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Document 62017TN0719

    Causa T-719/17: Ricorso proposto il 23 ottobre 2017 — DuPont de Nemours e a./Commissione

    GU C 22 del 22.1.2018, p. 43–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.1.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 22/43


    Ricorso proposto il 23 ottobre 2017 — DuPont de Nemours e a./Commissione

    (Causa T-719/17)

    (2018/C 022/60)

    Lingua processuale: l’inglese.

    Parti

    Ricorrenti: DuPont de Nemours (Germania) GmbH (Neu-Isenburg, Germania) e 12 altri (rappresentanti: D. Waelbroeck, I. Antypas e A. Accarain, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni delle parti

    Le parti ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare il regolamento (UE) 2017/1496 della Commissione, del 23 agosto 2017, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva flupirsulfuron metile (in prosieguo: il «FPS») e il ritiro delle autorizzazioni all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza (1);

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, le parti ricorrenti deducono sei motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione del regolamento PPP (n. 1107/2009) (2), del regolamento di rinnovo (n. 1141/2010) (3), del regolamento CLP (1272/2008) (4) e della direttiva sulla sperimentazione animale (2010/63) (5):

    le parti ricorrenti sostengono che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione del regolamento di rinnovo (n. 1141/2010) e degli orientamenti sul rinnovo (SANCO/10387/2010 rev. 8), in quanto l’EFSA avrebbe rivalutato il profilo di rischio del FPS sebbene non vi fossero variazioni nello stato delle conoscenze scientifiche né nel quadro normativo applicabile;

    le parti ricorrenti sostengono che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione del regolamento CLP (1272/2008) e degli orientamenti della Commissione relativi ai metaboliti delle acque sotterranee (SANCO/221/2000 rev. 10), in quanto l’EFSA si sarebbe basata sulla propria proposta di classificazione del rischio per il FPS al fine di presumere la tossicità di tre metaboliti delle acque sotterranee;

    le parti ricorrenti affermano che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione delle norme dell’Unione sulla sperimentazione animale contenute nel regolamento PPP (1107/2009) e nella direttiva sulla sperimentazione animale (2010/63), in quanto l’EFSA avrebbe individuato una mancanza di dati in relazione agli studi complementari sulla genotossicità senza tenere debitamente conto del peso complessivo delle prove e sebbene non fosse dimostrata la necessità di effettuare ulteriori sperimentazioni.

    2.

    Secondo motivo, vertente sul riferimento a orientamenti nuovi e non noti, in violazione del principio della certezza del diritto, dei diritti della difesa e di varie disposizioni di diritto dell’Unione:

    le parti ricorrenti sostengono che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione del principio della certezza del diritto, dei diritti della difesa del richiedente il rinnovo nonché di varie disposizioni di diritto dell’Unione, in quanto l’EFSA avrebbe effettuato la valutazione della genotossicità di due metaboliti del FPS sulla base di un parere scientifico nuovo e non approvato attualmente in fase di riesame, il che l’avrebbe indotta a individuare artificiosamente una mancanza di dati nel dossier di rinnovo, situazione in merito alla quale non sarebbe stato loro successivamente consentito di prendere posizione.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla mancata esecuzione di una valutazione del rischio completa in violazione dei diritti della difesa e di varie disposizioni di diritto dell’Unione:

    le parti ricorrenti sostengono che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione dei diritti della difesa del richiedente il rinnovo e di varie disposizioni di diritto dell’Unione, in quanto la Commissione si sarebbe basata esclusivamente sulle conclusioni tratte dall’EFSA per decidere di vietare il FPS, senza tenere conto di tutte le informazioni scientifiche disponibili che ne dimostrerebbero la sicurezza, in particolare degli studi complementari spontaneamente effettuati dal richiedente il rinnovo per affrontare la presunta mancanza di dati e le preoccupazioni individuate dall’EFSA, nonché della valutazione dello Stato membro relatore e delle osservazioni degli altri Stati membri durante la revisione del rinnovo.

    4.

    Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità:

    le parti ricorrenti sostengono che il regolamento impugnato è palesemente sproporzionato rispetto al profilo di sicurezza generale del FPS e che la Commissione avrebbe potuto prendere posizione in merito alle presunte preoccupazioni alla base del regolamento impugnato mediante misure meno restrittive che non comportassero un divieto di uso del FPS, ad esempio ricorrendo alla procedura relativa ai dati di conferma prevista all’articolo 6, lettera f), del regolamento PPP (1107/2009) o attraverso misure di attenuazione del rischio stabilite a livello nazionale dagli Stati membri dell’Unione europea.

    5.

    Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione:

    le parti ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato il principio di non discriminazione in quanto le asserite preoccupazioni alla base del regolamento impugnato sarebbero state costantemente gestite mediante misure meno restrittive nella precedente prassi decisionale della Commissione. Tuttavia, fino ad ora la Commissione non avrebbe mai fatto valere tali preoccupazioni per giustificare un divieto assoluto dell’uso di una sostanza.

    6.

    Sesto motivo, vertente sulla violazione dei principi di buona amministrazione e delle legittime aspettative della DuPont:

    le parti ricorrenti sostengono che la Commissione non ha gestito adeguatamente il processo di revisione del FPS, il che avrebbe obbligato la DuPont ad investire notevoli risorse nella preparazione di dossier scientifici che in definitiva si sarebbero rilevati del tutto inutili, poiché la Commissione avrebbe inaspettatamente rivisto la sua posizione in merito a talune problematiche. Inoltre, le parti ricorrenti sostengono che il regolamento impugnato compromette gli obiettivi di politica della concorrenza soggiacenti alla cessione del FPS, che la medesima Commissione ha imposto alla Dow/DuPont per evitare la costituzione di una posizione dominante nel mercato SEE degli erbicidi per cereali. La gestione non corretta del processo di revisione del FPS configura una violazione dell’obbligo di diligenza della Commissione, dei principi di buona amministrazione e delle legittime aspettative della DuPont.


    (1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1496 della Commissione, del 23 agosto 2017, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2017, L 218, pag. 7).

    (2)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell’iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l’elenco di tali sostanze (GU 2010, L 322, pag. 10).

    (4)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008, L 353, pag. 1).

    (5)  Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU 2010, L 276, pag. 33).


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