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Document 62012CN0357
Case C-357/12 P: Appeal brought on 27 July 2012 by Harald Wohlfahrt against the judgment of the General Court (Fifth Chamber) delivered on 16 May 2012 in Case T-580/10 Harald Wohlfahrt v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
Causa C-357/12 P: Impugnazione proposta il 27 luglio 2012 da Harald Wohlfahrt avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 maggio 2012 , T-580/10, Harald Wohlfahrt/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Causa C-357/12 P: Impugnazione proposta il 27 luglio 2012 da Harald Wohlfahrt avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 maggio 2012 , T-580/10, Harald Wohlfahrt/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
GU C 287 del 22.9.2012, pp. 28–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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22.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 287/28 |
Impugnazione proposta il 27 luglio 2012 da Harald Wohlfahrt avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 maggio 2012, T-580/10, Harald Wohlfahrt/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-357/12 P)
2012/C 287/55
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Harald Wohlfahrt (rappresentanti: M. Loschelder, Rechtsanwalt, V. Schoene, Rechtsanwalt.)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l’«UAMI»), Ferrero SpA
Conclusioni del ricorrente
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Annullamento della sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 maggio 2012, T-580/10, e riconoscimento delle ragioni del ricorrente, riportate a pagina 4 della sentenza; |
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condanna dell’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
L’UAMI e il Tribunale hanno respinto la domanda di registrazione del marchio «Kindertraum» per prodotti delle classi 16 e 28, presentata dal ricorrente, oggi ricorrente per impugnazione, in quanto la litisconsorte del convenuto, essendo titolare del marchio denominativo anteriore «kinder», registrato anche per prodotti di dette classi, aveva presentato opposizione.
Il ricorrente deduce tre motivi:
Primo motivo: Violazione dell’articolo 42, paragrafo, 2 del regolamento n. 207/2009 (1)
Il Tribunale ritiene che non occorra che il marchio registrato da 8 anni sia utilizzato o meno in caso di pronuncia di una decisione sull’opposizione. Ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 3 in combinato disposto con l’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 l’uso del marchio opposto dovrebbe essere provato solo qualora sia stato registrato da almeno cinque anni al momento della pubblicazione della domanda di registrazione del marchio comunitario. Il ricorrente considera tale interpretazione in contrasto con la finalità dell’obbligo di utilizzo, diretto a garantire che, alla scadenza del termine di cinque anni nessun diritto possa essere fondato su un marchio anteriore non utilizzato. La lacuna normativa contenuta all’articolo 42 del regolamento n. 207/2009 dovrebbe essere colmata, a differenza di quanto ritiene il Tribunale, attraverso un’interpretazione teleologica che comprenda il diritto dei marchi tedesco o italiano. Anche l’articolo 42 del regolamento n. 207/2009 prevedrebbe allora lo stato dell’utilizzo al momento della chiusura del procedimento di opposizione.
Secondo motivo: Violazione dell’articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009, carattere abusivo del marchio opposto
La commissione di ricorso non ha esaminato l’obiezione del ricorrente secondo cui la registrazione del marchio italiano opposto sarebbe avvenuta abusivamente. Il ricorrente contesta al Tribunale di avere illegittimamente respinto tale obiezione. La nozione di abuso farebbe parte del diritto comunitario e quindi anche del diritto comunitario dei marchi. Essa rileva nel caso di specie, in quanto il comportamento dell’opponente in fase di registrazione sarebbe stato diretto a creare, mediante marchi non utilizzati, ostacoli all’impiego del vocabolo «kinder» su ampia scala ed in assenza di interessi economici meritevoli di tutela.
Terzo motivo: Erronea applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009
Il Tribunale avrebbe illegittimamente affermato la sussistenza del rischio di confusione tra il marchio opposto e quello richiesto. Il Tribunale avrebbe infatti erroneamente valutato il ricorso proposto e avrebbe considerato che esso non contestava la somiglianza dei due marchi in conflitto, mentre il ricorso conteneva tale contestazione. I marchi non sarebbero simili, in quanto la parte «kinder» nel marchio contestato presenterebbe soltanto un debole carattere distintivo.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, GU L 78, pag. 1.