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Document 62019CN0079

    Causa C-79/19 P: Impugnazione proposta il 1ofebbraio 2019 dalla Repubblica di Lituania avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 novembre 2018, causa T-508/15, Repubblica di Lituania/Commissione europea

    GU C 131 del 8.4.2019, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.4.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 131/26


    Impugnazione proposta il 1ofebbraio 2019 dalla Repubblica di Lituania avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 novembre 2018, causa T-508/15, Repubblica di Lituania/Commissione europea

    (Causa C-79/19 P)

    (2019/C 131/32)

    Lingua processuale: il lituano

    Parti

    Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentante: R. Krasuckaitė)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-508/15 (1) (in prosieguo: la «sentenza impugnata») nei limiti in cui, in tale sentenza, il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all’annullamento della decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2015/1119 del 22 giugno 2015;

    annullare la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2015/1119 del 22 giugno 2015 (2) o rinviare la sentenza impugnata al Tribunale ai fini della riforma;

    condannare la Commissione europea alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    La Repubblica di Lituania chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale nella causa T-508/15 sul fondamento giuridico di seguito esposto:

    1)

    Il Tribunale ha commesso un errore di diritto accertando, al punto 83 della sentenza impugnata, che la deroga prevista all’articolo 33 quaterdecies, paragrafo 1, del regolamento n. 1257/1999 (3) riguardasse soltanto l’età di coloro che trasferiscono l’azienda, dato che tale disposizione è chiaramente connessa alla quota latte in quanto elemento di prova della produzione agricola a fini commerciali.

    2)

    Il Tribunale ha inoltre travisato i fatti ai punti da 74 a 79 della sentenza impugnata, concludendo che il governo della Repubblica di Lituania non aveva dimostrato che il fatto di detenere una quota latte significava che il richiedente si dedicava alla produzione agricola a fini commerciali, il che fondamentalmente non corrispondeva agli atti di causa dinanzi ad esso presentati.


    (1)  Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 novembre 2018, Repubblica di Lituania/Commissione europea, T-508/15 (EU:T:2018:828).

    (2)  (GU 2015, L 182, pag. 39).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU 1999 L 160, pag. 80).


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