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Document 62012CN0596

    Causa C-596/12: Ricorso presentato il 20 dicembre 2012 — Commissione europea/Repubblica italiana

    GU C 71 del 9.3.2013, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.3.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 71/8


    Ricorso presentato il 20 dicembre 2012 — Commissione europea/Repubblica italiana

    (Causa C-596/12)

    2013/C 71/13

    Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Enegren, e C. Cattabriga, agenti)

    Convenuta: Repubblica italiana

    Conclusioni

    dichiarare che, avendo escluso la categoria dei «dirigenti» dall’ambito di applicazione della procedura di mobilità prevista all’articolo 4 della legge n. 223/1991, in combinato disposto con l’articolo 24 della stessa legge, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall’art. 1, nn. 1 e 2, della Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (1);

    condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

    Motivi e principali argomenti

    Secondo la Commissione, la Repubblica italiana, avendo escluso la categoria dei «dirigenti» dall’ambito di applicazione della procedura di mobilità prevista all’articolo 4 della legge n. 223/1991, in combinato disposto con l’articolo 24 della stessa legge, sarebbe venuta meno agli obblighi imposti dall’art. 1, nn. 1 e 2, della direttiva 98/59/CE.

    Tale direttiva disciplinerebbe la procedura di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori che il datore di lavoro deve rispettare ove preveda di effettuare dei licenziamenti collettivi, nonché la stessa procedura di licenziamento collettivo.

    Tali procedure, in virtù dell’art. 1, nn. 1 e 2, della direttiva, si applicherebbero ai licenziamenti effettuati dal datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alle persone dei lavoratori coinvolti, ove il numero di licenziamenti effettuati sia superiore ad una certa soglia definita in rapporto al numero dei lavoratori dell’impresa. Nel calcolo del numero dei lavoratori occupati dall’impresa, come nel numero dei licenziamenti effettuati, sarebbero inclusi tutti i lavoratori, indipendentemente dalle loro qualifiche e dalle loro mansioni, con la sola eccezione dei lavoratori a tempo determinato, dei dipendenti pubblici e degli equipaggi di navi marittime.

    Nel dare attuazione alla direttiva 98/59/CE, il legislatore italiano avrebbe escluso dall’ambito di applicazione delle procedure di informazione e consultazione da esso istituite in caso di licenziamenti collettivi la categoria dei dirigenti, che, secondo il codice civile italiano, rientrerebbe però nella nozione di lavoratore. Tale esclusione non sarebbe solo contraria all’ambito di applicazione generale della direttiva, ma anche del tutto ingiustificata. La categoria dei dirigenti nell’ordinamento italiano sarebbe, infatti, assai ampia e comprenderebbe anche lavoratori non dotati di particolari poteri di gestione nell’ambito dell’impresa e definiti «dirigenti» solo in quanto dotati di qualifiche professionali elevate.


    (1)  GUL 225, pag. 16


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