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Document 52013XX0730(02)

    Relazione finale del consigliere-auditore — Ryanair/Aer Lingus III (COMP/M.6663)

    GU C 216 del 30.7.2013, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 216 del 30.7.2013, p. 19–19 (HR)

    30.7.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 216/20


    Relazione finale del consigliere-auditore (1)

    Ryanair/Aer Lingus III

    (COMP/M.6663)

    2013/C 216/06

    Contesto

    (1)

    Il 24 luglio 2012 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni (2), in base al quale Ryanair Holdings plc acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo della totalità di Aer Lingus Group plc mediante offerta pubblica annunciata il 19 giugno 2012.

    Comunicazione delle obiezioni

    (2)

    Il 29 agosto 2012 la Commissione ha avviato il procedimento a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni e, in data 13 novembre 2012, ha adottato una comunicazione delle obiezioni. Circa un mese prima della pubblicazione della comunicazione delle obiezioni, il 17 ottobre 2012, Ryanair ha presentato un pacchetto di impegni formali ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, che la Commissione ha deciso di sottoporre a indagine di mercato.

    (3)

    Aer Lingus, che costituisce l'obiettivo dell'offerta pubblica e quindi l'altra parte interessata, ai sensi dell'articolo 11, lettera b) del regolamento di esecuzione (3), ha ricevuto il 21 novembre 2012, una versione riservata della comunicazione delle obiezioni. Essa ha immediatamente espresso le proprie preoccupazioni in merito alla redazione dell'intera parte riguardante gli impegni di Ryanair e la relativa valutazione della Commissione. Aer Lingus ha chiesto di ottenere una copia della parte in questione dopo che la DG Concorrenza aveva espresso parere negativo. Dopo aver riveduto l'istanza motivata, ho chiesto alla DG Concorrenza di trasmettere ad Aer Lingus una versione non riservata della parte della comunicazione delle obiezioni relativa agli impegni di Ryanair come prevede l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione. La DG Concorrenza ha quindi chiesto a Ryanair di trasmettere una versione abbreviata della parte relativa agli impegni, che è stata successivamente trasmessa ad Aer Lingus.

    (4)

    Ryanair ha presentato la propria risposta alla comunicazione delle obiezioni il 28 novembre 2012 e Aer Lingus le proprie osservazioni il 30 novembre 2012. Nessuno dei due soggetti ha chiesto un'audizione ufficiale.

    (5)

    Il 14 dicembre 2012, la Commissione ha inviato a Ryanair una lettera di esposizione dei fatti, alla quale Ryanair ha risposto il 20 dicembre 2012.

    Accesso al fascicolo

    (6)

    La parte notificante ha potuto accedere più volte al fascicolo su richiesta via CD-ROM dal novembre 2012 al febbraio 2013, mentre Aer Lingus ha potuto accedervi su richiesta nella misura necessaria per preparare le sue osservazioni, nonché in diverse occasioni durante il procedimento.

    (7)

    Inoltre, in questo caso sono state organizzate due data room, dal 21 al 23 e il 27 novembre 2012. I consulenti economici esterni sia di Ryanair che di Aer Lingus hanno potuto accedere separatamente ai dati, vale a dire all'analisi della Commissione sulla correlazione tra le tariffe medie lorde di Ryanair e Aer Lingus.

    Soggetti terzi

    (8)

    Tre concorrenti dei soggetti interessati dalla fusione, vale a dire International Airlines Group SA, Flybe Group plc e Aer Arran, un aeroporto, cioè l'Autorità dell'aeroporto di Dublino e il Ministero irlandese dei Trasporti, del Turismo e dello Sport hanno dimostrato un «sufficiente interesse», ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni e hanno quindi avuto la possibilità di essere sentiti per iscritto come terze parti.

    Impegni

    (9)

    Al fine di tener conto dei problemi in materia di concorrenza individuati nella comunicazione delle obiezioni, Ryanair ha presentato una serie riveduta di impegni il 7 dicembre 2012, il 15 gennaio e il 1o febbraio 2013, che sono stati tutti oggetto di una indagine di mercato. I risultati delle indagini di mercato e i motivi della Commissione alla base del rigetto degli impegni proposti sono stati spiegati ogni volta durante le riunioni sullo stato della situazione, l'ultima delle quali si è svolta il 12 febbraio 2013. Inoltre, Ryanair ha potuto accedere in larga misura al fascicolo il che le ha consentito di verificare le informazioni alla base della posizione della Commissione.

    I diritti procedurali dell'obiettivo della concentrazione

    (10)

    Aer Lingus, la compagnia obiettivo della scalata ostile, si è lamentata del ruolo limitato che ha potuto svolgere in un indagine che è cruciale per la sua indipendenza. La compagnia ritiene di non aver affatto goduto della parità di strumenti a disposizione. Ad esempio, non è stata coinvolta nel procedimento di prenotifica, ha ricevuto documenti rielaborati presentati dalla parte notificante, non le sono stati proposti dei documenti essenziali all'inizio della fase II, ha ottenuto solo un accesso limitato al fascicolo ed è stata esclusa dal dialogo con la Commissione sui rimedi.

    (11)

    È vero che le compagnie obiettivo non godono dello stesso status procedurale delle compagnie che effettuano l'acquisizione. Come la stessa Aer Lingus riconosce, il regolamento applicabile prevede solo un ruolo limitato per le altre parti coinvolte. Pertanto non ritengo che Aer Lingus non abbia potuto effettivamente esercitare nel presente procedimento i diritti che le sono conferiti dai regolamenti applicabili e dalle migliori pratiche. Nell'unico caso in cui essa si è rivolta a me chiedendo la revisione di una decisione procedurale contraria, ho potuto decidere a suo favore (cfr. supra punto 3).

    Progetto di decisione della Commissione

    (12)

    A mio parere il progetto di decisione riguarda solo delle obiezioni in merito alle quali è stata data alle parti la possibilità di rendere noto il proprio punto di vista. A causa della natura altamente sensibile di taluni dati provenienti dall'altra parte in causa e da un terzo soggetto, la Commissione ha chiesto e ottenuto dalla parte notificante una procura che consente ai suoi patrocinatori esterni di i) ricevere per suo conto la decisione della Commissione, solo a titolo di patrocinio, e di ii) trasmetterne a Ryanair una copia redatta per escluderne le informazioni riservate. Entrambe le parti sono informate di questa comunicazione limitata ed hanno entrambe dato il proprio assenso.

    Osservazioni conclusive

    (13)

    Nel complesso, ritengo che tutti i partecipanti al procedimento abbiano potuto esercitare effettivamente i propri diritti procedurali nel presente caso.

    Bruxelles, 19 febbraio 2013

    Michael ALBERS


    (1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («Decisione 2011/695/UE»).

    (2)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1).


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