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Document 52010IP0285

Entrata in vigore della Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM) il 1 °agosto 2010 e ruolo dell'UE Risoluzione del Parlamento europeo dell' 8 luglio 2010 sull'entrata in vigore della Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM) e il ruolo dell'Unione europea

GU C 351E del 2.12.2011, pp. 101–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 351/101


Giovedì 8 luglio 2010
Entrata in vigore della Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM) il 1o agosto 2010 e ruolo dell'UE

P7_TA(2010)0285

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2010 sull'entrata in vigore della Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM) e il ruolo dell'Unione europea

2011/C 351 E/16

Il Parlamento europeo,

vista la Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM), adottata da 107 paesi in occasione della conferenza diplomatica svoltasi a Dublino dal 19 al 30 maggio 2008,

visto il messaggio del Segretario generale delle Nazioni Unite, del 30 maggio 2008, che incoraggia «gli Stati a firmare e ratificare senza indugio questo importante accordo» ed auspica «una sua rapida entrata in vigore»,

vista la sua risoluzione del 20 novembre 2008 sulla Convenzione sulle munizioni a grappolo (1),

vista la sua risoluzione del 10 marzo 2010 sull'attuazione della strategia europea di sicurezza e la politica di sicurezza e di difesa comune (2),

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del proprio regolamento,

A.

considerando che la CCM è stata aperta alla firma il 3 dicembre 2008 a Oslo e, successivamente, presso le Nazioni Unite a New York, ed entrerà in vigore il primo giorno del sesto mese dopo la trentesima ratifica, ovvero il 1o agosto 2010,

B.

considerando che la CCM definisce le munizioni a grappolo quali munizioni concepite per disperdere o rilasciare sottomunizioni esplosive, ciascuna di un peso inferiore ai 20 kg, e include dette sottomunizioni esplosive,

C.

considerando che la CCM vieterà l'uso, la produzione, lo stoccaggio e il trasferimento di munizioni a grappolo come intera categoria di armi,

D.

considerando che la CCM richiederà agli Stati contraenti di distruggere le scorte di tali munizioni,

E.

considerando che la CCM stabilirà un nuovo criterio umanitario per l'assistenza alle vittime e impegnerà gli Stati interessati ad eliminare le munizioni a grappolo inesplose che rimangono in seguito a conflitti,

F.

considerando che le munizioni a grappolo rappresentano un grave rischio per i civili quando vengono utilizzate in prossimità di zone abitate, a causa della loro vasta «impronta» letale, e che in situazioni post-belliche l'uso di tali munizioni ha provocato molti decessi e ferimenti gravissimi fra i civili, dal momento che le submunizioni inesplose rimaste in loco vengono spesso trovate da bambini e altre persone innocenti ignare del pericolo,

G.

considerando che finora la CCM è stata firmata da venti Stati membri dell'UE e ratificata da undici, mentre altri sette non hanno né firmato né ratificato tale convenzione,

H.

considerando che dopo l'entrata in vigore della CCM il 1o agosto 2010 l'adesione alla Convenzione risulterà più impegnativa in quanto strutturata in un'unica fase,

I.

considerando che il sostegno della maggior parte degli Stati membri dell'UE, delle iniziative interparlamentari e di un gran numero di organizzazioni della società civile è stato decisivo per la positiva conclusione del «processo di Oslo» in relazione alla CCM,

J.

considerando che la firma e la ratifica da parte di tutti i 27 Stati membri dell'Unione prima dell'entrata in vigore della CCM il 1o agosto 2010 rappresenterebbe un forte segnale politico in vista di un mondo senza munizioni a grappolo e del conseguimento degli obiettivi dell'UE nell'ambito della lotta alla proliferazione delle armi che uccidono in maniera indiscriminata,

1.

si compiace dell'entrata in vigore della Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM) il 1o agosto 2010,

2.

esorta tutti gli Stati membri dell'UE e i paesi candidati a firmare e ratificare con urgenza la CCM, entro la fine del 2010, inclusi gli Stati non firmatari (Estonia, Finlandia, Grecia, Lettonia, Polonia, Romania, Slovacchia e Turchia) e quelli che pur avendo firmato, non hanno ancora proceduto alla ratifica (Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Ungheria, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia);

3.

elogia tutti gli Stati che hanno firmato e ratificato la CCM ed hanno anche adottato una moratoria sull'uso, la produzione e il trasferimento delle munizioni a grappolo e completato la distruzione dei loro stock di queste munizioni;

4.

esorta tutti gli Stati membri dell'UE che hanno firmato la CCM a sfruttare tutte le occasioni, ad esempio incontri bilaterali, dialoghi tra forze militari e consessi multilaterali, per incoraggiare gli Stati che non sono parti contraenti della CCM a firmarla e ratificarla o comunque ad aderirvi quanto prima e, così come previsto dall'articolo 21 della Convenzione stessa, a fare tutto il possibile per scoraggiare gli Stati che non son parte della Convenzione a usare munizioni a grappolo;

5.

invita gli Stati membri dell'UE a non intraprendere alcuna azione che possa eludere o pregiudicare la CCM e le relative disposizioni; in particolare, invita tutti gli Stati membri dell'UE a non adottare, approvare o successivamente ratificare un eventuale protocollo alla Convenzione sulle armi convenzionali (CCW) che consenta l'utilizzo di munizioni a grappolo, il che non sarebbe compatibile con il divieto su tali munizioni previsto dagli articoli 1 e 2 della CCM; invita il Consiglio e gli Stati membri dell'UE ad agire conformemente alla prossima riunione CCW del 30 agosto-3 settembre 2010 di Ginevra;

6.

esorta gli Stati membri che ancora non sono parti contraenti ad adottare provvedimenti temporanei in attesa dell'adesione, ad esempio una moratoria sull'uso, la produzione e il trasferimento di munizioni a grappolo e l'avvio della distruzione delle scorte di tali munizioni, in qualità di misura urgente;

7.

sollecita tutti gli Stati a partecipare alla prima riunione delle parti contraenti (1MSP) che si svolgerà dall'8 al 12 novembre 2010 a Vientiane, nel Laos, ovvero il paese più contaminato al mondo dalle munizioni a grappolo;

8.

sollecita gli Stati membri UE a prendere iniziative per iniziare ad attuare la Convenzione, distruggendo le scorte, effettuando bonifiche e fornendo assistenza alle vittime, contribuendo a finanziare diverse forme di aiuti ad altri Stati perché inizino ad attuare la Convenzione;

9.

esorta gli Stati membri dell'Unione europea che hanno firmato la Convenzione ad adottare gli atti normativi necessari per attuarla a livello nazionale;

10.

invita l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza a fare tutto il possibile per realizzare l'adesione dell'Unione alla CCM, il che è possibile dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e inoltre a fare tutto il possibile per sviluppare una strategia in vista della prima conferenza di riesame sotto forma di una decisione del Consiglio su una posizione comune;

11.

invita il Consiglio e la Commissione a includere il divieto sulle munizioni a grappolo negli accordi con i paesi terzi in qualità di clausola standard aggiuntiva rispetto a quella sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa;

12.

invita il Consiglio e la Commissione a inserire la lotta contro le munizioni a grappolo nei programmi di assistenza comunitari in modo da sostenere i paesi terzi nella distruzione delle scorte e nell'assistenza umanitaria;

13.

invita gli Stati membri dell'UE, il Consiglio e la Commissione a prendere iniziative per impedire a paesi terzi di fornire munizioni a grappolo ad attori non statali;

14.

sollecita gli Stati membri dell'UE a garantire la trasparenza in relazione alle misure adottate sulla base della presente risoluzione e a riferire pubblicamente sulle attività svolte;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza comune, al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'UE, al Segretario generale delle Nazioni Unite e alla Coalizione contro le munizioni a grappolo.


(1)  GU C 16 E del 22.1.2010, pag. 61.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2010)0061.


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