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Document 62010TA0268

    Causa T-268/10 RENV: Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2015 — PPG e SNF/ECHA («REACH — Identificazione dell’acrilammide come sostanza estremamente preoccupante — Sostanze intermedie — Ricorso di annullamento — Incidenza diretta — Ricevibilità — Proporzionalità — Parità di trattamento»)

    GU C 389 del 23.11.2015, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.11.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 389/24


    Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2015 — PPG e SNF/ECHA

    (Causa T-268/10 RENV) (1)

    ((«REACH - Identificazione dell’acrilammide come sostanza estremamente preoccupante - Sostanze intermedie - Ricorso di annullamento - Incidenza diretta - Ricevibilità - Proporzionalità - Parità di trattamento»))

    (2015/C 389/24)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrenti: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Bruxelles, Belgio) e SNF SAS (Andrézieux-Bouthéon, Francia) (rappresentanti: R. Cana, D. Abrahams e E. Mullier, avvocati)

    Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä, W. Broere e T. Zbihlej, agenti, assistiti da J. Stuyck e A. M. Vandromme, avvocati)

    Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno dei Paesi Bassi (rappresentante: da B. Koopman, agente); e Commissione europea (rappresentanti: D. Kukovec, E. Manhaeve e K. Talabér Ritz, agenti)

    Oggetto

    Domanda di annullamento della decisione dell’ECHA con la quale l’acrilammide (CE n. 201-173-7) è stata identificata come sostanza rispondente ai criteri di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), conformemente all’articolo 59 di detto regolamento

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    Il Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) e la SNF SAS sono condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Agenzia europea per i prodotti chimici (ECHA).

    3)

    Il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.


    (1)  GU C 274 del 9.10.2010.


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