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Document 52012XC0911(01)
Publication of an amendment application pursuant to Article 6(2) of Council Regulation (EC) No 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs
Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari
Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari
GU C 274 del 11.9.2012, pp. 2–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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11.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/2 |
Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari
2012/C 274/02
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOMANDA DI MODIFICA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 9
«SCHWARZWÄLDER SCHINKEN»
N. CE: DE-PGI-0117-0686-03.12.2010
IGP ( X ) DOP ( )
1. Rubrica del disciplinare interessata dalla modifica:
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Nome del prodotto |
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Descrizione del prodotto |
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Zona geografica |
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Prova dell’origine |
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Metodo di produzione |
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Legame con la zona geografica |
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Etichettatura |
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Condizioni nazionali |
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Altro (da precisare) |
2. Tipo di modifica:
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Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa |
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Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati |
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Modifica del disciplinare che non richiede modifiche del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 510/2006] |
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Modifica temporanea del disciplinare risultante dall’adozione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle pubbliche autorità [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006] |
3. Modifica (modifiche):
Modifiche richieste:
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b) |
Descrizione:
Motivazione:
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c) |
Zona geografica: Dopo «Schwarzwald» occorre aggiungere: «I confini della Foresta nera sono compresi a ovest tra la B3 da Basilea a Karlsruhe, a nord da Pforzheim la dorsale della Foresta Nera lungo la B3 presso Karlsruhe, a sud dal Reno fino a Basilea passando per Lörrach, Schopfheim fino a Waldshut, ad est via Wutachtal, Donaueschingen, Schwenningen, Rottweil, Oberndorf/Sulz, Nagold e Calw fino a Pforzheim. I distretti divisi dalle frontiere summenzionate fino alla riforma dei territori municipali del Land Baden-Württemberg all’inizio degli anni ‘70 sono inclusi nella loro interezza.» Motivazione: La descrizione precedente corrisponde alla definizione della zona «Schwarzwald» (Foresta Nera) che ha sempre costituito la base del disciplinare. Il riferimento alla riforma dei territori municipali all’inizio degli anni ‘70 è importante poiché successivamente a detta riforma, numerosi comuni e città che non facevano parte dei comuni della Foresta Nera sono stati aggiunti all’elenco dei comuni in essa compresi. Secondo il parere dell’Istituto di geografia culturale dell’università Albert-Ludwig di Friburgo non è necessaria una descrizione complementare del territorio comunale per determinare con precisione sufficiente i confini territoriali dell’area. |
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e) |
Metodo di ottenimento:
Motivazione:
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f) |
Legame con la zona geografica:
Motivazione: Dato che le condizioni climatiche nella Foresta Nera non sono del tutto uniformi, la descrizione «asciutta» non è molto chiara e quindi la si sopprime. |
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i) |
Legislazione nazionale/dell’Unione europea: Al punto «i)» alla fine del testo del terzo trattino si aggiungono una virgola e l’espressione «Regolamento di omologazione degli additivi alimentari». Motivazione: Il riferimento al regolamento di omologazione degli additivi alimentari è stato introdotto perché il regolamento del 29 gennaio 1998 (BGBl. I, pag. 230) che si applica alla produzione dello «Schwarzwälder Schinken» non era stato ancora adottato e non era in vigore al momento della prima domanda di registrazione dello «Schwarzwälder Schinken» come indicazione geografica protetta. |
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«SCHWARZWÄLDER SCHINKEN»
N. CE: DE-PGI-0117-0686-03.12.2010
IGP ( X ) DOP ( )
1. Denominazione:
«Schwarzwälder Schinken».
2. Stato membro o paese terzo:
Germania.
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:
3.1. Tipo di prodotto:
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Classe 1.2. |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.). |
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:
Lo Schwarzwälder Schinken è un prosciutto crudo ottenuto da una coscia disossata con o senza noce, sezionata e affumicata che dopo una speciale salatura a secco (cioè senza iniezione di salamoia nel muscolo) viene affumicato a freddo secondo procedimenti particolari che prevedono l’utilizzazione di legni della Foresta Nera e l’aggiunta di spezie secondo ricette autentiche. In tal modo si ottiene una colorazione esterna scura. Al taglio si presenta di colore rosso vivo e si contraddistingue per il tipico aroma di affumicato. La parte magra ha un gusto caratteristico di prosciutto, le caratteristiche organolettiche vengono accentuate e perfezionate dal lardo, che deve avere un aroma speziato e un retrogusto di noce. Schwarzwälder Schinken ha del grasso visibile. Il grasso superficiale è di colore bianco. Solo in casi eccezionali, ad esempio nella noce vicino all’osso non c’è grasso visibile. I prosciutti sgrassati, anche se prodotti con prosciutto della Foresta Nera tagliato a fette non possono essere denominati Schwarzwälder Schinken.
3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati):
Prosciutto di coscia di maiale (Schweinehinterschinken). Le cosce necessarie alla produzione dello Schwarzwälder Schinken provengono da suini che in termini di allevamento, alimentazione, e di tipo di animali (suini da carne) garantiscono l’alta qualità richiesta durante la fase finale della trasformazione.
3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):
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3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:
Tutto il processo di produzione, dal controllo della conformità della qualità delle cosce di suino non salate, fino al prodotto finale pronto per la commercializzazione, ha luogo nell’area geografica delimitata.
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:
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3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura:
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4. Delimitazione concisa della zona geografica:
Foresta Nera. I confini della Foresta nera sono compresi ad ovest tra la B3 da Basilea a Karlsruhe a nord da Pforzheim la dorsale della Foresta Nera lungo la B3 presso Karlsruhe, a sud dal Reno fino a Basilea passando per Lörrach, Schopfheim fino a Waldshut, ad est via Wutachtal, Donaueschingen, Schwenningen, Rottweil, Oberndorf/Sulz, Nagold e Calw fino a Pforzheim. I distretti divisi dalle frontiere summenzionate fino alla riforma dei territori municipali del Land Baden-Württemberg all’inizio degli anni ‘70 sono inclusi nella loro interezza.
5. Legame con la zona geografica:
5.1. Specificità della zona geografica:
La Foresta Nera è caratterizzata da un clima di montagna favorevole, in particolare per la crescita del legno d’abete necessario alla produzione dello Schwarzwälder Schinken e al particolare tipo di affumicatura di cui esso ha bisogno. A ciò si aggiungono il grande rispetto delle tradizioni e il legame degli abitanti della regione con la terra.
5.2. Specificità del prodotto:
Lo «Schwarzwälder Schinken» ha una colorazione esterna scura. Al taglio si presenta di colore rosso vivo e si contraddistingue per il tipico aroma di affumicato. La parte magra ha un gusto caratteristico di prosciutto, le caratteristiche organolettiche vengono accentuate e perfezionate dal lardo, che deve avere un aroma speziato e un retrogusto di noce.
5.3. Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):
Lo Schwarzwälder Schinken è prodotto nella Foresta Nera da secoli secondo metodi tradizionali che si tramandano di generazione in generazione.
Il suo sapore particolare è dovuto in particolare all’utilizzo di legno di abete della Foresta Nera durante il processo di affumicatura. L’aria della Foresta Nera, unitamente alle condizioni climatiche ideali della montagna, è determinante, durante le settimane di stagionatura che segue all’affumicamento in ambiente climatizzato, per far sviluppare in modo ideale l’aroma speziato e garantire una qualità costante nel tempo.
Queste condizioni favorevoli hanno consentito lo sviluppo dell’arte dell’affumicatura nella Foresta Nera e il suo perfezionamento ai livelli attuali.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:
[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006].
(http://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/3200)
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.