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Document 52010IP0285
Entry into force on 1 August 2010 of the Convention on Cluster Munitions (CCM) and the role of the EU European Parliament resolution of 8 July 2010 on the entry into force of the Convention on Cluster Munitions (CCM) and the role of the EU
Entrata in vigore della Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM) il 1 °agosto 2010 e ruolo dell'UE Risoluzione del Parlamento europeo dell' 8 luglio 2010 sull'entrata in vigore della Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM) e il ruolo dell'Unione europea
Entrata in vigore della Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM) il 1 °agosto 2010 e ruolo dell'UE Risoluzione del Parlamento europeo dell' 8 luglio 2010 sull'entrata in vigore della Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM) e il ruolo dell'Unione europea
         GU C 351E del 2.12.2011, pp. 101–103
		 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
         
      
| 2.12.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | CE 351/101 | 
Giovedì 8 luglio 2010
Entrata in vigore della Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM) il 1o agosto 2010 e ruolo dell'UE
P7_TA(2010)0285
Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2010 sull'entrata in vigore della Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM) e il ruolo dell'Unione europea
2011/C 351 E/16
Il Parlamento europeo,
vista la Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM), adottata da 107 paesi in occasione della conferenza diplomatica svoltasi a Dublino dal 19 al 30 maggio 2008,
visto il messaggio del Segretario generale delle Nazioni Unite, del 30 maggio 2008, che incoraggia «gli Stati a firmare e ratificare senza indugio questo importante accordo» ed auspica «una sua rapida entrata in vigore»,
vista la sua risoluzione del 20 novembre 2008 sulla Convenzione sulle munizioni a grappolo (1),
vista la sua risoluzione del 10 marzo 2010 sull'attuazione della strategia europea di sicurezza e la politica di sicurezza e di difesa comune (2),
visto l'articolo 110, paragrafo 4, del proprio regolamento,
| A. | considerando che la CCM è stata aperta alla firma il 3 dicembre 2008 a Oslo e, successivamente, presso le Nazioni Unite a New York, ed entrerà in vigore il primo giorno del sesto mese dopo la trentesima ratifica, ovvero il 1o agosto 2010, | 
| B. | considerando che la CCM definisce le munizioni a grappolo quali munizioni concepite per disperdere o rilasciare sottomunizioni esplosive, ciascuna di un peso inferiore ai 20 kg, e include dette sottomunizioni esplosive, | 
| C. | considerando che la CCM vieterà l'uso, la produzione, lo stoccaggio e il trasferimento di munizioni a grappolo come intera categoria di armi, | 
| D. | considerando che la CCM richiederà agli Stati contraenti di distruggere le scorte di tali munizioni, | 
| E. | considerando che la CCM stabilirà un nuovo criterio umanitario per l'assistenza alle vittime e impegnerà gli Stati interessati ad eliminare le munizioni a grappolo inesplose che rimangono in seguito a conflitti, | 
| F. | considerando che le munizioni a grappolo rappresentano un grave rischio per i civili quando vengono utilizzate in prossimità di zone abitate, a causa della loro vasta «impronta» letale, e che in situazioni post-belliche l'uso di tali munizioni ha provocato molti decessi e ferimenti gravissimi fra i civili, dal momento che le submunizioni inesplose rimaste in loco vengono spesso trovate da bambini e altre persone innocenti ignare del pericolo, | 
| G. | considerando che finora la CCM è stata firmata da venti Stati membri dell'UE e ratificata da undici, mentre altri sette non hanno né firmato né ratificato tale convenzione, | 
| H. | considerando che dopo l'entrata in vigore della CCM il 1o agosto 2010 l'adesione alla Convenzione risulterà più impegnativa in quanto strutturata in un'unica fase, | 
| I. | considerando che il sostegno della maggior parte degli Stati membri dell'UE, delle iniziative interparlamentari e di un gran numero di organizzazioni della società civile è stato decisivo per la positiva conclusione del «processo di Oslo» in relazione alla CCM, | 
| J. | considerando che la firma e la ratifica da parte di tutti i 27 Stati membri dell'Unione prima dell'entrata in vigore della CCM il 1o agosto 2010 rappresenterebbe un forte segnale politico in vista di un mondo senza munizioni a grappolo e del conseguimento degli obiettivi dell'UE nell'ambito della lotta alla proliferazione delle armi che uccidono in maniera indiscriminata, | 
| 1. | si compiace dell'entrata in vigore della Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM) il 1o agosto 2010, | 
| 2. | esorta tutti gli Stati membri dell'UE e i paesi candidati a firmare e ratificare con urgenza la CCM, entro la fine del 2010, inclusi gli Stati non firmatari (Estonia, Finlandia, Grecia, Lettonia, Polonia, Romania, Slovacchia e Turchia) e quelli che pur avendo firmato, non hanno ancora proceduto alla ratifica (Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Ungheria, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia); | 
| 3. | elogia tutti gli Stati che hanno firmato e ratificato la CCM ed hanno anche adottato una moratoria sull'uso, la produzione e il trasferimento delle munizioni a grappolo e completato la distruzione dei loro stock di queste munizioni; | 
| 4. | esorta tutti gli Stati membri dell'UE che hanno firmato la CCM a sfruttare tutte le occasioni, ad esempio incontri bilaterali, dialoghi tra forze militari e consessi multilaterali, per incoraggiare gli Stati che non sono parti contraenti della CCM a firmarla e ratificarla o comunque ad aderirvi quanto prima e, così come previsto dall'articolo 21 della Convenzione stessa, a fare tutto il possibile per scoraggiare gli Stati che non son parte della Convenzione a usare munizioni a grappolo; | 
| 5. | invita gli Stati membri dell'UE a non intraprendere alcuna azione che possa eludere o pregiudicare la CCM e le relative disposizioni; in particolare, invita tutti gli Stati membri dell'UE a non adottare, approvare o successivamente ratificare un eventuale protocollo alla Convenzione sulle armi convenzionali (CCW) che consenta l'utilizzo di munizioni a grappolo, il che non sarebbe compatibile con il divieto su tali munizioni previsto dagli articoli 1 e 2 della CCM; invita il Consiglio e gli Stati membri dell'UE ad agire conformemente alla prossima riunione CCW del 30 agosto-3 settembre 2010 di Ginevra; | 
| 6. | esorta gli Stati membri che ancora non sono parti contraenti ad adottare provvedimenti temporanei in attesa dell'adesione, ad esempio una moratoria sull'uso, la produzione e il trasferimento di munizioni a grappolo e l'avvio della distruzione delle scorte di tali munizioni, in qualità di misura urgente; | 
| 7. | sollecita tutti gli Stati a partecipare alla prima riunione delle parti contraenti (1MSP) che si svolgerà dall'8 al 12 novembre 2010 a Vientiane, nel Laos, ovvero il paese più contaminato al mondo dalle munizioni a grappolo; | 
| 8. | sollecita gli Stati membri UE a prendere iniziative per iniziare ad attuare la Convenzione, distruggendo le scorte, effettuando bonifiche e fornendo assistenza alle vittime, contribuendo a finanziare diverse forme di aiuti ad altri Stati perché inizino ad attuare la Convenzione; | 
| 9. | esorta gli Stati membri dell'Unione europea che hanno firmato la Convenzione ad adottare gli atti normativi necessari per attuarla a livello nazionale; | 
| 10. | invita l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza a fare tutto il possibile per realizzare l'adesione dell'Unione alla CCM, il che è possibile dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e inoltre a fare tutto il possibile per sviluppare una strategia in vista della prima conferenza di riesame sotto forma di una decisione del Consiglio su una posizione comune; | 
| 11. | invita il Consiglio e la Commissione a includere il divieto sulle munizioni a grappolo negli accordi con i paesi terzi in qualità di clausola standard aggiuntiva rispetto a quella sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa; | 
| 12. | invita il Consiglio e la Commissione a inserire la lotta contro le munizioni a grappolo nei programmi di assistenza comunitari in modo da sostenere i paesi terzi nella distruzione delle scorte e nell'assistenza umanitaria; | 
| 13. | invita gli Stati membri dell'UE, il Consiglio e la Commissione a prendere iniziative per impedire a paesi terzi di fornire munizioni a grappolo ad attori non statali; | 
| 14. | sollecita gli Stati membri dell'UE a garantire la trasparenza in relazione alle misure adottate sulla base della presente risoluzione e a riferire pubblicamente sulle attività svolte; | 
| 15. | incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza comune, al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'UE, al Segretario generale delle Nazioni Unite e alla Coalizione contro le munizioni a grappolo. | 
(1) GU C 16 E del 22.1.2010, pag. 61.
(2) Testi approvati, P7_TA(2010)0061.