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Document 52013XG0220(01)

    Avviso all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/101/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2013/89/PESC, e dal regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

    GU C 49 del 20.2.2013, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.2.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 49/7


    Avviso all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/101/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2013/89/PESC, e dal regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

    2013/C 49/04

    CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

    Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi che figurano nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione 2013/89/PESC del Consiglio (1), e nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe.

    Il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone, le entità e gli organismi che figurano nei suddetti allegati devono continuare ad essere inclusi nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/101/PESC o e dal regolamento (CE) n. 314/2004.

    Si attira l'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 314/2004, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. l'articolo 7 del regolamento).

    Le persone, le entità e gli organismi in questione possono presentare al Consiglio, insieme ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che li include nell'elenco summenzionato. Le eventuali richieste devono essere inoltrate al seguente indirizzo:

    Council of the European Union

    General Secretariat

    DG C — Unit 1C (Horizontal Issues)

    Rue de la Loi/Wetstraat 175

    1048 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    Si richiama inoltre l'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


    (1)  GU L 46 del 19.2.2013, pag. 37.


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