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Document 62018TN0251

    Causa T-251/18: Ricorso proposto il 23 aprile 2018 — IFSUA / Consiglio

    GU C 221 del 25.6.2018, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    201806080111931412018/C 221/392512018TC22120180625IT01ITINFO_JUDICIAL20180423333311

    Causa T-251/18: Ricorso proposto il 23 aprile 2018 — IFSUA / Consiglio

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    C2212018IT3310120180423IT0039331331

    Ricorso proposto il 23 aprile 2018 — IFSUA / Consiglio

    (Causa T-251/18)

    2018/C 221/39Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: International Forum for Sustainable Underwater Activities (IFSUA) (Barcellona, Spagna) (rappresentante: T. Gui Mori, avvocato)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    Ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, in fine, TFUE, la ricorrente, l’IFSUA, direttamente interessata, chiede che il Tribunale voglia annullare l’articolo 2, paragrafo 2, e l’articolo 9, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) del Consiglio, del 23 gennaio 2018 (GU del 31 gennaio 2018), inteso quest’ultimo come «atto regolamentare» di esecuzione di misure restrittive e del TAC (totale ammissibile di catture) delle possibilità di pesca ricreativa, sulla base di un chiaro criterio di separabilità di tali disposizioni.

    Motivi e principali argomenti

    Il presente ricorso è diretto contro il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio ( 1 ), di cui si chiede l’annullamento parziale.

    A tale riguardo, la ricorrente precisa che si chiede l’annullamento delle disposizioni summenzionate in quanto la loro applicazione alle diverse modalità di pesca ricreativa, attività che non rientrano nella politica comune della pesca, comporta un divieto assoluto di pesca della spigola (Dicentrarchus labrax) che si rivolge unicamente ai pescatori subacquei, ponendo così a rischio la sopravvivenza di tale attività, dello sport stesso e dell’industria del settore.

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 2, paragrafo 5, 3 lettera d), 4 lettera d) e 6 lettere d) ed e), TFUE, derivante dal fatto che le disposizioni impugnate costituiscono misure che vietano direttamente la pesca subacquea sportiva e ricreativa della spigola, nonostante il Consiglio non disponga delle competenze, neppure concorrenti, a tal fine.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte degli articoli 2, paragrafo 2, e 9, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/120, dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, derivante dal fatto che tali disposizioni esulano chiaramente dall’ambito delle competenze conferite [al Consiglio] e si discostano dall’evoluzione storica di tale ambito.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 9, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/120, dei principi di uguaglianza e di non discriminazione di cui agli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, derivante dall’applicazione, nell’ambito dello stesso regolamento di esecuzione, che disciplina le possibilità di pesca della spigola, ma con criteri diversi, di disposizioni rivolte indistintamente alla pesca commerciale e alla pesca ricreativa. Orbene, secondo la ricorrente, queste due categorie non sarebbero strettamente comparabili come destinatarie dello stesso pacchetto di misure.

    4.

    Quarto motivo, vertente sulla violazione, da parte dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 9, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/120, del principio di proporzionalità nell’attuazione dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE. A tale riguardo, si fa valere che, nel regolamento oggetto del presente ricorso, la fissazione delle possibilità di pesca della spigola, sia per la pesca commerciale sia per la pesca ricreativa, risponde all’obiettivo di ridurre in maniera significativa la mortalità dello stock settentrionale al fine di consentire un lieve aumento della biomassa, e che tale obiettivo può essere raggiunto attraverso una misura meno restrittiva rispetto a una misura consistente in un divieto assoluto della pesca subacquea della spigola. Nell’ambito del presente motivo, la ricorrente fa altresì valere la violazione degli articoli 12, 16, 37 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


    ( 1 ) Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU 2018, L 27, pag. 1).

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