 8 Designazione e presentazione e punto 3.6 del documento unico».

    Dove è scritto:

    «7.   L’olio extravergine di oliva di cui all’articolo 1 deve essere immesso al consumo in recipienti di capacita non superiore a litri 5 in vetro, in banda stagnata.»

    è stato scritto:

    «7.   L’olio extravergine di oliva di cui all’articolo 1 deve essere immesso al consumo in recipienti di capacita non superiore a litri 5 in vetro, in banda stagnata o in contenitori idonei alla conservazione dell’olio.»

    Tale modifica nasce dall’esigenza da parte di produttori di poter adattare i contenitori utilizzati per il confezionamento alle molteplici richieste del mercato.

    DOCUMENTO UNICO

    «MONTI IBLEI»

    n. UE: PDO-IT-1521-AM03 – 14.3.2018

    DOP (X) IGP ()

    1.   Denominazione (denominazioni)

    «Monti Iblei»

    2.   Stato membro o Paese Terzo

    Italia

    3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

    3.1.   Tipo di prodotto

    Classe 1.5. — Oli e grassi

    3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

    La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», è riservata all’olio extravergine di oliva rispondente alle seguenti caratteristiche:

    Valutazione chimica

    Acidità (espressa in acido oleico): max 0,5 %;

    Numero di perossidi max:

    ≤ 12 MeqO2/Kg;

    K232 ≤ 2,5;

    K270 ≤ 0,22;

    Polifenoli totali ≥ 120 ppm.

    Delta-K ≤ 0,01;

    Valutazione Organolettica

    Intervallo di mediana min. max.

    Fruttato di oliva maturo > 2, ≤ 6;

    Fruttato di oliva verde > 2, ≤ 8;

    Erba e/o Pomodoro e/o carciofo > 2, ≤ 8;

    Amaro > 2, ≤ 6;

    Piccante > 2, ≤ 8;

    La mediana dei difetti

    deve essere = 0.

    Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

    3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

    La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», deve essere ottenuta per almeno l’80 % dalle seguenti varietà di olive presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti «Tonda Iblea», «Moresca», «Nocellara Etnea», «Verdese»«Biancolilla» e «Zaituna» e loro sinonimi.

    3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

    Tutte le fasi del processo di produzione: coltivazione, raccolta, oleificazione devono avvenire nella zona geografica delimitata.

    3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

    Al fine di mantenere le caratteristiche specifiche del prodotto in tutte le fasi e garantire il rispetto della filiera qualitativa, il confezionamento del Monti Iblei deve da sempre essere effettuato all’interno della zona prevista al punto 4. I produttori della zona infatti conoscono esattamente il comportamento dell’olio nella fase di pre-confezionamento e confezionamento, come, ad esempio, i tempi e le modalità di filtratura e decantazione e la temperatura di condizionamento; tale confezionamento nella zona alla fine del processo di produzione, permette inoltre di garantire il mantenimento delle caratteristiche organolettiche che altrimenti, a contatto con l’ossigeno, verrebbero rapidamente alterate. L’olio extravergine di oliva Monti Iblei deve essere immesso al consumo in recipienti di capacita non superiore a litri 5 in vetro, in banda stagnata o in contenitori idonei alla conservazione dell’olio.

    3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

    La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», può essere facoltativamente accompagnata anche da una delle seguenti menzioni geografiche: «Monte Lauro», «Val d’Anapo», «Val Tellaro», «Frigintini», «Gulfi», «Valle dell’Irminio», «Calatino», «Trigona-Pancali»,

    Alla denominazione di origine protetta «Monti Iblei»‚ è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».

    È consentito l’uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché‚ non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

    L’uso di nomi di aziende, tenute, nonché il riferimento al confezionamento nell’azienda olivicola o nell’impresa olivicola situate nell’area di produzione‚ è consentito solo se il prodotto‚ è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell’azienda.

    Oltre alle menzioni geografiche aggiuntive previste, è consentita l’indicazione in etichetta delle varietà utilizzate per l’ottenimento dell’olio a denominazione di origine protetta «Monti Iblei» purché si certifichi la corrispondenza varietale. È altresì consentita l’indicazione monovarietale seguita dal nome della cultivar utilizzata purché anche in questo caso la corrispondenza varietale sia certificata.

    Le menzioni geografiche aggiuntive, l’indicazione delle varietà utilizzate o l’indicazione monovarietale devono essere riportate in etichetta con dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine protetta «Monti Iblei».

    Il nome della denominazione di origine protetta Monti Iblei deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell’etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni, che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

    È obbligatorio indicare in etichetta, oltre alle indicazioni obbligatorie, il numero di lotto dell’olio e l’annata di produzione delle olive da cui l’olio è ottenuto.

    4.   Delimitazione concisa della zona geografica

    La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva «Monti Iblei» comprende, nell’ambito del territorio amministrativo delle province di Siracusa, Ragusa e Catania, i territori olivati dei sotto elencati comuni. Siracusa: Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino, Avola.

    Ragusa: Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria.

    Catania: Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mineo, S. Michele di Ganzaria, Vizzini, Mirabella Imbaccari, Scordia.

    5.   Legame con la zona geografica

    L’olivicoltura presenta un comparto produttivo molto importante della zona.

    La varietà più importante è la Tonda Iblea o Cetrala o Prunara o Abbunata o Tunna, che è tipica della zona geografica indicata (mediamente resistente agli agenti patogeni e perfettamente adatta ai suoli dell’altopiano calcareo dei monti iblei) e che viene utilizzata anche come oliva da mensa. Sono altresì utilizzate altre varietà locali: «Moresca»«Nocellara Etnea», «Verdese», «Biancolilla» e «Zaituna».

    Accanto agli oliveti costituiti da piante secolari si sono sviluppati negli ultimi tempi nuovi impianti con altre varietà che ricalcano la forma dei predecessori con allevamento a globo per proteggerli dai venti dominanti. Gli oli prodotti in questa zona hanno sempre avuto una lunga tradizione negli usi dei consumatori sia locali che nazionali.

    Essi devono essere situati nelle vallate che si alternano con l’altopiano dei Monti Iblei, il cui terreno deriva dalla silice, con delle vene di vulcanite.

    Occorre considerare che il massiccio dei Monti Iblei determina una variazione termica particolare fra giorno e notte, che è particolarmente importante per evidenziare le caratteristiche specifiche delle produzioni agricole.

    Bisogna considerare che la Sicilia, isola di antiche tradizioni risalenti agli insediamenti greco - romani, ha rinforzato nel tempo gli usi caratteristici della Magna Grecia. Questo elemento culturale determinante, applicato anche ad una difficoltà secolare di comunicazione, ha mantenuto invariate le peculiarità di ciascun insediamento urbano, cristallizzando ciascun nucleo organizzato dalla popolazione in tale zona geografica ben precisa. Pur in un contesto climatico territoriale di sostanziale omogeneità, non è quindi possibile negligere la presenza di tradizioni che il tempo e la storia ci hanno trasmesso.

    Per tali ragioni, la denominazione di origine <<Monti Iblei>> include nella propria area territoriale l’identificazione di territori corrispondenti ai predetti stanziamenti umani che li hanno caratterizzati nel tempo.

    Questi sono «Monti Iblei Monte Lauro», «Monti Iblei Val d’Anapo», «Monti Iblei Val Tellaro», «Monti Iblei Friginitini», «Monti Iblei Gulfi», «Monti Iblei Valle dell’Irminio», «Monti Iblei Calatino», «Monti Iblei Trigona Pancali» che include anche il comune di Militello in Val di Catania. Anche il semplice elenco delle menzioni geografiche aggiuntive predette evidenzia in modo inequivocabile l’esistenza di tradizioni umane legate alle diverse vallate che fanno parte del Massiccio dei Monti Iblei. Vallate che pur vicine a livello territoriale, hanno mantenuto la loro forte individualità di azioni e caratterizzazioni umane. Negligere tale situazione significherebbe alterare sostanzialmente il significato profondo delle tradizioni culturali e umane. Tuttavia a livello organolettico, gli oli delle predette vallate presentano delle differenze minime che solo gli esperti degustatori possono percepire.

    In tutti i concorsi nazionali e internazionali si è imposto un profilo sensoriale degli oli DOP «Monti Iblei» meglio rappresentato dal descrittore «Pomodoro Verde o Maturo», caratteristico della varietà «Tonda Iblea» e il descrittore «Carciofo» caratteristico delle varietà «Moresca», «Verdese» e Zaituna. In tutte e quattro le varietà è quasi sempre associato il descrittore di «Erba».

    Un’altra peculiarità degli oli DOP «Monti Iblei» riguarda la categoria di appartenenza per quanto riguarda il fruttato, quasi sempre inquadrabile fra il fruttato medio e intenso con pochissimi esempi di fruttato leggero. Il superiore profilo sensoriale è fortemente legato alla specificità olfattiva e gustativa delle quattro varietà che concorrono alla produzione dell’olio extravergine DOP Monti Iblei.

    Tali varietà rappresentano la storia dell’intera olivicoltura presente nel territorio afferente la delimitazione della DOP Monti Iblei, con scarsa adattabilità delle stesse in altri contesti produttivi, rendendo quindi unico ed inimitabile, il profilo organolettico dell’olio DOP Monti Iblei.

    Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

    (articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

    Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

    Oppure

    accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP IGP STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


    (1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


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