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Document 62011TB0445

    Ordinanza del Tribunale dell’ 11 gennaio 2013 — Charron Inox e Almet/Consiglio e Commissione (Cause T-445/11 e T-88/12) ( «Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni — Dumping — Importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Cina — Dazio antidumping provvisorio — Non luogo a statuire — Dazio antidumping definitivo — Ricorso in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato in diritto» )

    GU C 71 del 9.3.2013, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.3.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 71/21


    Ordinanza del Tribunale dell’11 gennaio 2013 — Charron Inox e Almet/Consiglio e Commissione

    (Cause T-445/11 e T-88/12) (1)

    (Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni - Dumping - Importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Cina - Dazio antidumping provvisorio - Non luogo a statuire - Dazio antidumping definitivo - Ricorso in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato in diritto)

    2013/C 71/33

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrenti: Charron Inox (Marsiglia, Francia); e Almet (Satolas-et-Bonce, Francia) (rappresentante: avv. P.-O. Koubi-Flotte)

    Convenuti: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito da avv.ti G. Berrisch e A. Polcyn) (causa T-88/12); e Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e S. Thomas, agenti) (causa T-445/11)

    Interveniente a sostegno del convenuto Consiglio: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e S. Thomas, agenti) (causa T-88/12)

    Oggetto

    Nella causa T-445/11, in via principale, domanda di annullamento del regolamento (UE) n. 627/2011 della Commissione, del 27 giugno 2011, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di tubi d’acciaio inossidabile senza saldatura, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 169, pag. 1), nonché, in subordine, domanda di risarcimento del danno asseritamente subìto dalle ricorrenti a seguito dell’entrata in vigore immediata di tale regolamento e, nella causa T-88/12, in via principale, domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio, del 14 dicembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 336, pag. 6), nonché, in subordine, domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dalle ricorrenti a motivo della riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori disposta da tale regolamento.

    Dispositivo

    1)

    Le cause T-445/11 e T-88/12 sono riunite ai fini dell’ordinanza.

    2)

    Le eccezioni di irricevibilità sollevate nelle cause T-445/11 e T-88/12 sono riunite al merito.

    3)

    Non vi è più luogo a statuire nella causa T-445/11.

    4)

    Il ricorso nella causa T-88/12 è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato in diritto.

    5)

    La Charron Inox e l’Almet sopporteranno la totalità delle spese nella causa T-445/11.

    6)

    La Charron Inox e l’Almet sopporteranno, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea nella causa T-88/12.

    7)

    La Commissione europea sopporterà le proprie spese nella causa T-88/12.


    (1)  GU C 290 dell’1.10.2011.


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