This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62018CN0028
Case C-28/18: Request for a preliminary ruling from the Oberster Gerichtshof (Austria) lodged on 17 January 2018 — Verein für Konsumenteninformation v Deutsche Bahn AG
Causa C-28/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshof (Austria) il 17 gennaio 2018 — Verein für Konsumenteninformation / Deutsche Bahn AG
Causa C-28/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshof (Austria) il 17 gennaio 2018 — Verein für Konsumenteninformation / Deutsche Bahn AG
GU C 104 del 19.3.2018, p. 22–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshof (Austria) il 17 gennaio 2018 — Verein für Konsumenteninformation / Deutsche Bahn AG
(Causa C-28/18)
(2018/C 104/28)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Obersten Gerichtshof
Parti
Ricorrente in cassazione e Ricorrente: Verein für Konsumenteninformation
Resistente: Deutsche Bahn AG
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (regolamento SEPA) (1), debba essere interpretato nel senso che è vietato al beneficiario assoggettare l’accettazione di un pagamento effettuato mediante un addebito diretto SEPA alla condizione che il pagatore abbia il domicilio nello Stato membro in cui anche il beneficiario ha la propria sede/domicilio, qualora siano autorizzate altre modalità di pagamento, ad esempio con carta di credito.