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Dokuments 62011CN0022

Causa C-22/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 17 gennaio 2011 — Finnair Oyj/Timy Lassooy

GU C 80 del 12.3.2011., 15.–16. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 80/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 17 gennaio 2011 — Finnair Oyj/Timy Lassooy

(Causa C-22/11)

2011/C 80/30

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parti

Ricorrente: Finnair Oyj

Convenuto: Timy Lassooy

Questioni pregiudiziali

1)

Se il regolamento n. 261/2004 (1) ed in particolare l’art. 4 debba interpretarsi nel senso che la sua applicazione è limitata solo al negato imbarco su un volo derivante da prenotazioni in eccesso rispetto ai posti disponibili (overbooking) effettuate per ragioni di gestione del traffico o se il regolamento sia applicabile anche al negato imbarco su un volo dovuto a motivi diversi, come ad esempio problemi inerenti al funzionamento aziendale.

2)

Se il disposto dell’art. 2, lett. j), del regolamento debba interpretarsi nel senso che i ragionevoli motivi ivi menzionati si limitano solo a fattori connessi ai passeggeri oppure se il negato imbarco sul volo sia ammissibile anche per altri motivi. Qualora il regolamento sia interpretabile nel senso che l’imbarco su un volo può essere ragionevolmente negato anche per motivi diversi da quelli connessi ai passeggeri, se il regolamento stesso debba interpretarsi nel senso che l’imbarco su un volo può essere ragionevolmente negato anche a causa di riprogrammazioni dei voli avvenute in conseguenza delle circostanze eccezionali menzionate ai considerando 14 e 15 del regolamento.

3)

Se il regolamento vada interpretato nel senso che un vettore aereo può essere esonerato dalla sua responsabilità in forza dell’art. 5, n. 3, oltre che per la cancellazione del volo dovuta a circostanze eccezionali, anche nei confronti di passeggeri di voli successivi per il motivo che ha tentato col suo modus operandi di ripartire le conseguenze negative di un volo cancellato per circostanze eccezionali le quali hanno colpito la sua attività — come uno sciopero — tra una cerchia di passeggeri più ampia del gruppo di passeggeri del volo cancellato, riorganizzando i voli successivi in modo che nessun volo per alcun passeggero subisca un eccessivo ritardo. Se, in altri termini, un vettore aereo possa invocare circostanze eccezionali, sotto il profilo considerato, anche verso passeggeri di un volo cronologicamente successivo nel tempo il cui viaggio non è stato direttamente influenzato dall’evento in questione. Se, quanto a ciò, costituisca una differenza rilevante il fatto che la posizione del passeggero ed il diritto a compensazione siano valutati a norma dell’art. 4 del regolamento, relativo al negato imbarco sul volo, o a norma dell’art. 5, relativo alla cancellazione del volo.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).


Augša