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Document 62014CA0330

    Causa C-330/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Gergely Szemerey /Miniszterelnökséget vezető miniszter, succeduto al Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve (Rinvio pregiudiziale — Politica agricola comune — Misure di sostegno allo sviluppo rurale — Pagamenti agroambientali — Regolamento (CE) n. 1122/2009 — Articoli 23 e 58 — Regolamento (CE) n. 1698/2005 — Regolamento (CE) n. 1975/2006 — Aiuto per la coltivazione di una specie vegetale rara — Domanda di pagamento — Contenuto — Obbligo di presentare un certificato — Sanzioni in caso di mancata presentazione)

    GU C 68 del 22.2.2016, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 68/10


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Gergely Szemerey /Miniszterelnökséget vezető miniszter, succeduto al Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

    (Causa C-330/14) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Politica agricola comune - Misure di sostegno allo sviluppo rurale - Pagamenti agroambientali - Regolamento (CE) n. 1122/2009 - Articoli 23 e 58 - Regolamento (CE) n. 1698/2005 - Regolamento (CE) n. 1975/2006 - Aiuto per la coltivazione di una specie vegetale rara - Domanda di pagamento - Contenuto - Obbligo di presentare un certificato - Sanzioni in caso di mancata presentazione))

    (2016/C 068/13)

    Lingua processuale: l'ungherese

    Giudice del rinvio

    Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

    Parti

    Ricorrente: Gergely Szemerey

    Convenuto: Miniszterelnökséget vezető miniszter, succeduto al Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo, in combinato disposto con i regolamenti (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento (CE) n. 473/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, e (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo, come modificato dal regolamento (CE) n. 484/2009 della Commissione, del 9 giugno 2009, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che esige che il richiedente un aiuto agroambientale fornisca all’organismo pagatore, contestualmente alla sua domanda di aiuto, un certificato relativo alla specie vegetale rara che gli conferisce il diritto al pagamento di tale aiuto, a condizione che tale normativa abbia consentito agli operatori interessati di soddisfare, a condizioni ragionevoli, i requisiti previsti da quest’ultima, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.

    2)

    L’articolo 58, terzo comma, del regolamento n. 1122/2009 deve essere interpretato nel senso che la sanzione prevista in tale disposizione non è applicabile al richiedente un aiuto agroambientale che ometta di allegare alla sua domanda un documento, come il certificato di cui trattasi nel procedimento principale, che gli conferisce il diritto al pagamento di tale aiuto. L’articolo 23, paragrafo 1, terzo comma, di tale regolamento deve essere interpretato nel senso che una siffatta omissione comporta, in linea di principio, l’inammissibilità della domanda di pagamento dell’aiuto agroambientale.


    (1)  GU C 303 dell’8.9.2014.


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