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Document 62011CN0184

    Causa C-184/11: Ricorso proposto il 18 aprile 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna

    GU C 186 del 25.6.2011, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.6.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 186/14


    Ricorso proposto il 18 aprile 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna

    (Causa C-184/11)

    2011/C 186/25

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e C. Urraca Caviedes, agenti)

    Convenuto: Regno di Spagna

    Conclusioni della ricorrente

    Dichiarare che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle decisioni della Commissione 11 luglio 2001, 2002/820/CE, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di Álava sotto forma di credito fiscale del 45 % degli investimenti (GU 2002, L 296, pag. 1); 11 luglio 2001, 2002/892/CE, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore di alcune imprese di recente costituzione in Álava (GU 2002, L 314, pag. 1);: 11 luglio 2001, 2003/27/CE, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese della provincia di Vizcaya sotto forma di credito fiscale del 45 % degli investimenti (GU 2003, L 17, pag. 1); 11 luglio 2001, 2002/806/CE, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore di alcune imprese di recente costituzione in Vizcaya (Spagna) (GU 2002, L 314, pag. 35); 11 luglio 2001, 2002/894/CE, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore delle imprese della provincia di Guipúzcoa sotto forma di credito fiscale del 45 % degli investimenti (GU 2002, L 314, pag. 26), e 11 luglio 2001, 2002/540/CE, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di recente creazione nella provincia di Guipúzcoa (Spagna) (GU 2002, L 174, pag. 31) (in prosieguo: le decisioni del 2001), nonché dell’art. 260 TFUE, non avendo adottato tutte le misure necessarie comportate dall’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia 14 dicembre 2006, cause riunite da C-485/03 a C-490/03, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-11887; in prosieguo: la “sentenza del 2006”), relativa all’inadempimento degli obblighi incombenti al Regno di Spagna in forza delle menzionate decisioni;

    condannare il Regno di Spagna a pagare alla Commissione una sanzione pecuniaria pari ad EUR 236 044,8 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza del 2006, a partire dal giorno della pronuncia nella presente causa e fino al giorno in cui sia data piena esecuzione alla sentenza del 2006;

    condannare il Regno di Spagna a pagare alla Commissione una somma forfettaria, il cui importo sarà dato dalla moltiplicazione dell’importo giornaliero di EUR 25 817,4 per il numero di giorni in cui si è protratta la violazione e trascorsi a partire dalla data della pronuncia della sentenza del 2006 fino:

    alla data in cui il Regno di Spagna recuperi gli aiuti dichiarati illegittimi con le decisioni del 2001, qualora la Corte accerti che il recupero abbia effettivamente avuto luogo prima della pronuncia nella presente causa;

    alla data della pronuncia nella presente causa, qualora alla sentenza del 2002 non fosse stata data piena esecuzione prima di tale data;

    condannare il Regno di Spagna alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    La Commissione considera che le autorità spagnole non hanno adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza del 2006, poiché non hanno recuperato tutti gli aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con le decisioni del 2001. In primo luogo, le autorità spagnole hanno ritenuto taluni aiuti individuali compatibili con il mercato [comune] senza che tali aiuti soddisfacessero i requisiti di un regime nazionale approvato dalla Commissione e, in ogni caso, senza che soddisfacessero i requisiti indicati dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU 1998, C 74, pag. 9). In secondo luogo, le autorità spagnole hanno applicato a taluni beneficiari una detrazione di importo pari fino a EUR 100 000 per beneficiario per un periodo di tre anni, senza osservare le previsioni relative agli aiuti de minimis. In terzo luogo, in alcuni casi le autorità spagnole hanno applicato retroattivamente detrazioni fiscali stabilite in norme tributarie spagnole senza che fossero soddisfatto tutti i requisiti fissati dalla legislazione spagnole per l’applicazione di tali detrazioni. Da ultimo, in quarto luogo, non tutti gli ordini di pagamento emessi dalle autorità spagnole sono stati liquidati dai beneficiari di aiuti illegali. Secondo i calcoli della Commissione gli importi ancora da recuperare costituiscono approssimativamente l’78 % del totale degli aiuti illegittimi da recuperare.


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