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Document 62018TN0186

    Causa T-186/18: Ricorso proposto il 14 marzo 2018 — Abaco Energy e altri / Commissione

    GU C 221 del 25.6.2018, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    201806080331931372018/C 221/351862018TC22120180625IT01ITINFO_JUDICIAL20180314282921

    Causa T-186/18: Ricorso proposto il 14 marzo 2018 — Abaco Energy e altri / Commissione

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    C2212018IT2810120180314IT0035281292

    Ricorso proposto il 14 marzo 2018 — Abaco Energy e altri / Commissione

    (Causa T-186/18)

    2018/C 221/35Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrenti: Abaco Energy, SA (Madrid, Spagna) e 1660 altri (rappresentanti: P. Holtrop, P. Kuypers e M. de Wit, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della Commissione europea C(2017) 7384 final del 10 novembre 2017 relativa all’aiuto di Stato SA.40348 (2015/NN), concernente il sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, cogenerazione e scarti ( 1 );

    ordinare alla Commissione di emettere valutazioni distinte del regime precedente e del regime attuale, conformemente al diritto dell’Unione;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sei motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di diligenza della Commissione.

    La Commissione ha il dovere di adempiere con competenza ai propri obblighi stabiliti dai Trattati. La Commissione ha avuto l’opportunità, le informazioni e le risorse necessarie per valutare il regime precedente nell’ambito della propria valutazione nell’adozione della decisione e in conformità con la legge. La Commissione, in violazione dei criteri ai quali essa deve sottostare in base ai Trattati, è venuta meno a tale dovere, non avendo condotto una valutazione indipendente del regime precedente.

    2.

    Secondo motivo, vertente su un errore di fatto manifesto.

    La Commissione ha commesso un errore di fatto manifesto nel ritenere il regime precedente assorbito dal regime attuale. Risulta in maniera manifesta che non si è verificato nessun assorbimento e che invece per tutto il periodo di riferimento vi siano stati due regimi del tutto distinti, ciascuno dei quali richiedeva la propria valutazione per determinare la conformità alle norme sugli aiuti di Stato.

    3.

    Terzo motivo, vertente su un errore di diritto manifesto.

    La Commissione non ha correttamente applicato i propri orientamenti vincolanti in materia, violando così il diritto dell’Unione. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che, poiché a suo avviso vi era stato un assorbimento del regime precedente da parte del regime attuale, non fosse necessario valutare il regime precedente. I ricorrenti sostengono che, così facendo, la Commissione ha agito in violazione del diritto dell’Unione.

    4.

    Quarto motivo, vertente sull’insufficienza della motivazione.

    La Commissione non ha fornito motivi sufficienti che permettano ai ricorrenti di comprendere su quali basi la Commissione ha emesso la decisione. Non risultano chiaramente dalla decisione i) i motivi per i quali la Commissione ha ritenuto che il regime precedente fosse stato assorbito dal regime attuale, e ii) su quale base l’assorbimento di un regime da parte di un altro esclude la necessità di una valutazione della conformità del primo regime alle norme sugli aiuti di Stato. Sono entrambe conclusioni fondamentali che hanno portato all’adozione della decisione della Commissione. Pertanto, i ricorrenti sono stati privati del loro diritto fondamentale di ottenere una decisione che consenta loro di comprendere come e perché la Commissione sia giunta alle conclusioni esposte nella decisione.

    5.

    Quinto motivo, vertente sull’abuso di potere e sulla violazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    Conformemente all’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la Commissione ha l’obbligo di trattare gli interessi dei ricorrenti ai sensi della decisione in modo imparziale ed equo. La Commissione ha violato tale obbligo subordinando indebitamente gli interessi dei ricorrenti a quelli della Commissione e della Spagna.

    6.

    Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

    La Commissione non ha tenuto conto degli interessi dei ricorrenti omettendo di fornire una valutazione indipendente del regime precedente, violando così il principio di proporzionalità.


    ( 1 ) GU 2017 C 442, pag. 1.

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