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Document 52009IP0187

    Libro bianco in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2009 sul Libro bianco in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie (2008/2154(INI))

    GU C 117E del 6.5.2010, p. 161–165 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.5.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 117/161


    Giovedì 26 marzo 2009
    Libro bianco in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie

    P6_TA(2009)0187

    Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2009 sul Libro bianco in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie (2008/2154(INI))

    2010/C 117 E/27

    Il Parlamento europeo,

    visto il Libro bianco della Commissione, del 2 aprile 2008, in materia di «azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie» (COM(2008)0165) (il Libro bianco),

    vista la sua risoluzione del 25 aprile 2007 sul Libro verde in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie (1),

    vista la comunicazione della Commissione, del 13 marzo 2007, dal titolo «Strategia per la politica dei consumatori dell’UE 2007-2013. Maggiori poteri per i consumatori, più benessere e tutela più efficace» (COM(2007)0099),

    visti il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (2), il regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (3) e il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») (4),

    visti la comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (5) e il regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione (6), del 30 giugno 2008, concernente la transazione nei procedimenti relativi ai cartelli,

    visto l’articolo 45 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione giuridica (A6-0123/2009),

    A.

    considerando che la politica di concorrenza incrementa l’efficienza economica dell’Unione europea e offre un contributo decisivo per il raggiungimento degli obiettivi della strategia di Lisbona,

    B.

    considerando che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che, per garantire la piena efficacia dell'articolo 81 del trattato, soggetti e imprese possano intentare azioni legali per ottenere il risarcimento del danno subito a causa di una violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza,

    C.

    considerando che le azioni risarcitorie sono soltanto uno degli elementi di un sistema efficace di applicazione delle norme da parte dei privati e che meccanismi di risoluzione alternativa sono, in circostanze adeguate, una valida alternativa ai meccanismi di risarcimento collettivo, offrono la possibilità di transazioni extragiudiziali eque e rapide e il loro utilizzo deve essere sostenuto,

    D.

    considerando che le questioni affrontate nel Libro bianco riguardano tutte le categorie di vittime, tutti i tipi di violazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE e tutti i settori dell'economia,

    E.

    considerando che ogni proposta per l'introduzione di meccanismi di risarcimento collettivo per violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza dovrebbe affiancarsi, e non sostituirsi, alle forme alternative di tutela già presenti in alcuni Stati membri (come ad esempio le azioni rappresentative e i cd. «test cases»),

    F.

    considerando che l'obiettivo delle azioni di risarcimento dei danni a titolo del diritto privato è di risarcire pienamente le vittime per il danno subito e che devono essere rispettati i principi di responsabilità extracontrattuale che vietano l'arricchimento senza causa e il risarcimento multiplo e impediscono danni punitivi,

    G.

    considerando che l'applicazione della normativa in materia di concorrenza, da parte della Commissione e delle autorità competenti degli Stati membri ricade nell'ambito del diritto pubblico e che sono relativamente esigue le azioni di risarcimento presentate da privati presso i tribunali nazionali, benché numerosi Stati membri abbiano adottato, o intendano adottare, provvedimenti volti ad agevolare le azioni di risarcimento dei privati in caso di violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza,

    H.

    considerando che l'avvio di un'azione privata di risarcimento danni dovrebbe completare e favorire, ma non sostituire, l’applicazione delle norme di concorrenza da parte delle autorità garanti della concorrenza e che pertanto occorre incrementare le capacità delle autorità garanti della concorrenza, affinché possano efficacemente perseguire le violazioni delle norme in materia di concorrenza,

    I.

    considerando che, indipendentemente dalle modalità di risoluzione della controversia, è essenziale che siano previste delle procedure e dei meccanismi di tutela perché tutte le parti possano godere di un trattamento equo e che, al contempo, non vi siano abusi di tale sistema, come verificatosi in altri ordinamenti giuridici, in particolare, negli Stati Uniti,

    J.

    considerando che per ogni proposta riguardante un settore che non è di competenza esclusiva della Comunità, la Commissione deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità,

    1.

    accoglie con favore il Libro bianco e sottolinea che le norme comunitarie in materia di concorrenza e, in particolare, la loro effettiva applicazione richiedono che le vittime delle violazioni delle norme comunitarie in materia di concorrenza abbiano il diritto di chiedere un risarcimento per i danni subiti;

    2.

    rileva che fino a questo momento la Commissione non ha specificato qual è la base giuridica delle misure proposte e che occorre esaminare ulteriormente la questione di una base per gli interventi proposti a livello di procedure nazionali per danni extracontrattuali e diritto processuale nazionale,

    3.

    è del parere che alcuni ostacoli a un efficace ristoro delle vittime delle violazioni delle norme comunitarie in materia di concorrenza, come i danni di massa e i danni diffusi, le asimmetrie informative e gli altri problemi relativi all’esercizio del diritto a un’azione risarcitoria, non riguardino soltanto le procedure relative al diritto comunitario in materia di concorrenza ma anche settori come ad esempio quello della responsabilità per danno da prodotti difettosi e altre azioni concernenti i consumatori;

    4.

    ricorda che i singoli consumatori, ma anche le piccole imprese, in particolare quelle che hanno subito un danno diffuso e di valore relativamente basso, sono spesso scoraggiati dall'intentare azioni individuali per danni a causa dei costi, ritardi, incertezze, rischi ed oneri che ne possono derivare; sottolinea, in questo contesto, che le azioni risarcitorie collettive, che consentono l'aggregazione di singole azioni di risarcimento dei danni imputabili a violazioni delle norme comunitarie in materia di concorrenza e accrescono la capacità delle vittime di accedere alla giustizia, rappresentano un importante deterrente; accoglie in tal senso con favore la proposta della Commissione di istituire dei meccanismi per migliorare le azioni risarcitorie collettive evitando al contempo un eccesso di contenzioso;

    5.

    sottolinea che alla fine del 2008 la Direzione generale per la salute e i consumatori della Commissione ha pubblicato i risultati di due studi sui meccanismi di ricorso collettivi negli Stati membri e sugli eventuali ostacoli per il mercato interno derivanti dalle divergenze legislative nei singoli Stati membri; rileva altresì che la Commissione ha pubblicato un Libro verde sulle possibili opzioni strategiche della Comunità nel quadro della normativa in materia di tutela dei consumatori e ha annunciato la pubblicazione di un documento programmatico nel 2009; sottolinea inoltre che i provvedimenti comunitari non possono determinare un'arbitraria o inutile frammentazione del diritto processuale nazionale e che, pertanto, occorre valutare attentamente se e in quale misura sia opportuno scegliere un approccio orizzontale o integrato al fine di agevolare la composizione extragiudiziale e i provvedimenti giudiziali relativi ad azioni di risarcimento dei danni; esorta a tal fine la Commissione ad avviare un’analisi riguardo alle basi giuridiche possibili e a come procedere in modo orizzontale o integrato, seppure non necessariamente con un solo strumento orizzontale, e a non presentare, per il momento, alcun meccanismo collettivo di ricorso per le vittime di violazioni del diritto comunitario in materia di concorrenza senza permettere al Parlamento di partecipare alla sua adozione nel caso della procedura di codecisione;

    6.

    osserva che le azioni di risarcimento per violazioni della normativa comunitaria in materia di concorrenza dovrebbero essere considerate, per quanto possibile, alla stregua di altre richieste extracontrattuali; è del parere che un approccio orizzontale o integrato potrebbe coprire norme procedurali comuni e meccanismi di ricorso collettivi in vari ambiti del diritto e sottolinea che tale approccio non deve ritardare né impedire lo sviluppo di proposte e misure ritenute necessarie per la piena applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza; osserva inoltre la maggiore profondità dell'analisi della tutela risarcitoria civile contro le violazioni delle norme sulla concorrenza e il quadro avanzato offerto dalle autorità garanti della concorrenza, compresa la Rete europea della concorrenza, e che, almeno per quanto riguarda talune questioni, ciò giustifica una veloce evoluzione, tenendo conto del fatto che talune delle misure previste potrebbero essere estese a settori riguardanti la concorrenza; è del parere che tali misure settoriali potrebbero essere già proposte nel caso delle complessità e delle difficoltà incontrate da vittime di violazioni della normativa comunitaria in materia di concorrenza;

    7.

    osserva che è preferibile una risoluzione definitiva per i convenuti, al fine di ridurre le incertezze e gli effetti economici sproporzionati che possono avere ripercussioni sui dipendenti, sui fornitori, sui subappaltatori e su altri soggetti estranei; chiede la valutazione e l'eventuale introduzione di una procedura di composizione extra-giudiziale per le domande di risarcimento collettive che possa essere avviata sia dalle parti, prima dell'avvio dell'azione legale, sia in seguito a un invito da parte del tribunale dinanzi al quale l'azione è stata proposta; ritiene che una simile procedura di composizione dovrebbe tendere ad una risoluzione extragiudiziale della controversia soggetta all'approvazione giudiziale dell'accordo di transazione che possa essere dichiarato vincolante nei confronti di tutte le vittime che hanno partecipato a tale procedura; sottolinea che un obbligo di questo tipo non deve comportare un allungamento indebito dei tempi delle procedure né fornire richieste inique di risarcimento; invita la Commissione a trovare i mezzi per conseguire una migliore certezza, compresa una valutazione dell'eventualità che ciascun ricorrente successivo approfitti, in linea di principio, dei risultati di non più di una procedura di questo tipo;

    8.

    è del parere che gli acquirenti diretti e indiretti che intendano esercitare il loro diritto, sia nell’ambito di cause di risarcimento autonome che di cause instaurate con riferimento a un precedente accertamento da parte dell’autorità pubblica, debbano avere la possibilità di ricorrere a domande individuali o azioni collettive rappresentative, che possono essere intraprese anche nella forma di «test case», ma che, onde evitare azioni multiple, intentate da una stessa parte e aventi il medesimo oggetto, la selezione di una causa dell'azione non dovrebbe impedire a una parte di ricorrere ad altre cause dell'azione, nello stesso tempo o susseguentemente; reputa che, qualora parti diverse avviino procedimenti distinti, è opportuno far sì che essi siano riuniti o susseguenti;

    9.

    è del parere che, onde evitare un abuso delle controversie, gli Stati membri dovrebbero concedere la facoltà di ricorrere all'azione rappresentativa ad organi statali, come il difensore civico, o ad enti legittimati, come le associazioni dei consumatori, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (7), e che per avviare dette azioni rappresentative debba essere presa in considerazione un'abilitazione ad hoc, soprattutto per le associazioni commerciali che intentano azioni di risarcimento dei danni a nome delle imprese;

    10.

    chiede che solo una cerchia chiaramente delimitata di persone sia legittimata a partecipare all’azione collettiva di risarcimento e che l'identificazione dei membri di tale cerchia nel caso di richieste collettive di consenso preliminare e l'identificazione nel caso di azioni rappresentative intentate da enti qualificati designati in precedenza o abilitati ad hoc devono avvenire entro un determinato periodo di tempo, senza ritardi inutili e nel rispetto della normativa vigente che stabilisce un termine successivo; sottolinea che dovrebbero essere risarciti soltanto i danni realmente subiti; chiede che, in caso di esito positivo dell'azione, il risarcimento richiesto sia versato al gruppo di ricorrenti identificato, o a persone da loro designate, e che l’ente legittimato possa al massimo ricevere il rimborso delle spese che ha dovuto sostenere per far valere l’azione e possa non essere direttamente o indirettamente una persona designata per la riscossione del risarcimento;

    11.

    sottolinea che in caso di esito positivo di un’azione individuale non sono da escludere successivi procedimenti da parte delle autorità per violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza ; ribadisce che, onde incoraggiare le imprese a risarcire le vittime dei loro comportamenti illeciti, nel modo quanto più rapido ed efficace possibile, alle autorità garanti della concorrenza viene richiesto di tener conto del risarcimento versato o da versarsi in sede di determinazione dell'ammenda da imporre all'impresa accusata; osserva tuttavia che ciò non dovrebbe inficiare il diritto della vittima ad essere pienamente risarcita per il danno subito o la necessità di conservare il potere deterrente dell'ammenda e che per le imprese ciò non deve comportare lungaggini e incertezze riguardo al carattere definitivo della transazione; invita il Consiglio e la Commissione a inserire esplicitamente nel regolamento (CE) n. 1/2003 tali principi relativi alle ammende e a migliorarli ulteriormente, specificandoli, affinché siano conformi ai criteri dei principi giuridici generali;

    12.

    osserva che una valutazione prima facie del merito di un'azione collettiva dovrebbe costituire una fase preliminare e sottolinea che i ricorrenti di azioni di risarcimento collettive non possono godere di una posizione di vantaggio o di svantaggio rispetto ai ricorrenti individuali; chiede che, nel quadro di meccanismi collettivi di ricorso, sia fatto valere il principio in base al quale l’onere della prova spetta all'attore, nella misura in cui il diritto nazionale applicabile non preveda alleggerimenti dell’onere probatorio o agevoli l'accesso all'informazione e alle prove detenute dall'accusato;

    13.

    chiede che, nell'esame di verifica, la Commissione sia tenuta a concedere alle vittime delle violazioni delle norme comunitarie in materia di concorrenza l'accesso alle informazioni necessarie per intentare azioni di risarcimento e sottolinea che l'articolo 255 del trattato CE e il regolamento (CE) n. 1049/2001 stabiliscono il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni solo alle condizioni stabilite da detto regolamento in particolare all'articolo 4 dello stesso; reputa pertanto che la Commissione debba interpretare il regolamento (CE) n. 1049/2001 di conseguenza o proporre una modifica dello stesso; sottolinea che, quando le autorità concedono l'accesso ai documenti, occorre attribuire un'attenzione specifica alla tutela del segreto professionale societario dell'accusato o di terzi e constata la necessità di orientamenti relativamente alle richieste di trattamento favorevole;

    14.

    è del parere che un tribunale nazionale non debba essere vincolato dalla decisione di un'autorità nazionale garante della concorrenza di un altro Stato membro, fatte salvo le disposizioni che prevedono un effetto vincolante di decisioni adottate da un membro della Rete europea della concorrenza, in applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato e in relazione al medesimo oggetto; constata che i programmi di formazione e di scambio dovrebbero portare alla convergenza delle decisioni, affinché accettare le decisioni dell'autorità garante della concorrenza diventi la norma;

    15.

    sottolinea come un’azione a fini risarcitori dovrebbe sempre avere come premessa un atto colposo e come la violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza debba essere avvenuta quantomeno per negligenza, salvo che la normativa nazionale preveda una presunzione assoluta o una presunzione relativa di colpa nel caso di violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza, assicurando l'applicazione costante e coerente di tale normativa;

    16.

    si compiace del fatto che il risarcimento miri a compensare le perdite e il mancato guadagno, compresi le spese aggiuntive e gli interessi, e chiede che tale nozione del danno sia stabilita a livello comunitario per meccanismi di ricorso collettivo;

    17.

    accoglie con favore le attività della Commissione a favore di un quadro di indicazioni non vincolanti per la quantificazione dei danni che potrebbe proficuamente contenere indicazioni sulle informazioni necessarie per stabilire il calcolo e la loro applicazione in meccanismi di risoluzione delle controversie, ogniqualvolta possibile;

    18.

    nota con favore lo sviluppo di un approccio comune a livello comunitario sulla cosiddetta «passing-on defence» (trasferimento) ed è favorevole all'ammissibilità del trasferimento come difesa, nota che l’onere della prova per tale argomento a difesa incombe sulla persona lesa e che i tribunali possono ricorrere alle norme consolidate a livello nazionale in relazione al nesso di causalità e al nesso di responsabilità, al fine di conseguire decisioni giuste nei casi singoli; suggerisce che siano proposti degli orientamenti relativi alla misura in cui l'acquirente indiretto, e in particolare l'ultimo acquirente indiretto, possa fare affidamento sulla presunzione confutabile che un sovrapprezzo illegale è stato totalmente trasferito al suo livello;

    19.

    si compiace del fatto che in caso di infrazione continuata o ripetuta, i termini di prescrizione debbano decorrere dal giorno in cui l'infrazione cessa o dal momento in cui si possa ragionevolmente presumere che la vittima sia a conoscenza dell’infrazione, se successiva; sottolinea che i termini di prescrizione sono utili anche per garantire la certezza del diritto e che, pertanto, in caso non venga proposta un'azione pubblica o privata, deve essere applicato un termine di prescrizione assoluto di cinque anni; accoglie altresì favorevolmente il fatto che la durata dei termini di prescrizione per le azioni individuali di risarcimento debba essere definita in base al diritto nazionale e chiede che tale criterio si applichi anche alle azioni intentate con riferimento a un precedente accertamento dell'infrazione; constata che non sono pregiudicate le normative degli Stati membri che disciplinano la sospensione o l'interruzione del termine di prescrizione;

    20.

    si compiace del fatto che siano gli Stati membri a dover stabilire le proprie norme in materia di ripartizione delle spese; ritiene che debba essere lasciato agli Stati membri il compito di valutare se assicurare o meno che l'asimmetria di risorse fra il ricorrente e il convenuto nei procedimenti legali non sia un deterrente dall'intentare azioni ben fondate per danni e osserva che l'accesso alla giustizia deve essere equilibrato mediante misure rigorose, volte a prevenire abusi, fra l'altro con azioni moleste, vessatorie o diffamatorie;

    21.

    sottolinea che l'applicazione del programma di clemenza contribuisce in modo decisivo a far emergere cartelli segreti, consentendo in tal modo l’avvio di azioni da parte dei privati, e chiede che siano esaminati strumenti per garantire che sia mantenuta l'attrattiva dell'applicazione dei programmi di clemenza; sottolinea che, nonostante l'importanza dell'applicazione del programma di clemenza, un'esenzione totale di testimoni cooperativi dalla responsabilità solidale è contraria al sistema e rifiuta categoricamente una tale esenzione, in quanto pregiudizievole per molte vittime di violazioni della normativa comunitaria in materia di concorrenza;

    22.

    invita la Commissione, al fine di non minare ma bensì agevolare l'esercizio del diritto delle vittime ad avviare azioni per il risarcimento dei danni, come priorità, ad evitare che i procedimenti relativi a cartelli e in materia di concorrenza siano abbandonati ma anzi a portare tutti i procedimenti importanti ad una conclusione adeguata e con una decisione chiara;

    23.

    ribadisce la necessità di coinvolgere il Parlamento europeo, nel quadro della procedura di codecisione, in relazione a qualsiasi progetto legislativo concernente i ricorsi collettivi;

    24.

    chiede che qualsiasi proposta legislativa sia preceduta da un'analisi indipendente dei costi e dei benefici;

    25.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alle parti sociali a livello comunitario.


    (1)  GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 653.

    (2)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

    (3)  GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.

    (4)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

    (5)  GU C 298 dell’8.12.2006, pag. 17.

    (6)  GU L 171 dell’1.7.2008, pag. 3.

    (7)  GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 51.


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