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Document 62013TA0627

    Causa T-627/13: Sentenza del Tribunale del 2 ottobre 2015 — The Tea Board/UAMI — Delta Lingerie (Darjeeling) [«Marchio comunitario — Opposizione — Marchio figurativo Darjeeling — Marchi comunitari collettivi, denominativo e figurativo, anteriori DARJEELING — Impedimenti relativi alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»]

    GU C 389 del 23.11.2015, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.11.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 389/40


    Sentenza del Tribunale del 2 ottobre 2015 — The Tea Board/UAMI — Delta Lingerie (Darjeeling)

    (Causa T-627/13) (1)

    ([«Marchio comunitario - Opposizione - Marchio figurativo Darjeeling - Marchi comunitari collettivi, denominativo e figurativo, anteriori DARJEELING - Impedimenti relativi alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»])

    (2015/C 389/42)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: The Tea Board (Calcutta, India) (rappresentanti: A. Nordemann e M. Maier, avvocati)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Delta Lingerie (Cachan, Francia) (rappresentanti: G. Marchais e P. Martini-Berthon, avvocati)

    Oggetto

    Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 settembre 2013 (procedimento R 1387/2012-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la The Tea Board e la Delta Lingerie.

    Dispositivo

    1)

    La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) dell’11 settembre 2013 (procedimento R 1387/2012-2) è annullata nella parte in cui concerne i prodotti di cui al marchio richiesto e che rientrano nella classe 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e i «servizi di vendita al dettaglio di sottovesti femminili e articoli di biancheria intima femminile, fragranze, eau de toilette e cosmetici, biancheria per la casa e da bagno», di cui al marchio richiesto e che rientrano nella classe 35 ai sensi del predetto Accordo.

    2)

    Il ricorso è respinto per il resto.

    3)

    Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 45 del 15.2.2014.


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