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Document 52012XC1221(02)

    Comunicazione della Commissione pubblicata ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio relativa al caso COMP/39.595 — Continental/United/Lufthansa/Air Canada [notificata con il numero C(2012) 9787] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU C 396 del 21.12.2012, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.12.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 396/21


    Comunicazione della Commissione pubblicata ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio relativa al caso COMP/39.595 — Continental/United/Lufthansa/Air Canada

    [notificata con il numero C(2012) 9787]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    2012/C 396/09

    1.   INTRODUZIONE

    1.

    Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (1), la Commissione, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un’infrazione e le imprese interessate propongano impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella valutazione preliminare, può rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato stabilendo che l’intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell’articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un’esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. Gli interessati possono presentare le loro osservazioni entro il termine stabilito dalla Commissione.

    2.   SINTESI DEL CASO

    2.

    Il 19 giugno 2008 Air Canada («AC»), United Airlines («UA»), Continental Airlines («CO») e Lufthansa («LH»), congiuntamente «le parti», hanno annunciato l’intenzione di concludere un accordo per costituire una joint venture concernente tutti i loro servizi di trasporto aereo di passeggeri sui mercati transatlantici («accordo A++»). In seno alla joint venture, AC, UA, CO e LH cooperano sui principali parametri di concorrenza, quali le tariffe, la capacità, gli orari e la commercializzazione. Il 25 luglio 2008 la Commissione ha avviato un’indagine d’ufficio sulla cooperazione tra le parti nell’ambito dell’accordo A++.

    3.

    Il 10 ottobre 2012 la Commissione ha adottato una valutazione preliminare ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui sostiene, in via provvisoria, che l’accordo di joint venture A++ tra le parti violerebbe l’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    4.

    La Commissione ha ritenuto che, in mancanza di tale cooperazione, LH e CO sarebbero diventati concorrenti effettivi per i voli diretti sulla tratta Francoforte-New York e avrebbero continuato a operare i loro voli diretti in modo indipendente, come avveniva prima dell’attuazione dell’accordo A++.

    5.

    Nella valutazione preliminare la Commissione si è detta preoccupata per il fatto che la cooperazione tra AC, UA, CO e LH nell’ambito dell’accordo A++ avrebbe potuto limitare la concorrenza sulla tratta Francoforte-New York per i passeggeri delle classi premium.

    6.

    Prendendo in considerazione la posizione di mercato combinata delle parti sulla tratta Francoforte-New York e lo stretto rapporto di concorrenza tra LH e CO, la cooperazione avrebbe inoltre potuto produrre effetti anticoncorrenziali considerevoli per i passeggeri delle classi premium. La Commissione ha tenuto conto della relativa rigidità dei clienti della tratta Francoforte-New York per quanto concerne il prezzo e del potere contrattuale generalmente limitato di cui dispongono.

    7.

    La Commissione ha inoltre concluso in via provvisoria che è stata eliminata la concorrenza esistente prima della cooperazione tra LH e CO. È poco probabile che questo rapporto concorrenziale venga sostituito dalla concorrenza esercitata dai concorrenti attuali né da potenziali nuovi operatori, in considerazione delle cospicue barriere all’espansione e all’ingresso sul mercato. Tra tali barriere figurano le restrizioni sulle bande orarie, i vantaggi dovuti ai principali hub, sia all’aeroporto di Francoforte che in quelli di New York JFK e Newark Liberty, nonché il vantaggio delle frequenze conferito alle parti.

    8.

    Attualmente le restrizioni sulle bande orarie sono presenti negli aeroporti JFK e Newark Liberty di New York e a medio e lungo termine potrebbero essere poste nell’aeroporto di Francoforte. Dati i vantaggi derivanti dagli hub negli aeroporti di Francoforte e di New York, le parti trarrebbero maggiori benefici dalle economie di scala, dal riconoscimento del marchio, dall’impatto positivo dei programmi di fidelizzazione Frequent Flyer, dall’accesso al traffico di collegamento e dalla capacità di ottenere contratti con imprese, rispetto ai loro concorrenti attuali o potenziali che non beneficiano di tali vantaggi. Grazie al numero più elevato di frequenze operate sulla tratta Francoforte-New York, le parti offrirebbero un servizio di qualità superiore rispetto ai concorrenti attuali o potenziali, per cui i passeggeri sarebbero disposti a pagare prezzi più alti.

    3.   CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

    9.

    Le parti oggetto del procedimento hanno proposto alcuni impegni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003, al fine di rispondere alle preoccupazioni della Commissione in materia di concorrenza. Le parti hanno sottolineato che tali impegni non devono essere interpretati come un’ammissione di violazione delle regole di concorrenza dell’UE, né dell’incompatibilità dell’accordo A++ con l’articolo 101 del TFUE.

    10.

    Gli impegni sono brevemente riassunti qui di seguito e possono essere consultati nella loro versione integrale in inglese sul sito web della direzione generale della Concorrenza:

    http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

    11.

    Per la tratta Francoforte-New York le parti propongono di:

    a)

    mettere a disposizione coppie di bande orarie di arrivo e di partenza negli aeroporti di Francoforte e/o JFK/Newark Liberty di New York, a scelta dei concorrenti, per consentire loro di operare fino a sette frequenze settimanali supplementari (e fino a ventuno frequenze settimanali, in caso di annullamento di servizi esistenti effettuati da terzi sulla tratta). Tale proposta è subordinata a una serie di condizioni, inclusa quella che il concorrente abbia espletato tutti i mezzi ragionevoli per ottenere le bande orarie necessarie attraverso la procedura generale di assegnazione delle bande orarie. Inoltre le parti non sono tenute a cedere più di una banda oraria presso l’aeroporto JFK di New York;

    b)

    concludere accordi di combinabilità delle tariffe con i concorrenti per i passeggeri delle classi premium. I concorrenti ammissibili sono tutti i concorrenti che effettuano o avviano servizi di voli diretti nuovi o potenziati sulla tratta Francoforte-New York e non gestiscono alcun hub/aeroporto «focus city» ai due estremi della stessa tratta;

    c)

    concludere accordi speciali di prorata per il traffico con origine e destinazione effettive in Europa/Israele o Nord America/Caraibi/America centrale, a condizione che una parte del viaggio includa la tratta Francoforte-New York. I concorrenti ammissibili sono tutti i concorrenti che effettuano o avviano servizi di voli diretti nuovi o potenziati sulla tratta Francoforte-New York e non gestiscono, né singolarmente né assieme ad altri partner della loro alleanza, alcun hub/aeroporto «focus city» ai due estremi della stessa tratta;

    d)

    estendere i propri programmi Frequent Flyer a un concorrente che avvia o espande un servizio sulla tratta, se quest’ultimo non dispone di un programma analogo e non partecipa a nessuno dei programmi Frequent Flyer delle parti.

    12.

    Le parti propongono inoltre di affidare a un amministratore fiduciario il controllo dell’adempimento degli impegni. In caso di disaccordo tra un nuovo concorrente e le parti in merito agli impegni, le parti propongono un sistema di risoluzione della vertenza in base al quale la decisione finale spetterebbe a un tribunale arbitrale.

    4.   INVITO A PRESENTARE OSSERVAZIONI

    13.

    La Commissione, in esito ai risultati di un test di mercato, intende adottare una decisione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui dichiara vincolanti gli impegni sopra riassunti e pubblicati sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza.

    14.

    Conformemente all’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni proposti. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione del presente invito. Le osservazioni contenenti informazioni che i terzi interessati ritengono segreti aziendali o di natura riservata vanno inviate anche in una versione non riservata in cui le parti non pubblicabili sono stralciate e sostituite, a seconda dei casi, da una sintesi non riservata o dalla dicitura «segreti aziendali» oppure «riservato».

    15.

    Si prega di argomentare le risposte e le osservazioni e di esporre i fatti salienti. In caso vengano individuati problemi relativi ad aspetti degli impegni proposti, la Commissione invita a suggerire una possibile soluzione.

    16.

    Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, specificando il riferimento COMP/39.595 — Continental/United/Lufthansa/Air Canada per posta elettronica all’indirizzo (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), per fax al numero (+32 22950128) o per posta al seguente indirizzo:

    Commissione europea

    Direzione generale della Concorrenza

    Protocollo antitrust

    1049 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË


    (1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Con effetto dal 1o dicembre 2009, l’articolo 81 e l’articolo 82 del trattato CE sono sostituiti rispettivamente dall’articolo 101 e dall’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Le due serie di norma sono sostanzialmente identiche. Ai fini del presente avviso, i riferimenti agli articoli 101 e 102 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, agli articoli 81 e 82 del trattato CE.


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