Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TN0177

Causa T-177/13: Ricorso proposto il 18 marzo 2013 — TestBioTech e altri/Commissione

GU C 178 del 22.6.2013, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 178/11


Ricorso proposto il 18 marzo 2013 — TestBioTech e altri/Commissione

(Causa T-177/13)

2013/C 178/20

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: TestBioTech eV (Monaco, Germania), European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV (Braunschweig, Germania); e Sambucus eV (Vahlde, Germania) (rappresentanti: K. Smith, QC, J. Stevenson, Barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare ammissibile il ricorso;

annullare la decisione della Commissione dell’8 gennaio 2013 recante rigetto delle domande di riesame interno presentate dalle ricorrenti e aventi ad oggetto la decisione 2012/347/EU della Commissione, del 28 giugno 2012, che autorizza la Monsanto Europe SA all’immissione in commercio della sua soia geneticamente modificata «MON 87701 × MON 89788» a norma del regolamento n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;

condannare la Commissione alle spese;

ordinare qualunque altra misura che il Tribunale possa ritenere appropriata.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1)

Primo motivo, vertente sul fatto che la valutazione dell’AESA secondo la quale la soia è «sostanzialmente equivalente» ai suoi adeguati elementi di paragone è illegittima, è fondata su una valutazione scientifica che non è stata condotta conformemente agli orientamenti ad essa applicabili e/o è basata su un manifesto errore di valutazione.

2)

Secondo motivo, vertente sul fatto che, poiché l’AESA non ha adeguatamente considerato, o non ha considerato affatto, i potenziali effetti sinergici e combinatori tra la soia ed altri fattori, e/o richiesto che fosse condotta un’adeguata valutazione della tossicità, essa ha violato i propri orientamenti, obblighi giuridici e/o è incorsa in un manifesto errore di valutazione.

3)

Terzo motivo, vertente sul fatto che, poiché l’AESA non ha richiesto che fosse condotta un’adeguata valutazione immunologica, essa ha violato i propri orientamenti, obblighi giuridici e/o è incorsa in un manifesto errore di valutazione.

4)

Quarto motivo, vertente sul fatto che la determinazione dell’AESA secondo la quale non è necessaria alcuna sorveglianza post-autorizzazione del consumo di soia costituisce un errore manifesto e/o è inficiata dai vizi sollevati nei primi tre motivi.


Top