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Document 62016TN0087

Causa T-87/16: Ricorso proposto il 26 febbraio 2016 — Eurofast/Commissione

GU C 136 del 18.4.2016, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 136/40


Ricorso proposto il 26 febbraio 2016 — Eurofast/Commissione

(Causa T-87/16)

(2016/C 136/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Eurofast SARL (Parigi, Francia) (rappresentante: S. A. Pappas, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di compensazione della Commissione del 17 dicembre 2015;

dichiarare infondato il credito vantato dalla Commissione nei confronti di Eurofast in forza del contratto ASSET;

dichiarare che tutte le spese effettuate nell’ambito del progetto ASSET, pari a EUR 507 574, sono ammissibili e che la Commissione conferma la legittimità del finanziamento, come specificato dal Grant Agreement, equivalente a EUR 365 639;

ordinare alla Commissione di procedere al pagamento della somma di EUR 69 923,68 in base al contratto EKSISTENZ, maggiorata degli interessi di mora;

condannare la Commissione al pagamento dell’indennità contrattuale;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi, a sostegno, rispettivamente, della sua domanda di annullamento della decisione di compensazione contenuta nella lettera della Commissione del 17 dicembre 2015 e della sua domanda di accertamento dell’inesistenza del credito contrattuale controverso.

1.

Primo motivo, attinente alla violazione degli articoli 78 e 80 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012, dell’articolo II.21 del FP7 Grant agreement, Allegato II — Condizioni generali, del principio di buona fede di cui all’articolo 1134 del codice civile belga nonché dei principi del legittimo affidamento e di certezza del diritto.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione delle regole contrattuali delle Condizioni generali del contratto di sovvenzione ASSET e su un errore manifesto di valutazione delle norme relative alle spese ammissibili.


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