Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0028

    Causa C-28/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshof (Austria) il 17 gennaio 2018 — Verein für Konsumenteninformation / Deutsche Bahn AG

    GU C 104 del 19.3.2018, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.3.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 104/22


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshof (Austria) il 17 gennaio 2018 — Verein für Konsumenteninformation / Deutsche Bahn AG

    (Causa C-28/18)

    (2018/C 104/28)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Obersten Gerichtshof

    Parti

    Ricorrente in cassazione e Ricorrente: Verein für Konsumenteninformation

    Resistente: Deutsche Bahn AG

    Questione pregiudiziale

    Se l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (regolamento SEPA) (1), debba essere interpretato nel senso che è vietato al beneficiario assoggettare l’accettazione di un pagamento effettuato mediante un addebito diretto SEPA alla condizione che il pagatore abbia il domicilio nello Stato membro in cui anche il beneficiario ha la propria sede/domicilio, qualora siano autorizzate altre modalità di pagamento, ad esempio con carta di credito.


    (1)  GU 2012, L 94, pag. 22.


    Top