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Document 52010XC0916(04)

    Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di modem per rete geografica senza fili (WWAN) originari della Repubblica popolare cinese

    GU C 249 del 16.9.2010, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.9.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 249/7


    Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di modem per rete geografica senza fili (WWAN) originari della Repubblica popolare cinese

    2010/C 249/08

    La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di modem per rete geografica senza fili (WWAN), originari della Repubblica popolare cinese, sono oggetto di sovvenzioni e arrecano pertanto un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.

    1.   Denuncia

    La denuncia è stata presentata il 2 agosto 2010 da OPTION NV (in appresso «il denunziante»), l'unico produttore di modem per rete geografica senza fili (WWAN) dell'Unione europea, che rappresenta il 100 % della produzione totale dell'Unione.

    2.   Prodotto in esame

    Il prodotto in esame è costituito da modem per rete geografica senza fili (WWAN), dotati di antenna di radioricezione, che consentono la connettività dei dati su protocollo internet (IP) ai dispositivi informatici, compresi i router Wi-Fi con modem WWAN (router Wi-Fi/WANN) («il prodotto in esame»).

    3.   Denuncia dell'esistenza di sovvenzioni

    Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di sovvenzioni è il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), attualmente classificabile ai codici NC ex 8517 62 00 ed ex 8471 80 00. Tali codici vengono forniti a titolo puramente indicativo.

    Secondo la denuncia, i produttori del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese hanno beneficiato di una serie di sovvenzioni concesse dal governo della Repubblica popolare cinese.

    Le sovvenzioni consistono, tra l'altro, in programmi relativi all'imposta sul reddito (ad es. esenzione totale per i primi due anni e riduzione della metà per i tre anni successivi, riduzioni dell'imposta sul reddito per le industrie ad alta tecnologia, crediti d'imposta per le società nazionali che acquistano attrezzature di produzione nazionale), programmi relativi alle imposte indirette e ai dazi sulle importazioni [ad es. esenzioni dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dai dazi sulle importazioni di attrezzature], meccanismi di prestito preferenziali (ad es. prestiti su polizza, tra l'altro per il finanziamento delle esportazioni, concessi da banche commerciali statali e da banche governative), programmi di sovvenzioni [ad es. il fondo per lo sviluppo dell'industria elettronica e dell'informazione («fondo TI»), il fondo statale del progetto di rinnovamento delle tecnologie chiave, premi per marche famose], fornitura sottocosto da parte dello Stato di beni e servizi (ad es. diritti di utilizzo del suolo), nonché in politiche preferenziali delle amministrazioni locali, compresi vantaggi in zone e parchi industriali speciali (ad es. a Shenzhen, Shanghai, Pechino, Xian).

    Secondo la denuncia, i regimi anzidetti costituiscono sovvenzioni perché comportano un contributo finanziario del governo della Repubblica popolare cinese o di altri governi regionali o enti pubblici e conferiscono un vantaggio ai beneficiari, ossia ai produttori esportatori del prodotto in esame. Tali sovvenzioni sarebbero inoltre condizionate all'andamento delle esportazioni e/o all'uso preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati e/o limitate a determinate società o gruppi di società e/o prodotti e/o regioni e perciò specifiche e compensabili.

    4.   Denuncia di pregiudizio

    Il denunziante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato complessivamente sono aumentate sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.

    Gli elementi di prova prima facie presentati dal denunziante evidenziano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto tra l'altro ripercussioni negative sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, con gravi effetti negativi sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria e occupazionale dell'industria dell'Unione.

    5.   Procedimento

    Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria dell'Unione e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 10 del regolamento di base.

    L'inchiesta stabilirà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di sovvenzioni e se queste abbiano arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. In caso positivo, l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure non sia contraria all'interesse dell'Unione.

    5.1.    Procedura per la determinazione dell'esistenza di sovvenzioni

    I produttori esportatori (2) del prodotto in esame del paese interessato e le autorità del paese interessato sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

    5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta

    a)   Campionamento

    In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori nel paese interessato coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta mediante la scelta di un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato secondo quanto prevede l'articolo 27 del regolamento di base.

    Al fine di consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso positivo, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto, fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società:

    ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

    fatturato in valuta locale e volume in unità delle vendite all'esportazione del prodotto in esame verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta («PI»), compreso tra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010, indicati per ciascuno dei 27 Stati membri (3) separatamente e in totale,

    fatturato in valuta locale e volume in unità delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno durante il PI (1o aprile 2009 — 31 marzo 2010),

    descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame a livello mondiale,

    ragione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (4) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,

    qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

    I produttori esportatori dovrebbero inoltre indicare se, qualora non fossero inclusi nel campione, desiderano ricevere un questionario da compilare al fine di richiedere un margine di sovvenzione individuale, conformemente alla sezione b) riportata di seguito.

    Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere eventualmente inclusa nel campione. La società eventualmente scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una visita nei propri locali per la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società dichiara di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sui produttori esportatori non disposti a collaborare sono basate sui dati disponibili e l'esito dell'inchiesta potrebbe essere meno favorevole per tale parte rispetto a quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

    Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore interessato ed eventualmente tutte le associazioni note di produttori esportatori.

    Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (informazioni diverse da quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Se sarà necessario un campione, i produttori esportatori potrebbero essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni verso l'Unione che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Tutti i produttori esportatori noti, le autorità del paese esportatore interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione in merito alle società incluse nel campione.

    Tutti i produttori esportatori inseriti nel campione devono presentare un questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione, salvo diversa indicazione.

    Le società che avranno accettato di essere incluse nel campione, ma che non saranno state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»). Fatta salva la sezione b) riportata qui di seguito, il dazio compensativo che può essere applicato alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione non supererà la media ponderata del margine di sovvenzione stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione.

    b)   Margine di sovvenzione individuale per le società non incluse nel campione

    I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono richiedere, a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi il loro margine di sovvenzione individuale («margine di sovvenzione individuale»). I produttori esportatori che desiderino chiedere l'applicazione di un margine di sovvenzione individuale devono richiedere un questionario conformemente alla sezione a) riportata in precedenza e restituirlo debitamente compilato entro i termini specificati qui di seguito. Le risposte al questionario devono essere presentate entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.

    Si informano tuttavia i produttori esportatori che chiedono un margine di sovvenzione individuale che la Commissione potrebbe decidere di non determinare per essi tale margine se, ad esempio, il numero di produttori esportatori è talmente elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

    c)   Cooperazione con le autorità del paese esportatore

    I questionari saranno inviati anche alle autorità del paese esportatore interessato.

    5.2.    Procedura per la determinazione del pregiudizio

    Per pregiudizio s'intende un pregiudizio notevole o la minaccia di un pregiudizio notevole a danno dell'industria dell'Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. L'accertamento del pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di sovvenzioni, dei loro effetti sui prezzi sul mercato dell'Unione e dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio notevole, i produttori del prodotto in esame dell'Unione sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

    5.2.1.   Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

    Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta per quanto riguarda i produttori dell'Unione, la Commissione invierà questionari ai produttori noti dell'UE e a tutte le associazioni note di produttori dell'UE. Salvo altrimenti disposto, tutti i produttori dell'UE e tutte le associazioni di produttori dell'UE sono invitati a contattare immediatamente la Commissione via fax o per posta elettronica, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per manifestarsi e richiedere un questionario.

    Salvo diversa indicazione, i produttori dell'UE e le associazioni di produttori dell'UE devono presentare il questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il questionario compilato dovrà contenere informazioni sulla società riguardanti, tra l'altro, la sua struttura, la sua situazione finanziaria e le sue attività relative al prodotto in esame, i costi di produzione e le vendite del prodotto in esame.

    5.3.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

    Qualora sia accertata l'esistenza di sovvenzioni e di un conseguente pregiudizio, si deciderà se l'adozione di misure compensative sia contraria all'interesse dell'Unione a norma dell'articolo 31 del regolamento di base. Salvo diversa indicazione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti e le loro associazioni rappresentative, i fornitori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ai fini della partecipazione all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un collegamento oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

    Salvo diversa indicazione, le parti che si manifestino entro il suddetto termine possono fornire informazioni alla Commissione, entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, comunicando se l'istituzione di misure non sia contraria all'interesse dell'Unione. Queste informazioni possono essere fornite sotto forma di testo libero o mediante la compilazione di un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 31 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della loro presentazione, da elementi di prova oggettivi.

    5.4.    Altre comunicazioni scritte

    Nel rispetto di quanto previsto dal presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diversamente specificato, le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    5.5.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta

    Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. La relativa richiesta, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

    5.6.    Procedura per la presentazione di comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispondenza

    Tutte le comunicazioni delle parti interessate, compresi i dati presentati per la selezione del campione, i questionari compilati e i relativi aggiornamenti, vanno presentate per iscritto, in formato cartaceo ed elettronico, complete di nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica e numeri di telefono e di fax della parte interessata. La parte interessata che per motivi tecnici non sia in grado di presentare le comunicazioni e le richieste in formato elettronico ne deve dare immediata comunicazione alla Commissione.

    Tutte le comunicazioni scritte per cui si richiede un trattamento riservato, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza inviati dalle parti interessate, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (5).

    Le parti interessate che comunicano informazioni recanti tale dicitura sono invitate a presentare, a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Le informazioni riservate per le quali la parte interessata che le ha prodotte non fornisca un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta potranno non essere prese in considerazione.

    Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

    Commissione europea

    Direzione generale del Commercio

    Direzione H

    Ufficio: N-105 04/092

    1049 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    Fax +32 22956505

    6.   Omessa collaborazione

    Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base.

    Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

    Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili, a norma dell'articolo 28 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole rispetto alle conclusioni cui si sarebbe giunti se la parte avesse collaborato.

    7.   Consigliere-auditore

    Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione che si occupano dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le richieste di audizione dei terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare in modo da garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

    La richiesta di audizione con il consigliere-auditore deve essere motivata e presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

    Il consigliere-auditore si attiva anche per l'organizzazione di un'audizione delle parti che consenta l'illustrazione delle diverse posizioni e delle controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, l'esistenza delle sovvenzioni, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. Tale audizione si tiene di norma entro la fine della quarta settimana dalla comunicazione delle conclusioni provvisorie.

    Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore nel sito Internet della DG Commercio: ((http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/ho/index_en.htm).

    8.   Calendario dell'inchiesta

    A norma dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 13 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base, misure provvisorie possono essere istituite entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    9.   Trattamento dei dati personali

    I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6).


    (1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

    (2)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società nel paese interessato che produce ed esporta il prodotto in esame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato interno o nelle esportazioni del prodotto in esame. Gli esportatori non produttori non hanno di norma diritto a un'aliquota del dazio individuale.

    (3)  I 27 Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

    (4)  Ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto per «persona» s'intendono persone fisiche o giuridiche.

    (5)  Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93) e dell'articolo 12 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. È inoltre protetto in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

    (6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


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