Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009IP0166

    Iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell’occupazione Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2009 recante raccomandazioni alla Commissione sull'iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell’occupazione (2008/2122(INI))
    ALLEGATO

    GU C 117E del 6.5.2010, p. 85–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.5.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 117/85


    Martedì 24 marzo 2009
    Iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell’occupazione

    P6_TA(2009)0166

    Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2009 recante raccomandazioni alla Commissione sull'iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell’occupazione (2008/2122(INI))

    2010/C 117 E/14

    Il Parlamento europeo,

    vista la comunicazione della Commissione del 20 dicembre 2007 sull'iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell’occupazione (COM(2007)0708),

    vista la sua risoluzione dell'11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 – Libro bianco (1), in particolare il paragrafo 35,

    vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2),

    vista la comunicazione della Commissione del 20 luglio 2005 intitolata «Azioni comuni per la crescita e l'occupazione - Il programma comunitario di Lisbona» (COM(2005)0330),

    vista la comunicazione della Commissione del 5 luglio 2005 intitolata «Politica di coesione a sostegno della crescita e dell'occupazione: linee guida della strategia comunitaria per il periodo 2007-2013» (COM(2005)0299),

    vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2007 intitolata «Gli Stati membri e le regioni realizzano la strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione mediante la politica di coesione dell’UE 2007-2013» (COM(2007)0798),

    vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2007 intitolata «Proposta di programma comunitario di Lisbona 2008-2010» (COM(2007)0804),

    vista la decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (3),

    vista la comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008 dal titolo «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un “Small Business Act” per l’Europa)» (COM(2008)0394),

    vista la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (4), e la proposta della Commissione del 1o ottobre 2008 di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (COM(2008)0602),

    vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (5),

    visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (6),

    visto il regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti «de minimis» nel settore della produzione dei prodotti agricoli (7),

    vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (8),

    vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (9),

    vista la sua dichiarazione dell’8 maggio 2008 sul microcredito (10),

    visto l'articolo 192, secondo comma, del trattato CE,

    visti gli articoli 39 e 45 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'industria, la ricerca, l'energia, della commissione giuridica e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0041/2009),

    A.

    considerando che la Commissione definisce attualmente come microcredito un prestito di importo pari o inferiore a 25 000 EUR, e che la raccomandazione 2003/361/CE stabilisce che una microimpresa è un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 000 000 EUR; considerando che dette definizioni non sembrano pertinenti per tutti i mercati nazionali e non consentono di stabilire una chiara distinzione tra microcrediti e microprestiti alle microimprese, microcredito per i mutuatari non finanziabili dalle banche e microcredito per le microimprese finanziabili dalle banche,

    B.

    considerando che il difficile accesso ad appropriate forme di finanziamento viene spesso considerato come un ostacolo assai importante all'imprenditorialità, e che nell'Unione europea vi è una domanda potenziale significativa per il microcredito che non è ancora stata soddisfatta,

    C.

    considerando che la Commissione non ha dato seguito alla richiesta, formulata nella risoluzione del Parlamento dell'11 luglio 2007, di predisporre un piano d'azione per il microfinanziamento, di coordinare diverse misure programmatiche e di fare un uso ottimale delle migliori prassi, nell'Unione europea e nei paesi terzi,

    D.

    considerando che nel 2008 il Parlamento ha votato per il secondo anno consecutivo una dotazione finanziaria per garantire la continuità del progetto pilota «Promozione di un contesto più favorevole al microcredito in Europa» e che, benché la summenzionata comunicazione della Commissione del 20 dicembre 2007 non faccia riferimento a tale dotazione, essa potrebbe essere utilmente destinata alla costituzione di fondi propri da usarsi come capitale di avviamento,

    E.

    considerando che diverse sono le caratteristiche che differenziano il microcredito dal credito ordinario, ivi compreso il credito alle piccole e medie imprese; considerando che le imprese che desiderano ottenere credito ordinario sono generalmente servite dalle diverse tipologie di istituzioni finanziarie; considerando che occorre tenere presente l'importanza del fine ultimo dell'inclusione di tutti i cittadini nel sistema finanziario ufficiale,

    F.

    considerando che il microcredito comporta costi d'esercizio più elevati a causa delle ridotte dimensioni del prestito, della mancanza di (sufficienti) garanzie e degli alti costi di gestione,

    G.

    considerando che l'attività di microcredito presenta elementi innovativi e soggettivi, come requisiti alternativi in termini di garanzie o la non necessità delle stesse e una valutazione del merito creditizio non tradizionale, e che esso viene spesso concesso non solo per la realizzazione di profitti, ma anche per fini di coesione allorché si tratta dell'integrazione o reintegrazione di persone svantaggiate nella società,

    H.

    considerando che i microcrediti sono per definizione di modesta entità ma che la loro possibilità di «riciclo» (concessione di ulteriori prestiti dopo il rimborso) per via della loro durata generalmente breve, ne moltiplica l'impatto; considerando che si deve porre attenzione all'obiettivo di reintegrare i beneficiari nel circuito bancario tradizionale,

    I.

    considerando che una varietà di soggetti erogatori è in grado di offrire microcrediti o di semplificare l’accesso ai finanziamenti, quali i fornitori di servizi finanziari informali (prestiti privati interpersonali autorizzati), organizzazioni i cui membri siano proprietari (per esempio, le cooperative di credito), organizzazioni non governative, mutue ed enti di previdenza, istituti finanziari per lo sviluppo delle comunità locali, banche e fondi di garanzia, casse di risparmio, banche cooperative e commerciali, e considerando che una cooperazione tra i vari soggetti erogatori potrebbe essere proficua,

    J.

    considerando che vi è la necessità di riconoscere l'unicità strutturale di determinati fornitori di servizi finanziari esistenti nell'Unione europea, come le unioni di credito che sono istituzioni finanziarie non bancarie che impiegano i depositi dei soci per microprestiti, e che tale unicità non dovrebbe escluderli a priori dai pertinenti programmi di finanziamento per il microcredito,

    K.

    considerando che l’attuale crisi finanziaria e le sue possibili ripercussioni sull’economia nel suo insieme mostrano gli inconvenienti dei prodotti finanziari complessi e la necessità di esaminare vie per migliorare l’efficienza e porre in essere ogni possibile canale di finanziamento quando le imprese hanno un accesso ridotto al capitale causato dalla crisi di liquidità, in particolare nelle regioni economicamente e socialmente svantaggiate e che, al contempo, sottolineano l’importanza delle istituzioni che incentrano la loro attività sullo sviluppo locale e che hanno uno stretto legame con il territorio ed offrono servizi bancari inclusivi a tutti gli attori economici,

    L.

    considerando che dovrebbe essere promosso lo spirito imprenditoriale,

    M.

    considerando che si dovrebbe compiere il massimo sforzo al fine di ridurre al minimo necessario gli oneri normativi che gravano sulle microimprese e considerando che la Commissione è invitata ad agire di conseguenza,

    N.

    considerando che i limiti massimi per gli interessi possono dissuadere i mutuanti dal concedere microcredito se tali restrizioni impediscono loro la copertura dei costi di finanziamento,

    O.

    considerando che il sostegno al microcredito potrebbe svolgere un ruolo di primo piano nella strategia di Lisbona rivista,

    P.

    considerando che in un numero non trascurabile di casi coloro che intendono accedere ai fondi della politica di coesione dell’Unione europea per costituire piccole imprese familiari potrebbero avere difficoltà nell'assicurarsi il necessario cofinanziamento,

    Q.

    considerando che le persone svantaggiate, come i disoccupati (di lungo periodo), i beneficiari di sussidi, gli immigrati, i membri di minoranze etniche come i rom, le persone attive nell'economia informale o che vivono in aree rurali socialmente svantaggiate e le donne, che vogliono realizzare microimprese dovrebbero essere oggetto di un'iniziativa dell’Unione Europea sul microcredito,

    R.

    considerando che, anche se nella misura del possibile la partecipazione privata dovrebbe essere garantita, l'attività di microcredito richiede l'intervento pubblico,

    S.

    considerando che esistono diverse iniziative dell'Unione europea che contengono disposizioni per il supporto al microcredito e che sarebbe proficuo un approccio ottimizzato e più mirato, che raggruppi tali iniziative nel quadro di un unico sistema,

    T.

    considerando che la possibilità di beneficiare del supporto all’imprenditoria (formazione, addestramento e sviluppo delle capacità) è un elemento essenziale per i fondatori di microimprese, e che la formazione dovrebbe essere obbligatoria per coloro che beneficiano di microcrediti, e considerando che l’educazione finanziaria dei consumatori e un’erogazione responsabile di prestiti dovrebbero costituire una parte importante delle politiche di tutti gli istituti microfinanziari (MFI),

    U.

    considerando che i beneficiari potenziali dei microcrediti dovrebbero godere di adeguata assistenza legale per quanto riguarda, tra l'altro, la conclusione del contratto di credito, l’avvio dell’attività, il recupero dei crediti, l’acquisizione e lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, in particolare quando la microimpresa in questione intenda o abbia la possibilità di fare affari in altri Stati membri nell'Unione europea,

    V.

    considerando che l'accesso ai dati creditizi dei potenziali mutuatari faciliterebbe la concessione di microcredito,

    W.

    considerando che occorre promuovere la ricerca e lo scambio delle migliori pratiche riguardanti il microcredito, ad esempio per quanto riguarda le metodologie innovative di concessione, tutela e attenuazione del rischio e il grado di efficacia di tali approcci nell'ambito dell'Unione Europea anche in rapporto alle categorie di destinatari,

    X.

    considerando che il ruolo degli intermediari dovrebbe essere esaminato a fondo allo scopo di prevenire gli abusi e di considerare altri metodi per stabilire credibilità presso i mutuatari (per esempio, attraverso gruppi di sostegno reciproco),

    Y.

    considerando che dovrebbe essere definito un quadro comunitario per gli MFI non bancari, e che la Commissione dovrebbe sviluppare un meccanismo di supporto al microcredito che rimanga neutrale fra tali fornitori di microcredito,

    Z.

    considerando che le persone che non hanno dimora stabile o non posseggono documenti d'identità personali non dovrebbero essere escluse dal microcredito in virtù della normativa relativa alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,

    AA.

    considerando che le regole comunitarie di concorrenza dovrebbero essere adattate al fine di ridurre gli ostacoli alla concessione di microcredito,

    AB.

    considerando che le norme comunitarie in materia di appalti pubblici dovrebbero favorire i beneficiari di microcredito,

    1.

    chiede alla Commissione di presentargli, sulla base degli articoli 44, 47, paragrafo 2 e 95 del trattato CE, una o più proposte legislative che coprano le questioni trattate nelle raccomandazioni particolareggiate esposte in appresso;

    2.

    conferma che tali raccomandazioni rispettano il principio di sussidiarietà e i diritti fondamentali dei cittadini;

    3.

    ritiene che le incidenze finanziarie della proposta o delle proposte richieste dovrebbero essere eventualmente coperte mediante gli stanziamenti di bilancio dell'Unione europea;

    4.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


    (1)  GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 392.

    (2)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

    (3)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.

    (4)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

    (5)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

    (6)  GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.

    (7)  GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35.

    (8)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

    (9)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

    (10)  Testi approvati, P6_TA(2008)0199.


    Martedì 24 marzo 2009
    ALLEGATO

    ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE: RACCOMANDAZIONI DETTAGLIATE SUL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

    1.     Raccomandazione 1: sulla sensibilizzazione in materia di microcredito

    Il Parlamento europeo ritiene che l’atto legislativo da adottare dovrebbe avere l’obiettivo di disciplinare la materia nel modo seguente:

    (a)

    La Commissione dovrebbe prevedere l’introduzione del concetto di microcredito nelle statistiche e nella legislazione relative alle istituzioni finanziarie. Le statistiche sul microcredito dovrebbero tenere conto delle cifre relative al PIL pro capite negli Stati membri distinguendo tra imprese a carattere individuale o familiare e imprese con dipendenti non appartenenti alla famiglia, al fine di favorire una discriminazione positiva a favore delle prime.

    (b)

    La Commissione dovrebbe invitare gli Stati membri a standardizzare la presentazione statistica dei microcrediti, compresa la raccolta e analisi dei dati disaggregati per genere, età e origine etnica;

    (c)

    La Commissione dovrebbe elaborare una strategia di comunicazione allo scopo di promuovere il lavoro autonomo come alternativa al salariato, in particolare come modo di sfuggire alla disoccupazione per le categorie svantaggiate di destinatari.

    (d)

    La Commissione dovrebbe invitare gli Stati membri ad introdurre incentivi di natura fiscale per la partecipazione privata nel settore del microcredito.

    (e)

    La Commissione dovrebbe invitare gli Stati membri a restringere l’applicazione di limiti massimi per gli interessi applicati al credito al consumo; gli Stati membri dovrebbero comunque poter applicare un meccanismo capace di escludere tassi d’interesse eccezionalmente elevati.

    (f)

    La Commissione dovrebbe vagliare, alla luce della recente crisi dei crediti subprime, i vantaggi e gli svantaggi delle forme dirette di microcredito rispetto agli strumenti di credito cartolarizzato.

    (g)

    La Commissione dovrebbe disporre che gli Stati membri analizzino e riferiscano specificamente sugli sforzi compiuti ed i risultati ottenuti nel campo del microcredito nelle loro relazioni annuali sui programmi nazionali di riforma connessi agli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione previsti nella strategia di Lisbona rivista. La Commissione dovrebbe affrontare esplicitamente il tema del microcredito nella sua relazione annuale sullo stato di avanzamento.

    2.     Raccomandazione 2: sul finanziamento UE

    Il Parlamento europeo ritiene che l’atto legislativo da adottare dovrebbe avere l’obiettivo di disciplinare i seguenti punti:

    (a)

    La Commissione dovrebbe provvedere al finanziamento o cofinanziamento di progetti relativi ai seguenti punti, a condizione che tali forme di finanziamento abbiano lo scopo specifico di promuovere la disponibilità di microcredito per tutte le persone e le imprese che non abbiano accesso diretto al credito, abitualmente definite dagli Stati membri, nell’ambito della loro giurisdizione, quali gruppi bersaglio svantaggiati (come la comunità rom, gli immigrati, le persone che vivono in aree rurali svantaggiate, le persone che si trovano in situazioni di lavoro precario e le donne):

    (i)

    il rilascio di garanzie per gli erogatori di microcredito da parte di fondi nazionali o dell’Unione europea;

    (ii)

    la prestazione di servizi a sostegno delle imprese come servizi aggiuntivi per i beneficiari di microcredito, da parte sia degli erogatori di microcredito sia di terzi, che dovrà includere una formazione mirata obbligatoria con periodiche valutazioni rivolta ai beneficiari, con la possibilità che detta formazione sia finanziata mediante i Fondi strutturali;

    (iii)

    la ricerca e lo scambio delle migliori pratiche di gestione, per esempio per quel che riguarda garanzie collaterali alternative, metodologie non tradizionali di valutazione del merito creditizio, sistemi di scoring (punteggio di affidabilità) e ruolo degli intermediari;

    (iv)

    la creazione di un sito web in cui i potenziali beneficiari di microcredito possano presentare i propri progetti a coloro che sono disposti a prestare denaro per sostenerli; nonché

    (v)

    la creazione di un database a livello di Unione europea che includa le informazioni creditizie sia positive che negative riguardanti i beneficiari di microcredito.

    (b)

    Al fine di evitare sovrapposizioni, la Commissione dovrebbe:

    (i)

    designare un’unica entità di coordinamento che riunisca tutte le attività finanziarie nell’Unione europea connesse al microcredito; nonché

    (ii)

    finanziare o cofinanziare i progetti soltanto qualora essi possono essere associati al mantenimento dei diritti di sicurezza sociale quali l’assegno di disoccupazione e l’aiuto al reddito, in base all’analisi del fornitore di servizi alle imprese, che dovrebbe tener conto dei risultati dell’impresa e dello standard di vita minimo nel paese.

    3.     Raccomandazione 3: su un quadro armonizzato dell’Unione europea per gli MFI non bancari

    Il Parlamento europeo ritiene che l’atto legislativo da adottare dovrebbe avere l’obiettivo di disciplinare la materia nel modo seguente:

    La Commissione dovrebbe proporre atti legislativi che forniscano un quadro a livello europeo per gli MFI bancari e non bancari. Il quadro degli MFI non bancari dovrebbe includere:

    (a)

    una chiara definizione di erogatori di microcredito, che stabilisca che questi non accettano depositi e non si possono pertanto considerare istituzioni finanziarie ai sensi della direttiva 2006/48/CE;

    (b)

    la capacità di condurre esclusivamente attività di erogazione di credito;

    (c)

    la capacità di concedere nuovamente crediti; nonché

    (d)

    regole armonizzate e basate su criteri di rischio per quanto concerne l’autorizzazione, la registrazione, la comunicazione di informazioni e la vigilanza prudenziale.

    4.     Raccomandazione 4: sulla direttiva 2005/60/CE

    Il Parlamento europeo ritiene che l’atto legislativo da adottare dovrebbe avere l’obiettivo di disciplinare la materia nel modo seguente:

    La Commissione dovrebbe, in sede di revisione della direttiva 2005/60/CE, assicurare che le disposizioni ivi contenute non siano d’ostacolo nell’accesso al microcredito a quelle persone che non dispongano di un indirizzo permanente o di documenti d’identità personali, prevedendo una deroga speciale alle disposizioni riguardanti gli obblighi di diligenza nei confronti della clientela.

    5.     Raccomandazione 5: sulle regole comunitarie di concorrenza

    Il Parlamento europeo ritiene che l’atto legislativo da adottare dovrebbe avere l’obiettivo di disciplinare la materia nel modo seguente:

    (a)

    La Commissione, in sede di revisione delle norme sugli aiuti de minimis, dovrebbe prevedere:

    (i)

    la differenziazione dei limiti degli aiuti de minimis fra uno Stato membro e l’altro allorché si tratta di supporto finanziario per gli erogatori di microcredito,

    (ii)

    l’abolizione della discriminazione nella concessione di aiuti de minimis alle imprese del settore agricolo, se l’aiuto viene concesso nel quadro del microcredito; nonché

    (iii)

    la riduzione degli oneri amministrativi se l’aiuto viene concesso nel quadro del microcredito.

    (b)

    La Commissione dovrebbe sancire che il ruolo svolto dagli erogatori di microcredito non bancari, e se del caso il sostegno pubblico che tali istituzioni ricevono, sono in linea con le regole comunitarie di concorrenza.

    (c)

    La Commissione dovrebbe applicare norme che consentano il trattamento preferenziale ai beni e servizi forniti dai beneficiari di microcredito nelle procedure pubbliche di appalto.


    Top