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Document 62015CA0297

    Causa C-297/15: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sø- og Handelsretten — Danimarca) — Ferring Lægemidler A/S, che agisce per conto della Ferring BV/Orifarm A/S (Rinvio pregiudiziale — Marchi — Direttiva 2008/95/CE — Articolo 7, paragrafo 2 — Prodotti farmaceutici — Importazione parallela — Isolamento dei mercati — Necessità del riconfezionamento del prodotto munito del marchio — Prodotto farmaceutico immesso sul mercato di esportazione e sul mercato d’importazione dal titolare del marchio con gli stessi tipi di confezioni)

    GU C 14 del 16.1.2017, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.1.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 14/9


    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sø- og Handelsretten — Danimarca) — Ferring Lægemidler A/S, che agisce per conto della Ferring BV/Orifarm A/S

    (Causa C-297/15) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Marchi - Direttiva 2008/95/CE - Articolo 7, paragrafo 2 - Prodotti farmaceutici - Importazione parallela - Isolamento dei mercati - Necessità del riconfezionamento del prodotto munito del marchio - Prodotto farmaceutico immesso sul mercato di esportazione e sul mercato d’importazione dal titolare del marchio con gli stessi tipi di confezioni))

    (2017/C 014/12)

    Lingua processuale: il danese

    Giudice del rinvio

    Sø- og Handelsretten

    Parti

    Ricorrente: Ferring Lægemidler A/S, che agisce per conto della Ferring BV

    Convenuta: Orifarm A/S

    Dispositivo

    L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio può opporsi alla continuazione della commercializzazione di un medicinale da parte di un importatore parallelo nel caso in cui quest’ultimo abbia proceduto al riconfezionamento di tale medicinale in un nuovo imballaggio e vi abbia riapposto il marchio, qualora, da un lato, il medicinale di cui trattasi possa essere commercializzato nello Stato d’importazione parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, nella stessa confezione in cui tale prodotto è commercializzato nello Stato di esportazione parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo e, dall’altro lato, l’importatore non abbia dimostrato che il prodotto importato può essere commercializzato soltanto in una parte limitata del mercato dello Stato d’importazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


    (1)  GU C 294 del 7.9.2015.


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