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Document 62017CA0637
Case C-637/17: Judgment of the Court (Second Chamber) of 28 March 2019 (request for a preliminary ruling from the Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa — Portugal) — Cogeco Communications Inc. v Sport TV Portugal SA, Controlinveste-SGPS SA, NOS-SGPS SA (Reference for a preliminary ruling — Article 102 TFEU — Principles of equivalence and effectiveness — Directive 2014/104/EU — Article 9(1) — Article 10(2) to (4) — Articles 21 and 22 — Actions for damages under national law for infringements of the competition law provisions of the Member States and of the European Union — Effects of national decisions — Limitation periods — Transposition — Temporal application)
Causa C-637/17: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa — Portogallo) — Cogeco Communications Inc/Sport TV Portugal SA, Controlinveste-SGPS SA, NOS-SGPS SA (Rinvio pregiudiziale — Articolo 102 TFUE — Principi di equivalenza e di effettività — Direttiva 2014/104/UE — Articolo 9, paragrafo 1 — Articolo 10, paragrafi da 2 a 4 — Articoli 21 e 22 — Azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea — Effetti delle decisioni nazionali — Termini di prescrizione — Trasposizione — Applicazione ratione temporis)
Causa C-637/17: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa — Portogallo) — Cogeco Communications Inc/Sport TV Portugal SA, Controlinveste-SGPS SA, NOS-SGPS SA (Rinvio pregiudiziale — Articolo 102 TFUE — Principi di equivalenza e di effettività — Direttiva 2014/104/UE — Articolo 9, paragrafo 1 — Articolo 10, paragrafi da 2 a 4 — Articoli 21 e 22 — Azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea — Effetti delle decisioni nazionali — Termini di prescrizione — Trasposizione — Applicazione ratione temporis)
GU C 187 del 3.6.2019, pp. 21–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
3.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 187/21 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa — Portogallo) — Cogeco Communications Inc/Sport TV Portugal SA, Controlinveste-SGPS SA, NOS-SGPS SA
(Causa C-637/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 102 TFUE - Principi di equivalenza e di effettività - Direttiva 2014/104/UE - Articolo 9, paragrafo 1 - Articolo 10, paragrafi da 2 a 4 - Articoli 21 e 22 - Azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea - Effetti delle decisioni nazionali - Termini di prescrizione - Trasposizione - Applicazione ratione temporis)
(2019/C 187/24)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa
Parti
Ricorrente: Cogeco Communications Inc
Convenute: Sport TV Portugal SA, Controlinveste-SGPS SA, NOS-SGPS SA
Dispositivo
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1) |
L’articolo 22 della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva non si applica alla controversia principale. |
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2) |
L’articolo 102 TFUE e il principio di effettività devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale la quale, da un lato, prevede che il termine di prescrizione in materia di azioni per il risarcimento del danno sia di tre anni e inizi a decorrere dalla data in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del suo diritto al risarcimento, anche se l’autore della violazione non è noto e, dall’altro, non prevede alcuna possibilità di sospensione o interruzione di tale termine durante un procedimento dinanzi ad un’autorità nazionale garante della concorrenza. |