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Document 62012FN0052
Case F-52/12: Action brought on 7 May 2012 — ZZ v European Parliament
Causa F-52/12: Ricorso proposto il 7 maggio 2012 — ZZ/Parlamento
Causa F-52/12: Ricorso proposto il 7 maggio 2012 — ZZ/Parlamento
GU C 200 del 7.7.2012, p. 22–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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7.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 200/22 |
Ricorso proposto il 7 maggio 2012 — ZZ/Parlamento
(Causa F-52/12)
2012/C 200/45
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. A. Salerno)
Convenuto: Parlamento europeo
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento, da un lato, della decisione recante fissazione della residenza principale della ricorrente in Lussemburgo e, dall’altro, della decisione contenente l’avviso di modifica dei diritti a pensione della ricorrente e recante la soppressione del coefficiente correttore per la Francia a partire dal 1o gennaio 2010.
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia, in via principale:
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annullare la decisione recante fissazione della residenza principale del ricorrente in Lussemburgo e la decisione del 28 giugno 2001 contenente l’avviso di modifica dei diritti a pensione della ricorrente e recante la soppressione del coefficiente correttore per la Francia a partire dal 1o gennaio 2010; |
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condannare il Parlamento al versamento degli importi percepiti a titolo di ripetizione d’indebito; |
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condannare il Parlamento a pagare gli arretrati di pensione risultanti, oltre ai corrispondenti interessi di mora calcolati a decorrere dalla data di scadenza degli arretrati dovuti, al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento applicabile nel periodo interessato, maggiorato di due punti; |
in subordine:
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annullare le decisioni impugnate nella misura in cui hanno effetto retroattivo al 1o gennaio 2010; |
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condannare il Parlamento a pagare gli arretrati di pensione risultanti, oltre ai corrispondenti interessi di mora calcolati a decorrere dalla data di scadenza degli arretrati dovuti, al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento applicabile nel periodo interessato, maggiorato di due punti; |
In ogni caso:
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condannare il Parlamento alle spese. |