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Document 62000TB0262

    Causa T-262/00: Ordinanza del Tribunale del 22 gennaio 2013 — La Vigile San Marco/Commissione ( «Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e che impone il recupero degli aiuti erogati — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto» )

    GU C 71 del 9.3.2013, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.3.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 71/19


    Ordinanza del Tribunale del 22 gennaio 2013 — La Vigile San Marco/Commissione

    (Causa T-262/00) (1)

    (Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia - Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e che impone il recupero degli aiuti erogati - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto)

    2013/C 71/29

    Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: La Vigile San Marco SpA (Venezia) (rappresentanti: A. Vianello, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, agente, assistito da A. Dal Ferro, avvocato)

    Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: inizialmente U. Leanza, successivamente I. Braguglia, successivamente R. Adam, e infine I. Bruni, agenti, assistiti da G. Aiello e P. Gentili, avvocati dello Stato)

    Oggetto

    Domanda di annullamento della decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50)

    Dispositivo

    1)

    L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione è riunita al merito.

    2)

    Il ricorso è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato in diritto.

    3)

    La Vigile San Marco SpA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione.

    4)

    La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 355 del 9.12.2000.


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