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Document 62013CN0013

    Causa C-13/13 P: Impugnazione proposta il 10 gennaio 2013 dal Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Serge Antoine José Perez avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 7 novembre 2012 , causa T-574/08, Syndicat des thoniers méditerranéens e a./Commissione

    GU C 71 del 9.3.2013, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.3.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 71/12


    Impugnazione proposta il 10 gennaio 2013 dal Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Serge Antoine José Perez avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 7 novembre 2012, causa T-574/08, Syndicat des thoniers méditerranéens e a./Commissione

    (Causa C-13/13 P)

    2013/C 71/19

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrenti: Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Serge Antoine José Perez (rappresentante: avv. C. Bonnefoi)

    Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin

    Conclusioni dei ricorrenti

    accogliere l’impugnazione dei ricorrenti nei loro motivi e richieste;

    annullare la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 7 novembre 2012, causa T-574/08, nella parte in cui respinge i ricorsi dei ricorrenti;

    annullare la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 7 novembre 2012, causa T-574/08, nella parte che riguarda le spese;

    dichiarare ricevibile il ricorso del Syndicat des thoniers méditerranéens (STM) e accogliere il medesimo, ivi compresa la domanda di compensazione;

    accogliere le domande dei ricorrenti dinanzi al Tribunale che hanno proposto impugnazione dinanzi alla Corte;

    accogliere le domande dei ricorrenti dinanzi al Tribunale, per quanto riguarda il principio di un’indennità compensativa;

    accogliere le domande dei ricorrenti dinanzi al Tribunale per quanto riguarda l’importo dell’indennità richiesta nel ricorso iniziale, ma corretta in seguito in funzione della stabilizzazione degli elementi di calcolo delle perdite di esercizio e dei documenti giustificativi;

    in caso di rifiuto del punto precedente, designare un esperto a spese della Commissione europea per il calcolo delle compensazioni dovute in funzione di una modalità di calcolo che la Corte dovrà stabilire;

    condannare la Commissione alla totalità delle spese ed al rimborso di tutte le spese legali, processuali, di inoltro della corrispondenza e di viaggio sostenute dal STM e dai singoli ricorrenti.

    Motivi e principali argomenti

    I ricorrenti deducono quattro motivi a sostegno della loro impugnazione.

    In primo luogo, il Syndicat des Thoniers de la Méditerannée ritiene che il Tribunale abbia snaturato gli elementi contenuti nel fascicolo di causa per escluderne l’interesse ad agire e, per l’effetto, per dichiarare il suo ricorso irricevibile.

    In secondo luogo, i ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto interpretando la sentenza C-221/09, AJD Tuna, del 17 marzo 2011, nel senso di poter considerare il regolamento (CE) n. 530/2008 (1) come un atto illecito. Secondo i ricorrenti, tale regolamento sarebbe comunque lecito, ma parzialmente invalido.

    In terzo luogo, i ricorrenti addebitano al Tribunale di non aver riconosciuto la responsabilità della Commissione per atto lecito, sulla base del fatto che il danno lamentato non oltrepasserebbe i limiti dei rischi finanziari propri delle attività di pesca.

    Infine, i ricorrenti addebitano al Tribunale di aver statuito violando regole di diritto delle quali esso doveva garantire il rispetto allorché non si è pronunciato sui motivi e sulle richieste come presentati dinanzi ad esso dalle parti del procedimento. In particolare, i ricorrenti addebitano al Tribunale di non essersi pronunciato sui motivi e sulle richieste relative al trattamento diversificato delle tonniere spagnole e dei ricorrenti, operato dal regolamento (CE) n. 530/2008.


    (1)  Regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione, del 12 giugno 2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45 o di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU L 155, pag. 9).


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