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Document 62016CN0003

Causa C-3/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel (Belgio) il 4 gennaio 2016 — Lucio Cesare Aquino/Stato belga

GU C 136 del 18.4.2016, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 136/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel (Belgio) il 4 gennaio 2016 — Lucio Cesare Aquino/Stato belga

(Causa C-3/16)

(2016/C 136/12)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Brussel

Parti

Ricorrente: Lucio Cesare Aquino

Resistente in appello: Stato belga

Questioni pregiudiziali

1)

Se, ai fini dell’applicazione della giurisprudenza sviluppata dalla Corte di giustizia nelle cause Köbler (sentenza del 30 settembre 2003, C-224/01) (1) e Traghetti del Mediterraneo (sentenza del 13 giugno 2006, C-173/03) (2), sulla responsabilità dello Stato per atti illeciti degli organi giurisdizionali che comportano una violazione del diritto dell’Unione, si debba considerare un giudice di ultima istanza il giudice la cui decisione non è stata valutata nell’ambito di un ricorso per cassazione in quanto, in applicazione di una norma di procedura nazionale, è stabilita una presunzione assoluta che il denunciante, che ha presentato una memoria nel procedimento per cassazione, abbia rinunciato agli atti.

2)

Se sia compatibile con l’articolo 267, paragrafo 3, TFUE, anche alla luce degli articoli 47, paragrafo 2, e 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (3), che un giudice nazionale che ai sensi di questa disposizione del trattato è tenuto a rivolgersi alla Corte di giustizia in via pregiudiziale, respinga una domanda di pronuncia pregiudiziale per il solo motivo che la domanda è formulata in una memoria che, ai sensi del diritto processuale applicabile, non deve esser presa in considerazione in quanto presentata tardivamente.

3)

Se, nel caso in cui il giudice ordinario supremo non accolga una richiesta di presentare una questione pregiudiziale, occorra presumere che si configuri una violazione dell’articolo 267, paragrafo 3, TFUE, anche alla luce degli articoli 47, paragrafo 2, e 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, allorché tale giudice respinge la domanda con l’unica motivazione che la questione non viene presentata «dato che la motivazione non è ricevibile per ragioni inerenti alla procedura dinanzi al [giudice nazionale]».


(1)  EU:C:2003:513.

(2)  EU:C:2006:391.

(3)  GU 2000, C 364, pag. 1.


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