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Document 62009CN0545

Causa C-545/09: Ricorso proposto il 22 dicembre 2009 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord

GU C 63 del 13.3.2010, pp. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 63/31


Ricorso proposto il 22 dicembre 2009 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord

(Causa C-545/09)

2010/C 63/51

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che l’art. 12, n. 4, lett. a), della Convenzione recante statuto delle scuole europee (1) deve essere interpretato ed applicato in modo da garantire che gli insegnanti a cui viene dato comando da uno Stato membro abbiano diritto durante il loro comando allo stesso avanzamento di grado e di retribuzione goduto dagli insegnanti che lavorano in tale Stato membro, e che l’esclusione di taluni docenti, ai quali il Regno Unito ha dato comando, dall’accesso a fasce retributive migliori (variamente note come «soglia retributiva», «regime per insegnanti eccellenti», «insegnanti con competenze avanzate») e ad altre indennità aggiuntive (come l’«indennità per responsabilità di insegnamento e apprendimento»), nonché dall’avanzamento nei livelli di retribuzione esistenti applicabili ai docenti che lavorano in scuole sovvenzionate in Inghilterra e Galles, è incompatibile con gli artt. 12, n. 4, lett. a), e 25, n. 1, della Convezione;

condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso, proposto ai sensi dell’art. 26 della Convenzione recante statuto delle scuole europee (in prosieguo: «la Convezione»), ha ad oggetto l’interpretazione e l’applicazione degli artt. 12, n. 4, lett. a), e 25, n. 1, della Convenzione.

In base alla Convenzione, gli insegnanti delle scuole europee ricevono comando dai propri Stati membri di origine. L’art. 12, n. 4, lett. a), della Convenzione dispone che gli insegnanti a cui viene dato comando «conservano i diritti all’avanzamento di carriera e alla pensione garantiti dal loro statuto nazionale». Ciononostante, le retribuzioni degli insegnanti a cui viene dato comando dal Regno Unito sono «congelati» durante il periodo di comando. Così, ai docenti assegnati alle scuole europee è precluso l’accesso a fasce retributive migliori (variamente note come «soglia retributiva», «regime per insegnanti eccellenti», «insegnanti con competenze avanzate») e ad altre indennità aggiuntive (come l’«indennità per responsabilità di insegnamento e apprendimento»), nonché l’avanzamento nei livelli di retribuzione esistenti applicabili ai docenti che lavorano in scuole sovvenzionate in Inghilterra e Galles.

Tale politica è contraria alla lettera e allo scopo dell’art. 12, n. 4, lett. a), della Convenzione. Essa riduce i diritti pensionistici dei docenti interessati e le loro prospettive di carriera una volta rientrati nel Regno Unito. Inoltre, essa incide sfavorevolmente sul bilancio dell’Unione, su cui grava la differenza tra una retribuzione nazionale più bassa e l’integrazione comunitaria per gli insegnanti comandati.

L’art. 12, n. 4, lett. a), e conseguentemente l’art. 25, n. 1, della Convenzione dovrebbero pertanto essere interpretati ed applicati in modo da garantire agli insegnanti comandati pieno accesso a migliori fasce retributive, ad incrementi dello stipendio attuale e ad altre indennità.


(1)  GU 17.8.1994, L 212, pag. 3


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