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Document 52010AP0417

Sistema comune di imposta sul valore aggiunto in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota normale minima * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota normale minima (COM(2010)0331 – C7-0173/2010 – 2010/0179(CNS))

GU C 99E del 3.4.2012, pp. 152–153 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 99/152


Martedì 23 novembre 2010
Sistema comune di imposta sul valore aggiunto in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota normale minima *

P7_TA(2010)0417

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota normale minima (COM(2010)0331 – C7-0173/2010 – 2010/0179(CNS))

2012/C 99 E/40

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0331),

visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0173/2010),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0325/2010),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 4

(4)

In attesa dell'esito delle consultazioni su una nuova strategia IVA che affronti le future disposizioni e i corrispondenti livelli di armonizzazione, sarebbe prematuro stabilire un livello di aliquota normale permanente o ipotizzare di modificare il livello di aliquota minima.

(4)

In attesa dell'esito delle consultazioni su una nuova strategia IVA che affronti le future disposizioni e i corrispondenti livelli di armonizzazione, sarebbe prematuro stabilire un livello di aliquota normale permanente o ipotizzare di modificare il livello di aliquota minima. La nuova strategia IVA dovrebbe essere imperniata su una riforma della normativa in materia di IVA capace di promuovere attivamente gli obiettivi del mercato interno. La nuova strategia IVA dovrebbe puntare a ridurre gli oneri amministrativi, eliminare gli ostacoli fiscali e migliorare il contesto per le imprese, in particolare per le piccole e medie imprese e le imprese ad alta intensità di lavoro, garantendo nel contempo la solidità del sistema contro le frodi.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 5

(5)

È pertanto opportuno mantenere l'aliquota normale minima al 15 % per un periodo sufficientemente lungo da garantire la certezza del diritto, consentendone nel contempo l'ulteriore revisione.

(5)

È pertanto opportuno mantenere l'aliquota normale minima al 15 % per un periodo sufficientemente lungo da garantire la certezza del diritto, consentendone nel contempo l'ulteriore revisione , applicando come criterio guida a tale riguardo la strategia per il mercato unico .

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 6

(6)

Ciò non preclude un'ulteriore revisione della legislazione in materia di IVA prima del 31 dicembre 2015 per adattarla alla nuova strategia sull'IVA.

(6)

Ciò non preclude un'ulteriore revisione della legislazione in materia di IVA prima del 31 dicembre 2015 per adattarla alla nuova strategia IVA. È opportuno, se possibile, fare un primo passo verso un regime definitivo prima del 31 dicembre 2015.

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 bis (nuovo)

 

Articolo 1 bis

Riesame

1.     Entro il 31 dicembre 2013, la Commissione presenta delle proposte legislative per sostituire l'attuale regime transitorio del livello di aliquota minima dell'IVA con un regime definitivo.

2.     Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la Commissione procede ad ampie consultazioni con tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, sulla nuova strategia IVA. Tali consultazioni riguardano almeno le aliquote IVA, comprese quelle ridotte, nonché l'opportunità di stabilire un'aliquota IVA massima, l'ambito di applicazione dell'IVA, le deroghe al regime e le opzioni alternative per la struttura e il funzionamento dell'IVA, compreso il luogo d'imposizione per le forniture all'interno dell'Unione. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esito di dette consultazioni.


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