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Document 62018CN0499

    Causa C-499/18 P: Impugnazione proposta il 27 luglio 2018 dalla Bayer CropScience AG avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata), causa T-429/13, del 17 maggio 2018, Bayer CropScience AG / Commissione Europea

    GU C 381 del 22.10.2018, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.10.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 381/12


    Impugnazione proposta il 27 luglio 2018 dalla Bayer CropScience AG avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata), causa T-429/13, del 17 maggio 2018, Bayer CropScience AG / Commissione Europea

    (Causa C-499/18 P)

    (2018/C 381/13)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Bayer CropScience AG (rappresentanti: K. Nordlander, C. Zimmermann, A. Robert, avvocati, M. Zdzieborska, solicitor)

    Altre parti nel procedimento: Commissione Europea, Association générale des producteurs de maïs et autres céréales cultivées de la sous-famille des panicoïdées (AGPM), The National Farmers’ Union (NFU), Association européenne pour la protection des cultures (ECPA), Rapool-Ring GmbH Qualitätsraps deutscher Züchter, European Seed Association (ESA), Agricultural Industries Confederation Ltd, Reino de Suecia, Union nationale de l’apiculture française (UNAF), Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV, Österreichischer Erwerbsimkerbund, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life), Buglife — The Invertebrate Conservation Trust, Stichting Greenpeace Council

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-429/13;

    accogliere la domanda in primo grado e annullare il regolamento n. 485/2013 nella parte che riguarda la ricorrente (1);

    condannare la convenuta a sostenere le spese proprie e quelle sostenute dalla ricorrente, tanto in primo grado quanto nel procedimento di impugnazione.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente adduce che il Tribunale ha commesso i seguenti errori di diritto:

    Primo motivo d’impugnazione: il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che un maggiore grado di certezza delle conoscenze scientifiche preesistenti poteva considerarsi una «nuova» conoscenza scientifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento 1107/2009. (2)

    Secondo motivo d’impugnazione: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretare l’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento 1107/2009, dichiarando che l’EFSA non aveva l’obbligo di fondare la propria valutazione dei rischi sui documenti di orientamento ufficiali applicabili al momento del riesame.

    Terzo motivo d’impugnazione: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento relativo ai prodotti fitosanitari.

    Quarto motivo d’impugnazione: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’omettere di determinare un grado di certezza scientifica adeguato per quanto concerne la materializzazione del presunto rischio richiesto per l’applicazione della misura precauzionale.

    Quinto motivo d’impugnazione: il Tribunale ha commesso un errore di diritto omettendo di applicare criteri per una valutazione dei rischi esaustiva e precisa che deve essere effettuata prima dell’adozione delle misure precauzionali.

    Sesto motivo d’impugnazione: il Tribunale ha commesso un errore di diritto definendo erroneamente l’ambito della valutazione di impatto che deve essere effettuata prima dell’adozione delle misure precauzionali e disconoscendo i requisiti relativi a tale valutazione di impatto.


    (1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, e che vieta l’uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive (GU 2013, L 139, pag. 12).

    (2)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).


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