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Document 62016CA0165

    Causa C-165/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 novembre 2017 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito] — Toufik Lounes / Secretary of State for the Home Department (Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell’Unione — Articolo 21 TFUE — Direttiva 2004/38/CE — Aventi diritto — Doppia cittadinanza — Cittadino dell’Unione che ha acquisito la cittadinanza dello Stato membro ospitante conservando al contempo la propria cittadinanza d’origine — Diritto di soggiorno, in tale Stato membro, di un cittadino di uno Stato terzo, familiare del cittadino dell’Unione)

    GU C 22 del 22.1.2018, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.1.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 22/7


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 novembre 2017 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito] — Toufik Lounes / Secretary of State for the Home Department

    (Causa C-165/16) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Cittadinanza dell’Unione - Articolo 21 TFUE - Direttiva 2004/38/CE - Aventi diritto - Doppia cittadinanza - Cittadino dell’Unione che ha acquisito la cittadinanza dello Stato membro ospitante conservando al contempo la propria cittadinanza d’origine - Diritto di soggiorno, in tale Stato membro, di un cittadino di uno Stato terzo, familiare del cittadino dell’Unione))

    (2018/C 022/08)

    Lingua processuale: l’inglese

    Giudice del rinvio

    High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

    Parti

    Ricorrente: Toufik Lounes

    Convenuto: Secretary of State for the Home Department

    Dispositivo

    La direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretata nel senso che, in una situazione in cui un cittadino dell’Unione europea abbia esercitato la propria libertà di circolazione recandosi e soggiornando in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, o dell’articolo 16, paragrafo 1, di tale direttiva, abbia successivamente acquisito la cittadinanza di tale Stato membro, conservando al contempo anche la propria cittadinanza d’origine, e, alcuni anni dopo, abbia contratto matrimonio con un cittadino di uno Stato terzo con il quale continui a risiedere nel territorio di detto Stato membro, quest’ultimo cittadino non beneficia di un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro in questione sulla base delle disposizioni di detta direttiva. Egli può tuttavia beneficiare di tale diritto di soggiorno in forza dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, a condizioni che non devono essere più rigorose di quelle previste dalla direttiva 2004/38 per la concessione di detto diritto a un cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino dell’Unione che ha esercitato il proprio diritto di libera circolazione stabilendosi in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza.


    (1)  GU C 191 del 30.5.2016.


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