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Document 52011XC1004(01)

    Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese

    GU C 291 del 4.10.2011, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.10.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 291/6


    Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese

    2011/C 291/04

    La Commissione europea (di seguito «Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»).

    1.   Richiesta di riesame

    La richiesta è stata presentata dalla ECN Cable Group S.L., un importatore della Spagna (di seguito «il richiedente»).

    Il riesame è limitato alla verifica della definizione del prodotto, al fine di chiarire se determinati tipi di prodotti rientrino nell'ambito delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese.

    2.   Prodotto

    Il prodotto oggetto del riesame è costituito da fili non rivestiti di acciai non legati, fili zincati di acciai non legati e trefoli di acciai non legati (anche rivestiti) da non più di 18 fili, contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio, di sezione trasversale massima superiore a 3 mm, attualmente classificabili ai codici NC ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 ed ex 7312 10 69 (codici TARIC 7217109010, 7217209010, 7312106111, 7312106191, 7312106511, 7312106591, 7312106911 e 7312106991), originari della Repubblica popolare cinese.

    3.   Misure in vigore

    La misura attualmente in vigore è un dazio antidumping definitivo di cui al regolamento (CE) n. 383/2009 del Consiglio (2) relativo alle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese.

    4.   Motivazione del riesame

    Il richiedente domanda che alcuni tipi di fili e trefoli vengano esclusi dall'ambito delle attuali misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese. Il prodotto di cui è richiesta l'esclusione è costituito da: trefoli di acciai composti da sette fili di acciai non legati, zincati, contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio, di sezione trasversale massima superiore a 3 mm, conformi allo standard internazionale IEC 60888 o alla norma europea/Cenelec UNE-EN 50189.

    ll richiedente ha fornito elementi di prova prima facie secondo cui le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base del prodotto da escludere sono molto diverse da quelle della definizione del prodotto oggetto delle misure in vigore.

    5.   Procedimento

    Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitando l'ambito dello stesso alla definizione del prodotto in questione.

    a)   Questionari

    Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari al richiedente, agli altri produttori esportatori noti della Repubblica popolare cinese e alle autorità del paese, agli esponenti dell'industria dell'Unione, agli altri produttori noti dell'Unione nonché agli importatori e utilizzatori noti. Le informazioni e i relativi elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a).

    b)   Raccolta di informazioni e audizioni

    Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni, incluse le informazioni non contenute nelle risposte al questionario, e a fornire elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a).

    La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere motivi particolari per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine indicato al punto 6, lettera b).

    6.   Termini

    a)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione

    Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione, comunicarle le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

    b)   Audizioni

    Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

    7.   Istruzioni per la presentazione di comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispondenza

    Devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata (3)» tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga richiesto il trattamento riservato.

    Le parti interessate che comunichino informazioni recanti tale dicitura sono invitate a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Detto riassunto deve risultare sufficientemente particolareggiato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate comunicate da una parte interessata che non presenti un riassunto non riservato del formato e della qualità richiesti potranno non essere prese in considerazione.

    Le parti interessate sono pertanto tenute a presentare ogni comunicazione e richiesta in formato elettronico (le informazioni non riservate andranno trasmesse via e-mail, quelle riservate su CD-R/DVD), indicando nome o ragione sociale, indirizzo, e-mail, numero di telefono e di fax. Ogni mandato di procura o certificato firmato che eventualmente corredino le risposte al questionario andrà però, alla pari di ogni aggiornamento di tali documenti, trasmesso in forma cartacea (vale a dire inviato per posta o consegnato a mano) all'indirizzo riportato più avanti. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado per motivi tecnici di trasmettere le comunicazioni e le richieste in forma elettronica, ne informa immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni concernenti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate sul sito Internet della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/

    Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

    Commissione europea

    Direzione generale del Commercio

    Direzione H

    Ufficio: N105 04/092

    1049 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    Fax +32 22956505

    E-mail: TRADE-AD-PSC-WIRES@EC.EUROPA.EU

    8.   Omessa collaborazione

    Se una parte interessata rifiuta l'accesso a informazioni necessarie, non le comunica entro i termini stabiliti oppure ostacola gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

    Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

    9.   Calendario dell'inchiesta

    A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    10.   Trattamento dei dati personali

    Si sottolinea che i dati personali rilevati nel quadro dell'inchiesta in questione verranno trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).

    11.   Consigliere-auditore

    Se le parti interessate ritengono di avere difficoltà a esercitare i loro diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore funge da tramite tra i servizi della Commissione e le parti interessate, offrendo all'occorrenza a queste ultime una mediazione su questioni procedurali relative alla tutela dei loro interessi in questo procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle comunicazioni scritte e/o orali. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Internet dedicate al consigliere-auditore sul sito della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm).


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  GU L 118 del 13.5.2009, pag. 1.

    (3)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale documento è inoltre protetto in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

    (4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


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